Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
1139/2024
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Nel ricorso promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Assistita e difesa dall'avv.to Guido Marone del Foro di Napoli contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Assistito e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall' Controparte_2
, in persona del Dirigente dott. e dai
[...] CP_3
Funzionari dott.ssa Felicita Buscaino e dott. Mario Calò
Il Giudice rilevato che sono state depositate note di trattazione scritta ha emesso la seguente
ORDINANZA
ha convenuto in giudizio il per sentire Parte_1 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante
«Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota CP_4
dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano CP_4
triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, ha spiegato d'aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il CP_1
agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato;
pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni;
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ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00 per gli a.s.
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Si è costituito il , eccependo l'incompetenza per Controparte_1
territorio di questo Tribunale, in quanto alla data di proposizione del ricorso (22.11.2024) la ricorrente risultava in servizio in provincia di Palermo, presso la Scuola Primaria Statale di
Campofelice di Roccella, con decorrenza 09.09.2024 (come da stato matricolare prodotto dal
); CP_1
l'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e la ricorrente vi ha aderito nelle note di trattazione scritta, trattandosi comunque di competenza inderogabile;
. ai sensi dell'art. 413 comma 5 c.p.c. :“competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”;
l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso;
va quindi dichiarato l'incompetenza di questo Tribunale a favore di quello di Termini Imerese competente per il Comune di Campofelice;
CP_5
le spese seguono la soccombenza e vanno ridotte in quanto il è rappresentato dai CP_1
suoi funzionari
P.Q.M.
1) Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia a favore del Tribunale di
Termini Imerese;
2) Condanna la ricorrente a rimborsare al euro 400,00 Controparte_1
oltre spese generali del 15%.
Reggio Emilia, 17/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari