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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/03/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13854/2021 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marilena D'Alterio, presso il cui studio Parte_1 elett.mente domicilia in Giugliano in Campania, alla via Arco Sant'Antonio n. 99/4
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bottoni, presso il cui studio CP_1
elett.mente domicilia in Giugliano in Campania, alla via B. Riccio n. 5
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.12.2021, l'odierno ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 5.6.1993, in Napoli) con dalla cui unione CP_1 nascevano i figli e (l'11.10.1994); Per_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza con la resistente era divenuta intollerabile.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso del figlio maggiorenne portatore di handicap grave, ad Per_1
entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, e idonea regolamentazione del proprio diritto/dovere di visita;
- assegnare alla resistente la casa coniugale sita in Giugliano in Campania, alla via V. Gioberti n.3, meglio identificata in atti;
- porre a proprio carico il pagamento di un assegno mensile pari ad euro 300,00, a titolo di mantenimento della resistente;
- nulla disporre a titolo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente o, in subordine, porre a proprio carico il pagamento di un assegno mensile pari ad euro 100,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della CP_1
quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso del figlio maggiorenne e portatore di handicap grave, ad Per_1
entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre;
- assegnarle la casa coniugale sita in Giugliano in Campania, alla via V. Gioberti n.3, meglio identificata in atti;
- obbligare il ricorrente al pagamento di un assegno mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento della stessa;
- obbligare il ricorrente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 4.5.2022, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 25.5.2022, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 5.11.2024 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Nel presente giudizio entrambe le domande di addebito formulate dalle parti devono intendersi rinunciate, in quanto in alcun modo coltivate nel corso del giudizio e non più riproposte in sede di comparsa conclusionale. In ogni caso, dalla lettura dei rispettivi atti di causa e dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge in modo pacifico e non contestato che la vita matrimoniale è stata caratterizzata fin dal principio da litigi e un elevato livello di conflittualità, nonché da periodi di crisi e successive riconciliazioni, per cui i comportamenti contestati ai fini della declaratoria di addebito della separazione sono da considerarsi viceversa certamente successivi ad una crisi già irrimediabilmente in atto.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo nulla va stabilito in merito all'affidamento del figlio maggiorenne e portatore di handicap grave (deficit neuromotorio e cognitivo di grado Per_1
medio, epilessia e deficit della funzione visiva a seguito di sindrome ipossico-asfittica perinatale).
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di seguire, infatti, in tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento. Ed invero, l'art. 337septies c.c. non ha inteso determinare in via generale una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni, poiché il richiamo alla l. n. 104 del
1992 è stato effettuato al solo fine di indicare con precisione i requisiti sostanziali che il giudice civile deve incidentalmente verificare ai fini dell'applicabilità della norma. L'interpretazione della disposizione non deve arrestarsi perciò al suo dato letterale e va elaborata in modo sistematico, avuto riguardo ai principi generali del nostro ordinamento in tema di tutela dei disabili e in generale delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, quali l'interdizione e l'amministrazione di sostegno, istituti con i quali la nuova norma non è stata adeguatamente coordinata. È infatti evidente che la categoria giuridica dei portatori di handicap grave comprende anche portatori di handicap solo fisico e che quindi l'applicazione indiscriminata delle norme sull'affidamento dei minori finirebbe con il produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino in tutto o in parte la propria capacità di intendere e di volere. È da escludere, in definitiva, che possano rilevare le norme sull'affidamento, altrimenti si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire. Potranno, come detto, invece trovare applicazione le norme sulla presenza, le visite, la cura e il mantenimento da parte del genitore non convivente, nonché quelle in ordine all'assegnazione della casa coniugale. Tutto ciò premesso, se pure va esclusa l'applicazione automatica e generalizzata delle norme sull'affidamento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, nel disposto dell'art. 337septies c.c. è possibile cogliere l'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore. Restano pertanto a carico dei genitori i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale anche dopo la rottura della convivenza coniugale essi devono prestare cura e assistenza. Permangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile. Tale intervento, come sostenuto dalla dottrina e affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, sia a sostegno dell'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con il figlio disabile maggiorenne, sia, quanto ai doveri di cura e al diritto di visita, risponde alla sempre più avvertita esigenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e di servizi.
In questi termini l'impegno quotidiano di cura e di assistenza investe pariteticamente entrambi i genitori, consentendo così di configurare il c.d. “diritto di visita” del genitore non collocatario non solo come un diritto, ma come un dovere di partecipazione e di condivisione dell'assistenza e delle cure del figlio (cfr. Cass. n. 12977/2012; Cass. n. 21819/2021; Cass n. 2670/2023).
Tali principi sono stati tra l'altro ripresi dalla Corte d'Appello di Napoli che ha rigettato il reclamo incidentale proposto dal avverso l'ordinanza presidenziale proprio con riferimento alla Pt_1
richiesta di affidamento condiviso del figlio Per_1
Il diritto/dovere di visita del padre può essere regolamentato alle condizioni stabilite in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Napoli, con decreto depositato in data 27.4.2023, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Avuto riguardo agli aspetti economici, quanto innanzitutto alla domanda di mantenimento avanzata dall'odierna resistente, va osservato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di
Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n.
7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Ai fini poi della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, il giudice deve determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, e la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n.
17199/2013).
Orbene, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni delle parti, e valutate le circostanze del caso concreto: parte ricorrente svolge attività lavorativa come artigiano/operaio presso una legatoria, risultano agli atti le ultime dichiarazioni dei redditi;
è l'unico soggetto che ha lavorato in modo stabile durante la vita matrimoniale per scelta condivisa dei coniugi di divisione dei rispettivi ruoli;
vive in una casa in fitto pagando un canone di locazione pari ad euro 400,00 mensili;
parte resistente, per pacifica ammissione delle parti, ha sempre svolto attività di casalinga, si è dedicata, in ragione di una scelta condivisa tra i coniugi di divisione dei ruoli nella conduzione della vita familiare, alla gestione della casa coniugale e alla cura dei figli, e in particolare del figlio come più volte detto portatore di handicap grave;
ha fornito un contributo personale, anche Per_1 sotto il profilo delle rinunce professionali, al patrimonio comune e dell'altro coniuge;
risulta in definitiva allo stato priva di stabile reddito e in ragione della sua età è altresì difficile un suo inserimento nel mondo del lavoro;
vive presso la casa coniugale, che le è stata assegnata, senza sopportare costi di fitto;
ritenuta la sussistenza di uno squilibrio tra le posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi e considerata la maggiore solidità della posizione economica del ricorrente, si ritiene che sussistano i presupposti, nei termini prima precisati, per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della e a carico del , da determinarsi, alla luce dei criteri indicati e a CP_1 Pt_1 conferma dell'ordinanza presidenziale, in euro 300,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
In questi termini va d'altronde osservato che lo stesso ricorrente, all'udienza del 15.4.2024, ha espressamente dichiarato che la moglie è sempre stata casalinga e non ha mai svolto attività lavorativa, manifestando, in sostanziale accordo con la controparte, la sua disponibilità a riconoscerle un assegno di mantenimento proprio nella misura pari ad euro 300,00 mensili, come stabilita in sede di ordinanza presidenziale (cfr. verbale di udienza del 15.4.2024).
Quanto poi ai doveri dei genitori nei confronti della prole, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma trova il suo limite finale nella sopravvenuta autosufficienza economica degli stessi, tale per cui questi possano provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
In tale direzione, la Suprema Corte ha precisato che in regime di separazione o divorzio fra i genitori, l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, al coniuge presso il quale vivono, cessa solo qualora il genitore obbligato provi che abbiano conseguito un reddito corrispondente, almeno in linea di principio, alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (non dovendo tuttavia l'impiego essere necessariamente del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto ovvero perfettamente coincidente con le loro soggettive aspirazioni e/o ambizioni), ovvero qualora gli stessi rifiutino, soprattutto in età adulta, volontariamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e/o negli studi, come ad esempio nei casi di attesa e/o rifiuto ingiustificato di adeguate opportunità di lavoro, anche se non perfettamente corrispondenti alle proprie aspettative (quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, infatti, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro), o di colpevole inerzia nel proseguire gli studi, ciò al fine di evitare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e/o di misura
(Cass. n. 4555/2012; Cass. n. 27377/2013; Cass. n. 18076/2014; Cass. n. 17183/2020).
In quest'ultimo senso va evidenziato che, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico - reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute o dovute ad altre peculiari contingenze personali o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico - reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto;
la “funzione educativa del mantenimento” è, difatti, nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n. 12952/2016).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, deve essere dunque fondata su un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, al concreto impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. n.
12952/2016; Cass. n. 5088/2018).
Si nota, in definitiva, un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama, come detto, il principio dell'autoresponsabilità.
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte di Cassazione ne ha individuate diverse;
si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi
(cfr. Cass. n. 17183/2020). Vi sono, infine, le ipotesi, che conducono al non riconoscimento e/o alla revoca dell'assegno di mantenimento, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza materiale con la famiglia d'origine.
Tanto premesso, nel caso di specie, è vero da un lato che il figlio gode di una solida Per_1 posizione economica (percepisce pensione di invalidità per un importo pari a circa 1.300,00 mensili,
è proprietario di due immobili, è titolare di somme a titolo di depositi/investimenti per un totale pari a circa 360.000,00 euro e ha un saldo di conto corrente pari a circa 36.000,00 euro), ma è altrettanto vero che, come più volte ricordato, è portatore di handicap grave e che, a ben vedere, la pensione di invalidità è riconosciuta dallo Stato per le sue cure, gli immobili di cui è proprietario non gli garantiscono un immediato ritorno economico in quanto uno è adibito a casa coniugale, dove vive con la madre, e l'altro allo stato è occupato dal fratello, e infine le somme investite serviranno certamente anche in futuro per la sua gestione, che comporta un notevole impegno sia da un punto di vista personale che economico, più in particolare sotto il profilo delle significative spese per la sua assistenza, anche di natura medica.
Pertanto si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della a Pt_1 CP_1 conferma di quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, a sua volta confermata in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Napoli, proprio in ragione della situazione economico/patrimoniale del ragazzo così come rappresentata, un assegno con “funzione integrativa” pari ad euro 200,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto Per_1
entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della resistente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Va infine assegnata alla che convive con il figlio la casa coniugale sita in CP_1 Per_1
Giugliano in Campania, alla via V. Gioberti n. 3, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano.
Secondo la Corte di Cassazione il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n.12346/2014; Cass. n. 32231/2018), e l'assegnazione della casa al genitore convivente con il figlio maggiorenne disabile è tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione (Cass. n. 2670/2023).
Nulla in favore del figlio maggiorenne che per pacifica ammissione delle parti è Per_2 economicamente autosufficiente.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(nato a [...], il [...]) e (nata a [...], il [...]);
[...] CP_1
- nulla sull'affidamento del figlio Per_1
- assegna alla la casa coniugale sita in Giugliano in Campania, alla via V. Gioberti n. 3, CP_1
meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 500,00, da Pt_1 CP_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento della stessa ed euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre al pagamento del 50% delle Per_1
spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta nel resto le domande;
- dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 95, P II., S. A, anno 1993), per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.3.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13854/2021 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marilena D'Alterio, presso il cui studio Parte_1 elett.mente domicilia in Giugliano in Campania, alla via Arco Sant'Antonio n. 99/4
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bottoni, presso il cui studio CP_1
elett.mente domicilia in Giugliano in Campania, alla via B. Riccio n. 5
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.12.2021, l'odierno ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 5.6.1993, in Napoli) con dalla cui unione CP_1 nascevano i figli e (l'11.10.1994); Per_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza con la resistente era divenuta intollerabile.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso del figlio maggiorenne portatore di handicap grave, ad Per_1
entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, e idonea regolamentazione del proprio diritto/dovere di visita;
- assegnare alla resistente la casa coniugale sita in Giugliano in Campania, alla via V. Gioberti n.3, meglio identificata in atti;
- porre a proprio carico il pagamento di un assegno mensile pari ad euro 300,00, a titolo di mantenimento della resistente;
- nulla disporre a titolo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente o, in subordine, porre a proprio carico il pagamento di un assegno mensile pari ad euro 100,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della CP_1
quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso del figlio maggiorenne e portatore di handicap grave, ad Per_1
entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre;
- assegnarle la casa coniugale sita in Giugliano in Campania, alla via V. Gioberti n.3, meglio identificata in atti;
- obbligare il ricorrente al pagamento di un assegno mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento della stessa;
- obbligare il ricorrente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 4.5.2022, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 25.5.2022, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 5.11.2024 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Nel presente giudizio entrambe le domande di addebito formulate dalle parti devono intendersi rinunciate, in quanto in alcun modo coltivate nel corso del giudizio e non più riproposte in sede di comparsa conclusionale. In ogni caso, dalla lettura dei rispettivi atti di causa e dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge in modo pacifico e non contestato che la vita matrimoniale è stata caratterizzata fin dal principio da litigi e un elevato livello di conflittualità, nonché da periodi di crisi e successive riconciliazioni, per cui i comportamenti contestati ai fini della declaratoria di addebito della separazione sono da considerarsi viceversa certamente successivi ad una crisi già irrimediabilmente in atto.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo nulla va stabilito in merito all'affidamento del figlio maggiorenne e portatore di handicap grave (deficit neuromotorio e cognitivo di grado Per_1
medio, epilessia e deficit della funzione visiva a seguito di sindrome ipossico-asfittica perinatale).
