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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/06/2024, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2611 dell'anno 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Elisa Romano Giudice rel. dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2611/2023, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CROTTA ELISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. RICCIARDI MASSIMO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME DA FOGLI DI P.C. CONGIUNTE DEPOSITATI NEL FASCICOLO TELEMATICO.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
Pag. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
e hanno contratto matrimonio con rito civile il giorno 18.11.2008 in Parte_1 CP_1
San Giuliano Milanese (MI). Dall'unione, in data 30.7.2009 e il 10.6.2013, sono nate le figlie Per_1
e
[...] Persona_2
I coniugi si sono separati con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lodi in data 11.3.2022.
Con ricorso depositato il 20.10.2023, ha chiesto al Tribunale di dichiarare, anche con Parte_1 sentenza parziale, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso circa CP_1 il collocamento e il mantenimento delle figlie minori. si è costituita con comparsa depositata il 28.12.2023, aderendo alla domanda sullo CP_1 status ma non alle ulteriori istanze.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c., si procedeva all'esame dei coniugi e all'audizione delle minori. Le parti chiedevano l'emissione di sentenza parziale sullo status, ivi precisando le conclusioni limitatamente a tale domanda. La causa era dunque trattenuta in decisione e la sentenza sullo status era emessa in data 25.3.2024.
Rimessa la causa sul ruolo, le parti davano atto di avere raggiunto un'intesa e chiedevano assegnarsi termine per il deposito di conclusioni congiunte. Il giudice relatore provvedeva in conformità ex art. 127 ter c.p.c. e le parti depositavano nel termine assegnato note conclusive congiunte riportanti le condizioni di seguito indicate:
1. Entrambe le Parti svolgono attività lavorativa e dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti, e quindi ciascuno provvederà al proprio esclusivo mantenimento, e nessun assegno reciproco di mantenimento viene preteso e/o stabilito, e dichiarano di aver già regolato ogni qualsivoglia rapporto economico tra loro pendente.
2. L'ormai ex casa coniugale, sita in San Giuliano Milanese (Ml) via Quasimodo n. 1, resterà - come già di fatto in essere - di esclusiva proprietà della sig.ra con quanto ivi contenuto. CP_1
3. Le figlie e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori. L'esercizio della Per_1 Persona_2 responsabilità genitoriale sarà: disgiunta circa le decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione riguardanti le minori nel periodo di permanenza di ciascun genitore;
congiunta con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute.
4. sarà collocata prevalentemente presso l'abitazione patema e conserverà la collocazione Per_1 Persona_2 prevalente presso l'abitazione materna.
5. Salvo diverso accordo dei genitori, le minori trascorreranno il fine settimana, a settimane alternate, presso
l'abitazione del genitore rispettivamente non collocatario come di seguito indicato:
Pag. 2 • il padre potrà vedere e tenere con sé il primo e il terzo weekend del mese, dal venerdì all'uscita da Persona_2 scuola sino alla domenica alle 20:30, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• la madre potrà vedere e tenere con sé il secondo e il quarto weekend del mese dal sabato alle ore 10:00 sino Per_1 alla domenica alle ore 20:30, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
• il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé il mercoledì, (tenuto conto degli impegni scolastici e non Persona_2 della minore), dall'uscita da scuola fino alle 20:30, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- la madre potrà tenere inoltre vedere e tenere con sé un giorno infrasettimanale (tenuto conto degli impegni Per_1 scolastici e non della minore) dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30, quanto la riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
- il predetto schema è da intendersi nel senso che ogni fine settimana sarà solo una delle due minori a spostarsi tra
l'abitazione patema e quella materna e viceversa, ciò al fine di garantire che le sorelle trascorrano insieme tutti i fine settimana, in via alternata presso il padre e presso la madre.
6. Le figlie e d'estate trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive di Per_1 Persona_2 vacanza con ciascun genitore, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
tenendo - in ogni caso - in considerazione i desideri e le necessità manifestate dalle minori.
7. Le figlie e trascorreranno con i genitori le vacanze di Natale secondo la seguente Per_1 Persona_2 suddivisione, ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre con un genitore o dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore. Le Parti potranno di comune accordo, in ogni caso, disporre – per iscritto - diversamente di detti periodi, anche alla luce dei desideri e delle necessità manifestate dalle minori.
8. Durante le vacanze pasquali e trascorreranno con la madre un periodo di tre giorni, Per_1 Persona_2 comprensivo - ad anni alterni - della giornata di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; così come trascorreranno ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, anche gli altri ponti e festività. Le Parti potranno di comune accordo, in ogni caso, disporre - per iscritto – diversamente di detti periodi, anche alla luce dei desideri e delle necessità manifestate dalle minori.
9. Le clausole sopra elencate saranno efficaci salvo diverso concorde accordo fra i genitori;
i genitori si impegnano - in ogni caso - a comunicare, in via preventiva e reciprocamente, le località in cui condurranno le figlie durante i fine settimana e durante i periodi di vacanza, ferma restando la continua reperibilità telefonica.
10. trasferirà la residenza anagrafica presso l'abitazione patema, e manterrà la residenza Per_1 Persona_2 anagrafica presso l'attuale abitazione materna.
11. Entrambi i genitori potranno richiedere il rilascio dei documenti d'identità delle figlie minori.
12. I genitori, per la gestione delle figlie, si dovranno impegnare a collaborare con la massima diligenza.
13. I genitori provvedano al mantenimento diretto delle minori nel tempo che le stesse trascorreranno presso ciascuno di loro, sostenendo altresì il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Per il resto si farà riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lodi.
Pag. 3 14. Gli assegni familiari saranno percepiti al 50% da entrambi i genitori, così come le detrazioni fiscali e le deduzioni relative alle figlie.
15. Spese di lite compensate tra le Parti.
Il Giudice relatore riservava di riferire in camera di consiglio, che si svolgeva in data 11.06.2024.
***
È stata emessa sentenza parziale sullo status.
Quanto ai rapporti con la prole, l'assetto individuato dai coniugi, aderente all'ordinanza emessa ex art. 473 bis.22 c.p.c., non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare idoneo a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita e all'evoluzione nonché equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento ad ogni ulteriore statuizione avente una rilevanza economica.
Può dunque essere recepita l'intesa raggiunta dalle parti.
L'esito del giudizio e l'accordo raggiunto giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dispone l'affidamento condiviso ai genitori delle figlie minori;
dispone il collocamento prevalente di presso l'abitazione patema e di Per_1 Persona_2 presso l'abitazione materna;
salvo diverso accordo dei genitori, le minori trascorreranno il fine settimana, a settimane alternate, presso l'abitazione del genitore rispettivamente non collocatario come di seguito indicato:
• il padre potrà vedere e tenere con sé il primo e il terzo weekend del mese, Persona_2 dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle 20:30, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• la madre potrà vedere e tenere con sé il secondo e il quarto weekend del mese dal Per_1 sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 20:30, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
Pag. 4 • il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé il mercoledì, (tenuto conto Persona_2 degli impegni scolastici e non della minore), dall'uscita da scuola fino alle 20:30, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• la madre potrà tenere inoltre vedere e tenere con sé un giorno infrasettimanale Per_1
(tenuto conto degli impegni scolastici e non della minore) dall'uscita da scuola fino alle ore
20:30, quanto la riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
• il predetto schema è da intendersi nel senso che ogni fine settimana sarà solo una delle due minori a spostarsi tra l'abitazione patema e quella materna e viceversa, ciò al fine di garantire che le sorelle trascorrano insieme tutti i fine settimana, in via alternata presso il padre e presso la madre;
dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto delle minori nel tempo che le stesse trascorreranno presso ciascuno di loro, sostenendo altresì il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
prende atto che:
- salvo diverso accordo dei genitori, le minori e d'estate Per_1 Persona_2 trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive di vacanza con ciascun genitore, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno, tenendo - in ogni caso - in considerazione i desideri e le necessità manifestate dalle minori;
le minori trascorreranno inoltre con i genitori le vacanze di Natale secondo la seguente suddivisione, ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre con un genitore o dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore. Le Parti potranno di comune accordo, in ogni caso, disporre – per iscritto
- diversamente di detti periodi, anche alla luce dei desideri e delle necessità manifestate dalle minori;
- durante le vacanze pasquali, e trascorreranno con la madre un Per_1 Persona_2 periodo di tre giorni, comprensivo - ad anni alterni - della giornata di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; così come trascorreranno ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, anche gli altri ponti e festività. Le Parti potranno di comune accordo, in ogni caso, disporre - per iscritto – diversamente di detti periodi, anche alla luce dei desideri e delle necessità manifestate dalle minori;
- i genitori si impegnano - in ogni caso - a comunicare, in via preventiva e reciprocamente, le località in cui condurranno le figlie durante i fine settimana e durante i periodi di vacanza, ferma restando la continua reperibilità telefonica;
- trasferirà la residenza anagrafica presso l'abitazione patema e Per_1 Persona_2 manterrà la residenza anagrafica presso l'attuale abitazione materna;
Pag.
5 - entrambe le Parti svolgono attività lavorativa, dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti - quindi ciascuno provvederà al proprio esclusivo mantenimento e nessun assegno reciproco di mantenimento viene preteso e/o stabilito - e dichiarano di aver già regolato ogni qualsivoglia rapporto economico tra loro pendente;
- la ex casa coniugale, sita in San Giuliano Milanese (Ml) via Quasimodo n. 1, resterà - come già di fatto in essere - di esclusiva proprietà della sig.ra con quanto ivi contenuto;
CP_1
- entrambi i genitori potranno richiedere il rilascio dei documenti d'identità delle figlie minori;
- gli assegni familiari saranno percepiti al 50% da entrambi i genitori, così come le detrazioni fiscali e le deduzioni relative alle figlie;
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 11/06/2024
Il Presidente dott.ssa Elena Giuppi
Il Giudice estensore dott. Elisa Romano
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Elisa Romano Giudice rel. dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2611/2023, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CROTTA ELISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. RICCIARDI MASSIMO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME DA FOGLI DI P.C. CONGIUNTE DEPOSITATI NEL FASCICOLO TELEMATICO.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
Pag. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
e hanno contratto matrimonio con rito civile il giorno 18.11.2008 in Parte_1 CP_1
San Giuliano Milanese (MI). Dall'unione, in data 30.7.2009 e il 10.6.2013, sono nate le figlie Per_1
e
[...] Persona_2
I coniugi si sono separati con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lodi in data 11.3.2022.
Con ricorso depositato il 20.10.2023, ha chiesto al Tribunale di dichiarare, anche con Parte_1 sentenza parziale, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso circa CP_1 il collocamento e il mantenimento delle figlie minori. si è costituita con comparsa depositata il 28.12.2023, aderendo alla domanda sullo CP_1 status ma non alle ulteriori istanze.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c., si procedeva all'esame dei coniugi e all'audizione delle minori. Le parti chiedevano l'emissione di sentenza parziale sullo status, ivi precisando le conclusioni limitatamente a tale domanda. La causa era dunque trattenuta in decisione e la sentenza sullo status era emessa in data 25.3.2024.
Rimessa la causa sul ruolo, le parti davano atto di avere raggiunto un'intesa e chiedevano assegnarsi termine per il deposito di conclusioni congiunte. Il giudice relatore provvedeva in conformità ex art. 127 ter c.p.c. e le parti depositavano nel termine assegnato note conclusive congiunte riportanti le condizioni di seguito indicate:
1. Entrambe le Parti svolgono attività lavorativa e dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti, e quindi ciascuno provvederà al proprio esclusivo mantenimento, e nessun assegno reciproco di mantenimento viene preteso e/o stabilito, e dichiarano di aver già regolato ogni qualsivoglia rapporto economico tra loro pendente.
2. L'ormai ex casa coniugale, sita in San Giuliano Milanese (Ml) via Quasimodo n. 1, resterà - come già di fatto in essere - di esclusiva proprietà della sig.ra con quanto ivi contenuto. CP_1
3. Le figlie e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori. L'esercizio della Per_1 Persona_2 responsabilità genitoriale sarà: disgiunta circa le decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione riguardanti le minori nel periodo di permanenza di ciascun genitore;
congiunta con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute.
4. sarà collocata prevalentemente presso l'abitazione patema e conserverà la collocazione Per_1 Persona_2 prevalente presso l'abitazione materna.
5. Salvo diverso accordo dei genitori, le minori trascorreranno il fine settimana, a settimane alternate, presso
l'abitazione del genitore rispettivamente non collocatario come di seguito indicato:
Pag. 2 • il padre potrà vedere e tenere con sé il primo e il terzo weekend del mese, dal venerdì all'uscita da Persona_2 scuola sino alla domenica alle 20:30, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• la madre potrà vedere e tenere con sé il secondo e il quarto weekend del mese dal sabato alle ore 10:00 sino Per_1 alla domenica alle ore 20:30, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
• il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé il mercoledì, (tenuto conto degli impegni scolastici e non Persona_2 della minore), dall'uscita da scuola fino alle 20:30, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- la madre potrà tenere inoltre vedere e tenere con sé un giorno infrasettimanale (tenuto conto degli impegni Per_1 scolastici e non della minore) dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30, quanto la riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
- il predetto schema è da intendersi nel senso che ogni fine settimana sarà solo una delle due minori a spostarsi tra
l'abitazione patema e quella materna e viceversa, ciò al fine di garantire che le sorelle trascorrano insieme tutti i fine settimana, in via alternata presso il padre e presso la madre.
6. Le figlie e d'estate trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive di Per_1 Persona_2 vacanza con ciascun genitore, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
tenendo - in ogni caso - in considerazione i desideri e le necessità manifestate dalle minori.
7. Le figlie e trascorreranno con i genitori le vacanze di Natale secondo la seguente Per_1 Persona_2 suddivisione, ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre con un genitore o dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore. Le Parti potranno di comune accordo, in ogni caso, disporre – per iscritto - diversamente di detti periodi, anche alla luce dei desideri e delle necessità manifestate dalle minori.
8. Durante le vacanze pasquali e trascorreranno con la madre un periodo di tre giorni, Per_1 Persona_2 comprensivo - ad anni alterni - della giornata di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; così come trascorreranno ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, anche gli altri ponti e festività. Le Parti potranno di comune accordo, in ogni caso, disporre - per iscritto – diversamente di detti periodi, anche alla luce dei desideri e delle necessità manifestate dalle minori.
9. Le clausole sopra elencate saranno efficaci salvo diverso concorde accordo fra i genitori;
i genitori si impegnano - in ogni caso - a comunicare, in via preventiva e reciprocamente, le località in cui condurranno le figlie durante i fine settimana e durante i periodi di vacanza, ferma restando la continua reperibilità telefonica.
10. trasferirà la residenza anagrafica presso l'abitazione patema, e manterrà la residenza Per_1 Persona_2 anagrafica presso l'attuale abitazione materna.
11. Entrambi i genitori potranno richiedere il rilascio dei documenti d'identità delle figlie minori.
12. I genitori, per la gestione delle figlie, si dovranno impegnare a collaborare con la massima diligenza.
13. I genitori provvedano al mantenimento diretto delle minori nel tempo che le stesse trascorreranno presso ciascuno di loro, sostenendo altresì il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Per il resto si farà riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lodi.
Pag. 3 14. Gli assegni familiari saranno percepiti al 50% da entrambi i genitori, così come le detrazioni fiscali e le deduzioni relative alle figlie.
15. Spese di lite compensate tra le Parti.
Il Giudice relatore riservava di riferire in camera di consiglio, che si svolgeva in data 11.06.2024.
***
È stata emessa sentenza parziale sullo status.
Quanto ai rapporti con la prole, l'assetto individuato dai coniugi, aderente all'ordinanza emessa ex art. 473 bis.22 c.p.c., non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare idoneo a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita e all'evoluzione nonché equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento ad ogni ulteriore statuizione avente una rilevanza economica.
Può dunque essere recepita l'intesa raggiunta dalle parti.
L'esito del giudizio e l'accordo raggiunto giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dispone l'affidamento condiviso ai genitori delle figlie minori;
dispone il collocamento prevalente di presso l'abitazione patema e di Per_1 Persona_2 presso l'abitazione materna;
salvo diverso accordo dei genitori, le minori trascorreranno il fine settimana, a settimane alternate, presso l'abitazione del genitore rispettivamente non collocatario come di seguito indicato:
• il padre potrà vedere e tenere con sé il primo e il terzo weekend del mese, Persona_2 dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle 20:30, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• la madre potrà vedere e tenere con sé il secondo e il quarto weekend del mese dal Per_1 sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 20:30, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
Pag. 4 • il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé il mercoledì, (tenuto conto Persona_2 degli impegni scolastici e non della minore), dall'uscita da scuola fino alle 20:30, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• la madre potrà tenere inoltre vedere e tenere con sé un giorno infrasettimanale Per_1
(tenuto conto degli impegni scolastici e non della minore) dall'uscita da scuola fino alle ore
20:30, quanto la riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
• il predetto schema è da intendersi nel senso che ogni fine settimana sarà solo una delle due minori a spostarsi tra l'abitazione patema e quella materna e viceversa, ciò al fine di garantire che le sorelle trascorrano insieme tutti i fine settimana, in via alternata presso il padre e presso la madre;
dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto delle minori nel tempo che le stesse trascorreranno presso ciascuno di loro, sostenendo altresì il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
prende atto che:
- salvo diverso accordo dei genitori, le minori e d'estate Per_1 Persona_2 trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive di vacanza con ciascun genitore, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno, tenendo - in ogni caso - in considerazione i desideri e le necessità manifestate dalle minori;
le minori trascorreranno inoltre con i genitori le vacanze di Natale secondo la seguente suddivisione, ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre con un genitore o dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore. Le Parti potranno di comune accordo, in ogni caso, disporre – per iscritto
- diversamente di detti periodi, anche alla luce dei desideri e delle necessità manifestate dalle minori;
- durante le vacanze pasquali, e trascorreranno con la madre un Per_1 Persona_2 periodo di tre giorni, comprensivo - ad anni alterni - della giornata di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; così come trascorreranno ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, anche gli altri ponti e festività. Le Parti potranno di comune accordo, in ogni caso, disporre - per iscritto – diversamente di detti periodi, anche alla luce dei desideri e delle necessità manifestate dalle minori;
- i genitori si impegnano - in ogni caso - a comunicare, in via preventiva e reciprocamente, le località in cui condurranno le figlie durante i fine settimana e durante i periodi di vacanza, ferma restando la continua reperibilità telefonica;
- trasferirà la residenza anagrafica presso l'abitazione patema e Per_1 Persona_2 manterrà la residenza anagrafica presso l'attuale abitazione materna;
Pag.
5 - entrambe le Parti svolgono attività lavorativa, dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti - quindi ciascuno provvederà al proprio esclusivo mantenimento e nessun assegno reciproco di mantenimento viene preteso e/o stabilito - e dichiarano di aver già regolato ogni qualsivoglia rapporto economico tra loro pendente;
- la ex casa coniugale, sita in San Giuliano Milanese (Ml) via Quasimodo n. 1, resterà - come già di fatto in essere - di esclusiva proprietà della sig.ra con quanto ivi contenuto;
CP_1
- entrambi i genitori potranno richiedere il rilascio dei documenti d'identità delle figlie minori;
- gli assegni familiari saranno percepiti al 50% da entrambi i genitori, così come le detrazioni fiscali e le deduzioni relative alle figlie;
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 11/06/2024
Il Presidente dott.ssa Elena Giuppi
Il Giudice estensore dott. Elisa Romano
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