Art. 1. Articolo unico.
Le gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto in concessione, condotte dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi dell' articolo 1 del regio decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1336 , o per effetto di qualsiasi altra disposizione, sono sottoposte a revisione amministrativo-contabile effettuata da un Collegio di revisori composto da tre membri nominati con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione 4 civile, di concerto col Ministro per il tesoro.
Il Collegio e' composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, designato dal presidente della Corte dei conti, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e della aviazione civile e da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro. Esso e' nominato per un triennio ed i suoi membri possono essere riconfermati.
Qualora se ne ravvisi l'opportunita', in relazione alla consistenza ed alle dimensioni delle gestioni di cui al primo comma, possono essere istituiti, con le forme e nei modi previsti nel presente articolo, Collegi di revisori per singole gestioni e per gruppi di esse.
I revisori svolgono il loro mandato a norma dell' articolo 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e riferiscono all'Amministrazione, semestralmente, sull'andamento delle gestioni stesse e, annualmente, sui relativi bilanci di esercizio.
Le gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto in concessione, condotte dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi dell' articolo 1 del regio decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1336 , o per effetto di qualsiasi altra disposizione, sono sottoposte a revisione amministrativo-contabile effettuata da un Collegio di revisori composto da tre membri nominati con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione 4 civile, di concerto col Ministro per il tesoro.
Il Collegio e' composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, designato dal presidente della Corte dei conti, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e della aviazione civile e da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro. Esso e' nominato per un triennio ed i suoi membri possono essere riconfermati.
Qualora se ne ravvisi l'opportunita', in relazione alla consistenza ed alle dimensioni delle gestioni di cui al primo comma, possono essere istituiti, con le forme e nei modi previsti nel presente articolo, Collegi di revisori per singole gestioni e per gruppi di esse.
I revisori svolgono il loro mandato a norma dell' articolo 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e riferiscono all'Amministrazione, semestralmente, sull'andamento delle gestioni stesse e, annualmente, sui relativi bilanci di esercizio.