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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/07/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. SENT CONT. 2025 n. 849/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA n. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. REP.
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione III civile
Il G.U. dott. Maurizio MARTORO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: rimborsi e compensi professionali;
nella causa civile promossa con atto di citazione notificato ritualmente.
DA: , nato il [...] a [...], notaio in Verona con studio in Parte_1 via Carmelitani Scalzi n. 20, c.f. , elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_1 lo studio degli avv.ti Thomas Dal Fior e Alberto Lorusso, del Foro di Verona, che lo rappresentano e difendono. Attore
CONTRO
: , nata il [...] a [...] e residente a Controparte_1
Torri del Benaco (Vr) in via Dall'Oca Bianca n. 434, c.f. CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Savoia del Foro di Verona che la rappresenta e difende. Convenuta
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:
1) condanna della SI.ra al pagamento dell'importo di € 11.368,01 per le Controparte_1 competenze dell'avv. Ventimiglia, € 467,15 per spese, € 1.830,00 a titolo di compenso per l'attività stragiudiziale svolta, consistita nella predisposizione e presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela, € 2.757,74, per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata nel procedimento di negoziazione assistita dagli avv.ti Dal Fior e
Lorusso ed € 6,50 per spese postali, per il complessivo importo di € 16.449,40, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
2) con vittoria di spese e compensi di lite.
PER LA CONVENUTA:
1) rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto quanto in diritto;
2) con vittoria di spese e compensi.
^^^^^^
Con atto di citazione, notificato ritualmente, il notaio conveniva in Parte_1 giudizio la SI.ra , per vederla condannare al pagamento in suo favore di Controparte_1 complessivi € 16.449,40 per rimborsi di spese sostenute per il pagamento delle parcelle degli avv.ti Ventimiglia, Dal Fior e Lorusso e per i compensi maturati dallo stesso per l'istanza di annullamento in autotutela e per spese postali.
La convenuta, costituendosi ritualmente, contestava integralmente la richiesta dell'attore, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 6 Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed assunta la prova orale sui capitoli di cui alle rispettive memorie, la causa veniva assegnata in decisione.
La testimonianza resa dalla SI.ra è nulla, in quanto la predetta risulta Testimone_1 essere incapace a testimoniare, poiché, titolare di un interesse diretto nella presente causa, poiché indicata come tenuta al pagamento della somma indicata nell'avviso di liquidazione e nella relativa cartella esattoriale unitamente all'odierna convenuta, poi annullate a seguito dei giudizi avanti alle Commissioni Tributarie.
Su richiesta congiunta dei procuratori venivano assegnati i termini massimi di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
All'udienza del 7 marzo 2024, veniva assunta la prova orale con l'escussione dei seguenti testi:
- , impiegata del Notaio fino al 31.12.2023. Testimone_2 Pt_1
Veniva sentita sui capitoli ammessi della memoria di parte attrice.
Cap.1) nulla so;
cap.2) sono a conoscenza dei fatti perché me li ha riferiti il Notaio , io Pt_1 personalmente non ho assistito al dialogo tra il Notaio e i clienti;
cap.3) anche questa circostanza me l'ha riferita il Notaio. Non ero presente al colloquio;
capp. 4, 5 e 6) nulla so. Non ero presente. cap.7) ero presente alla telefonata che il Notaio ha fatto alla SInora Poi il CP_1
Notaio mi ha dettato delle corrispondenze inviate a mezzo pec dallo studio alla pec dell'albergo della SInora CP_1
Cap.8) si è vero;
pagina 3 di 6 Cap.9) si confermo. La fattura (doc 14 ) di parte attrice è stata pagata dal Notaio. Ho inserito io il pagamento per effettuare il bonifico dall'home banking;
cap.10) si è vero è stata pagata con bonifico;
cap.11) si è vero, confermo il doc 12; cap.12) si è vero, confermo la circostanza.
- , commercialista della convenuta, veniva sentito sui capitoli Testimone_3 da 1 a 8 della memoria istruttoria di parte attrice.
