TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2575/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2575/2024 tra
(C.F. ) e (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
degli avv.ti Stefano Porzio e Laura Cattaneo attori - opponenti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Iolita CP_1 P.IVA_2
convenuta - opposta
Oggi 22 aprile 2025 ad ore 12.05 innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. Emanuela Cattaneo in sostituzione degli avv.ti Stefano Porzio e Laura
Cattaneo; per parte convenuta opposta l'avv. Marco Pellegrini in sostituzione dell'avv. Massimo Iolita.
Ai fini della pratica forense è pure presente la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Cattaneo precisa le conclusioni come da foglio del 18.4.2025.
L'avv. Pellegrini precisa le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2575/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
degli avv.ti Stefano Porzio e Laura Cattaneo attori - opponenti e
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Massimo Iolita P.IVA_2
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (di seguito anche solo ha Parte_3 CP_1 chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia l'emissione in data 11.1.2024 nei confronti di Parte_1
quale debitrice principale, e di , quale fideiussore, del decreto ingiuntivo esecutivo n. Parte_2
145/2023 per il pagamento solidale dell'importo di € 106.753,50 (val. 8.1.2024), quanto a Parte_2
fino a concorrenza degli importi oggetto di garanzia, di cui € 78.128,53 dovuti a titolo di saldo debitore del conto corrente affidato n. 13/251646 acceso in data 21.6.2012, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, ed € 28.624,97, quale residuo importo dovuto in virtù del mutuo chirografario n.
1024875 di originari € 80.000,00, concesso ed erogato il 10.6.2020, oltre interessi al tasso legale sull'importo capitale di € 28.120,06 dalla domanda al saldo.
Avverso il provvedimento monitorio loro notificato hanno proposto rituale opposizione gli ingiunti,
pagina 2 di 9 eccependo: i) la nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, secondo comma, L. n. 287/1990; ii) la mancanza di prova della conformità della copia della “documentazione fideiussoria” rispetto agli originali;
iii) il difetto di prova del credito azionato;
iv) l'illegittimo addebito in conto corrente di poste non dovute a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, commissioni e spese;
v) analoghe irregolarità circa la determinazione degli interessi contabilizzati nel conto anticipi, oltre a lamentare l'illegittimità/illiceità del contegno assunto dalla anche nella fase finale del rapporto con CP_2
conseguente (non meglio precisato e quantificato) diritto al risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, la ha replicato puntualmente alle doglianze avversarie e chiesto il CP_2 rigetto dell'opposizione e delle ulteriori domande attoree in quanto prive di fondamento.
Il g.i. ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata dagli opponenti, assegnato termine per l'espletamento del tentativo di mediazione e, stante l'esito negativo di tale procedura, esaminato le richieste istruttorie, ritenendo la causa sufficientemente istruita sulla base delle produzioni documentali versate in atti;
ha, quindi, fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la contestuale decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. ,autorizzando il deposito di note difensive finali.
L'opposizione è infondata e va respinta.
La pretesa creditoria azionata dalla B.T.L. trova titolo nel rapporto di conto corrente affidato n.
13/251646, nel contratto di mutuo chirografario n. 1023805 e nelle fideiussioni specifiche prestate da in riferimento all'apertura di credito accordata il 26.10.2022 per fido generico in conto Parte_2 corrente di € 10.000,00 con validità fino a revoca (cfr. doc. 12 di e in riferimento all'apertura di CP_1
credito del 26.10.2022 per fido promiscuo anticipo effetti s.b.f. e anticipo fatture s.b.f. temporanei di €
75.000,00 con scadenza 3.10.2023 (cfr. doc. 13 di . CP_1
A dimostrazione del credito vantato, la NC ha prodotto, sin dalla fase monitoria, i titoli negoziali contenenti le specifiche condizioni economiche applicate ai rapporti (cfr. docc. 3, 4, 8, 12 e 13), la serie degli estratti conto certificati ex art. 50 t.u.b. relativi al periodo 30.12.2022 – 29.12.2023 (cfr. doc. 5, 6
e 7), il piano di ammortamento del mutuo chirografario (cfr. doc. 9 fasc. monitorio) e l'estratto conto n.
13/251646 del 30.6.2020 comprovante l'erogazione della somma mutuata.
Costituendosi in giudizio, l'attrice sostanziale ha integrato la suddetta documentazione con la produzione della serie completa degli estratti del conto corrente, compresi gli scalari, dall'inizio del rapporto alla sua estinzione (cfr. doc. 22), di tutte le lettere di apertura di credito (cfr. docc. da 23 a 30)
e delle Istruzioni della NC d'IA per la rilevazione dell'usura (cfr. docc. 32, 35 e 36), allegando altresì relazione peritale a sostegno della inesistenza delle irregolarità ex adverso eccepite (cfr. doc.
