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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2605/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2605/2024 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 12 maggio 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189
c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs.
149/2022)
TRA (c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Caserta alla via Turati n.55, presso lo studio dell'Avv. Farina Michele (c.f.: ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in San CP_1 C.F._2
Marcellino (CE) alla Via Ischia n. 16, presso lo studio dell'Avv. Fabozzi Roberto (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._3 al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: “Opposizione al decreto ingiuntivo n. 427/2024, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 05/02/2024 e pubblicato in data 08/02/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 858/2024 r.g.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 2605/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 2605/2024 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 427/2024, emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord il 05/02/2024, pubblicato in data 08/02/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 858/2024 r.g., col quale le si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro 150.000,00 oltre interessi, spese di lite ed accessori, in favore di nella sua qualità di beneficiaria CP_1 dell'indennizzo relativo alla polizza vita n. 152481/161/47217864-89/4638081, stipulata in data 20/10/2021 dal di lei coniuge , deceduto il 07/12/2022. Persona_1
A sostegno della promossa opposizione deduceva ed Parte_1 eccepiva: — in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, per avervi partecipato soltanto l'avvocato della opposta, ma sprovvisto di valida procura;
— la litispendenza e nullità del decreto opposto, avendo la già avviato una causa CP_1 ordinaria per la stessa richiesta prima del ricorso monitorio, generando un doppio procedimento per lo stesso oggetto;
— l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta;
— nel merito, la non operatività della polizza e la decadenza dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 c.c., per avere l'assicurato contraente rilasciato dichiarazioni inesatte o reticenti sulla grave patologia (carcinoma polmonare) che già lo affliggeva all'epoca in cui stipulò il contratto di assicurazione dedotto in lite con la Compagnia opponente.
Ciò premesso, parte opponente concludeva chiedendo all'adito Tribunale:
“- in via preliminare e pregiudiziale, in accoglimento della assorbente eccezione di litispendenza, dichiarare l'incompetenza del Giudice adito ad emettere il decreto ingiuntivo e, nel contempo, dichiarare nullo, di nessun giuridico effetto e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 427/2024 del Tribunale di Napoli Nord, dr.
Rosario Canciello, reso in data 08/02/2024, ad istanza della sig.ra e CP_1 contro l'odierna opponente in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t., per i motivi e le eccezioni tutti in narrativa;
- sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, attesa la mancata presenza personale della parte nel corso del procedimento di mediazione;
- nel merito e senza recesso dalle superiori eccezioni, accogliere la presente opposizione e revocare il d.i. 427/2024 del Tribunale di Napoli Nord, dr. Rosario
Canciello, reso in data 08/02/2024 e rigettare la domanda della sig.ra
[...]
e dichiarare che la non è tenuta a corrispondere il CP_1 Parte_1 capitale relativo alla polizza vita;
n. 2605/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 2605/2024 R.G.A.C.
- condannare la sig.ra al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da CP_1 determinarsi in via liquidativa;
- vittoria di spese e competenze di giudizio e del procedimento di mediazione, oltre spese generali IVA e C.P.A. come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
09/04/2024, si costituiva in giudizio la convenuta-opposta , la quale, di CP_1 contro, deduceva ed eccepiva: — non ricorrere alcuna litispendenza, poiché la causa ordinaria avviata prima del procedimento monitorio non era mai stata iscritta a ruolo;
—l'aver prodotto agli atti, con il contratto di assicurazione per cui è causa, prova scritta sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
— la carenza di prova in ordine alle dichiarazioni inesatte o reticenti attribuite all'assicurato, il quale, al momento di stipulare la polizza, non era a conoscenza di essere affetto da patologie;
— l'eccessività e la vessatorietà delle richieste di documentazione formulata da essendo nulle le clausole che impongono al beneficiario oneri Pt_2 sproporzionati per l'accoglimento dell'indennizzo; — l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità, per essere stato regolarmente esperito il procedimento di mediazione.
Tutto ciò premesso, la predetta parte opposta concludeva chiedendo:
“Fissare l'udienza per la discussione dell'istanza ex art 648cpc.
Concedere la provvisoria esecuzione del DI opposto.
Rigettare l'opposizione proposta poichè infondata in fatto e in diritto, conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo opposto.
Vittoria di spese e competenze di lite di tutte le fasi del giudizio, con attribuzione.”.
Nel prosieguo del giudizio, rigettata l'istanza formulata da parte convenuta-opposta, nella depositata comparsa di costituzione e risposta, di fissazione di apposita udienza “per la discussione dell'istanza ex art. 648 c.p.c.” (in virtù di quanto motivato con decreto del 18/04/2024), confermata l'udienza per la comparizione delle parti e la trattazione della causa con fissazione dei termini perentori a ritroso previsti dall'art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle relative memorie, ivi rigettata la predetta istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta inammissibile ed irrilevante la prova testimoniale articolata da parte convenuta- opposta, anche alla luce della documentazione versata in atti dall'opponente (per tutto quanto esposto e ritenuto in sede di ordinanza resa il 30/09/2024), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, preceduta dalla fissazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, con provvedimento del 15 maggio 2025 la causa veniva riservata in decisione.
n. 2605/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 2605/2024 R.G.A.C.
È preliminare ed assorbente, rispetto alla trattazione di ogni altra questione pregiudiziale di rito, preliminare di merito o di merito, la rinunzia al diritto e all'azione formulata da parte convenuta-opposta.
Invero, in allegato alle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente il 10/03/2025, parte opposta depositava apposito “Atto di rinuncia all'azione e al diritto”, nel quale ella manifestava «[…] la rinuncia piena ed incondizionata
a tutte le sue pretese indennitarie nei confronti di in relazione alla citata Parte_1 polizza Vita e conseguentemente rinuncia al diritto e all'azione e dichiara espressamente di non aver alcuna pretesa nei confronti di in relazione alla polizza Vita Parte_1 stipulata dal proprio coniuge».
Quanto manifestato in tale atto di rinuncia (sottoscritto tanto dalla parte convenuta- opposta personalmente, quanto dal proprio difensore costituito), veniva ribadito nelle conclusioni rassegnate dalla stessa parte nei termini concessi ex art. 189 c.p.c.
La difesa di parte opponente, di contro, dichiarava, nelle depositate note e comparse conclusionali, di non accettare una mera rinuncia agli atti del giudizio, ma di prendere atto della rinuncia sostanziale al diritto e all'azione manifestata da controparte, sulla scorta della quale chiedeva, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite relative al presente giudizio, anche con condanna della opposta al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96
c.p.c..
In merito giova premettere che la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti, investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass. civ. 18 marzo
1981 n. 1583; Cass. civ. 9 agosto 1973 n. 2280; Cass. civ. 23 aprile 1966 n. 1047) o, quantomeno, il correlato diritto d'azione, quale diritto a un provvedimento di merito su quella data situazione sostanziale (cfr. Cass. civ. 27 luglio 1975 n. 2924) con la conseguenza: (a) che la sua incidenza sul processo pendente è soltanto mediata, in virtù della sentenza definitiva che alla rinuncia all'azione viene, giocoforza, a ricollegarsi;
(b) che detta sentenza, siccome implicante l'accertamento della perdita, in capo all'attore, del diritto azionato o della possibilità d'invocarne la dovuta tutela giurisdizionale, non può che esplicare, al pari di qualsiasi pronuncia di rigetto nel merito (cfr. Cass. civ. 13 marzo 1999 n. 2268), effetti definitivamente preclusivi della proponibilità di una nuova domanda sullo stesso oggetto;
(c) che, alla luce di questi effetti, nessun interesse può nutrire il convenuto a una diversa soluzione del giudizio, onde l'assoluta superfluità di una sua adesione all'intervenuta rinuncia (cfr.
Cass. civ. 3 agosto 1999 n. 8387).
In particolare, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e, quindi, fa venire meno n. 2605/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 2605/2024 R.G.A.C.
l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (cfr. Cass. Civ. 13 marzo 1999 n.
2268).
Per quanto sopra, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia della parte opposta all'azione spiegata con il ricorso per decreto ingiuntivo e al correlato diritto ivi fatto valere, del quale, dunque, va predicata l'infondatezza e l'insussistenza nel merito, con conseguente revoca del decreto monitorio emesso e qui oggetto di opposizione.
In proposito la Corte di legittimità ha più volte chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
Resta, dunque, unicamente da dirimere la questione del riparto tra le parti delle spese di lite relative al presente giudizio, nonché delibare la contestuale domanda della opponente di condanna della opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Tuttavia, ad avviso del giudicante, in considerazione dello sviluppo altamente peculiare sia del giudizio sia della vicenda sostanziale e fattuale dedotta in lite e del comportamento processuale tenuto dalla stessa parte convenuta-opposta, sussistono i presupposti sia per pervenire alla integrale compensazione delle spese di lite, ex art. 92, comma 2, c.p.c., sia per rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.
Sul punto, va premesso che la Corte Costituzionale (con la pronuncia n. 77/2018, depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma.
Ebbene, il Tribunale ritiene, nel caso di specie, che le predette “gravi ed eccezionali” ragioni che possono comportare la compensazione delle spese di lite tra le parti siano da individuarsi nel non pronosticabile esito della lite da parte della stessa odierna opposta, la quale appare aver riposto un non ingiustificato affidamento nelle risultanze emergenti dalla polizza vita stipulata dal proprio defunto marito, non essendo in alcun modo emerso in modo sufficientemente affidabile e verosimile — né
n. 2605/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 2605/2024 R.G.A.C.
nel corso del giudizio, né nella fase stragiudiziale che lo ha preceduto — che ella opposta fosse stata certamente a conoscenza della natura inesatta, falsa e/o reticente delle dichiarazioni rese dal proprio coniuge assicurato nel momento in cui stipulò il contratto assicurativo dedotto in lite (con riguardo all'essere egli già affetto, alla detta epoca, della grave patologia che poi lo portò al decesso).
Del resto, tali false e/o reticenti dichiarazioni sono personalmente da attribuirsi strettamente al solo soggetto che le ha rese (id est l'assicurato, soggetto diverso, nel caso di specie, dal beneficiario della polizza — id est della odierna opposta) e non possono, dunque, imputarsi, in re ipsa, anche alla odierna opposta, non essendo in alcun modo emerso in atti la piena consapevolezza che ella avesse eventualmente avuto, non solo della stipula del contratto di assicurazione per cui è causa da parte del proprio coniuge, ma anche — e soprattutto — delle dichiarazioni, false, inesatte e reticenti ivi fornite dall'assicurato (del resto unico soggetto che risulta aver compilato il relativo questionario pre-contrattuale e reso all'Assicuratore le dichiarazioni qui in contestazione).
Nell'ambito di un tale peculiare quadro fattuale, una condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, al di là della atomistica e acritica applicazione del principio della soccombenza (e non tenendo, dunque, conto del contesto e del sostrato fattuale in cui una tale soccombenza è maturata) avrebbe il pratico effetto di generare un risultato pratico finale fortemente e complessivamente iniquo.
Per le stesse ragioni che precedono, non sussistono i presupposti neppure per l'emissione, nei confronti della medesima opposta, di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nè d'ufficio ai sensi del comma 3, nè sub specie di risarcimento del danno in favore della parte opponente, ex comma 1.
Ed invero, prescindendo dall'accertamento della ricorrenza dei presupposti soggettivi previsti dalla norma in esame, la stessa — almeno in relazione all'ipotesi di cui al comma 1, il quale richiede la esplicita istanza di parte, come è stato nel caso di specie — configura una vera e propria ipotesi di responsabilità extracontrattuale per c.d. illecito processuale, che richiede (come ogni forma di responsabilità civile) innanzitutto la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito, ossia l'esistenza di un danno patito e del nesso di causalità tra la condotta processuale illecita ed il danno medesimo, in quanto solo all'esito della positiva prova di tale elemento il quantum del danno in concreto patito può essere liquidato d'ufficio dal giudice, anche in via equitativa.
Invero, confermativa di tale tesi è la pronuncia costituzionale n. 152/2016, con la quale il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità costituzionale dell'ipotesi disciplinata dal terzo comma della norma in commento, ha confermato e ribadito che mentre le ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 96
n. 2605/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 2605/2024 R.G.A.C.
c.p.c. richiedono espressamente, quali loro elementi fondanti, il preciso accertamento di tutti i requisiti tipici dell'illecito civile (id est, prova della condotta e del suo elemento psicologico, del danno-evento e del danno consequenziale, nonché del nesso eziologico tra danno-conseguenza ed evento), di contro solo l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c. (che è scollegato dall'iniziativa di parte quanto piuttosto riservato alla prudente attivazione del potere officioso del Giudice) può anche prescindere dal puntuale accertamento dei detti elementi, rispondendo a logiche punitive (sub specie di vera e propria pena privata) piuttosto che risarcitorie.
Ebbene, nel caso di specie, alcun danno ha provato aver subito in tal senso parte opponente, non potendosi neppure lo stesso individuare in re ipsa nella fondatezza della opposizione spiegata, anche in considerazione della rapida definizione cui è andata incontro la controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2605/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione al decreto ingiuntivo n. 427/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 05/02/2024 e pubblicato in data 08/02/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 858/2024 r.g.”, pendente tra Parte_1 attrice-opponente — e — convenuta-opposta — , ogni contraria CP_1 istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuta rinuncia al diritto e all'azione formulata da parte convenuta-opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite tanto della presente fase di opposizione quanto della precedente fase monitoria;
3. rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c. formulata da parte attrice-opponente, per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Aversa, 03/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2605/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2605/2024 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 12 maggio 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189
c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs.
149/2022)
TRA (c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Caserta alla via Turati n.55, presso lo studio dell'Avv. Farina Michele (c.f.: ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in San CP_1 C.F._2
Marcellino (CE) alla Via Ischia n. 16, presso lo studio dell'Avv. Fabozzi Roberto (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._3 al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: “Opposizione al decreto ingiuntivo n. 427/2024, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 05/02/2024 e pubblicato in data 08/02/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 858/2024 r.g.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 2605/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 2605/2024 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 427/2024, emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord il 05/02/2024, pubblicato in data 08/02/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 858/2024 r.g., col quale le si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro 150.000,00 oltre interessi, spese di lite ed accessori, in favore di nella sua qualità di beneficiaria CP_1 dell'indennizzo relativo alla polizza vita n. 152481/161/47217864-89/4638081, stipulata in data 20/10/2021 dal di lei coniuge , deceduto il 07/12/2022. Persona_1
A sostegno della promossa opposizione deduceva ed Parte_1 eccepiva: — in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, per avervi partecipato soltanto l'avvocato della opposta, ma sprovvisto di valida procura;
— la litispendenza e nullità del decreto opposto, avendo la già avviato una causa CP_1 ordinaria per la stessa richiesta prima del ricorso monitorio, generando un doppio procedimento per lo stesso oggetto;
— l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta;
— nel merito, la non operatività della polizza e la decadenza dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 c.c., per avere l'assicurato contraente rilasciato dichiarazioni inesatte o reticenti sulla grave patologia (carcinoma polmonare) che già lo affliggeva all'epoca in cui stipulò il contratto di assicurazione dedotto in lite con la Compagnia opponente.
Ciò premesso, parte opponente concludeva chiedendo all'adito Tribunale:
“- in via preliminare e pregiudiziale, in accoglimento della assorbente eccezione di litispendenza, dichiarare l'incompetenza del Giudice adito ad emettere il decreto ingiuntivo e, nel contempo, dichiarare nullo, di nessun giuridico effetto e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 427/2024 del Tribunale di Napoli Nord, dr.
Rosario Canciello, reso in data 08/02/2024, ad istanza della sig.ra e CP_1 contro l'odierna opponente in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t., per i motivi e le eccezioni tutti in narrativa;
- sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, attesa la mancata presenza personale della parte nel corso del procedimento di mediazione;
- nel merito e senza recesso dalle superiori eccezioni, accogliere la presente opposizione e revocare il d.i. 427/2024 del Tribunale di Napoli Nord, dr. Rosario
Canciello, reso in data 08/02/2024 e rigettare la domanda della sig.ra
[...]
e dichiarare che la non è tenuta a corrispondere il CP_1 Parte_1 capitale relativo alla polizza vita;
n. 2605/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 2605/2024 R.G.A.C.
- condannare la sig.ra al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da CP_1 determinarsi in via liquidativa;
- vittoria di spese e competenze di giudizio e del procedimento di mediazione, oltre spese generali IVA e C.P.A. come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
09/04/2024, si costituiva in giudizio la convenuta-opposta , la quale, di CP_1 contro, deduceva ed eccepiva: — non ricorrere alcuna litispendenza, poiché la causa ordinaria avviata prima del procedimento monitorio non era mai stata iscritta a ruolo;
—l'aver prodotto agli atti, con il contratto di assicurazione per cui è causa, prova scritta sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
— la carenza di prova in ordine alle dichiarazioni inesatte o reticenti attribuite all'assicurato, il quale, al momento di stipulare la polizza, non era a conoscenza di essere affetto da patologie;
— l'eccessività e la vessatorietà delle richieste di documentazione formulata da essendo nulle le clausole che impongono al beneficiario oneri Pt_2 sproporzionati per l'accoglimento dell'indennizzo; — l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità, per essere stato regolarmente esperito il procedimento di mediazione.
Tutto ciò premesso, la predetta parte opposta concludeva chiedendo:
“Fissare l'udienza per la discussione dell'istanza ex art 648cpc.
Concedere la provvisoria esecuzione del DI opposto.
Rigettare l'opposizione proposta poichè infondata in fatto e in diritto, conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo opposto.
Vittoria di spese e competenze di lite di tutte le fasi del giudizio, con attribuzione.”.
Nel prosieguo del giudizio, rigettata l'istanza formulata da parte convenuta-opposta, nella depositata comparsa di costituzione e risposta, di fissazione di apposita udienza “per la discussione dell'istanza ex art. 648 c.p.c.” (in virtù di quanto motivato con decreto del 18/04/2024), confermata l'udienza per la comparizione delle parti e la trattazione della causa con fissazione dei termini perentori a ritroso previsti dall'art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle relative memorie, ivi rigettata la predetta istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta inammissibile ed irrilevante la prova testimoniale articolata da parte convenuta- opposta, anche alla luce della documentazione versata in atti dall'opponente (per tutto quanto esposto e ritenuto in sede di ordinanza resa il 30/09/2024), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, preceduta dalla fissazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, con provvedimento del 15 maggio 2025 la causa veniva riservata in decisione.
n. 2605/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 2605/2024 R.G.A.C.
È preliminare ed assorbente, rispetto alla trattazione di ogni altra questione pregiudiziale di rito, preliminare di merito o di merito, la rinunzia al diritto e all'azione formulata da parte convenuta-opposta.
Invero, in allegato alle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente il 10/03/2025, parte opposta depositava apposito “Atto di rinuncia all'azione e al diritto”, nel quale ella manifestava «[…] la rinuncia piena ed incondizionata
a tutte le sue pretese indennitarie nei confronti di in relazione alla citata Parte_1 polizza Vita e conseguentemente rinuncia al diritto e all'azione e dichiara espressamente di non aver alcuna pretesa nei confronti di in relazione alla polizza Vita Parte_1 stipulata dal proprio coniuge».
Quanto manifestato in tale atto di rinuncia (sottoscritto tanto dalla parte convenuta- opposta personalmente, quanto dal proprio difensore costituito), veniva ribadito nelle conclusioni rassegnate dalla stessa parte nei termini concessi ex art. 189 c.p.c.
La difesa di parte opponente, di contro, dichiarava, nelle depositate note e comparse conclusionali, di non accettare una mera rinuncia agli atti del giudizio, ma di prendere atto della rinuncia sostanziale al diritto e all'azione manifestata da controparte, sulla scorta della quale chiedeva, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite relative al presente giudizio, anche con condanna della opposta al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96
c.p.c..
In merito giova premettere che la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti, investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass. civ. 18 marzo
1981 n. 1583; Cass. civ. 9 agosto 1973 n. 2280; Cass. civ. 23 aprile 1966 n. 1047) o, quantomeno, il correlato diritto d'azione, quale diritto a un provvedimento di merito su quella data situazione sostanziale (cfr. Cass. civ. 27 luglio 1975 n. 2924) con la conseguenza: (a) che la sua incidenza sul processo pendente è soltanto mediata, in virtù della sentenza definitiva che alla rinuncia all'azione viene, giocoforza, a ricollegarsi;
(b) che detta sentenza, siccome implicante l'accertamento della perdita, in capo all'attore, del diritto azionato o della possibilità d'invocarne la dovuta tutela giurisdizionale, non può che esplicare, al pari di qualsiasi pronuncia di rigetto nel merito (cfr. Cass. civ. 13 marzo 1999 n. 2268), effetti definitivamente preclusivi della proponibilità di una nuova domanda sullo stesso oggetto;
(c) che, alla luce di questi effetti, nessun interesse può nutrire il convenuto a una diversa soluzione del giudizio, onde l'assoluta superfluità di una sua adesione all'intervenuta rinuncia (cfr.
Cass. civ. 3 agosto 1999 n. 8387).
In particolare, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e, quindi, fa venire meno n. 2605/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 2605/2024 R.G.A.C.
l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (cfr. Cass. Civ. 13 marzo 1999 n.
2268).
Per quanto sopra, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia della parte opposta all'azione spiegata con il ricorso per decreto ingiuntivo e al correlato diritto ivi fatto valere, del quale, dunque, va predicata l'infondatezza e l'insussistenza nel merito, con conseguente revoca del decreto monitorio emesso e qui oggetto di opposizione.
In proposito la Corte di legittimità ha più volte chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
Resta, dunque, unicamente da dirimere la questione del riparto tra le parti delle spese di lite relative al presente giudizio, nonché delibare la contestuale domanda della opponente di condanna della opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Tuttavia, ad avviso del giudicante, in considerazione dello sviluppo altamente peculiare sia del giudizio sia della vicenda sostanziale e fattuale dedotta in lite e del comportamento processuale tenuto dalla stessa parte convenuta-opposta, sussistono i presupposti sia per pervenire alla integrale compensazione delle spese di lite, ex art. 92, comma 2, c.p.c., sia per rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.
Sul punto, va premesso che la Corte Costituzionale (con la pronuncia n. 77/2018, depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma.
Ebbene, il Tribunale ritiene, nel caso di specie, che le predette “gravi ed eccezionali” ragioni che possono comportare la compensazione delle spese di lite tra le parti siano da individuarsi nel non pronosticabile esito della lite da parte della stessa odierna opposta, la quale appare aver riposto un non ingiustificato affidamento nelle risultanze emergenti dalla polizza vita stipulata dal proprio defunto marito, non essendo in alcun modo emerso in modo sufficientemente affidabile e verosimile — né
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nel corso del giudizio, né nella fase stragiudiziale che lo ha preceduto — che ella opposta fosse stata certamente a conoscenza della natura inesatta, falsa e/o reticente delle dichiarazioni rese dal proprio coniuge assicurato nel momento in cui stipulò il contratto assicurativo dedotto in lite (con riguardo all'essere egli già affetto, alla detta epoca, della grave patologia che poi lo portò al decesso).
Del resto, tali false e/o reticenti dichiarazioni sono personalmente da attribuirsi strettamente al solo soggetto che le ha rese (id est l'assicurato, soggetto diverso, nel caso di specie, dal beneficiario della polizza — id est della odierna opposta) e non possono, dunque, imputarsi, in re ipsa, anche alla odierna opposta, non essendo in alcun modo emerso in atti la piena consapevolezza che ella avesse eventualmente avuto, non solo della stipula del contratto di assicurazione per cui è causa da parte del proprio coniuge, ma anche — e soprattutto — delle dichiarazioni, false, inesatte e reticenti ivi fornite dall'assicurato (del resto unico soggetto che risulta aver compilato il relativo questionario pre-contrattuale e reso all'Assicuratore le dichiarazioni qui in contestazione).
Nell'ambito di un tale peculiare quadro fattuale, una condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, al di là della atomistica e acritica applicazione del principio della soccombenza (e non tenendo, dunque, conto del contesto e del sostrato fattuale in cui una tale soccombenza è maturata) avrebbe il pratico effetto di generare un risultato pratico finale fortemente e complessivamente iniquo.
Per le stesse ragioni che precedono, non sussistono i presupposti neppure per l'emissione, nei confronti della medesima opposta, di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nè d'ufficio ai sensi del comma 3, nè sub specie di risarcimento del danno in favore della parte opponente, ex comma 1.
Ed invero, prescindendo dall'accertamento della ricorrenza dei presupposti soggettivi previsti dalla norma in esame, la stessa — almeno in relazione all'ipotesi di cui al comma 1, il quale richiede la esplicita istanza di parte, come è stato nel caso di specie — configura una vera e propria ipotesi di responsabilità extracontrattuale per c.d. illecito processuale, che richiede (come ogni forma di responsabilità civile) innanzitutto la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito, ossia l'esistenza di un danno patito e del nesso di causalità tra la condotta processuale illecita ed il danno medesimo, in quanto solo all'esito della positiva prova di tale elemento il quantum del danno in concreto patito può essere liquidato d'ufficio dal giudice, anche in via equitativa.
Invero, confermativa di tale tesi è la pronuncia costituzionale n. 152/2016, con la quale il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità costituzionale dell'ipotesi disciplinata dal terzo comma della norma in commento, ha confermato e ribadito che mentre le ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 96
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c.p.c. richiedono espressamente, quali loro elementi fondanti, il preciso accertamento di tutti i requisiti tipici dell'illecito civile (id est, prova della condotta e del suo elemento psicologico, del danno-evento e del danno consequenziale, nonché del nesso eziologico tra danno-conseguenza ed evento), di contro solo l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c. (che è scollegato dall'iniziativa di parte quanto piuttosto riservato alla prudente attivazione del potere officioso del Giudice) può anche prescindere dal puntuale accertamento dei detti elementi, rispondendo a logiche punitive (sub specie di vera e propria pena privata) piuttosto che risarcitorie.
Ebbene, nel caso di specie, alcun danno ha provato aver subito in tal senso parte opponente, non potendosi neppure lo stesso individuare in re ipsa nella fondatezza della opposizione spiegata, anche in considerazione della rapida definizione cui è andata incontro la controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2605/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione al decreto ingiuntivo n. 427/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 05/02/2024 e pubblicato in data 08/02/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 858/2024 r.g.”, pendente tra Parte_1 attrice-opponente — e — convenuta-opposta — , ogni contraria CP_1 istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuta rinuncia al diritto e all'azione formulata da parte convenuta-opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite tanto della presente fase di opposizione quanto della precedente fase monitoria;
3. rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c. formulata da parte attrice-opponente, per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Aversa, 03/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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