Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 4112 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
25/06/1991,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Grazia Valente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
CONFERMANO la volontà di voler addivenire alla regolamentazione della responsabilità genitoriale delle figlie
minori e alle condizioni esposte nel Ricorso Persona_1 Persona_2
1. Le figlie minori e saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Malo (VI), via Ugo
Foscolo n. 65 int.27. Ad entrambi i genitori rimarrà, pertanto, l'esercizio della responsabilità
genitoriale con tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed ordina. Tuttavia, per le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione dell'educazione ed istruzione delle figlie e di quant'altro relativo, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. Il sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie minori e Parte_1 Per_1 Per_2
secondo il seguente calendario:
- uno o due pomeriggi infrasettimanali, quando il padre andrà a prenderle finito il proprio turno di lavoro e le terrà con sé sino alla sera quando, dopo averle fatte cenare, le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica dopo cena, quando il padre avrà cura di riaccompagnarle presso l'abitazione della madre;
- cinque giorni durante le vacanze natalizie che, ad anni alterni, comprenderanno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- sette giorni durante le vacanze estive, compatibilmente con le ferie concesse alle Parti, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
data la tenera età di tale condizione vale Per_2
per la stessa solo dopo il compimento del 6° anno di età.
Le Parti sono comunque sin d'ora concordi nel prevedere che i tempi di visita così come sopra concordati potranno essere modificati, previo accordo tra i genitori, in ragione delle reciproche esigenze lavorative e/o degli impegni extrascolastici delle figlie.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per Parte_1 CP_1
il mantenimento delle figlie minori e un assegno mensile di € 200,00 Per_1 Per_2
(duecento/00) per ciascuna figlia - per un totale di € 400,00 - somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese sulle coordinate bancarie del conto corrente intestato alla sig.ra oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie sostenute ed opportunamente documentate, per la cui regolamentazione e preventivo accordo si rinvia al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza.
4. Le Parti concordano che in merito al sostegno economico c.d. “assegno unico e universale per i figli a carico” questo spetti alla signora ella misura del 100%, avendovi già CP_1
integralmente rinunciato il sig. . Pt_1
5. Le Parti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni restante rapporto patrimoniale e di non avere ulteriori pretese economiche da rivolgersi.
6. Spese e compensi di lite integralmente compensati tra le parti
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/11/2024 e CP_1 Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
delle figlie minori e Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza del 11.02.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze delle minori.
Le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale. Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento delle minori sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, il 08.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo