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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/07/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel.
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere all'esito della discussione orale, all'udienza del 11.07.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 456 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(CF ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tiziano Pinna nonché domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Sassari Via
Cagliari n. 18; appellante e
(CF ) e (CF Parte_2 C.F._2 Parte_3
) rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Patrizia Campus, C.F._3 nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima ubicato in Sassari Via Muroni n.
5/C; appellati
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, iscritto a ruolo in data 3/07/2023, conveniva in giudizio di fronte al Parte_1
Tribunale di Sassari e chiedendo dichiararsi l'avvenuta Parte_2 Parte_3 usucapione dell'immobile ubicato “nel Comune di Orosei” (meglio identificato in atti), formalmente intestato ai convenuti, da lui posseduto, con animo di proprietario, da oltre vent'anni, in via continuata, pacifica, ininterrotta e incontestata. e , formali Parte_2 Persona_1 intestatari dell'immobile nonché genitori del ricorrente, si costituivano regolarmente in giudizio, riconoscendo quanto sostenuto dal ricorrente e concludendo per l'accoglimento della domanda di usucapione.
Il tribunale, istruita la causa con documenti e con l'escussione di due testimoni, con sentenza in data
13/12/2024, rigettava la domanda con le seguenti argomentazioni:
a) parte ricorrente aveva genericamente sostenuto “di aver avuto il possesso del bene” utile ad usucapionem sin “dall'anno 2000/2001”, “senza” però “fornire alcuna indicazione” su come si fosse impossessato dell'immobile; b) le produzioni documentali e le risultanze testimoniali non avevano confermato che aveva ristrutturato il bene de quo; c) l'adesione dei Parte_1 convenuti, stante lo stretto rapporto di parentela esistente tra le parti, era irrilevante ai fini del riconoscimento dell'avvenuta usucapione.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando: 1) “Violazione e/o falsa Parte_1 applicazione dell'art. 115 c.p.c.;” 2) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 c.c.;” 3)
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1141, co.1, c.c.;” 4) “Erronea ricostruzione e valutazione dei fatti da parte del giudice di primo grado.”
Secondo l'appellante: a) in ragione della “condotta processuale” dei convenuti è stata raggiunta la prova degli elementi da lui invocati a fondamento della domanda di usucapione, con conseguente violazione da parte del tribunale del dettato dell'art. 115 c.p.c.; b) la predetta condotta dei
“postula il giudiziale accertamento del disinteresse dei loro diritti reali sul bene Parte_4 immobile,” circostanza che comporta il riconoscimento “ex art. 1158 c.c.” dell'avvenuto “acquisto
a titolo originario per usucapione”; c) le audizioni testimoniali provano che per Parte_1 più di un ventennio, ha esercitato un possesso esclusivo dotato degli elementi necessari all'usucapione d) qualora venga “dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla,” si deve presumere, in forza “dell'art. 1141 c.c., comma 1,” la sussistenza del “possesso”, cosicché spetta alla controparte provarne l'inesistenza; controparte che, però, nel caso di specie ha condiviso quanto sostenuto dal ricorrente.
e si sono costituiti in giudizio reiterando la loro adesione alla Parte_2 Persona_1 domanda di usucapione proposta dal figlio.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata decisa all'udienza del 11/07/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
I quattro motivi d'appello, in quanto tra loro strettamente connessi, sono trattati congiuntamente per dichiararne l'infondatezza. sostiene di aver posseduto uti dominus il bene oggetto di causa per oltre un Parte_1 ventennio, divenendone pertanto proprietario a titolo originario per compiuta usucapione, come peraltro riconosciuto dai genitori e confermato dai due testimoni escussi. Possesso estrinsecatosi, a suo dire, oltre che nel godimento e uso dell'immobile, anche nella sua ristrutturazione.
Va, in primo luogo, evidenziato che l'accertamento dei requisiti necessari al compimento dell'usucapione è compito rimesso all'Autorità giudiziaria, che prescinde dall'avvenuto riconoscimento eventualmente compiuto da parte convenuta. Oltre a ciò, va anche sottolineato che la condotta adesiva degli odierni appellati, genitori di ben può essere letta come Parte_1 sintomatica della loro volontà di trasmettere la proprietà dell'immobile al figlio per mezzo dell'usucapione. Volontà che, però, depone contro l'accoglimento della domanda di parte appellante, in quanto il possesso utile all'usucapione (che peraltro costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e non a titolo derivativo), come è noto, si compie contro l'originario proprietario e non con il suo consenso.
