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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 6385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6385 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazioen scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 21270 del 2022 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio in Parte_1
Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti LEMBO LAURA CP_1 elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione il ricorrente agiva per attribuzione della esatta percentuale di menomazione dell'integrità psico fisica (c.d. danno biologico) conseguitagli dalla da rumore contratta, già riconosciuta Parte_2 dall' convenuto quale malattia di origine professionale – Conseguente condanna dell'Istituto CP_2
Assicuratore alla erogazione, in favore dello stesso, del corrispondente indennizzo in capitale.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
La domanda è fondata
Deve preliminarmente precisarsi che la fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo della disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati CP_ a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del CP_ Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio risulta, dunque, fondato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale toglieva completamente o diminuiva in parte l'attitudine al lavoro.
Il ctu ha riconosciuto al ricorrente, per l'ipoacusia sofferta, una menomazione della integrità psico -fisica
(c.d. danno biologico) nella misura percentuale del 13%, e l' pertanto va condannata alla CP_1 erogazione in favore del ricorrente del corrispondente indennizzo in capitale, da maggiorarsi degli interessi e rivalutazione, come per legge, dalla data della domanda amministrativa (22.12.2021) al saldo,
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va condannato l' a corrispondere a parte CP_1 ricorrente l'indennizzo in capitale di cui al d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 13%. oltre interessi al saggio legale dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa. Le spese seguono al soccombenza come da dispositivo. Le spese di consulenza tecnica come da separato decreto sono a carico di parte resistente.
PQM
Accoglie e la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di CP_1 cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 13% con decorrenza dalla domanda oltre interessi al saggio legale dalla insorgenza del diritto alla prestazione al saldo;
Condanna l'Istituto al pagamento delle spese (oltre le spese di consulenza tecnica come da separato decreto) che liquida in € 1700,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori del ricorrente.
Napoli
15.9.2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazioen scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 21270 del 2022 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio in Parte_1
Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti LEMBO LAURA CP_1 elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione il ricorrente agiva per attribuzione della esatta percentuale di menomazione dell'integrità psico fisica (c.d. danno biologico) conseguitagli dalla da rumore contratta, già riconosciuta Parte_2 dall' convenuto quale malattia di origine professionale – Conseguente condanna dell'Istituto CP_2
Assicuratore alla erogazione, in favore dello stesso, del corrispondente indennizzo in capitale.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
La domanda è fondata
Deve preliminarmente precisarsi che la fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo della disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati CP_ a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del CP_ Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio risulta, dunque, fondato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale toglieva completamente o diminuiva in parte l'attitudine al lavoro.
Il ctu ha riconosciuto al ricorrente, per l'ipoacusia sofferta, una menomazione della integrità psico -fisica
(c.d. danno biologico) nella misura percentuale del 13%, e l' pertanto va condannata alla CP_1 erogazione in favore del ricorrente del corrispondente indennizzo in capitale, da maggiorarsi degli interessi e rivalutazione, come per legge, dalla data della domanda amministrativa (22.12.2021) al saldo,
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va condannato l' a corrispondere a parte CP_1 ricorrente l'indennizzo in capitale di cui al d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 13%. oltre interessi al saggio legale dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa. Le spese seguono al soccombenza come da dispositivo. Le spese di consulenza tecnica come da separato decreto sono a carico di parte resistente.
PQM
Accoglie e la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di CP_1 cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 13% con decorrenza dalla domanda oltre interessi al saggio legale dalla insorgenza del diritto alla prestazione al saldo;
Condanna l'Istituto al pagamento delle spese (oltre le spese di consulenza tecnica come da separato decreto) che liquida in € 1700,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori del ricorrente.
Napoli
15.9.2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)