31).
pagina 3 di 9 A fronte di tali puntuali allegazioni e produzioni, l'eccezione di difetto di prova del credito azionato è indubbiamente destituita di fondamento, avendo gli stessi opponenti allegato all'atto introduttivo (cfr. docc. 7 e 9) proposte di pagamento dilazionato inviate alla NC dalla correntista legalmente rappresentata dal suo fideiussore, le quali non contengono riserva alcuna e appaiono incompatibili con la volontà disconoscere la pretese economiche della NC creditrice. Il valore quanto meno indiziario di tali riconoscimenti non è stato superato da dirimenti prove contrarie fornite in giudizio dagli opponenti.
In ogni caso, quanto al mutuo chirografario, la consegna della somma e il titolo da cui deriva l'obbligo della restituzione risultano dal contratto e dall'estratto conto del conto corrente n. 13/251646 al
30.06.2020 (doc. 10 fasc. monitorio) laddove nei movimenti a credito della correntista è annotato l'accredito di € 80.000,00 per erogazione del mutuo. Unitamente al contratto di mutuo contenente le precise condizioni economiche stipulate tra le parti, la ha prodotto il piano di ammortamento, CP_2
sicché nessuna incertezza può sussistere in ordine a esistenza e ammontare del debito residuo a carico della mutuataria, la quale, a ciò tenuta in base agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, non ha allegato né provato il proprio adempimento o altri fatti modificativi/estintivi dell'obbligazione restitutoria sulla medesima gravante.
In merito al rapporto conto corrente di corrispondenza n. 251646 acceso il 21.6.2012 ed estinto “per passaggio a sofferenza” in data 16.2.2024 (cfr. doc. 3 del monitorio) va rilevato che il contratto è debitamente redatto per iscritto e firmato dalla correntista;
esso è, inoltre, completo dei tassi e delle altre condizioni pattuite.
È, in particolare, prevista e specificatamente approvata dal cliente la medesima capitalizzazione trimestrale delle poste attive e passive (cfr. art. 9, Sezione II, Contratto di conto corrente bancario).
Sono, poi, in atti le lettere di apertura di credito (docc. 23-30) da utilizzarsi sia mediante presentazione di ricevute bancarie e fatture per ottenere l'anticipo del credito commerciale sia mediante elasticità di cassa, contenenti le specifiche condizioni economiche ad esse applicabili.
Ne consegue che l'illegittimo addebito nel conto corrente ordinario e nel conto anticipi di poste non dovute a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni e spese in mancanza della relativa pattuizione, risulta infondata, emergendo per tabulas che nelle aperture di credito sono esplicitati i tassi
“infra fido” ed è indicato il “taeg” (cfr. docc. 23-30 di conformemente al provvedimento della CP_1
NC d'IA del 9 febbraio 2011 (cfr. doc. 32 di e che all'art. 9, sezione II, del contratto di CP_1
conto corrente bancario risulta pattuita la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, mentre a partire dall'agosto 2016 risultano prodotte le autorizzazioni all'addebito in conto degli interessi passivi con effetto dal 1° marzo (cfr. doc. 33 e doc. 34).
pagina 4 di 9 Nessuna rettifica va, pertanto, operata in punto di anatocismo, posto che il contratto di apertura di conto corrente n. 251646 e il conto “evidenza” n. 251647 sono stati stipulati successivamente all'entrata in vigore dell'art. 120 t.u.b. come novellato nel 1999 e all'emanazione del Delibera del C.I.C.R del 9 febbraio 2000 e che, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente ratione temporis, è oggetto di esplicito accordo tra le parti l'identica periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Per quanto attiene alla disciplina applicabile in tema di anatocismo dopo il 2014, risultano rilasciate le espresse autorizzazioni della correntista all'addebito in conto degli interessi passivi con effetto dal 1° marzo di ogni anno, e in ogni caso, al momento di estinzione del conto, come previsto dalla Delibera del C.I.C.R. n. 343 del 3 agosto 2016 (cfr. docc. 33 e 34 di parte opposta).
Quanto alle commissioni di cui all'art. 117-bis del t.u.b., lo stesso c.t. attoreo, a pag. 12 della relazione inerente il conto 251646, riconosce che “la commissione di messa a disposizione fondi è pattuita a far data dal contratto di affidamento del 22/6/2012, mentre le spese di gestione del conto sono indicate nel contratto di apertura del conto”, sicché anche in riferimento a tale doglianza nessuna rettifica va operata.
Anche la censura inerente l'applicazione di interessi usurari, genericamente sollevata in sede di opposizione, va respinta in ragione del fatto che la perizia tecnica cui gli opponenti hanno demandato l'illustrazione dei propri rilievi critici non risulta attendibile, applicando una metodologia di rilevazione non conforme a quella stabilita nelle Istruzioni della NC d'IA.
Con particolare riferimento alle categorie di operazioni rilevanti ai fini dell'usura, mentre secondo le
Istruzioni 2009 e 2016 (docc. 35 e 36 di il fido promiscuo utilizzabile sia come “anticipo CP_1 fatture” sia come “sconto anticipazione s.b.f” deve essere analizzato separatamente rispetto al fido di cassa, la perizia attorea non distingue tra rilevazioni di operazioni regolate in conto corrente, cui si applica la categoria “apertura di credito in conto corrente” e l'apertura di credito a valere su documenti attestanti un credito commerciale, quali fatture e ricevute bancarie, cui si applica la categoria “anticipi e sconti commerciali” (cfr. doc. 4, tabella pagg. 15-16 e doc. 5, tabella pagg. 7-8); conseguentemente confronta dati non omogenei (ad esempio rapportando la “commissione sul fido accordato” calcolata sul “fido promiscuo” al solo fido di cassa di € 10.000,00 o il T.E.G. medio dell'ultimo trimestre dell'anno con un valore medio annuale).
Ne deriva che i risultati in tema di usura emergenti dalle allegazioni attoree non sono indicativi.
Invero, “in tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni NC d'IA pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule
pagina 5 di 9 matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (Cass. n. 29794/2024).
Venendo, infine, alle garanzie azionate nei confronti di , va, in primo luogo, ribadito che Parte_2
l'eccezione di non conformità della copia della “documentazione fideiussoria” prodotta dalla CP_2
rispetto agli originali è del tutto generica e come tale inammissibile, dovendo la contestazione ex art. 2719 c.c. essere compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, e non essendo per contro sufficienti il ricorso a clausole di stile o generiche asserzioni (cfr. ex multis, Cass. n. 16557/2019, conf. Cass. n. 14279/2021).
Anche l'eccezione di nullità delle fideiussioni per ritenuto contrasto con l'art. 2 L. n. 287/1990 vanno respinte.
Invero, come confermato dai più recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, deve escludersi che alla fideiussione specifica possa essere esteso sic et simpliciter il regime probatorio semplificato ricavabile dal provvedimento della NC d'IA n. 55/2005 che, come noto, a seguito di istruttoria amministrativa svoltasi tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005, ha ritenuto parzialmente invalido, per contrasto alla normativa antitrust, il modello uniforme di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002, con particolare riferimento alle clausole di reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza ivi contenute.
Al riguardo va osservato che l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della NC d'IA è costituito dalle condizioni generali della sola fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.
Come chiarito dallo stesso provvedimento, la fideiussione omnibus presenta una funzione peculiare e diversa da quella della ordinaria (prestata con riferimento ad un'unica e determinata obbligazione già esistente), volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la NC d'IA ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante appunto la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
pagina 6 di 9 Mentre, dunque, le fideiussioni aventi i caratteri su esposti abilitano (nei limiti temporali sopra precisati) a invocare la natura di prova privilegiata della decisione della NC d'IA e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme, l'estensione di tale impianto probatorio semplificato alle fideiussioni specifiche in tesi riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus al fine di dimostrare la violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990, in mancanza della specifica prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita da cui discenderebbero gli effetti della nullità sul contratto “a valle”, non può ritenersi praticabile.
Mancando, invero, un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 della
L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere - secondo le regole proprie del giudizio civile - sulla parte che ha formulato detta eccezione, la quale è tenuta a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, prova che nella fattispecie non è stata fornita.
La tesi seguita da questo Tribunale è stata, di recente, confermata dalla stessa Corte di cassazione con la pronuncia n. 657/2025, cui si rimanda.
L'inutilizzabilità nel caso di specie dell'accertamento contenuto nel provvedimento della NC d'IA
n. 55/2005 ai fini della declaratoria di nullità derivata delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni opponenti discende anche dalla circostanza che la stipulazione di tali negozi (in data 21.6.2021 quanto alla fideiussione di € 13.000,00 concessa in relazione al fido generico di € 10.000,00 su cc e in data
26.10.2022 quanto alla fideiussione di €. 97.500,00 accessoria all'apertura di credito concessa in pari data per fido promiscuo anticipo effetti s.b.f. e anticipo fatture s.b.f. di €. 75.000,00) si colloca ben al di fuori dell'arco temporale interessato dall'indagine e dal pronunciamento dell'Autorità di Vigilanza
(ottobre 2002 - maggio 2005), con la conseguenza che sarebbe stato (ulteriore) onere del fideiussore opponente, onde poter giovarsi del suddetto provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, allegare e dimostrare l'esistenza, ancora all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni
(2021-2022), di una intesa illecita a monte per l'applicazione uniforme e generalizzata delle clausole in tesi invalide da parte delle banche in violazione delle norme sulla concorrenza;
allegazione e prova che non sono state offerte, sicché, anche sotto tale profilo, la nullità non può essere pronunciata.
Ad abundantiam va altresì rilevato che, alla luce dei principi affermati da Cass. S.U. n. 41994/ 2021,
l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dal signor sarebbe, in ogni caso, inidonea a Pt_2 paralizzare l'avversaria domanda di pagamento, posto che l'eventuale nullità discendente dall'intesa illecita sarebbe limitata alle sole clausole dichiarate nulle dalla NC d'IA (in mancanza della prova ex art. 1419, primo comma, c.c. da fornirsi ad opera del fideiussore) e che l'ipotetica nullità della pagina 7 di 9 clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. resterebbe priva di concreti effetti, non avendo l'opponente fideiussore formulato tempestiva eccezione di decadenza della dalla garanzia per mancato CP_2
rispetto del termine semestrale contemplato dalla norma, eccezione non rilevabile d'ufficio.
Giova, peraltro, soggiungersi che la NC ha, in ogni caso, allegato e documentato di aver proposto le proprie istanze entro il suddetto termine, avendo revocato gli affidamenti ed esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente con missiva del 5.12.2023 (cfr. doc. 14 e 15 fasc. monitorio), inviata anche al fideiussore, con la quale ha altresì invocato la decadenza dal beneficio del termine con riferimento al mutuo chirografario, e avendo provveduto al deposito del ricorso monitorio in data 12.1.2024, dunque entro i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c.
I motivi di opposizione s'appalesano, pertanto, infondati sotto ogni profilo.
In sede di note conclusive, la ha rappresentato e documentato l'esistenza di fatti sopravvenuti CP_2
idonei a incidere sull'importo finale del credito azionato.
Come si evince dalla lettera prot. n. 6482 del 13.12.2024 sub doc. 37, a estinzione delle ragioni di credito derivanti dal mutuo chirografario, la NC ha ricevuto l'importo di € 28.854,18 da Artfidi
Lombardia, surrogato nei diritti dell'originaria creditrice.
Risulta, inoltre, che in data 13.3.2025 la ha ricevuto l'importo di € 17.000,00 in forza di CP_2 provvedimento assegnazione disposto nell'ambito della conversione del pignoramento autorizzata dal
Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 194/2024 R.G.E. Tribunale di Brescia (cfr. doc. 38).
Per effetto dei suddetti pagamenti, la stessa ha (correttamente) precisato che il proprio credito CP_2
nei confronti dei coobbligati e si è ridotto all'importo di € 60.899,32, fatto salvo Parte_1 Parte_2
il diritto di surroga di Artfidi Lombardia.
Il sopravvenuto parziale pagamento, modificando l'importo del credito residuo, comporta la necessaria revoca del decreto ingiuntivo, con condanna degli opponenti al pagamento solidale nei confronti della del minor importo capitale dalla stessa preteso di € 60.899,32, oltre interessi legali dalla CP_2 domanda al pagamento effettivo, fermo il diritto di surroga di Artfidi Lombardia per l'importo dalla stessa corrisposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 relativamente alle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio e dei parametri minimi quanto alla fase di trattazione e decisionale stante l'assenza di istruttoria orale e il deposito di una sola nota conclusiva.
Vanno, inoltre, riconosciute alla convenuta opposta le spese della fase monitoria, liquidate al g. des. in
€ 2.456,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa,
pagina 8 di 9 stante la fondatezza della domanda di pagamento e la sussistenza, alla data del deposito del ricorso, dei requisiti ex art. 633 c.p.c., dovendo disporsi la revoca del decreto ingiuntivo unicamente in ragione dei menzionati parziali pagamenti sopravvenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 145/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 11.1.2024 e condanna gli opponenti e al pagamento solidale in favore dell'opposta Parte_1 Parte_2 [...] dell'importo di € 60.899,32, quanto a sino a concorrenza delle specifiche CP_1 Parte_2
garanzie rilasciate, oltre interessi legali dalla domanda al pagamento effettivo;
condanna altresì gli opponenti a rifondere all'opposta le spese della fase monitoria come riportate in motivazione e le spese dell'opposizione che liquida in € 9.142,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 22 aprile 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2575/2024 tra
(C.F. ) e (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
degli avv.ti Stefano Porzio e Laura Cattaneo attori - opponenti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Iolita CP_1 P.IVA_2
convenuta - opposta
Oggi 22 aprile 2025 ad ore 12.05 innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. Emanuela Cattaneo in sostituzione degli avv.ti Stefano Porzio e Laura
Cattaneo; per parte convenuta opposta l'avv. Marco Pellegrini in sostituzione dell'avv. Massimo Iolita.
Ai fini della pratica forense è pure presente la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Cattaneo precisa le conclusioni come da foglio del 18.4.2025.
L'avv. Pellegrini precisa le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2575/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
degli avv.ti Stefano Porzio e Laura Cattaneo attori - opponenti e
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Massimo Iolita P.IVA_2
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (di seguito anche solo ha Parte_3 CP_1 chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia l'emissione in data 11.1.2024 nei confronti di Parte_1
quale debitrice principale, e di , quale fideiussore, del decreto ingiuntivo esecutivo n. Parte_2
145/2023 per il pagamento solidale dell'importo di € 106.753,50 (val. 8.1.2024), quanto a Parte_2
fino a concorrenza degli importi oggetto di garanzia, di cui € 78.128,53 dovuti a titolo di saldo debitore del conto corrente affidato n. 13/251646 acceso in data 21.6.2012, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, ed € 28.624,97, quale residuo importo dovuto in virtù del mutuo chirografario n.
1024875 di originari € 80.000,00, concesso ed erogato il 10.6.2020, oltre interessi al tasso legale sull'importo capitale di € 28.120,06 dalla domanda al saldo.
Avverso il provvedimento monitorio loro notificato hanno proposto rituale opposizione gli ingiunti,
pagina 2 di 9 eccependo: i) la nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, secondo comma, L. n. 287/1990; ii) la mancanza di prova della conformità della copia della “documentazione fideiussoria” rispetto agli originali;
iii) il difetto di prova del credito azionato;
iv) l'illegittimo addebito in conto corrente di poste non dovute a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, commissioni e spese;
v) analoghe irregolarità circa la determinazione degli interessi contabilizzati nel conto anticipi, oltre a lamentare l'illegittimità/illiceità del contegno assunto dalla anche nella fase finale del rapporto con CP_2
conseguente (non meglio precisato e quantificato) diritto al risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, la ha replicato puntualmente alle doglianze avversarie e chiesto il CP_2 rigetto dell'opposizione e delle ulteriori domande attoree in quanto prive di fondamento.
Il g.i. ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata dagli opponenti, assegnato termine per l'espletamento del tentativo di mediazione e, stante l'esito negativo di tale procedura, esaminato le richieste istruttorie, ritenendo la causa sufficientemente istruita sulla base delle produzioni documentali versate in atti;
ha, quindi, fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la contestuale decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. ,autorizzando il deposito di note difensive finali.
L'opposizione è infondata e va respinta.
La pretesa creditoria azionata dalla B.T.L. trova titolo nel rapporto di conto corrente affidato n.
13/251646, nel contratto di mutuo chirografario n. 1023805 e nelle fideiussioni specifiche prestate da in riferimento all'apertura di credito accordata il 26.10.2022 per fido generico in conto Parte_2 corrente di € 10.000,00 con validità fino a revoca (cfr. doc. 12 di e in riferimento all'apertura di CP_1
credito del 26.10.2022 per fido promiscuo anticipo effetti s.b.f. e anticipo fatture s.b.f. temporanei di €
75.000,00 con scadenza 3.10.2023 (cfr. doc. 13 di . CP_1
A dimostrazione del credito vantato, la NC ha prodotto, sin dalla fase monitoria, i titoli negoziali contenenti le specifiche condizioni economiche applicate ai rapporti (cfr. docc. 3, 4, 8, 12 e 13), la serie degli estratti conto certificati ex art. 50 t.u.b. relativi al periodo 30.12.2022 – 29.12.2023 (cfr. doc. 5, 6
e 7), il piano di ammortamento del mutuo chirografario (cfr. doc. 9 fasc. monitorio) e l'estratto conto n.
13/251646 del 30.6.2020 comprovante l'erogazione della somma mutuata.
Costituendosi in giudizio, l'attrice sostanziale ha integrato la suddetta documentazione con la produzione della serie completa degli estratti del conto corrente, compresi gli scalari, dall'inizio del rapporto alla sua estinzione (cfr. doc. 22), di tutte le lettere di apertura di credito (cfr. docc. da 23 a 30)
e delle Istruzioni della NC d'IA per la rilevazione dell'usura (cfr. docc. 32, 35 e 36), allegando altresì relazione peritale a sostegno della inesistenza delle irregolarità ex adverso eccepite (cfr. doc.
31).
pagina 3 di 9 A fronte di tali puntuali allegazioni e produzioni, l'eccezione di difetto di prova del credito azionato è indubbiamente destituita di fondamento, avendo gli stessi opponenti allegato all'atto introduttivo (cfr. docc. 7 e 9) proposte di pagamento dilazionato inviate alla NC dalla correntista legalmente rappresentata dal suo fideiussore, le quali non contengono riserva alcuna e appaiono incompatibili con la volontà disconoscere la pretese economiche della NC creditrice. Il valore quanto meno indiziario di tali riconoscimenti non è stato superato da dirimenti prove contrarie fornite in giudizio dagli opponenti.
In ogni caso, quanto al mutuo chirografario, la consegna della somma e il titolo da cui deriva l'obbligo della restituzione risultano dal contratto e dall'estratto conto del conto corrente n. 13/251646 al
30.06.2020 (doc. 10 fasc. monitorio) laddove nei movimenti a credito della correntista è annotato l'accredito di € 80.000,00 per erogazione del mutuo. Unitamente al contratto di mutuo contenente le precise condizioni economiche stipulate tra le parti, la ha prodotto il piano di ammortamento, CP_2
sicché nessuna incertezza può sussistere in ordine a esistenza e ammontare del debito residuo a carico della mutuataria, la quale, a ciò tenuta in base agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, non ha allegato né provato il proprio adempimento o altri fatti modificativi/estintivi dell'obbligazione restitutoria sulla medesima gravante.
In merito al rapporto conto corrente di corrispondenza n. 251646 acceso il 21.6.2012 ed estinto “per passaggio a sofferenza” in data 16.2.2024 (cfr. doc. 3 del monitorio) va rilevato che il contratto è debitamente redatto per iscritto e firmato dalla correntista;
esso è, inoltre, completo dei tassi e delle altre condizioni pattuite.
È, in particolare, prevista e specificatamente approvata dal cliente la medesima capitalizzazione trimestrale delle poste attive e passive (cfr. art. 9, Sezione II, Contratto di conto corrente bancario).
Sono, poi, in atti le lettere di apertura di credito (docc. 23-30) da utilizzarsi sia mediante presentazione di ricevute bancarie e fatture per ottenere l'anticipo del credito commerciale sia mediante elasticità di cassa, contenenti le specifiche condizioni economiche ad esse applicabili.
Ne consegue che l'illegittimo addebito nel conto corrente ordinario e nel conto anticipi di poste non dovute a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni e spese in mancanza della relativa pattuizione, risulta infondata, emergendo per tabulas che nelle aperture di credito sono esplicitati i tassi
“infra fido” ed è indicato il “taeg” (cfr. docc. 23-30 di conformemente al provvedimento della CP_1
NC d'IA del 9 febbraio 2011 (cfr. doc. 32 di e che all'art. 9, sezione II, del contratto di CP_1
conto corrente bancario risulta pattuita la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, mentre a partire dall'agosto 2016 risultano prodotte le autorizzazioni all'addebito in conto degli interessi passivi con effetto dal 1° marzo (cfr. doc. 33 e doc. 34).
pagina 4 di 9 Nessuna rettifica va, pertanto, operata in punto di anatocismo, posto che il contratto di apertura di conto corrente n. 251646 e il conto “evidenza” n. 251647 sono stati stipulati successivamente all'entrata in vigore dell'art. 120 t.u.b. come novellato nel 1999 e all'emanazione del Delibera del C.I.C.R del 9 febbraio 2000 e che, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente ratione temporis, è oggetto di esplicito accordo tra le parti l'identica periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Per quanto attiene alla disciplina applicabile in tema di anatocismo dopo il 2014, risultano rilasciate le espresse autorizzazioni della correntista all'addebito in conto degli interessi passivi con effetto dal 1° marzo di ogni anno, e in ogni caso, al momento di estinzione del conto, come previsto dalla Delibera del C.I.C.R. n. 343 del 3 agosto 2016 (cfr. docc. 33 e 34 di parte opposta).
Quanto alle commissioni di cui all'art. 117-bis del t.u.b., lo stesso c.t. attoreo, a pag. 12 della relazione inerente il conto 251646, riconosce che “la commissione di messa a disposizione fondi è pattuita a far data dal contratto di affidamento del 22/6/2012, mentre le spese di gestione del conto sono indicate nel contratto di apertura del conto”, sicché anche in riferimento a tale doglianza nessuna rettifica va operata.
Anche la censura inerente l'applicazione di interessi usurari, genericamente sollevata in sede di opposizione, va respinta in ragione del fatto che la perizia tecnica cui gli opponenti hanno demandato l'illustrazione dei propri rilievi critici non risulta attendibile, applicando una metodologia di rilevazione non conforme a quella stabilita nelle Istruzioni della NC d'IA.
Con particolare riferimento alle categorie di operazioni rilevanti ai fini dell'usura, mentre secondo le
Istruzioni 2009 e 2016 (docc. 35 e 36 di il fido promiscuo utilizzabile sia come “anticipo CP_1 fatture” sia come “sconto anticipazione s.b.f” deve essere analizzato separatamente rispetto al fido di cassa, la perizia attorea non distingue tra rilevazioni di operazioni regolate in conto corrente, cui si applica la categoria “apertura di credito in conto corrente” e l'apertura di credito a valere su documenti attestanti un credito commerciale, quali fatture e ricevute bancarie, cui si applica la categoria “anticipi e sconti commerciali” (cfr. doc. 4, tabella pagg. 15-16 e doc. 5, tabella pagg. 7-8); conseguentemente confronta dati non omogenei (ad esempio rapportando la “commissione sul fido accordato” calcolata sul “fido promiscuo” al solo fido di cassa di € 10.000,00 o il T.E.G. medio dell'ultimo trimestre dell'anno con un valore medio annuale).
Ne deriva che i risultati in tema di usura emergenti dalle allegazioni attoree non sono indicativi.
Invero, “in tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni NC d'IA pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule
pagina 5 di 9 matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (Cass. n. 29794/2024).
Venendo, infine, alle garanzie azionate nei confronti di , va, in primo luogo, ribadito che Parte_2
l'eccezione di non conformità della copia della “documentazione fideiussoria” prodotta dalla CP_2
rispetto agli originali è del tutto generica e come tale inammissibile, dovendo la contestazione ex art. 2719 c.c. essere compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, e non essendo per contro sufficienti il ricorso a clausole di stile o generiche asserzioni (cfr. ex multis, Cass. n. 16557/2019, conf. Cass. n. 14279/2021).
Anche l'eccezione di nullità delle fideiussioni per ritenuto contrasto con l'art. 2 L. n. 287/1990 vanno respinte.
Invero, come confermato dai più recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, deve escludersi che alla fideiussione specifica possa essere esteso sic et simpliciter il regime probatorio semplificato ricavabile dal provvedimento della NC d'IA n. 55/2005 che, come noto, a seguito di istruttoria amministrativa svoltasi tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005, ha ritenuto parzialmente invalido, per contrasto alla normativa antitrust, il modello uniforme di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002, con particolare riferimento alle clausole di reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza ivi contenute.
Al riguardo va osservato che l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della NC d'IA è costituito dalle condizioni generali della sola fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.
Come chiarito dallo stesso provvedimento, la fideiussione omnibus presenta una funzione peculiare e diversa da quella della ordinaria (prestata con riferimento ad un'unica e determinata obbligazione già esistente), volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la NC d'IA ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante appunto la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
pagina 6 di 9 Mentre, dunque, le fideiussioni aventi i caratteri su esposti abilitano (nei limiti temporali sopra precisati) a invocare la natura di prova privilegiata della decisione della NC d'IA e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme, l'estensione di tale impianto probatorio semplificato alle fideiussioni specifiche in tesi riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus al fine di dimostrare la violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990, in mancanza della specifica prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita da cui discenderebbero gli effetti della nullità sul contratto “a valle”, non può ritenersi praticabile.
Mancando, invero, un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 della
L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere - secondo le regole proprie del giudizio civile - sulla parte che ha formulato detta eccezione, la quale è tenuta a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, prova che nella fattispecie non è stata fornita.
La tesi seguita da questo Tribunale è stata, di recente, confermata dalla stessa Corte di cassazione con la pronuncia n. 657/2025, cui si rimanda.
L'inutilizzabilità nel caso di specie dell'accertamento contenuto nel provvedimento della NC d'IA
n. 55/2005 ai fini della declaratoria di nullità derivata delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni opponenti discende anche dalla circostanza che la stipulazione di tali negozi (in data 21.6.2021 quanto alla fideiussione di € 13.000,00 concessa in relazione al fido generico di € 10.000,00 su cc e in data
26.10.2022 quanto alla fideiussione di €. 97.500,00 accessoria all'apertura di credito concessa in pari data per fido promiscuo anticipo effetti s.b.f. e anticipo fatture s.b.f. di €. 75.000,00) si colloca ben al di fuori dell'arco temporale interessato dall'indagine e dal pronunciamento dell'Autorità di Vigilanza
(ottobre 2002 - maggio 2005), con la conseguenza che sarebbe stato (ulteriore) onere del fideiussore opponente, onde poter giovarsi del suddetto provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, allegare e dimostrare l'esistenza, ancora all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni
(2021-2022), di una intesa illecita a monte per l'applicazione uniforme e generalizzata delle clausole in tesi invalide da parte delle banche in violazione delle norme sulla concorrenza;
allegazione e prova che non sono state offerte, sicché, anche sotto tale profilo, la nullità non può essere pronunciata.
Ad abundantiam va altresì rilevato che, alla luce dei principi affermati da Cass. S.U. n. 41994/ 2021,
l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dal signor sarebbe, in ogni caso, inidonea a Pt_2 paralizzare l'avversaria domanda di pagamento, posto che l'eventuale nullità discendente dall'intesa illecita sarebbe limitata alle sole clausole dichiarate nulle dalla NC d'IA (in mancanza della prova ex art. 1419, primo comma, c.c. da fornirsi ad opera del fideiussore) e che l'ipotetica nullità della pagina 7 di 9 clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. resterebbe priva di concreti effetti, non avendo l'opponente fideiussore formulato tempestiva eccezione di decadenza della dalla garanzia per mancato CP_2
rispetto del termine semestrale contemplato dalla norma, eccezione non rilevabile d'ufficio.
Giova, peraltro, soggiungersi che la NC ha, in ogni caso, allegato e documentato di aver proposto le proprie istanze entro il suddetto termine, avendo revocato gli affidamenti ed esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente con missiva del 5.12.2023 (cfr. doc. 14 e 15 fasc. monitorio), inviata anche al fideiussore, con la quale ha altresì invocato la decadenza dal beneficio del termine con riferimento al mutuo chirografario, e avendo provveduto al deposito del ricorso monitorio in data 12.1.2024, dunque entro i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c.
I motivi di opposizione s'appalesano, pertanto, infondati sotto ogni profilo.
In sede di note conclusive, la ha rappresentato e documentato l'esistenza di fatti sopravvenuti CP_2
idonei a incidere sull'importo finale del credito azionato.
Come si evince dalla lettera prot. n. 6482 del 13.12.2024 sub doc. 37, a estinzione delle ragioni di credito derivanti dal mutuo chirografario, la NC ha ricevuto l'importo di € 28.854,18 da Artfidi
Lombardia, surrogato nei diritti dell'originaria creditrice.
Risulta, inoltre, che in data 13.3.2025 la ha ricevuto l'importo di € 17.000,00 in forza di CP_2 provvedimento assegnazione disposto nell'ambito della conversione del pignoramento autorizzata dal
Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 194/2024 R.G.E. Tribunale di Brescia (cfr. doc. 38).
Per effetto dei suddetti pagamenti, la stessa ha (correttamente) precisato che il proprio credito CP_2
nei confronti dei coobbligati e si è ridotto all'importo di € 60.899,32, fatto salvo Parte_1 Parte_2
il diritto di surroga di Artfidi Lombardia.
Il sopravvenuto parziale pagamento, modificando l'importo del credito residuo, comporta la necessaria revoca del decreto ingiuntivo, con condanna degli opponenti al pagamento solidale nei confronti della del minor importo capitale dalla stessa preteso di € 60.899,32, oltre interessi legali dalla CP_2 domanda al pagamento effettivo, fermo il diritto di surroga di Artfidi Lombardia per l'importo dalla stessa corrisposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 relativamente alle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio e dei parametri minimi quanto alla fase di trattazione e decisionale stante l'assenza di istruttoria orale e il deposito di una sola nota conclusiva.
Vanno, inoltre, riconosciute alla convenuta opposta le spese della fase monitoria, liquidate al g. des. in
€ 2.456,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa,
pagina 8 di 9 stante la fondatezza della domanda di pagamento e la sussistenza, alla data del deposito del ricorso, dei requisiti ex art. 633 c.p.c., dovendo disporsi la revoca del decreto ingiuntivo unicamente in ragione dei menzionati parziali pagamenti sopravvenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 145/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 11.1.2024 e condanna gli opponenti e al pagamento solidale in favore dell'opposta Parte_1 Parte_2 [...] dell'importo di € 60.899,32, quanto a sino a concorrenza delle specifiche CP_1 Parte_2
garanzie rilasciate, oltre interessi legali dalla domanda al pagamento effettivo;
condanna altresì gli opponenti a rifondere all'opposta le spese della fase monitoria come riportate in motivazione e le spese dell'opposizione che liquida in € 9.142,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 22 aprile 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 9 di 9