Ferma infatti l'identità del contenuto oggettivo – il godimento e l'uso dell'altri bene – il consenso del proprietario è ciò che fa la differenza tra possesso e detenzione, che altro non è che l'uso del bene con il consenso/tolleranza dell'avente diritto. Tolleranza che in ambito familiare ben può protrarsi per lunghissimo tempo, senza per questo determinare la conversione della detenzione in possesso.
A tale proposito, la Corte, come peraltro già evidenziato dal tribunale, osserva come il non _1 abbia in nessun atto indicato con quali modalità sarebbe entrato nell'asserito possesso del bene, se vincendo una resistenza dei genitori, soprattutto estromettendoli interamente dall'uso e impedendone persino il pagamento degli oneri tributari.
A dire il vero, l'attore non ha neppure dimostrato di aver utilizzato e goduto del bene, in via esclusiva, per un ventennio. Il teste , sentito il 13/06/2024, affermava: “Ricordo, come ho TE detto, che nel 2000 la casa era già fatta, l'ho sempre conosciuta fatta, so che 4/5/6 anni fa _1 ha avuto problemi con l'impianto fognario e lui mi ha chiesto di acquistare dei materiali (perché ho una ditta), ha pagato lui al ritiro”, mentre il teste escusso nella medesima data, dichiarava: Tes_2
“Conosco il sig. dal 2000/2001, lui mi ha chiesto se potevo portare acqua ad Parte_1 innaffiare il suo uliveto, da lì è nato un rapporto di vicinato, mi è capitato di vederlo il fine settimana. So che 7/8 anni fa ha fatto la ristrutturazione del caminetto, l'ho aiutato io. So _1 che è sposato e ha un bambino, ma ho rapporti principalmente con lui. In mia presenza _1 nessuno ha mai fatto recriminazioni sulla proprietà di questo immobile. Io l'ho sempre ritenuto proprietario.”).
Come anticipato, in un contesto familiare di rapporti amichevoli, l'utilizzo dell'immobile di proprietà dei genitori da parte del figlio, così come la realizzazione di alcune opere (un caminetto, un intervento sull'impianto fognario) a vantaggio della res, sono espressione di un uso consentito e tollerato dei genitori. Tolleranza che, ai sensi dell'art. 1144 c.c., impedisce il sorgere di una situazione possessoria in capo all'appellante, in favore della quale depongono sia l'indicato rapporto di parentela che l'assenza di atti anche solo astrattamente riconducibile a una interversione del possesso. Sullo specifico tema è orientamento pacifico e consolidato della Corte di Cassazione sentenza che “al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito” (Cass. n. 9661/2006).
Nel caso in oggetto, oltre a non esser stata nemmeno dimostrata l'asserita integrale ristrutturazione dell'immobile (il teste si è limitato ad affermare che l'appellante, a seguito di “problemi con TE
l'impianto fognario”, gli aveva “chiesto di acquistare dei materiali”, mentre il teste aveva Tes_2 dichiarato che il aveva ristrutturato il solo “caminetto”), il non ha prodotto alcun _1 _1 riscontro documentale (per es. scontrini di acquisto di materiale, autorizzazioni edilizie), da cui perlomeno desumere l'effettivo compimento di tale attività di manutenzione, mentre dalla realizzazione del caminetto sarebbero trascorsi solo 7/8 anni. Intervento migliorativo in ogni caso funzionale all'uso del bene che è assai probabile che sia stato compiuto su delega dei genitori/proprietari e in ogni caso con il loro consenso.
Così come la realizzazione della recinzione in muro a secco, qualora anche realizzata personalmente dal (ma i testi non sono in grado di collocarne l'esecuzione nel tempo), non prova alcuna _1 interversione del possesso in quanto posta in essere a vantaggio del fondo dei genitori e non contro di loro.
In conclusione, l'assenza di atti riconducibili all'interversione del possesso, la relazione di filiazione, la mancanza di contestazioni da parte dei genitori/proprietari e, in generale, l'assenza di frizioni concernenti le modalità di utilizzo del bene (tollerate ex art. 1144 c.c. o addirittura compiute a beneficio dei portano anche la Corte a ritenere che nel pieno Parte_4 Parte_1 rispetto delle prerogative dominicali dei propri ascendenti, potesse, al massimo, avere la mera detenzione dell'immobile. Detenzione che, come è noto, non giova ai fini dell'usucapione.
L'appello è dunque infondato e non merita accoglimento. Le spese, considerata la condotta adesiva degli appellati, vanno integralmente compensate tra le parti, dandosi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1289/2024 del Tribunale di Parte_1
Sassari, pubblicata il 13/12/2024;
- compensa integralmente le spese di lite.
Dà atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R.
n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari all'udienza dell'11/07/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel.
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere all'esito della discussione orale, all'udienza del 11.07.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 456 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(CF ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tiziano Pinna nonché domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Sassari Via
Cagliari n. 18; appellante e
(CF ) e (CF Parte_2 C.F._2 Parte_3
) rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Patrizia Campus, C.F._3 nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima ubicato in Sassari Via Muroni n.
5/C; appellati
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, iscritto a ruolo in data 3/07/2023, conveniva in giudizio di fronte al Parte_1
Tribunale di Sassari e chiedendo dichiararsi l'avvenuta Parte_2 Parte_3 usucapione dell'immobile ubicato “nel Comune di Orosei” (meglio identificato in atti), formalmente intestato ai convenuti, da lui posseduto, con animo di proprietario, da oltre vent'anni, in via continuata, pacifica, ininterrotta e incontestata. e , formali Parte_2 Persona_1 intestatari dell'immobile nonché genitori del ricorrente, si costituivano regolarmente in giudizio, riconoscendo quanto sostenuto dal ricorrente e concludendo per l'accoglimento della domanda di usucapione.
Il tribunale, istruita la causa con documenti e con l'escussione di due testimoni, con sentenza in data
13/12/2024, rigettava la domanda con le seguenti argomentazioni:
a) parte ricorrente aveva genericamente sostenuto “di aver avuto il possesso del bene” utile ad usucapionem sin “dall'anno 2000/2001”, “senza” però “fornire alcuna indicazione” su come si fosse impossessato dell'immobile; b) le produzioni documentali e le risultanze testimoniali non avevano confermato che aveva ristrutturato il bene de quo; c) l'adesione dei Parte_1 convenuti, stante lo stretto rapporto di parentela esistente tra le parti, era irrilevante ai fini del riconoscimento dell'avvenuta usucapione.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando: 1) “Violazione e/o falsa Parte_1 applicazione dell'art. 115 c.p.c.;” 2) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 c.c.;” 3)
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1141, co.1, c.c.;” 4) “Erronea ricostruzione e valutazione dei fatti da parte del giudice di primo grado.”
Secondo l'appellante: a) in ragione della “condotta processuale” dei convenuti è stata raggiunta la prova degli elementi da lui invocati a fondamento della domanda di usucapione, con conseguente violazione da parte del tribunale del dettato dell'art. 115 c.p.c.; b) la predetta condotta dei
“postula il giudiziale accertamento del disinteresse dei loro diritti reali sul bene Parte_4 immobile,” circostanza che comporta il riconoscimento “ex art. 1158 c.c.” dell'avvenuto “acquisto
a titolo originario per usucapione”; c) le audizioni testimoniali provano che per Parte_1 più di un ventennio, ha esercitato un possesso esclusivo dotato degli elementi necessari all'usucapione d) qualora venga “dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla,” si deve presumere, in forza “dell'art. 1141 c.c., comma 1,” la sussistenza del “possesso”, cosicché spetta alla controparte provarne l'inesistenza; controparte che, però, nel caso di specie ha condiviso quanto sostenuto dal ricorrente.
e si sono costituiti in giudizio reiterando la loro adesione alla Parte_2 Persona_1 domanda di usucapione proposta dal figlio.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata decisa all'udienza del 11/07/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
I quattro motivi d'appello, in quanto tra loro strettamente connessi, sono trattati congiuntamente per dichiararne l'infondatezza. sostiene di aver posseduto uti dominus il bene oggetto di causa per oltre un Parte_1 ventennio, divenendone pertanto proprietario a titolo originario per compiuta usucapione, come peraltro riconosciuto dai genitori e confermato dai due testimoni escussi. Possesso estrinsecatosi, a suo dire, oltre che nel godimento e uso dell'immobile, anche nella sua ristrutturazione.
Va, in primo luogo, evidenziato che l'accertamento dei requisiti necessari al compimento dell'usucapione è compito rimesso all'Autorità giudiziaria, che prescinde dall'avvenuto riconoscimento eventualmente compiuto da parte convenuta. Oltre a ciò, va anche sottolineato che la condotta adesiva degli odierni appellati, genitori di ben può essere letta come Parte_1 sintomatica della loro volontà di trasmettere la proprietà dell'immobile al figlio per mezzo dell'usucapione. Volontà che, però, depone contro l'accoglimento della domanda di parte appellante, in quanto il possesso utile all'usucapione (che peraltro costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e non a titolo derivativo), come è noto, si compie contro l'originario proprietario e non con il suo consenso.
