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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/05/2024, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2235/ 2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. SICA SERGIO presso il Pt_1 cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Appellante E
nato A Torre Annunziata il Controparte_1
12/10/1950, rappresentato e difeso dall' avv.to LAURETTA GABRIELLA con il quale elettivamente domicilia in VESUVIO N. 53 80040 80040 TRECASE
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa (la definizione della causa subiva un rallentamento anche a causa dell'emergenza Covid 19 e della conseguente normativa). L'odierno appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado impugnata, che ha accolto la domanda proposta dall'odierno appellato nei confronti dell e Pt_1 volta ad ottenere la corresponsione degli accessori sulle somme liquidate per prestazioni previdenziali, a seguito della omologa dello atp svoltosi fra le parti ai sensi dell'art 445 bis c.p.c.. Appare opportuno premettere che l'omologa dell'accertamento tecnico preventivo, introdotta dal legislatore con la riforma di cui all'art 445 bis c.p.c., non costituisce un titolo esecutivo nei confronti dell'ente. Infatti l'omologa emessa ha la sola finalità di rendere oramai irretrattabile, laddove non impugnata, l'accertamento medico compiuto, ma non ha valore di accertamento del diritto. Infatti l , avuta la notifica dell'omologa che accerta la sussistenza del Pt_1 requisito sanitario, residua pur sempre un potere – dovere di delibazione della domanda, potendo rigettare la stessa sulla scorta della ritenuta mancanza degli ulteriori presupposti per l'erogazione della prestazione richiesta ( ad esempio per mancanza dei requisiti reddituali). Questo conformemente a quanto afferma la Cassazione, sottolineando come “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.” (cfr Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 27010 del 24 ottobre 2018). La mancanza di carattere decisorio in ordine all'accertamento del diritto alla prestazione previdenziale, risulta altresì evidenziata dalla pacifica inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso il decreto di omologa, se non nel capo relativo alle spese, come sottolineato dalla stessa “in tema di procedimento di cui all' art. 445 Org_1 bis cod. proc. civ. per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali nelle materie ivi indicate, avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u. è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile.”(Cassazione civile, Sez. VI-lav., sentenza n. 6085 del 17 marzo 2014). In ragione delle suesposte argomentazioni, appare evidente che il procedimento delineato dal legislatore sia assimilabile al procedimento ex art 696 bis c.p.c., del resto richiamato dalla stessa norma, con la conseguenza che al decreto di omologa che conclude il suddetto procedimento non può essere riconosciuto carattere di titolo esecutivo, non potendo essere portato coattivamente ad esecuzione nei confronti dell e non essendo Pt_1 espressamente inserito dallo stesso legislatore della riforma nel novero dei titoli esecutivi. Tanto premesso e passando al merito, occorre evidenziare come dallo stesso prospetto inviato dall all'odierno appellato, si Pt_1 evinca che l'ente non ha provveduto al versamento degli interessi sulle somme liquidate. Orbene, è principio pacifico che anche i crediti per prestazioni previdenziali debbano essere maggiorati, ai sensi dell'art 429, comma 3 c.p.c., dagli interessi legali e rivalutazione a decorrere dal centoventesimo giorno dalla domanda amministrativa, laddove sussistano i requisiti per l'erogazione della prestazione sin dalla data della domanda, ovvero dalla successiva maturazione dei requisiti stessi (cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 6882/02 e sentenza n. 6326/16 del 13/09/2016, Tribunale di Napoli Sez. Lavoro). Al riguardo si richiamano integralmente le motivazioni della sentenza n. 652/2021 del 23/03/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., di cui comunque si riportano le argomentazioni. Sul punto il richiamo operato dall'art 442 c.p.c. rende incontestabile il relativo dato. L'art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991, come modificato all'art. 1, comma 783 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, infatti, stabilisce che “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda”. Tanto premesso, va osservato come lo stesso decreto di omologa emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per l'erogazione della prestazione, a decorrere dalla domanda amministrativa del 07.03.2017. E' appena il caso di evidenziare che i suesposti principi non risultano contraddetti dal testo dell'art 445 bis c.p.c. che prevede un termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa affinchè l' Pt_1 provveda in ordine alla prestazione richiesta. In altri termini non essendo nemmeno contestato che i requisiti per la prestazione sussistessero dal riconoscimento del requisito sanitario, è evidente che trascorsi i 120 gg. dalla domanda amministrativa dovevano decorrere gli accessori. Salva questa deroga (il decorso di ulteriori 120 g.g..) prevista per la P.A. trova in altri termini, ad avviso del presente giudice, applicazione il principio per il quale la durata del processo non può pregiudicare il diritto della parte. Una volta accertata con una certa data la sussistenza dei requisiti di legge per la prestazione e trascorsi i 120 giorni dalla domanda amministrativa, che non risulta incompleta, non possono che decorrere gli accessori. Al riguardo la domanda che deve essere completa è evidentemente quella con cui si richiede la visita in sede amministrativa e, si sottolinea, l non ha contestato in modo idoneo la completezza Pt_1 di questa domanda (non rilevando evidentemente l'ulteriore documentazione richiesta dopo la notifica dell'omologa). Non può, quindi, essere accolta la tesi dell , secondo la quale la Pt_1
“domanda amministrativa”, a cui si fa riferimento per la decorrenza degli accessori, sia quella successiva alla notifica del decreto di omologa (e non quella precedente all'accertamento sanitario in via amministrativa). Ragionando diversamente, in via esemplificativa, una volta accertato il diritto con decorrenza da anni prima della omologa, non sarebbero dovuti gli interessi che dallo scadere di ulteriori 120 giorni dalla notifica della omologa stessa, facendo sopportare all'avente diritto la diminuzione di valore del denaro per effetto di un errato accertamento in sede amministrativa e della durata del processo, soluzione che non appare accoglibile per motivazioni di ordine logico prima che giuridico. Nessun rilievo sembra assumere l'eventuale richiesta fatta all Pt_1 territorialmente non competente, dato che questo ha comunque provveduto alla liquidazione ed, evidentemente, doveva liquidare anche gli interessi viceversa non corrisposti. Quanto alla determinazione del quantum non può che essere recepita la determinazione effettuata nella sentenza in esame, che non appare specificamente contestata. L'appello proposto, pertanto deve essere rigettato. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono (risulta ovviamente irrilevante la erronea dichiarazione di contumacia, contenuta nella sentenza impugnata, di alcune articolazioni territoriali dell' , unico Pt_1 soggetto di diritto). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide : a) rigetta l'appello; b) condanna l al rimborso delle spese della presente fase Pt_1 del giudizio che liquida in complessivi € 640,00, oltre oneri di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 30/04/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)