Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2024, n. 14331
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Sentenza 22 maggio 2024

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Nel processo tributario, la decisione di merito che si pronuncia su un rapporto tributario diverso da quello accertato nell'atto impositivo impugnato o, comunque, prescindendo del tutto dalla motivazione dell'atto impositivo impugnato, incorre nel vizio di ultrapetizione, previsto dall'art. 112 c.p.c., poiché il giudizio tributario, pur configurandosi come impugnazione-merito, deve restare entro i limiti posti, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, dagli specifici motivi tempestivamente e ritualmente formulati dal contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2024, n. 14331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14331
    Data del deposito : 22 maggio 2024

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