Ferma infatti l'identità del contenuto oggettivo – il godimento e l'uso dell'altri bene – il consenso del proprietario è ciò che fa la differenza tra possesso e detenzione, che altro non è che l'uso del bene con il consenso/tolleranza dell'avente diritto. Tolleranza che in ambito familiare ben può protrarsi per lunghissimo tempo, senza per questo determinare la conversione della detenzione in possesso.
A tale proposito, la Corte, come peraltro già evidenziato dal tribunale, osserva come il non _1 abbia in nessun atto indicato con quali modalità sarebbe entrato nell'asserito possesso del bene, se vincendo una resistenza dei genitori, soprattutto estromettendoli interamente dall'uso e impedendone persino il pagamento degli oneri tributari.
A dire il vero, l'attore non ha neppure dimostrato di aver utilizzato e goduto del bene, in via esclusiva, per un ventennio. Il teste , sentito il 13/06/2024, affermava: “Ricordo, come ho TE detto, che nel 2000 la casa era già fatta, l'ho sempre conosciuta fatta, so che 4/5/6 anni fa _1 ha avuto problemi con l'impianto fognario e lui mi ha chiesto di acquistare dei materiali (perché ho una ditta), ha pagato lui al ritiro”, mentre il teste escusso nella medesima data, dichiarava: Tes_2
“Conosco il sig. dal 2000/2001, lui mi ha chiesto se potevo portare acqua ad Parte_1 innaffiare il suo uliveto, da lì è nato un rapporto di vicinato, mi è capitato di vederlo il fine settimana. So che 7/8 anni fa ha fatto la ristrutturazione del caminetto, l'ho aiutato io. So _1 che è sposato e ha un bambino, ma ho rapporti principalmente con lui. In mia presenza _1 nessuno ha mai fatto recriminazioni sulla proprietà di questo immobile. Io l'ho sempre ritenuto proprietario.”).
Come anticipato, in un contesto familiare di rapporti amichevoli, l'utilizzo dell'immobile di proprietà dei genitori da parte del figlio, così come la realizzazione di alcune opere (un caminetto, un intervento sull'impianto fognario) a vantaggio della res, sono espressione di un uso consentito e tollerato dei genitori. Tolleranza che, ai sensi dell'art. 1144 c.c., impedisce il sorgere di una situazione possessoria in capo all'appellante, in favore della quale depongono sia l'indicato rapporto di parentela che l'assenza di atti anche solo astrattamente riconducibile a una interversione del possesso. Sullo specifico tema è orientamento pacifico e consolidato della Corte di Cassazione sentenza che “al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito” (Cass. n. 9661/2006).
Nel caso in oggetto, oltre a non esser stata nemmeno dimostrata l'asserita integrale ristrutturazione dell'immobile (il teste si è limitato ad affermare che l'appellante, a seguito di “problemi con TE
l'impianto fognario”, gli aveva “chiesto di acquistare dei materiali”, mentre il teste aveva Tes_2 dichiarato che il aveva ristrutturato il solo “caminetto”), il non ha prodotto alcun _1 _1 riscontro documentale (per es. scontrini di acquisto di materiale, autorizzazioni edilizie), da cui perlomeno desumere l'effettivo compimento di tale attività di manutenzione, mentre dalla realizzazione del caminetto sarebbero trascorsi solo 7/8 anni. Intervento migliorativo in ogni caso funzionale all'uso del bene che è assai probabile che sia stato compiuto su delega dei genitori/proprietari e in ogni caso con il loro consenso.
Così come la realizzazione della recinzione in muro a secco, qualora anche realizzata personalmente dal (ma i testi non sono in grado di collocarne l'esecuzione nel tempo), non prova alcuna _1 interversione del possesso in quanto posta in essere a vantaggio del fondo dei genitori e non contro di loro.
In conclusione, l'assenza di atti riconducibili all'interversione del possesso, la relazione di filiazione, la mancanza di contestazioni da parte dei genitori/proprietari e, in generale, l'assenza di frizioni concernenti le modalità di utilizzo del bene (tollerate ex art. 1144 c.c. o addirittura compiute a beneficio dei portano anche la Corte a ritenere che nel pieno Parte_4 Parte_1 rispetto delle prerogative dominicali dei propri ascendenti, potesse, al massimo, avere la mera detenzione dell'immobile. Detenzione che, come è noto, non giova ai fini dell'usucapione.
L'appello è dunque infondato e non merita accoglimento. Le spese, considerata la condotta adesiva degli appellati, vanno integralmente compensate tra le parti, dandosi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1289/2024 del Tribunale di Parte_1
Sassari, pubblicata il 13/12/2024;
- compensa integralmente le spese di lite.
Dà atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R.
n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari all'udienza dell'11/07/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni