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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
GI MO
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
3183/2022
TRA
Parte_1
con sede legale in Latiano (BR) alla Via C. Battisti n. 4, C.F. , in P.IVA_1 persona del Sindaco p.t. Avv. Cosimo Maiorano, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F. C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Lucisani (cod. fisc. CodiceFiscale_2
Attore
E
Controparte_1
Convenuto/contumace
Ricostruzione del Fatto. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, nell'interesse della Amministrazione attrice, è stato premesso che il il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 419/2015 del
3.11.2015, emessa in conclusione del procedimento penale iscritto al n. 6381/13 R.G.N.R. e
1984/14 R.G.GIP., nei confronti del Sig. nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], condannava lo stesso sig. Controparte_1 per il reato di cui all'art. 314 c.p.
Più precisamente, il dispositivo di detta condanna era il seguente: “Letto l'art. 442
c.p.p. in relazione agli artt. 533 – 535 c.p.p. dichiara colpevole del reato Controparte_1
a lui ascritto e, ritenuta la continuazione, tenuto conto della diminuente per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Letto l'art. 317 bis c.p. dichiara interdetto dai pubblici Controparte_1 uffici per anni due mesi dieci di reclusione. Letto l'art. 322 ter c.p. ordina la confisca della somma di denaro di € 34.187,58, del cellulare “iphone 5”, della stampante marca Epson
e del “notebook” marca Acer, laddove la predetta somma di denaro non sia individuabile nel patrimonio del ordina la confisca dei beni che siano nella disponibilità CP_1 dell'imputato, per un valore corrispondente ad € 14.556,00. Letti gli artt. 538 e ss c.p.p. condanna al risarcimento dei danni nei confronti delle Controparte_1 costituite parti civili, e Controparte_2
da liquidarsi in separata sede. Letto l'art. 539 c.p.p condanna Parte_1
al pagamento di una provvisionale in favore di Controparte_1 [...] di euro diciottomila. Letto l'art. 541 c.p.p condanna Controparte_2 CP_1
al pagamento delle spese legali in favore delle parti civili che si liquidano
[...] complessivamente in euro 3.974,40 comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Avverso la predetta sentenza penale, proponeva appello il Sig. , ma Controparte_1
l'adita Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 480 del 18.03.2019, rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado.
proponeva, quindi, ricorso in Cassazione avverso la predetta Controparte_1 sentenza, ma la Suprema Corte, in conclusione del giudizio di legittimità rubricato al n.
38727/2019 R.G., con ordinanza n. 8903/2020 del 20.02.2020, dichiarava inammissibile il ricorso.
Tanto premesso, l'Amministrazione attrice, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, il predetto per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) Riconoscere e dichiarare che, con l'illecita condotta accertata e descritta nella sentenza penale n. 419/2015 del 3.11.2015, emessa dal Tribunale di Brindisi in persona del GIP Dott/ssa T. Verderosa in conclusione del procedimento penale iscritto al n. 381/13
R.G.N.R. e 1984/14 R.G.GIP, il Sig. ha causato al Controparte_1 Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali per un ammontare di € 152.000,00
(centocinquantaduemila/00);
2) Per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento dei predetti Controparte_1 danni in favore del , danni da liquidarsi nella complessiva misura di € Parte_1
152.000,00 o in quella eventualmente diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare il Sig. alla integrale rifusione delle spese e Controparte_1 competenze di lite in favore del . Parte_1
Nel presente giudizio non si costituiva il convenuto e si procedeva in contumacia dello stesso.
Alla udienza del 3.11.2025, il difensore di parte attrice rassegnava le conclusioni e chiedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Concesso il termine di giorni trenta, per il deposito della comparsa conclusionale, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
La domanda attrice è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta.
Ricostruendo i fatti salienti della odierna vicenda si evidenzia che con delibera di
C.C. n. 67 del 22.11.2010, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000, il Parte_1
istituiva l' denominata “ , avente
[...] Controparte_2 Controparte_2 come finalità la gestione dei servizi di “Residenza Sociale Assistenziale” e “Centro diurno per anziani”, disciplinata dallo Statuto approvato con la medesima deliberazione consiliare n. 67/2010.
Con la stessa delibera consiliare, il Comune di conferiva alla predetta Pt_1
immobilizzazioni materiali ed in particolare fabbricati dello stimato Controparte_2 valore di mercato di € 2.220.000,00 nonché € 60.000,00 a titolo di capitale liquido in dotazione iniziale (cfr. copia conforme della deliberazione n. 67 del 22.11.2010 che si allega).
Con successivi decreti sindacali, veniva nominato il Consiglio di Amministrazione della predetta . Controparte_2
Con provvedimento del predetto C.d.A., si nominava Direttore Generale della suindicata . Controparte_3 Successivamente, con delibera di C.C. n. 11 del 18.2.2013, il Parte_1 nominava Revisore Unico dei Conti del “ il Rag. Controparte_2 Persona_1
[...]
A seguito delle verifiche svolte dal predetto Revisore, nominato dal deducente ente comunale, venivano accertate una serie di irregolarità commesse dal Dr. . Controparte_1
In particolare, si appurava che il Direttore Generale aveva effettuato numerose spese non autorizzate o, comunque, non successivamente approvate dal Consiglio di
Amministrazione, ed in alcune occasioni senza copertura finanziaria. Invero, come successivamente accertato in sede penale, il Dr. , mediante l'emissione di Controparte_1 mandati di pagamento da lui disposti e firmati, si era appropriato di somme ingenti.
In particolare, risultavano: a) maggiorazioni della propria retribuzione mensile a titolo di “indennità di trasferta Italia 90”, “indennità chilometrica” e “premi alla produzione”, per un totale di € 25.805,48; b) rimborsi spese carburante in favore del distributore ESSO di sito in Matino (LE), per spostamenti dalla sua residenza CP_4
Co alla sede dell'Azienza Speciale “ , per un totale di € 6.971,30; Controparte_2
c) rimborso spese per un viaggio a Roma effettuato dalla coniuge e da altre Controparte_5 tre persone non identificate, per un totale di € 1.410,80; d) acquisto a titolo personale di n.
1 cellulare Samsung Galaxy, n. 1 Notebook Samsung, n. 1 stampante Epson, n. 1 notebook
Acer, n. 1 cellulare Iphone 5, n. 14 piatti in ceramica, n. 21 portacandele in ceramica, n. 5 scatole in ceramica, n. 1 tagliacarte, n. 1 portapenne e n. 1 portalettere (beni che, si evidenzia, sono stati acquistati dal Dr. a proprio diretto vantaggio e Controparte_1 beneficio e mai stati rinvenuti nella struttura dell' , n.d.r.), per un totale di Controparte_2
€ 3.553,00.
Per tali spese mai autorizzate, o comunque non successivamente approvate dal
Consiglio di Amministrazione, l' subiva Controparte_2 un ammanco di € 36.329,78 (trentaseimilatrecentoventinove/78).
Dopo aver rilevato i suindicati disavanzi, il Rag. provvedeva Persona_1
a notiziare i componenti del C.d.A., e veniva fissata una riunione per la data del 10.4.2013.
Nella predetta seduta, alla quale partecipava il Dr. , venivano contestate al Controparte_1 medesimo l'esosità della sua retribuzione e la non conciliabilità delle spese rilevate nei verbali di verifica con le spese di funzionamento obbligatorie dell' . Di Controparte_2 fronte alle predette contestazioni, il Direttore Generale si dichiarava disponibile ad assumersi l'onere del pagamento delle fatture contestate, previa mancata approvazione delle stesse da parte del C.d.A.. Con deliberazione n. 62 del 26.4.2013, il avviava il procedimento Parte_1 di rimozione e risoluzione dell'incarico di Direttore Generale a suo tempo conferito al Dr.
, il quale rassegnava successivamente le proprie dimissioni. Controparte_1
A seguito di ciò e delle successive dimissioni di tutti i componenti del C.d.A., con decreto n. 135 del 20.5.2013, il Sindaco del affidava la gestione Parte_1 straordinaria dell' ai dipendenti comunali Controparte_2
e Rag. Controparte_6 Persona_2
I predetti dipendenti comunali riscontravano gli ammanchi già rilevati dal Revisore
Unico Rag. e, con diverse diffide a mezzo comunicazione A.R., Persona_1 richiedevano al Dr. la restituzione delle somme di cui si era indebitamente Controparte_1 appropriato.
Tuttavia, nonostante l'impegno assunto nella seduta del C.d.A. del 10.4.2013 da parte di e l'inoltro delle predette diffide (peraltro inviate presso la Controparte_1 residenza dell'odierno imputato e da questi mai ritirate, n.d.r.), tali somme non sono mai state versate.
Risulta il caso di evidenziare che, ai sensi dell'art. 9, I comma, del suo Statuto, il di persegue anche il fine di garantire i servizi fondamentali, ossia la Pt_1 Pt_1 necessaria assistenza, agli anziani ed agli invalidi: un fine di indubbia importanza che, ai sensi dell'art. 90, I comma, del medesimo Statuto, viene perseguito anche a mezzo dell' . Controparte_2
In tale situazione, risultava evidente la legittimazione del a costituirsi parte Pt_1 civile nel procedimento penale (costituzione, infatti, ammessa dal GI Penale), essendo la stessa fondata non solo sulla sua qualità di ente esponenziale degli interessi della collettività (interessi in cui rientra indiscutibilmente l'assistenza agli anziani.
Sotto l'aspetto relativo alle spese che il ha dovuto affrontare per Parte_1 riporre rimedio e stabilire ordine nella situazione creata dal convenuto, deve farsi riferimento e rinvio alle circostanziate dichiarazioni rese dai testi alla udienza del 25 novembre 2024.
Il ha dovuto affrontare notevoli impegni finanziari, in sede di gestione Pt_1 straordinaria, per fronteggiare la situazione determinata dai gravi fatti per cui è stato condannato il . CP_1
In particolare, con decreto sindacale n. 135 del 20.05.2013, venivano nominati il Sig. per il necessario controllo e la gestione amministrativa e contabile Controparte_6 dell' ed il Rag. per il supporto contabile del controllo Controparte_2 Persona_2
e la gestione della medesima . Nel predetto decreto sindacale si specificava Controparte_2 che l'incarico in oggetto sarebbe stato svolto fuori dall'orario di ufficio e compensato con un corrispettivo da determinarsi con delibera della Giunta Comunale. Successivamente, con Determina n. 814 del 08.10.2013, per il precitato incarico veniva liquidato un compenso di € 6.000,00 al Sig. ed un compenso di € 5.200,00 al Controparte_6
Rag. dunque per un totale di € 11.200,00 sborsati per la predetta Persona_2 causale da parte del . Parte_1
Di tutta evidenza, si tratta di spese che l'ente comunale ha dovuto necessariamente sostenere per far fronte alla situazione determinata dall'illecito comportamento del
, la quale ha reso indispensabile lo svolgimento di una straordinaria attività di CP_1 controllo gestionale e contabile da parte del sull' Pt_1 Controparte_2
[...]
Ai sopra descritti danni patrimoniali, si sono aggiunti i devastanti danni all'immagine subiti dall'ente comunale, che è stato investito da una bufera di polemiche, avendo peraltro investito ingenti risorse nell'azienda affidata alla gestione dell'odierno convenuto.
Il Danno all'immagine dell'Amministrazione attrice.
Il danno all'immagine, in casi come quello che ci occupa, va inteso come diminuzione della considerazione verso l'ente da parte della collettività, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono i suoi organi e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali il interagisce. Pt_1
Deve, dunque convenirsi che la commissione dei gravissimi fatti di cui alla sopra citata sentenza penale, anche attraverso il clamore procurato dai mass media, ha leso l'immagine di , quale città in cui verrebbero utilizzate per fini personali ed illeciti Pt_1 somme destinate all'assistenza agli anziani bisognosi (ricoverati nella struttura dell' ). In tale situazione, il deducente ha diritto ed Controparte_2 Parte_1 interesse ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Tutto ciò premesso, deve convenirsi sulla sussistenza, a seguito della condotta, penalmente accertata del convenuto, del pregiudizio arrecato alla funzionalità dell'ente pubblico attoreo, consistente nella sottrazione di risorse da destinare al perseguimento dei suoi scopi e, più in generale, nella lesione dell'interesse alla legalità, al buon andamento ed alla trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost. Nel caso in esame, sempre con riferimento ai dedotti danni all'immagine, giova ricordare che, molteplici, sono stati gli articoli pubblicati sulla stampa locale sulla vicenda in oggetto: solo per fare alcuni esempi, su “Brindisi Sette”, in data 18 Dicembre 2014, veniva pubblicato un articolo in cui era riportata un'intervista al segretario territoriale della
, il quale faceva esplicito riferimento alla vicenda , parlando Controparte_7 CP_1 di “cattiva gestione dell'azienda avuta negli anni passati”, rivolgendosi
“all'amministrazione comunale di cui l'azienda speciale è diretta emanazione”.
Sempre su “Brindisi Sette”, veniva pubblicato un articolo datato 3.4.2015 in cui si evidenziava tra l'altro che “La storia del parte da molto lontano e non è Controparte_2 priva di tribolazioni: istituita dalla giunta per riportare in mano al pubblico la CP_8 residenza, l'azienda speciale è stata spesso al centro di accese polemiche per via di alcuni episodi di gestione non proprio trasparente. L'ex direttore è imputato in Controparte_1 un processo penale per peculato: i libri contabili dell'azienda sono finiti in tribunale e
l'opposizione alla maggioranza guidata da ha chiesto al sindaco che il CP_8 [...]
si costituisca parte civile nel procedimento nei confronti dell'ex manager”. Parte_1
Ritiene questo giudicante di quantificare in € 51.200,00 la somma complessiva da riconoscere in favore del , di cui € 11.200,00 a titolo di compensi che Parte_1 detto ente ha dovuto esborsare quanto a per € 6.000,00, quanto al Controparte_6
Rag. per € 5.200,00, oltre ad € 40.000,00 per danni all'immagine, Persona_2 liquidati in via equitativa.
Non vi è dubbio, quanto a questa ultima voce, che il , anche a Parte_1 causa degli articoli pubblicati sulla stampa locale sulla vicenda in oggetto, ha visto inclinata e compressa la sua credibilità derivante dal sentimento di sfiducia da parte degli amministrati e non verso l'amministrazione per effetto dell'ampia diffusione del fenomeno e della identificazione dell'ente stesso con gli amministratori corrotti.
Le spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
GI MO
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta, con atto di citazione depositato telematicamente, in data 14.10.2022, nei confronti di , così Controparte_1 provvede:
1) Riconosce e dichiara che, con l'illecita condotta accertata e descritta nella sentenza penale n. 419/2015 del 3.11.2015, emessa dal Tribunale di Brindisi, in conclusione del procedimento penale iscritto al n. 381/13 R.G.N.R. e 1984/14 R.G.GIP, CP_1
ha causato al danni patrimoniali e non patrimoniali per un
[...] Parte_1 ammontare di € 51.200,00.
2) Per l'effetto, condanna al risarcimento dei predetti danni in Controparte_1 favore del , che si liquidano nella complessiva misura di € 51.200,00 . Parte_1
3) Condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Controparte_1
, che liquida, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, Parte_1 aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della odierna controversia, in complessivi € 14.103,00 ( comprese le Spese Generali), oltre c.u. ed accessori come per legge.
Così deciso in Brindisi, in data 15.12.2025
Il GI
Dott. Antonio Sardiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
GI MO
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
3183/2022
TRA
Parte_1
con sede legale in Latiano (BR) alla Via C. Battisti n. 4, C.F. , in P.IVA_1 persona del Sindaco p.t. Avv. Cosimo Maiorano, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F. C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Lucisani (cod. fisc. CodiceFiscale_2
Attore
E
Controparte_1
Convenuto/contumace
Ricostruzione del Fatto. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, nell'interesse della Amministrazione attrice, è stato premesso che il il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 419/2015 del
3.11.2015, emessa in conclusione del procedimento penale iscritto al n. 6381/13 R.G.N.R. e
1984/14 R.G.GIP., nei confronti del Sig. nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], condannava lo stesso sig. Controparte_1 per il reato di cui all'art. 314 c.p.
Più precisamente, il dispositivo di detta condanna era il seguente: “Letto l'art. 442
c.p.p. in relazione agli artt. 533 – 535 c.p.p. dichiara colpevole del reato Controparte_1
a lui ascritto e, ritenuta la continuazione, tenuto conto della diminuente per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Letto l'art. 317 bis c.p. dichiara interdetto dai pubblici Controparte_1 uffici per anni due mesi dieci di reclusione. Letto l'art. 322 ter c.p. ordina la confisca della somma di denaro di € 34.187,58, del cellulare “iphone 5”, della stampante marca Epson
e del “notebook” marca Acer, laddove la predetta somma di denaro non sia individuabile nel patrimonio del ordina la confisca dei beni che siano nella disponibilità CP_1 dell'imputato, per un valore corrispondente ad € 14.556,00. Letti gli artt. 538 e ss c.p.p. condanna al risarcimento dei danni nei confronti delle Controparte_1 costituite parti civili, e Controparte_2
da liquidarsi in separata sede. Letto l'art. 539 c.p.p condanna Parte_1
al pagamento di una provvisionale in favore di Controparte_1 [...] di euro diciottomila. Letto l'art. 541 c.p.p condanna Controparte_2 CP_1
al pagamento delle spese legali in favore delle parti civili che si liquidano
[...] complessivamente in euro 3.974,40 comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Avverso la predetta sentenza penale, proponeva appello il Sig. , ma Controparte_1
l'adita Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 480 del 18.03.2019, rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado.
proponeva, quindi, ricorso in Cassazione avverso la predetta Controparte_1 sentenza, ma la Suprema Corte, in conclusione del giudizio di legittimità rubricato al n.
38727/2019 R.G., con ordinanza n. 8903/2020 del 20.02.2020, dichiarava inammissibile il ricorso.
Tanto premesso, l'Amministrazione attrice, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, il predetto per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) Riconoscere e dichiarare che, con l'illecita condotta accertata e descritta nella sentenza penale n. 419/2015 del 3.11.2015, emessa dal Tribunale di Brindisi in persona del GIP Dott/ssa T. Verderosa in conclusione del procedimento penale iscritto al n. 381/13
R.G.N.R. e 1984/14 R.G.GIP, il Sig. ha causato al Controparte_1 Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali per un ammontare di € 152.000,00
(centocinquantaduemila/00);
2) Per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento dei predetti Controparte_1 danni in favore del , danni da liquidarsi nella complessiva misura di € Parte_1
152.000,00 o in quella eventualmente diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare il Sig. alla integrale rifusione delle spese e Controparte_1 competenze di lite in favore del . Parte_1
Nel presente giudizio non si costituiva il convenuto e si procedeva in contumacia dello stesso.
Alla udienza del 3.11.2025, il difensore di parte attrice rassegnava le conclusioni e chiedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Concesso il termine di giorni trenta, per il deposito della comparsa conclusionale, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
La domanda attrice è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta.
Ricostruendo i fatti salienti della odierna vicenda si evidenzia che con delibera di
C.C. n. 67 del 22.11.2010, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000, il Parte_1
istituiva l' denominata “ , avente
[...] Controparte_2 Controparte_2 come finalità la gestione dei servizi di “Residenza Sociale Assistenziale” e “Centro diurno per anziani”, disciplinata dallo Statuto approvato con la medesima deliberazione consiliare n. 67/2010.
Con la stessa delibera consiliare, il Comune di conferiva alla predetta Pt_1
immobilizzazioni materiali ed in particolare fabbricati dello stimato Controparte_2 valore di mercato di € 2.220.000,00 nonché € 60.000,00 a titolo di capitale liquido in dotazione iniziale (cfr. copia conforme della deliberazione n. 67 del 22.11.2010 che si allega).
Con successivi decreti sindacali, veniva nominato il Consiglio di Amministrazione della predetta . Controparte_2
Con provvedimento del predetto C.d.A., si nominava Direttore Generale della suindicata . Controparte_3 Successivamente, con delibera di C.C. n. 11 del 18.2.2013, il Parte_1 nominava Revisore Unico dei Conti del “ il Rag. Controparte_2 Persona_1
[...]
A seguito delle verifiche svolte dal predetto Revisore, nominato dal deducente ente comunale, venivano accertate una serie di irregolarità commesse dal Dr. . Controparte_1
In particolare, si appurava che il Direttore Generale aveva effettuato numerose spese non autorizzate o, comunque, non successivamente approvate dal Consiglio di
Amministrazione, ed in alcune occasioni senza copertura finanziaria. Invero, come successivamente accertato in sede penale, il Dr. , mediante l'emissione di Controparte_1 mandati di pagamento da lui disposti e firmati, si era appropriato di somme ingenti.
In particolare, risultavano: a) maggiorazioni della propria retribuzione mensile a titolo di “indennità di trasferta Italia 90”, “indennità chilometrica” e “premi alla produzione”, per un totale di € 25.805,48; b) rimborsi spese carburante in favore del distributore ESSO di sito in Matino (LE), per spostamenti dalla sua residenza CP_4
Co alla sede dell'Azienza Speciale “ , per un totale di € 6.971,30; Controparte_2
c) rimborso spese per un viaggio a Roma effettuato dalla coniuge e da altre Controparte_5 tre persone non identificate, per un totale di € 1.410,80; d) acquisto a titolo personale di n.
1 cellulare Samsung Galaxy, n. 1 Notebook Samsung, n. 1 stampante Epson, n. 1 notebook
Acer, n. 1 cellulare Iphone 5, n. 14 piatti in ceramica, n. 21 portacandele in ceramica, n. 5 scatole in ceramica, n. 1 tagliacarte, n. 1 portapenne e n. 1 portalettere (beni che, si evidenzia, sono stati acquistati dal Dr. a proprio diretto vantaggio e Controparte_1 beneficio e mai stati rinvenuti nella struttura dell' , n.d.r.), per un totale di Controparte_2
€ 3.553,00.
Per tali spese mai autorizzate, o comunque non successivamente approvate dal
Consiglio di Amministrazione, l' subiva Controparte_2 un ammanco di € 36.329,78 (trentaseimilatrecentoventinove/78).
Dopo aver rilevato i suindicati disavanzi, il Rag. provvedeva Persona_1
a notiziare i componenti del C.d.A., e veniva fissata una riunione per la data del 10.4.2013.
Nella predetta seduta, alla quale partecipava il Dr. , venivano contestate al Controparte_1 medesimo l'esosità della sua retribuzione e la non conciliabilità delle spese rilevate nei verbali di verifica con le spese di funzionamento obbligatorie dell' . Di Controparte_2 fronte alle predette contestazioni, il Direttore Generale si dichiarava disponibile ad assumersi l'onere del pagamento delle fatture contestate, previa mancata approvazione delle stesse da parte del C.d.A.. Con deliberazione n. 62 del 26.4.2013, il avviava il procedimento Parte_1 di rimozione e risoluzione dell'incarico di Direttore Generale a suo tempo conferito al Dr.
, il quale rassegnava successivamente le proprie dimissioni. Controparte_1
A seguito di ciò e delle successive dimissioni di tutti i componenti del C.d.A., con decreto n. 135 del 20.5.2013, il Sindaco del affidava la gestione Parte_1 straordinaria dell' ai dipendenti comunali Controparte_2
e Rag. Controparte_6 Persona_2
I predetti dipendenti comunali riscontravano gli ammanchi già rilevati dal Revisore
Unico Rag. e, con diverse diffide a mezzo comunicazione A.R., Persona_1 richiedevano al Dr. la restituzione delle somme di cui si era indebitamente Controparte_1 appropriato.
Tuttavia, nonostante l'impegno assunto nella seduta del C.d.A. del 10.4.2013 da parte di e l'inoltro delle predette diffide (peraltro inviate presso la Controparte_1 residenza dell'odierno imputato e da questi mai ritirate, n.d.r.), tali somme non sono mai state versate.
Risulta il caso di evidenziare che, ai sensi dell'art. 9, I comma, del suo Statuto, il di persegue anche il fine di garantire i servizi fondamentali, ossia la Pt_1 Pt_1 necessaria assistenza, agli anziani ed agli invalidi: un fine di indubbia importanza che, ai sensi dell'art. 90, I comma, del medesimo Statuto, viene perseguito anche a mezzo dell' . Controparte_2
In tale situazione, risultava evidente la legittimazione del a costituirsi parte Pt_1 civile nel procedimento penale (costituzione, infatti, ammessa dal GI Penale), essendo la stessa fondata non solo sulla sua qualità di ente esponenziale degli interessi della collettività (interessi in cui rientra indiscutibilmente l'assistenza agli anziani.
Sotto l'aspetto relativo alle spese che il ha dovuto affrontare per Parte_1 riporre rimedio e stabilire ordine nella situazione creata dal convenuto, deve farsi riferimento e rinvio alle circostanziate dichiarazioni rese dai testi alla udienza del 25 novembre 2024.
Il ha dovuto affrontare notevoli impegni finanziari, in sede di gestione Pt_1 straordinaria, per fronteggiare la situazione determinata dai gravi fatti per cui è stato condannato il . CP_1
In particolare, con decreto sindacale n. 135 del 20.05.2013, venivano nominati il Sig. per il necessario controllo e la gestione amministrativa e contabile Controparte_6 dell' ed il Rag. per il supporto contabile del controllo Controparte_2 Persona_2
e la gestione della medesima . Nel predetto decreto sindacale si specificava Controparte_2 che l'incarico in oggetto sarebbe stato svolto fuori dall'orario di ufficio e compensato con un corrispettivo da determinarsi con delibera della Giunta Comunale. Successivamente, con Determina n. 814 del 08.10.2013, per il precitato incarico veniva liquidato un compenso di € 6.000,00 al Sig. ed un compenso di € 5.200,00 al Controparte_6
Rag. dunque per un totale di € 11.200,00 sborsati per la predetta Persona_2 causale da parte del . Parte_1
Di tutta evidenza, si tratta di spese che l'ente comunale ha dovuto necessariamente sostenere per far fronte alla situazione determinata dall'illecito comportamento del
, la quale ha reso indispensabile lo svolgimento di una straordinaria attività di CP_1 controllo gestionale e contabile da parte del sull' Pt_1 Controparte_2
[...]
Ai sopra descritti danni patrimoniali, si sono aggiunti i devastanti danni all'immagine subiti dall'ente comunale, che è stato investito da una bufera di polemiche, avendo peraltro investito ingenti risorse nell'azienda affidata alla gestione dell'odierno convenuto.
Il Danno all'immagine dell'Amministrazione attrice.
Il danno all'immagine, in casi come quello che ci occupa, va inteso come diminuzione della considerazione verso l'ente da parte della collettività, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono i suoi organi e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali il interagisce. Pt_1
Deve, dunque convenirsi che la commissione dei gravissimi fatti di cui alla sopra citata sentenza penale, anche attraverso il clamore procurato dai mass media, ha leso l'immagine di , quale città in cui verrebbero utilizzate per fini personali ed illeciti Pt_1 somme destinate all'assistenza agli anziani bisognosi (ricoverati nella struttura dell' ). In tale situazione, il deducente ha diritto ed Controparte_2 Parte_1 interesse ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Tutto ciò premesso, deve convenirsi sulla sussistenza, a seguito della condotta, penalmente accertata del convenuto, del pregiudizio arrecato alla funzionalità dell'ente pubblico attoreo, consistente nella sottrazione di risorse da destinare al perseguimento dei suoi scopi e, più in generale, nella lesione dell'interesse alla legalità, al buon andamento ed alla trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost. Nel caso in esame, sempre con riferimento ai dedotti danni all'immagine, giova ricordare che, molteplici, sono stati gli articoli pubblicati sulla stampa locale sulla vicenda in oggetto: solo per fare alcuni esempi, su “Brindisi Sette”, in data 18 Dicembre 2014, veniva pubblicato un articolo in cui era riportata un'intervista al segretario territoriale della
, il quale faceva esplicito riferimento alla vicenda , parlando Controparte_7 CP_1 di “cattiva gestione dell'azienda avuta negli anni passati”, rivolgendosi
“all'amministrazione comunale di cui l'azienda speciale è diretta emanazione”.
Sempre su “Brindisi Sette”, veniva pubblicato un articolo datato 3.4.2015 in cui si evidenziava tra l'altro che “La storia del parte da molto lontano e non è Controparte_2 priva di tribolazioni: istituita dalla giunta per riportare in mano al pubblico la CP_8 residenza, l'azienda speciale è stata spesso al centro di accese polemiche per via di alcuni episodi di gestione non proprio trasparente. L'ex direttore è imputato in Controparte_1 un processo penale per peculato: i libri contabili dell'azienda sono finiti in tribunale e
l'opposizione alla maggioranza guidata da ha chiesto al sindaco che il CP_8 [...]
si costituisca parte civile nel procedimento nei confronti dell'ex manager”. Parte_1
Ritiene questo giudicante di quantificare in € 51.200,00 la somma complessiva da riconoscere in favore del , di cui € 11.200,00 a titolo di compensi che Parte_1 detto ente ha dovuto esborsare quanto a per € 6.000,00, quanto al Controparte_6
Rag. per € 5.200,00, oltre ad € 40.000,00 per danni all'immagine, Persona_2 liquidati in via equitativa.
Non vi è dubbio, quanto a questa ultima voce, che il , anche a Parte_1 causa degli articoli pubblicati sulla stampa locale sulla vicenda in oggetto, ha visto inclinata e compressa la sua credibilità derivante dal sentimento di sfiducia da parte degli amministrati e non verso l'amministrazione per effetto dell'ampia diffusione del fenomeno e della identificazione dell'ente stesso con gli amministratori corrotti.
Le spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
GI MO
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta, con atto di citazione depositato telematicamente, in data 14.10.2022, nei confronti di , così Controparte_1 provvede:
1) Riconosce e dichiara che, con l'illecita condotta accertata e descritta nella sentenza penale n. 419/2015 del 3.11.2015, emessa dal Tribunale di Brindisi, in conclusione del procedimento penale iscritto al n. 381/13 R.G.N.R. e 1984/14 R.G.GIP, CP_1
ha causato al danni patrimoniali e non patrimoniali per un
[...] Parte_1 ammontare di € 51.200,00.
2) Per l'effetto, condanna al risarcimento dei predetti danni in Controparte_1 favore del , che si liquidano nella complessiva misura di € 51.200,00 . Parte_1
3) Condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Controparte_1
, che liquida, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, Parte_1 aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della odierna controversia, in complessivi € 14.103,00 ( comprese le Spese Generali), oltre c.u. ed accessori come per legge.
Così deciso in Brindisi, in data 15.12.2025
Il GI
Dott. Antonio Sardiello