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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 16-1/ 2025
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO:
Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente rel Dottoressa Enza Faracchio Giudice Dottoressa Federica Felaco Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento iscritto al n. 16-1/2025 r.g.p.u., promosso su ricorso della società
(p.iva ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Piero Lascaleia;
RICORRENTE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
Controparte_1
C.F.: P.IVA_2
REA SA-456996 SEDE : VI NA (SA), Via Vigne delle Canne 59, Cap. 84045
RESISTENTE NON COSTITUITO RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Con ricorso depositato in data 28.01.2025 ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), parte istante rappresenta di essere creditrice della complessiva somma di €.6.175,95 oltre interessi e competenze in virtù del Decreto Ingiuntivo n°2186/2021 emesso dal Tribunale di Salerno il 25/09/2021, non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 14/11/2021 del Tribunale di Salerno (Cron. 2550/2021) e munito della relativa formula il 09/12/2021. La società ricorrente, sottolineando la sussistenza dello stato di insolvenza della resistente, chiede la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della stessa resistente. 1.2 A seguito del deposito del ricorso è stata fissata avanti al G.D. l'udienza “Mista” del giorno 11 marzo 2025, successivamente rinviata al 08.04.25 e sono stati convocati per l'udienza il debitore ed il creditore ricorrente. In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili. Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681). 1.3 Il resistente non si è costituito, benché la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sia stata ritualmente effettuata, a mezzo PEC, dall' all'indirizzo riferibile alla società resistente e risultante dalla visura CP_2 camerale. La peculiarità della detta notifica afferisce alla circostanza per cui l'indirizzo ( ) non risulta essere quello comunicato PartitaIVA_3 dalla società ma quello assegnato d'ufficio dal conservatore del registro ai sensi dell'art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”. Tale normativa ha infatti modificato l'art. 16 D.L. 185/2008 e s.m.i., prevedendo che le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette all'attribuzione d'ufficio, da parte della Camera di Commercio, di un domicilio attivo solo in ricezione ed accessibile dal rappresentante dell'impresa. 1.4 All' udienza del giorno 8 aprile 2025, il ricorrente si è riportato alle sue conclusioni e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio. 1.5 Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.., la propria competenza, atteso che il debitore ha sede legale in VI NA, ovvero nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII. 1.6 La legittimazione di parte ricorrente può dirsi sussistente in quanto il credito vantato risulta cristallizzato in un provvedimento monitorio dichiarato definitivamente esecutivo. 1.7 Quanto al superamento delle soglie dimensionali, deve rilevarsi che il relativo onere probatorio viene posto dalla legge a carico del debitore che voglia sottrarsi all'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di specie, la resistente, non essendosi costituita, non ha assolto il relativo onere probatorio. Si precisa inoltre che dall'ultimo bilancio disponibile, ovvero quello riferibile all'esercizio 2019 le dette soglie dimensionali risultano superate, in quanto i ricavi ammontano ad euro 345.192,00. 1.8Va osservato, inoltre, che il debitore versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda. Va infine osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo. Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata attraverso, l'inadempimento nei confronti della ricorrente, la debitoria nei confronti dell'erario pari ad euro 68.000,00 circa, il mancato deposito degli ultimi 4 bilanci nonché l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale presso terzi ( come da documentazione versata in atti dal ricorrente). 1.9 Infine, si deve constare che dalla visura camerale la resistente risulta iscritta nel R.I, e che il credito complessivamente scaduto e non pagato del ricorrente, unitamente alla debitoria erariale , è superiore ad € 30.000,00. Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano. Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M
DICHIARA la contumacia di parte resistente;
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di
Controparte_1
C.F.: P.IVA_2
REA Parte_2
SEDE : VI NA (SA), Via Vigne delle Canne 59, Cap. 84045
NOMINA la dr.ssa .Giuseppina Valiante Giudice Delegato per la procedura;
NOMINA curatore l'avv. Alessandra Mazzola, la quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del 02.10.2025 ore 9.30 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo dì posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo :
• il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
• che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
• che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza; • che il curatore deposita sia sulla piattaforma AL che sul PCT tutte le osservazioni;
• che il Curatore deposita sia sul PCT che su AL area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
• che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
• che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
• che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 605, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via Dalmazia;
AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.• 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al curatore;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Salerno, 04/06/2025 Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Giuseppina Valiante
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO:
Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente rel Dottoressa Enza Faracchio Giudice Dottoressa Federica Felaco Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento iscritto al n. 16-1/2025 r.g.p.u., promosso su ricorso della società
(p.iva ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Piero Lascaleia;
RICORRENTE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
Controparte_1
C.F.: P.IVA_2
REA SA-456996 SEDE : VI NA (SA), Via Vigne delle Canne 59, Cap. 84045
RESISTENTE NON COSTITUITO RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Con ricorso depositato in data 28.01.2025 ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), parte istante rappresenta di essere creditrice della complessiva somma di €.6.175,95 oltre interessi e competenze in virtù del Decreto Ingiuntivo n°2186/2021 emesso dal Tribunale di Salerno il 25/09/2021, non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 14/11/2021 del Tribunale di Salerno (Cron. 2550/2021) e munito della relativa formula il 09/12/2021. La società ricorrente, sottolineando la sussistenza dello stato di insolvenza della resistente, chiede la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della stessa resistente. 1.2 A seguito del deposito del ricorso è stata fissata avanti al G.D. l'udienza “Mista” del giorno 11 marzo 2025, successivamente rinviata al 08.04.25 e sono stati convocati per l'udienza il debitore ed il creditore ricorrente. In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili. Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681). 1.3 Il resistente non si è costituito, benché la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sia stata ritualmente effettuata, a mezzo PEC, dall' all'indirizzo riferibile alla società resistente e risultante dalla visura CP_2 camerale. La peculiarità della detta notifica afferisce alla circostanza per cui l'indirizzo ( ) non risulta essere quello comunicato PartitaIVA_3 dalla società ma quello assegnato d'ufficio dal conservatore del registro ai sensi dell'art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”. Tale normativa ha infatti modificato l'art. 16 D.L. 185/2008 e s.m.i., prevedendo che le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette all'attribuzione d'ufficio, da parte della Camera di Commercio, di un domicilio attivo solo in ricezione ed accessibile dal rappresentante dell'impresa. 1.4 All' udienza del giorno 8 aprile 2025, il ricorrente si è riportato alle sue conclusioni e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio. 1.5 Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.., la propria competenza, atteso che il debitore ha sede legale in VI NA, ovvero nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII. 1.6 La legittimazione di parte ricorrente può dirsi sussistente in quanto il credito vantato risulta cristallizzato in un provvedimento monitorio dichiarato definitivamente esecutivo. 1.7 Quanto al superamento delle soglie dimensionali, deve rilevarsi che il relativo onere probatorio viene posto dalla legge a carico del debitore che voglia sottrarsi all'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di specie, la resistente, non essendosi costituita, non ha assolto il relativo onere probatorio. Si precisa inoltre che dall'ultimo bilancio disponibile, ovvero quello riferibile all'esercizio 2019 le dette soglie dimensionali risultano superate, in quanto i ricavi ammontano ad euro 345.192,00. 1.8Va osservato, inoltre, che il debitore versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda. Va infine osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo. Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata attraverso, l'inadempimento nei confronti della ricorrente, la debitoria nei confronti dell'erario pari ad euro 68.000,00 circa, il mancato deposito degli ultimi 4 bilanci nonché l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale presso terzi ( come da documentazione versata in atti dal ricorrente). 1.9 Infine, si deve constare che dalla visura camerale la resistente risulta iscritta nel R.I, e che il credito complessivamente scaduto e non pagato del ricorrente, unitamente alla debitoria erariale , è superiore ad € 30.000,00. Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano. Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M
DICHIARA la contumacia di parte resistente;
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di
Controparte_1
C.F.: P.IVA_2
REA Parte_2
SEDE : VI NA (SA), Via Vigne delle Canne 59, Cap. 84045
NOMINA la dr.ssa .Giuseppina Valiante Giudice Delegato per la procedura;
NOMINA curatore l'avv. Alessandra Mazzola, la quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del 02.10.2025 ore 9.30 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo dì posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo :
• il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
• che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
• che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza; • che il curatore deposita sia sulla piattaforma AL che sul PCT tutte le osservazioni;
• che il Curatore deposita sia sul PCT che su AL area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
• che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
• che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
• che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 605, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via Dalmazia;
AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.• 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al curatore;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Salerno, 04/06/2025 Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Giuseppina Valiante