Capp. da 1 a 6) nulla so;
cap.7) nulla so. Posso solo dire che lo studio mi aveva inviato una mail Pt_1 nell'anno 2018 per comunicare che c'era una sanzione e di comunicare la situazione alla società della ovvero alla società Hotel Al Caval Srl nella persona del CP_1 legale rappresentante;
cap.8) nulla so.
ADR io ho riferito alla SI. ra della mail ricevuta dal Notaio. CP_1
ADR Avevo detto alla SI.ra di prendere coscienza della situazione. Non CP_1 ricordo con precisione cosa mi avesse risposto la SI.ra CP_1
Appare utile evidenziare, che la convenuta aveva ricevuto una pec (circostanza confermata dalla convenuta in sede di interpello) che la informava sui fatti oggi contestati, ma rimaneva inerte e non si attivava neppure quando il suo commercialista dott. , la Tes_3 informava che era stata emessa una sanzione nei suoi confronti e nei confronti di sua madre, dall'Agenzia delle Entrate.
Comunque, il notaio , in ragione delle sue funzioni era obbligato ad agire per la Pt_1 revoca dell'avviso di pagamento della sanzione e per la revoca della relativa cartella esattoriale, emesse nei confronti dell'odierna convenuta e della madre di questa
[...]
. Tes_1
pagina 4 di 6 La sua opera è stata meritoria ed utile, in quanto se non si fosse attivato nel proporre le opposizioni a mezzo dei legali predetti, la cartella esattoriale sarebbe divenuta esecutiva e la SI.ra avrebbe dovuto corrispondere al notaio, al quale era stato notificato l'avviso CP_1 di liquidazione, quindi, era colui che era tenuto al pagamento, oltre € 24.000,00, purtroppo la
Commissione Tributaria Regionale, anche se ha annullato l'avviso di liquidazione e la relativa cartella esattoriale, ha compensato le spese dei giudizi, come sempre avviene, determinando quindi, l'esborso operato dal notaio, tenuto conto del disinteresse della SI.ra di cui CP_1 oggi chiede il rimborso.
La C.S.C. con la sentenza n. 9952/15, fa un esplicito rinvio alla disciplina dell'imposta di registro, i giudici della Cassazione hanno rimarcato che, sulla base dell'articolo 57 del Dpr
131/1986, il notaio che ha rogato l'atto e ha richiesto la registrazione è obbligato in solido con la società al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale: ciò in quanto il pubblico ufficiale riveste la qualifica di responsabile d'imposta, mentre la società quello di obbligato principale.
Da tale principio deriva che l'Agenzia delle Entrate ha legittimamente notificato l'invito al notaio ai sensi dell'articolo 1292 del codice civile, secondo cui, in caso di obbligazione solidale, “ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri”. Se ne deduce che l'Amministrazione finanziaria, in veste di creditore dell'imposta, “ha facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza alcun dovere di notificare l'avviso anche alla società (cfr. Cass. n. 4047 del 2007 e n. 15005 del
2014)”.
La Suprema Corte conclude, pertanto, che l'unico soggetto ad avere la legittimazione attiva all'impugnazione è il notaio a cui l'avviso di liquidazione è stato notificato, mentre la società non può avanzare doglianze sull'atto rivolto al coobbligato solidale, ossia il notaio, “dato che in tal modo verrebbe a vanificarsi la facoltà di scelta della creditrice di chiedere l'adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali”.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto su esposto, la domanda attorea di richiesta di pagamento di quanto corrisposto dall'attore agli avv.ti Ventimiglia, Dal Fior e Lorusso e per i compensi professionali propri maturati, per complessivi € 16.449,40, risulta fondata.
Osservato, infine, che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'attore, come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda;
per l'effetto, condanna la SI.ra al pagamento in favore del notaio Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di € 16.449,40;
[...] condanna la convenuta alla rifusione delle spese di procedimento in favore dell'attore, liquidate in € 5.100,00, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Così deciso, in Verona, il 1° luglio 2025.
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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