TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/12/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1474/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1474/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ROMINA CERMENATI
e
BI GR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMINA C.F._2
CERMENATI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e BI GR hanno contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario il 29/08/1998 a Valgreghentino e dalla loro unione sono nati due figli: AN, nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente indipendente, e , nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI:
PER LA SEPARAZIONE: Pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni ordinando al Comune di Olginate di annotare l'emananda sentenza:
- I coniugi vivranno separatamente, con libertà di condurre vite autonome e con l'obbligo del rispetto reciproco;
- La casa coniugale in Olginate, Via Al Crotto 10a insieme all'arredo ivi contenuto ed al box di pertinenza viene assegnata al sig. NE che vi vivrà insieme ai figli fintanto che anche Per_1 avrà raggiunto la propria indipendenza economica;
- la sig.ra asporterà dalla casa coniugali i propri effetti personali non appena reperita Pt_1 idonea abitazione in cui si trasferirà e comunque entro il 30.10.25, a tal proposito, i coniugi prestano reciproco assenso a che la sig.ra lasci la casa coniugale anche prima Pt_1 dell'udienza e che da quel momento già trovino attuazione tutte le condizioni qui stabilite;
- Il sig. NE, anche in considerazione dei lavoretti saltuari svolti da , delle borse di Per_1 studio di cui il figlio è solito beneficiare, della facoltà di rimanere nella casa coniugale e della maggiore disponibilità economica rispetto alla moglie si occuperà di mantenere direttamente il figlio;
Per_1
- Le spese straordinarie verranno divise tra i genitori al 50% come da Protocollo di Codesto Tribunale.
- I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro, dichiarandosi economicamente indipendenti.
- In merito ai rapporti patrimoniali cointestati i coniugi decidono di regolamentarli come di seguito:
- ogni mezzo rimarrà intestato al coniuge che già ne è intestatario;
- i conti correnti di cui coniugi sono unici intestatari resteranno in capo agli stessi
- quanto ai rapporti patrimoniali di cui sono cointestatari:
a) conto corrente Findomestic n. 03353137004971 in costanza di matrimonio utilizzato per le utenze relative alla casa coniugale su cui attualmente vi è un saldo di euro 2.800,00 rimarrà cointestato ed alimentato dal sig. NE per le spese casalinghe.
b) conto deposito Findomestic n. 05563137009906 che presenta un saldo di euro 25.000,00 resterà, con il relativo attuale saldo, alla sig.ra al 100% e il sig. NE nulla potrà Pt_1 pretendere;
c) conto deposito progetto- su cui attualmente sono depositati euro 200.000,00 - verrà estinto, le relative somme verranno trasferite sui conti correnti del sig. NE per Euro 185.000,00 mentre Euro 15.000,00 sul conto corrente della sig.ra I coniugi riconoscono che detta Pt_1 somma è frutto in maniera prevalente dei proventi del solo sig. NE.
d) n. 2 buoni postali ordinari serie R scadenza fine 2026 del valore complessivo di euro 7.500,00 verranno intestati solo alla sig.ra senza alcuna pretesa da parte del marito;
Pt_1 e) libretto smart n. 000049866096 su cui attualmente sono depositati circa euro 2.200 rimarrà cointestato tra coniugi che riconoscono che le somme presenti sono in comproprietà in misura del 50% e verrà utilizzato per il pagamento delle quote mensile dei premi delle polizze integrative di entrambi gli intestatari;
f) conto corrente Credit Agricole n.15176945 che presenta un saldo attuale di euro 13.000,00 rimarra' intestato al solo sig. NE, senza alcuna pretesa da parte della sig.ra Pt_1
g) polizza posta futuro certo n. 50009105252 con un valore attuale pari ad euro CP_1
10.460,00 verrà intestata solo alla sig.ra senza alcuna pretesa da parte del marito Pt_1
h) polizza posta futuro fidelity n. 50009236416 con un valore attuale pari ad euro CP_1
6.200,00verrà intestata solo alla sig.ra senza alcuna pretesa da parte del marito. Pt_1
i) polizza posta futuro fidelity n. 50009723792 con un valore attuale pari ad euro CP_1
6.100,00 verrà intestata solo alla sig.ra senza alcuna pretesa da parte del marito Pt_1
l) polizza posta futuro fedeltà new n. 50008456276 con un valore attuale pari ad CP_1 euro 3.900,00 verrà intestata solo alla sig.ra senza alcuna pretesa da parte del marito. Pt_1
- I coniugi dichiarano a fronte delle predette pattuizioni di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale e di rinunciare reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa l'uno nei confronti dell'altro e si obbligano a sottoscrivere i relativi moduli, documenti per i passaggi patrimoniali che hanno qui regolamentato;
- Le spese legali dovute al 50% tra le parti.
- I coniugi si esonerano in via reciproca dal deposito di documentazione patrimoniale.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia. Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e BI Parte_1
GR, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Valgreghentino il 29/08/1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, numero 9;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valgreghentino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1474/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ROMINA CERMENATI
e
BI GR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMINA C.F._2
CERMENATI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e BI GR hanno contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario il 29/08/1998 a Valgreghentino e dalla loro unione sono nati due figli: AN, nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente indipendente, e , nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI:
PER LA SEPARAZIONE: Pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni ordinando al Comune di Olginate di annotare l'emananda sentenza:
- I coniugi vivranno separatamente, con libertà di condurre vite autonome e con l'obbligo del rispetto reciproco;
- La casa coniugale in Olginate, Via Al Crotto 10a insieme all'arredo ivi contenuto ed al box di pertinenza viene assegnata al sig. NE che vi vivrà insieme ai figli fintanto che anche Per_1 avrà raggiunto la propria indipendenza economica;
- la sig.ra asporterà dalla casa coniugali i propri effetti personali non appena reperita Pt_1 idonea abitazione in cui si trasferirà e comunque entro il 30.10.25, a tal proposito, i coniugi prestano reciproco assenso a che la sig.ra lasci la casa coniugale anche prima Pt_1 dell'udienza e che da quel momento già trovino attuazione tutte le condizioni qui stabilite;
- Il sig. NE, anche in considerazione dei lavoretti saltuari svolti da , delle borse di Per_1 studio di cui il figlio è solito beneficiare, della facoltà di rimanere nella casa coniugale e della maggiore disponibilità economica rispetto alla moglie si occuperà di mantenere direttamente il figlio;
Per_1
- Le spese straordinarie verranno divise tra i genitori al 50% come da Protocollo di Codesto Tribunale.
- I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro, dichiarandosi economicamente indipendenti.
- In merito ai rapporti patrimoniali cointestati i coniugi decidono di regolamentarli come di seguito:
- ogni mezzo rimarrà intestato al coniuge che già ne è intestatario;
- i conti correnti di cui coniugi sono unici intestatari resteranno in capo agli stessi
- quanto ai rapporti patrimoniali di cui sono cointestatari:
a) conto corrente Findomestic n. 03353137004971 in costanza di matrimonio utilizzato per le utenze relative alla casa coniugale su cui attualmente vi è un saldo di euro 2.800,00 rimarrà cointestato ed alimentato dal sig. NE per le spese casalinghe.
b) conto deposito Findomestic n. 05563137009906 che presenta un saldo di euro 25.000,00 resterà, con il relativo attuale saldo, alla sig.ra al 100% e il sig. NE nulla potrà Pt_1 pretendere;
c) conto deposito progetto- su cui attualmente sono depositati euro 200.000,00 - verrà estinto, le relative somme verranno trasferite sui conti correnti del sig. NE per Euro 185.000,00 mentre Euro 15.000,00 sul conto corrente della sig.ra I coniugi riconoscono che detta Pt_1 somma è frutto in maniera prevalente dei proventi del solo sig. NE.
d) n. 2 buoni postali ordinari serie R scadenza fine 2026 del valore complessivo di euro 7.500,00 verranno intestati solo alla sig.ra senza alcuna pretesa da parte del marito;
Pt_1 e) libretto smart n. 000049866096 su cui attualmente sono depositati circa euro 2.200 rimarrà cointestato tra coniugi che riconoscono che le somme presenti sono in comproprietà in misura del 50% e verrà utilizzato per il pagamento delle quote mensile dei premi delle polizze integrative di entrambi gli intestatari;
f) conto corrente Credit Agricole n.15176945 che presenta un saldo attuale di euro 13.000,00 rimarra' intestato al solo sig. NE, senza alcuna pretesa da parte della sig.ra Pt_1
g) polizza posta futuro certo n. 50009105252 con un valore attuale pari ad euro CP_1
10.460,00 verrà intestata solo alla sig.ra senza alcuna pretesa da parte del marito Pt_1
h) polizza posta futuro fidelity n. 50009236416 con un valore attuale pari ad euro CP_1
6.200,00verrà intestata solo alla sig.ra senza alcuna pretesa da parte del marito. Pt_1
i) polizza posta futuro fidelity n. 50009723792 con un valore attuale pari ad euro CP_1
6.100,00 verrà intestata solo alla sig.ra senza alcuna pretesa da parte del marito Pt_1
l) polizza posta futuro fedeltà new n. 50008456276 con un valore attuale pari ad CP_1 euro 3.900,00 verrà intestata solo alla sig.ra senza alcuna pretesa da parte del marito. Pt_1
- I coniugi dichiarano a fronte delle predette pattuizioni di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale e di rinunciare reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa l'uno nei confronti dell'altro e si obbligano a sottoscrivere i relativi moduli, documenti per i passaggi patrimoniali che hanno qui regolamentato;
- Le spese legali dovute al 50% tra le parti.
- I coniugi si esonerano in via reciproca dal deposito di documentazione patrimoniale.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia. Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e BI Parte_1
GR, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Valgreghentino il 29/08/1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, numero 9;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valgreghentino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada