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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3373/2022, avente ad oggetto: risarcimento danno da lesione personale, decisa all'udienza del 25.11.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione dall'avv. Stefano Perotti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla p.zza Roma n. 4
ATTORE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.
HO NE Aliano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla p.zza di San Silvestro n. 8
CONVENUTO
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale alle liti, del 27.4.2017 per notaio di Torino, Racc. n. 38077 - Rep. n. 81957, dall'avv. Pietro De Persona_1
Angelis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sezze alla via Veneto TE HI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio la affinché, accertata la responsabilità Controparte_1 del convenuto nella causazione del sinistro, fosse condannato al risarcimento del danno per le lesioni subite, nella misura da accertarsi in corso di causa.
A tal fine l'attrice deduceva che, il giorno 7.2.2021 alle ore 9.00 circa, all'interno del supermercato Maury's in Fondi, in una giornata di pioggia, rovinava a terra a causa del pavimento bagnato e scivoloso, nella corsia dei detersivi, riportando lesioni personali.
Si costituiva ritualmente in giudizio la chiedendo Controparte_1 preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della
[...]
Nel merito contestava l'avversa ricostruzione dei fatti, Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto non provata nell'an e nel quantum, deducendo che, come accertato nell'immediatezza del fatto, la caduta era da imputarsi alla condotta dell'attrice che inciampava nel carrello di altri clienti.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le avverse richieste, chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda attorea in quanto non provata nell'an e nel quantum, deducendo la negligente condotta colposa dell'attrice nella causazione del sinistro, non imputabile in alcun modo alla responsabilità della convenuta.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 25.11.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su un bene in gestione al convenuto, va ricondotta, sulla scorta della prospettazione attorea che ha invocato la posizione di custode dell'ente, all'alveo della responsabilità
- 2 - ex art. 2051 c.c.
I più recenti arresti giurisprudenziali inscrivono la responsabilità in esame non più tra le fattispecie governate dal principio della colpa ma nel novero delle figure di responsabilità oggettiva, ritenendola basata unicamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c. da cui si evince che il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa (Cfr. Cass. Sez.
III 20.5.1998 n. 5031 , Cass. Sez. III 12.5.1999 n. 4689 , Cass. Sez. III
17.01.2001 n. 584 e Cass. civile Sez. III n. 10641 del 2.7.2002 e Cass. n. 472 del 15.01.2003).
I danni sussumibili nella figura di responsabilità in esame devono, pertanto, essere collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima o all'insorgenza, in questa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni, con l'unica salvezza, al fine di escludere la responsabilità del custode, rappresentata dal caso fortuito, da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno, fattore che ben può identificarsi anche con il comportamento del terzo e con il fatto colposo del danneggiato;
in altri termini, si sostiene che la rilevanza del caso fortuito attiene al profilo causale e non a quello soggettivo della colpa. Corollario di siffatto inquadramento, sul piano probatorio, è che mentre spetta al danneggiato provare il danno e il nesso eziologico tra danno e res (e si badi non anche l'insidiosità della cosa perché elemento non richiesto dalla norma in oggetto), spetta invece al custode provare il caso fortuito, vale a dire il rilievo determinante nella produzione del danno di un fattore causale esterno, autonomo o concorrente con la res in custodia, di natura eccezionale e straordinaria (e quindi imprevedibile), in assenza del quale non si sarebbe verificato quel dinamismo della cosa generatore dell'evento dannoso. In ordine a tale ultimo aspetto, giova evidenziare che il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a
- 3 - concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità di colui che sia obbligato alla manutenzione del bene, integrando gli estremi del caso fortuito.
Invero, il fatto del terzo e la colpa del danneggiato in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo;
e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio
2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Pertanto, nonostante la natura oggettiva della responsabilità, la prova del nesso tra danno subito e cosa in custodia non sarà condizione necessaria e sufficiente ai fini della risarcibilità del danno occorso.
Invero, la valorizzazione del principio della cautela grava il danneggiato della prova ulteriore di aver agito adottando tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi dell'evento dannoso e tale prova sarà valutata tenendo anche conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Dall'esame delle risultanze istruttorie non risulta confermata la prospettazione dell'attrice che afferma di essere caduta a causa del pavimento bagnato, umido e scivoloso dell'esercizio commerciale.
Ed invero da nessuna deposizione testimoniale si evince che l'attrice sia caduta a causa della presenza di liquido sul pavimento del supermercato.
Invero il teste figlia dell'attrice, non assisteva al Testimone_1 momento del sinistro. Infatti riferiva “erano circa le 9.30/10.00. io ero a casa.
- 4 - Mi ha chiamato mia madre lamentando dolore e che era caduta nel negozio.
Così mi sono recata presso l'esercizio e l'ho trovata che era già in ambulanza perché si era fatta molto male, aveva dolore alla spalla”, e che l'attrice le riferiva l'accaduto “quando la vidi, circa 15 minuti dopo la chiamata, mi riferì che era caduta sul pavimento bagnato e scivoloso.” In ordine allo stato dei luoghi, constatato dopo il fatto, riferiva che “era bagnato all'ingresso. Quel giorno pioveva. All'ingresso c'erano aloni di impronte di scarpa. Non ho visto il punto preciso dove è avvenuta la caduta. Sono rimasta all'ingresso”
Del pari non assisteva al momento del sinistro il teste Testimone_2 dipendente del supermercato che interveniva a seguito dell'accaduto. La stessa sul sinistro riferiva “non ho assistito alla caduta, ma sono stata avvertita da una collega e mi sono recata per prestare soccorso. Mi sono avvicinata e ho prestato il primo soccorso… Un altro dei colleghi credo abbia portato lo sgabellino che io ho trovato lì. Tanto per evitare di muoverla dal punto in cui era caduta.” In ordine allo stato dei luoghi riferiva “Nella zona della caduta e nei pressi non vi erano tracce di sostanza bagnata/scivolosa. La corsia era tutta libera ed asciutta”, confermando di aver scattato le foto affolliate alla produzione di parte convenuta (doc. 6 e 6bis), come ritraenti lo stato dei luoghi subito dopo il fatto, foto confermate dall'attrice in sede di interrogatorio formale ove dichiarava “riconosco che la foto ritrae il momento della caduta in oggetto.”
La domanda va pertanto rigettata non avendo provato l'attrice né
l'effettiva esistenza del pavimento scivoloso nè in ogni caso il nesso eziologico tra lo stesso e la caduta e che il fatto dannoso dedotto sia eziologicamente riconducibile alla condotta di omessa custodia del convenuto.
Ed infatti nessuno dei testi assisteva al momento del sinistro, non potendo pertanto riferirne l'esatta dinamica.
La testimonianza della in ordine alla dinamica, essendo de Tes_1 relato ex parte “non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, è sostanzialmente nulla” (cfr. Tribunale,
Reggio Emilia, sentenza 14/06/2012 n° 1135, Tribunale di Roma, sentenza del
- 5 - 15.6.2020).
In ordine allo stato dei luoghi la deposizione della medesima teste non appare rilevante, avendo la stessa riferito che il pavimento era bagnato all'ingresso per la pioggia, ma di non aver visto il punto in cui la madre era caduta.
Sul punto, invece, la teste che sopraggiunta nell'immediatezza Tes_2 del fatto, constatava lo stato della pavimentazione nel punto della caduta, descrivendolo come asciutto e pulito, circostanza confermata dalla documentazione fotografica in atti e riconosciuta dalla stessa parte attrice.
Orbene il principio del “più probabile che non” attiene alla valutazione del nesso causale, ma non del compendio probatorio, il quale deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico, attraverso la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (cfr. Cass.
Sentenza del 29 settembre 2021 n. 26304 “il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio, deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità”).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, trattandosi di giornata di pioggia, secondo la più recente giurisprudenza, sarebbe stato onere del danneggiato tenere una condotta di “ragionevole cautela” e di non manifesta
“disattenzione”. (Cass. n. 24071/2025).
Al rigetto della domanda attorea consegue l'assorbimento della disamina della domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato,
Le spese di lite liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale seguono il principio della soccombenza, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di
- 6 - riferimento (valore indeterminabile), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Seguono il principio della soccombenza anche le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato. Ed invero, “…vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. nn. 23552/11), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cass. n. 19181/03). Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'esito della lite, nonché per l'insussistenza, nell'interpretazione avvallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, di mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto e del terzo chiamato, che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge.
Così deciso in Latina il 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 7 -