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di seguire, infatti, in tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento. Ed invero, l'art. 337septies c.c. non ha inteso determinare in via generale una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni, poiché il richiamo alla l. n. 104 del
1992 è stato effettuato al solo fine di indicare con precisione i requisiti sostanziali che il giudice civile deve incidentalmente verificare ai fini dell'applicabilità della norma. L'interpretazione della disposizione non deve arrestarsi perciò al suo dato letterale e va elaborata in modo sistematico, avuto riguardo ai principi generali del nostro ordinamento in tema di tutela dei disabili e in generale delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, quali l'interdizione e l'amministrazione di sostegno, istituti con i quali la nuova norma non è stata adeguatamente coordinata. È infatti evidente che la categoria giuridica dei portatori di handicap grave comprende anche portatori di handicap solo fisico e che quindi l'applicazione indiscriminata delle norme sull'affidamento dei minori finirebbe con il produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino in tutto o in parte la propria capacità di intendere e di volere. È da escludere, in definitiva, che possano rilevare le norme sull'affidamento, altrimenti si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire. Potranno, come detto, invece trovare applicazione le norme sulla presenza, le visite, la cura e il mantenimento da parte del genitore non convivente, nonché quelle in ordine all'assegnazione della casa coniugale. Tutto ciò premesso, se pure va esclusa l'applicazione automatica e generalizzata delle norme sull'affidamento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, nel disposto dell'art. 337septies c.c. è possibile cogliere l'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore. Restano pertanto a carico dei genitori i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale anche dopo la rottura della convivenza coniugale essi devono prestare cura e assistenza. Permangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile. Tale intervento, come sostenuto dalla dottrina e affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, sia a sostegno dell'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con il figlio disabile maggiorenne, sia, quanto ai doveri di cura e al diritto di visita, risponde alla sempre più avvertita esigenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e di servizi.
In questi termini l'impegno quotidiano di cura e di assistenza investe pariteticamente entrambi i genitori, consentendo così di configurare il c.d. “diritto di visita” del genitore non collocatario non solo come un diritto, ma come un dovere di partecipazione e di condivisione dell'assistenza e delle cure del figlio (cfr. Cass. n. 12977/2012; Cass. n. 21819/2021; Cass n. 2670/2023).
Tali principi sono stati tra l'altro ripresi dalla Corte d'Appello di Napoli che ha rigettato il reclamo incidentale proposto dal avverso l'ordinanza presidenziale proprio con riferimento alla Pt_1
richiesta di affidamento condiviso del figlio Per_1
Il diritto/dovere di visita del padre può essere regolamentato alle condizioni stabilite in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Napoli, con decreto depositato in data 27.4.2023, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Avuto riguardo agli aspetti economici, quanto innanzitutto alla domanda di mantenimento avanzata dall'odierna resistente, va osservato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di
Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n.
7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Ai fini poi della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, il giudice deve determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, e la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n.
17199/2013).
Orbene, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni delle parti, e valutate le circostanze del caso concreto: parte ricorrente svolge attività lavorativa come artigiano/operaio presso una legatoria, risultano agli atti le ultime dichiarazioni dei redditi;
è l'unico soggetto che ha lavorato in modo stabile durante la vita matrimoniale per scelta condivisa dei coniugi di divisione dei rispettivi ruoli;
vive in una casa in fitto pagando un canone di locazione pari ad euro 400,00 mensili;
parte resistente, per pacifica ammissione delle parti, ha sempre svolto attività di casalinga, si è dedicata, in ragione di una scelta condivisa tra i coniugi di divisione dei ruoli nella conduzione della vita familiare, alla gestione della casa coniugale e alla cura dei figli, e in particolare del figlio come più volte detto portatore di handicap grave;
ha fornito un contributo personale, anche Per_1 sotto il profilo delle rinunce professionali, al patrimonio comune e dell'altro coniuge;
risulta in definitiva allo stato priva di stabile reddito e in ragione della sua età è altresì difficile un suo inserimento nel mondo del lavoro;
vive presso la casa coniugale, che le è stata assegnata, senza sopportare costi di fitto;
ritenuta la sussistenza di uno squilibrio tra le posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi e considerata la maggiore solidità della posizione economica del ricorrente, si ritiene che sussistano i presupposti, nei termini prima precisati, per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della e a carico del , da determinarsi, alla luce dei criteri indicati e a CP_1 Pt_1 conferma dell'ordinanza presidenziale, in euro 300,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
In questi termini va d'altronde osservato che lo stesso ricorrente, all'udienza del 15.4.2024, ha espressamente dichiarato che la moglie è sempre stata casalinga e non ha mai svolto attività lavorativa, manifestando, in sostanziale accordo con la controparte, la sua disponibilità a riconoscerle un assegno di mantenimento proprio nella misura pari ad euro 300,00 mensili, come stabilita in sede di ordinanza presidenziale (cfr. verbale di udienza del 15.4.2024).
Quanto poi ai doveri dei genitori nei confronti della prole, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma trova il suo limite finale nella sopravvenuta autosufficienza economica degli stessi, tale per cui questi possano provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
In tale direzione, la Suprema Corte ha precisato che in regime di separazione o divorzio fra i genitori, l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, al coniuge presso il quale vivono, cessa solo qualora il genitore obbligato provi che abbiano conseguito un reddito corrispondente, almeno in linea di principio, alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (non dovendo tuttavia l'impiego essere necessariamente del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto ovvero perfettamente coincidente con le loro soggettive aspirazioni e/o ambizioni), ovvero qualora gli stessi rifiutino, soprattutto in età adulta, volontariamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e/o negli studi, come ad esempio nei casi di attesa e/o rifiuto ingiustificato di adeguate opportunità di lavoro, anche se non perfettamente corrispondenti alle proprie aspettative (quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, infatti, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro), o di colpevole inerzia nel proseguire gli studi, ciò al fine di evitare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e/o di misura
(Cass. n. 4555/2012; Cass. n. 27377/2013; Cass. n. 18076/2014; Cass. n. 17183/2020).
In quest'ultimo senso va evidenziato che, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico - reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute o dovute ad altre peculiari contingenze personali o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico - reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto;
la “funzione educativa del mantenimento” è, difatti, nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n. 12952/2016).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, deve essere dunque fondata su un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, al concreto impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. n.
12952/2016; Cass. n. 5088/2018).
Si nota, in definitiva, un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama, come detto, il principio dell'autoresponsabilità.
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte di Cassazione ne ha individuate diverse;
si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi
(cfr. Cass. n. 17183/2020). Vi sono, infine, le ipotesi, che conducono al non riconoscimento e/o alla revoca dell'assegno di mantenimento, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza materiale con la famiglia d'origine.
Tanto premesso, nel caso di specie, è vero da un lato che il figlio gode di una solida Per_1 posizione economica (percepisce pensione di invalidità per un importo pari a circa 1.300,00 mensili,
è proprietario di due immobili, è titolare di somme a titolo di depositi/investimenti per un totale pari a circa 360.000,00 euro e ha un saldo di conto corrente pari a circa 36.000,00 euro), ma è altrettanto vero che, come più volte ricordato, è portatore di handicap grave e che, a ben vedere, la pensione di invalidità è riconosciuta dallo Stato per le sue cure, gli immobili di cui è proprietario non gli garantiscono un immediato ritorno economico in quanto uno è adibito a casa coniugale, dove vive con la madre, e l'altro allo stato è occupato dal fratello, e infine le somme investite serviranno certamente anche in futuro per la sua gestione, che comporta un notevole impegno sia da un punto di vista personale che economico, più in particolare sotto il profilo delle significative spese per la sua assistenza, anche di natura medica.
Pertanto si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della a Pt_1 CP_1 conferma di quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, a sua volta confermata in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Napoli, proprio in ragione della situazione economico/patrimoniale del ragazzo così come rappresentata, un assegno con “funzione integrativa” pari ad euro 200,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto Per_1
entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della resistente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Va infine assegnata alla che convive con il figlio la casa coniugale sita in CP_1 Per_1
Giugliano in Campania, alla via V. Gioberti n. 3, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano.
Secondo la Corte di Cassazione il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n.12346/2014; Cass. n. 32231/2018), e l'assegnazione della casa al genitore convivente con il figlio maggiorenne disabile è tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione (Cass. n. 2670/2023).
Nulla in favore del figlio maggiorenne che per pacifica ammissione delle parti è Per_2 economicamente autosufficiente.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(nato a [...], il [...]) e (nata a [...], il [...]);
[...] CP_1
- nulla sull'affidamento del figlio Per_1
- assegna alla la casa coniugale sita in Giugliano in Campania, alla via V. Gioberti n. 3, CP_1
meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 500,00, da Pt_1 CP_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento della stessa ed euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre al pagamento del 50% delle Per_1
spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta nel resto le domande;
- dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 95, P II., S. A, anno 1993), per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.3.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro