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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 31110 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: vendita di cose immobili, vertente
TRA
codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Domenico Lamanna
-ATTRICE-
E
codice fiscale: Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essere intervenuta transazione stragiudiziale in data 21 giugno 2024, con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali.
1
L'attrice in epigrafe ha avviato il presente giudizio per sentir pronunciare la risoluzione, per inadempimento del convenuto, del contratto preliminare di vendita immobiliare tra essi concluso in data 27/10/2021, con il quale aveva promesso di vendere a che si era Controparte_1 Parte_1
impegnata ad acquistare, la piena proprietà di un appartamento con annesso magazzino sito a Bresso (MI), vicolo Dante n. 10, in catasto fabbricati identificato al foglio 11, particella 220, subalterni 2 e 704, per il prezzo complessivo di Euro 120.000,00 di cui Euro 20.000,00 corrisposti a titolo di caparra confirmatoria alla sottoscrizione del contratto preliminare.
A sostegno deduceva che il convenuto si era sottratto alla stipulazione del contratto definitivo nonostante le proroghe concesse e chiedeva pertanto,
previa declaratoria di risoluzione del contratto preliminare, condannarsi il promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra e della somma di Euro 5.000,00 versata al mediatore immobiliare a titolo di provvigione.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata avviata alla decisione.
Sennonché all'udienza del 06/11/2024 il procuratore di parte attrice avv.
Domenico Lamanna ha segnalato che le parti, senza coinvolgerlo e senza nulla prevedere in ordine alle spese del presente giudizio, in data 21/06/2024 hanno concluso una transazione per scrittura privata da lui depositata nel fascicolo telematico il 05/11/2024, con la quale hanno definito la loro vertenza mediante la restituzione della caparra di Euro 20.000,00 a suo tempo versata al convenuto dall'attrice.
2 Alla luce di tale fatto nuovo ha chiesto allora di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite come da nota depositata il successivo 20/11/2024.
Tanto premesso, non vi è dubbio che l'intervenuta transazione della lite comporti il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e imponga,
conseguentemente, una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Non può tuttavia accedersi anche alla richiesta di condanna alle spese processuali, essendo stato espressamente previsto, nell'atto di transazione, che
“con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui alla presente scrittura, le
Parti dichiarano di nulla avere più a che reciprocamente pretendere l'una nei confronti dell'altra per le causali di cui in premessa, per ogni pretesa (sia essa esplicitata o meno, nota od ignota) e che riguardano l'immobile sito nel
Comune di Bresso, Vicolo Dante n. 10, come identificato in premessa”.
A fronte di una simile pattuizione di nulla più avere a pretendere l'una parte dall'altra, pare evidente come non vi sia spazio per applicare il principio della soccombenza virtuale, che viceversa presuppone il venir meno, per ragioni sopravvenute, di ogni motivo di contrasto tra le parti ad eccezione delle spese processuali.
E' poi scontato che, in base all'ordinamento della professione forense (art. 13,
comma 8, legge n. 247/2012), la transazione stipulata senza la partecipazione del difensore non esime entrambe le parti dall'obbligo solidale di provvedere al pagamento dei compensi e dei rimborsi dovuti a ciascun avvocato che ha prestato la propria opera.
Ma a tal fine l'avvocato è tenuto a promuovere un'apposita azione giudiziaria a tutela del proprio compenso, non potendo invece proseguire la lite ormai
3 transatta al solo fine di pervenire a una condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali.
Pertanto, nel rispetto della volontà delle parti che hanno dichiarato di nulla più
avere a pretendere l'una dall'altra a seguito della restituzione della caparra, le spese di lite devono restare tra loro integralmente compensate, fatto salvo il diritto dell'avv. Lamanna di agire anche contro entrambe le parti per conseguire il pagamento delle proprie spettanze.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere;
2)compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Milano, 2 aprile 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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