Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 571/2001 vertente
TRA
, (C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
, (C.F. ; Parte_3 C.F._3
(C.F. ; Parte_4 C.F._4 tutti elettivamente domiciliati in Tempio P. alla Via Gramsci, 11 presso lo studio dell'Avv. Gian
Lucio Pirastru che li rappresenta e difende,
ATTORI
E
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_5
(c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_6
(c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_7 tutti nella qualità di eredi di nato ad [...] il [...], Persona_1 elettivamente domiciliati in Tempio Pausania alla Via Nino di Gallura nr. 8 presso e nello studio degli avv.ti Fernando Pes (c.f. ) e Francesca Pes (c.f. CodiceFiscale_8 C.F._9
) che pure li rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente,
[...]
ATTORI
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._10
Marco Basolu, C.F.: , con studio in Nuoro nella Piazza Italia n. 7, C.F._11
CONVENUTO
1
(C.F. ) rappresentata e Controparte_5 C.F._12 difesa dagli AN IA e MA DI IN ed elettivamente domiciliata in Tempio
Pausania via Mannu n. 18 presso lo Studio dell'avv. Giovanni Azzena,
CONVENUTA (contumace a seguito di riassunzione)
E
, Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
E
, Controparte_7
CONVENUTI
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, Parte_2 Parte_3 Pt_4
e in qualità di eredi di , e
[...] Parte_1 Controparte_3
hanno convenuto in giudizio , , Persona_1 Controparte_4 Controparte_5
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_7 Controparte_6 conclusioni: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ill mo Tribunale adito, a) dichiarare la inesistenza, nullità e/o annullabilità del testamento olografo impugnato perché apocrifo;
al) in subordine dichiararsi nullo o annullabile il testamento impugnato per indeterminatezza del soggetto chiamato a succedere;
b) in ogni caso per l'effetto dichiarare aperta la successione legittima a favore degli attori e dei convenuti che ne hanno titolo con conseguente devoluzione dell'eredità a loro favore nell'ordine e secondo le regole di legge;
c) dichiarare indegno e pertanto escluso dalla successione legittima di Controparte_4
; d) ordinare a e , che li Persona_2 Controparte_4 Controparte_5 possiedono, la restituzione dei beni tutti appartenuti allo oltre alla Persona_2 restituzione dei frutti civili e naturali maturati e maturandi fino alla effettiva riconsegna, e) disporsi la divisione ereditaria, attribuendo a ciascun cespite la propria quota cosi come verrà stabilita dalla espletanda C.T.U.; g) dichiararsi la declaratoria di nullita o/e inefficacia della
2 dichiarazione di successione presentata dai convenuti e Controparte_4 Controparte_5
. Spese vinte”.
[...]
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto:
- Che in data 28.6.2001 è deceduto in Aglientu , celibe e senza figli, del Persona_2 quale essi erano eredi legittimi per essere i primi figli di , sorella Controparte_3 premorta del de cuius, e e Persona_1 Controparte_7 CP_6
fratelli dello stesso;
[...]
- che in data 12.7.2001 era stato pubblicato un testamento olografo con cui Persona_2
aveva designato unici eredi i nipoti (anch'esso figlio di
[...] Controparte_4
) e (figlia di ); Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
- che tale testamento era palesemente falso;
- che e si erano di fatto impossessati di tutti Controparte_4 Controparte_5
i beni ereditari, e tra questi della somma di euro 208.576,26, prelevandola dai conti correnti postali a questo intestati, percependone altresì i frutti naturali e civili.
Costituitisi, e hanno aderito alle tesi e alle Controparte_7 Controparte_6 domande di parte attrice.
Costituitisi, e hanno contestato tutto Controparte_4 Controparte_5 quanto ex adverso rappresentato e hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.
Con sentenza parziale n. 165/2007 l'intestato Tribunale ha accolto la domanda dichiarando: 1) la nullità del testamento olografo asseritamente redatto da , Persona_2 per difetto di autografia;
2) aperta la successione legittima di in favore di: Persona_2
(fratello) per ¼ – (sorella) per ¼ – Persona_1 Controparte_7 CP_6
(fratello) per ¼ – di (nota ),
[...] Parte_2 Per_3 Pt_3
e in qualità di
[...] Parte_4 Parte_1 Controparte_4 figli di sorella premorta del de cuius, in ragione del rimanente ¼; 3) ha Controparte_3 rimandato la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Avverso tale sentenza, e hanno proposto Controparte_4 Controparte_5 appello, che è stato rigettato con sentenza n. 73/2012 dalla Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari.
Passata in giudicato la suddetta sentenza, parte attrice, congiuntamente ai convenuti e , con ricorso ex art. 297 c.p.c. ha riassunto il Controparte_7 Controparte_6 giudizio precedentemente sospeso.
All'udienza del 15.10.2014, i procuratori di hanno dato atto Persona_1 dell'avvenuto decesso del proprio assistito e in pari data il processo è stato dichiarato interrotto.
3 Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dagli attori con ricorso depositato in data
8.04.2015 a cui è seguita la costituzione degli eredi di : , Persona_1 Controparte_3
e Controparte_2 Controparte_1
All'udienza del 17.10.2018, il procuratore di ha dichiarato il Controparte_6 decesso del proprio rappresentato provocando l'interruzione del processo, che è stato riassunto con ricorso depositato in data 10.01.2019. Gli eredi di , Controparte_6 Persona_4
(coniuge) e i figli , , Controparte_2 Controparte_8 Controparte_5
, , e
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Persona_5
sono rimasti contumaci.
[...]
All'udienza del 23.06.2021, il procuratore di ha rappresentato Controparte_7
l'intervenuto decesso della propria assistita, provocando nuovamente l'interruzione del processo, che è stato tempestivamente riassunto il 13.1.2022.
All'udienza del 9.04.2025 le parti costituite hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per parte attrice: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: -accertato e dichiarato che e in Controparte_4 Controparte_5 forza del testamento olografo asseritamente redatto da e già dichiarato nullo, Persona_2 si sono appropriati di tutti i beni del de cuius e tra questi della somma di € 208.576,26, prelevandola dai conti correnti postali a questo intestati, percependone altresì i frutti naturali
e civili il tutto come già quantificato nella relazione tecnica d'ufficio a firma del Dott. Per_6
in atti, ordinare agli stessi la restituzione di quanto indebitamente percepito
[...] condannandoli al pagamento in favore degli aventi diritto secondo le quote loro attribuite sulla base del progetto di divisione adottando. - procedere allo scioglimento della comunione ereditaria costituita in morte di adottando la proposta di divisione n. 2 a Persona_2 firma del CTU nominato Dott. attribuendo a ciascun cespite la quota Persona_6 spettante. - Con vittoria di spese, compensi e accessori di legge, comprensivi di spese generali al 15%, nonché delle spese di consulenza tecnica grafologica sul testamento olografo impugnato.”; per , e eredi di : Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
1. accertare e dichiarare l'appropriazione da parte di (erede di Controparte_5
) e di della somma di € 208.576,26, per depositi Controparte_6 Controparte_4 prelevati dai libretti a suo tempo in essere presso le Poste Italiane di Aglientu, individuati con
i nr. 001080-B-58-112 e n. 016146 -W-96 oltre interessi dall'appropriazione al saldo effettivo,
e frutti civili dagli immobili conseguiti dagli stessi, in forza del testamento annullato con
4 sentenza dalla Corte d'Appello di Sassari, ordinandone la restituzione e/o condannando gli stessi al pagamento in favore degli aventi diritto secondo l'assegnazione dei lotti previsti nel progetto di divisione in adozione;
2. proceda allo scioglimento delle comunioni ereditarie costituite in morte di adottando il progetto di divisione n. 2 a firma del Persona_2 nominato CTU Dott. ;
3. con vittoria di spese e compensi di causa.”; Persona_7 per : “contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, procedere allo Controparte_4 scioglimento della comunione ereditaria costituita in morte di adottando la Persona_2 proposta di divisione n. 2 a firma del CTU nominato Dott. attribuendo a Persona_6 ciascun cespite la quota spettante, con vittoria di spese.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU, interrogatorio formale ed escussione testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Quanto alla domanda di accertamento dell'appropriazione da parte dei convenuti e della somma pari a euro 208.576,26 facente parte Controparte_4 Controparte_5 della massa ereditaria, va rilevato che i suddetti convenuti, all'udienza del 4.3.2003, in sede di interrogatorio formale, hanno confessato che è vero che le somme pari a lire 403.859.958 (oggi euro 208.576,26) complessivamente depositate sui libretti di risparmio nominativo nn. 001080-
B-58-112 e 016146W-58-96 c/o le Poste di Aglientu, intestati al de cuius , Persona_2 sono state da loro prelevate successivamente alla sua morte.
Tali dichiarazioni, ai sensi dell'art. 2733 co. 2 c.c., formano piena prova contro i convenuti e , con la conseguenza che deve ritenersi Controparte_4 Controparte_5 accertata l'appropriazione delle suddette somme e, per l'effetto, va ordinata la loro restituzione in favore della massa ereditaria.
Passando alla domanda di divisione, il CTU, alla cui consulenza si ritiene di poter aderire in quanto priva di vizi logico-giuridici idonei ad inficiarne il contenuto, una volta verificata la comoda divisibilità dei beni oggetto di comunione, ha proceduto all'elaborazione di tre progetti divisionali. Ciascun di essi contempla quattro lotti comprendenti beni immobili e/o conguagli in denaro, per un valore complessivo di euro 142.273,21 ciascuno.
Tutte le parti costituite, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno chiesto l'approvazione del progetto n. 2, che prevede i seguenti quattro lotti:
- lotto n. 1: a) Immobile sito in Aglientu, alla Via Trentino n. 14, appartamento al piano terra censito al NCEU al foglio 24 particella 384, sub. 6; b) Immobile sito in Aglientu alla Via Trentino n. 12, appartamento al piano interrato censito al NCEU al foglio 24 particella 384, sub. 8 con area cortile di pertinenza alla suddetta unità immobiliare
5 censiti al NCEU al foglio 24 particella 384, sub. 9 e 10; c) Terreno sito in Aglientu alla
Via Trentino censito in catasto al foglio 24 mapp. 372; d) Quota in denaro depositi e frutti € 31.273,21;
- lotto n. 2: a) abitazione ubicata in Aglientu, Via Trentino 16, piano terra, censita nel C.F. dello stesso Comune al foglio 24, particella 384, sub 7; b) abitazione ubicata in Aglientu,
Via Trentino 16, piano primo, censita nel C.F. dello stesso Comune al foglio 24, particella 384, sub 2; c) pertinenza di cui al foglio 24, particella 384, sub 5 attualmente bene comune non censibile alle abitazioni sub 2 e sub 7; d) quota in denaro (somme depositate e frutti civili) euro 23.273,21;
- lotto n. 3: quota in denaro pari a euro 142.273,21;
- lotto n. 4: quota in denaro pari a euro 142.273,21.
Parte attrice e i convenuti , e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 hanno chiesto che gli fossero attribuiti direttamente, in deroga al principio di cui all'art. 729
c.c., rispettivamente i lotti n. 1 e 2. Circa i criteri con cui assegnare le tre porzioni, va evidenziato che il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c. nel caso di uguaglianza di quote – posto a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo – non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, potendo essere derogato in base a valutazioni prettamente discrezionali attinenti non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. 26616/2014).
Nel caso in disamina va innanzitutto rilevato il totale disinteresse degli eredi di
, i quali non si sono costituiti in giudizio non solo a seguito della Controparte_6 riassunzione successiva alla morte del loro dante causa, ma non sono intervenuti neppure a seguito della notifica effettuata nel mese di gennaio 2025 finalizzata a trovare un accordo di divisione condiviso tra tutti gli eredi. Tale evidente disinteresse si ritiene giustifichi il superamento del principio di cui all'art. 729 c.c., anche in considerazione del fatto che l'attribuzione alla parte disinteressata di un lotto costituito esclusivamente da somme di denaro favorisce lo sfruttamento della proprietà immobiliare da parte di chi ne ha richiesto l'assegnazione, evitando i potenziali rischi derivanti dal suo abbandono. Dalla proprietà, infatti, discendono non solo vantaggi economici, ma anche costi. Per tale ragione, si ritiene che in presenza di un totale disinteresse della controparte, l'assegnazione della proprietà immobiliare
6 possa farsi direttamente in favore della parte richiedente, la quale assume consapevolmente su di sé gli oneri da essa derivanti.
In virtù di tale conclusione, si assegna il lotto n. 1 a Parte_2
e , in Parte_3 Parte_4 Parte_1 Controparte_4 qualità di eredi di;
il lotto n. 2 a Controparte_3 Controparte_1 Controparte_3
e , in qualità di eredi di;
il lotto n. 3 agli eredi di Controparte_2 Persona_1
; il lotto n. 4 agli eredi di . Controparte_6 Controparte_7
Quanto alle spese di lite, e vanno Controparte_4 Controparte_5 condannati in solido al pagamento in favore delle altre parti per essere risultati soccombenti relativamente alla domanda di accertamento della nullità del testamento.
I medesimi vanno condannati anche al pagamento delle spese di lite del subprocedimento cautelare R.G. n. 571-2/2001 introdotto in corso di causa da
[...]
e e sfociato nel sequestro giudiziario dei CP_1 Controparte_3 Controparte_2 beni costituenti la massa.
Le spese di lite sono liquidate tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 con applicazione dello scaglione 520.001,00 - 1.000.000,00, in considerazione del valore dell'asse ereditario.
Le spese concernenti il giudizio di divisione, invece, data la natura della causa, sono da compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che e si sono appropriati Controparte_4 Controparte_5 della somma complessiva pari a euro 208.576,26 presente sui libretti intestati a in essere presso le Poste Italiane di Aglientu, individuati con i nr. Persona_2
001080-B-58-112 e n. 016146 -W-96;
2) per l'effetto, ordina l'immediata restituzione della somma di euro 208.576,26 alla massa ereditaria del de cuius;
Persona_2
3) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra le parti in causa e approva il progetto di divisione n. 2 elaborato nella CTU a firma del dott. Persona_8
, procedendo ad assegnazione diretta nei seguenti termini:
[...]
- lotto n. 1: a) Immobile sito in Aglientu, alla Via Trentino n. 14, appartamento al piano terra censito al NCEU al foglio 24 particella 384, sub. 6; b) Immobile sito in Aglientu alla Via Trentino n. 12, appartamento al piano interrato censito al
7 NCEU al foglio 24 particella 384, sub. 8 con area cortile di pertinenza alla suddetta unità immobiliare censiti al NCEU al foglio 24 particella 384, sub. 9 e
10; c) Terreno sito in Aglientu alla Via Trentino censito in catasto al foglio 24 mapp. 372; d) Quota in denaro depositi e frutti € 31.273,21; a
[...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
e , in qualità di eredi di;
[...] Controparte_4 Controparte_3
- lotto n. 2: a) abitazione ubicata in Aglientu, Via Trentino 16, piano terra, censita nel C.F. dello stesso Comune al foglio 24, particella 384, sub 7; b) abitazione ubicata in Aglientu, Via Trentino 16, piano primo, censita nel C.F. dello stesso
Comune al foglio 24, particella 384, sub 2; c) pertinenza di cui al foglio 24, particella 384, sub 5 attualmente bene comune non censibile alle abitazioni sub
2 e sub 7; d) quota in denaro (somme depositate e frutti civili) euro 23.273,21; a e , in qualità di eredi Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 di;
Persona_1
- lotto n. 3: quota in denaro pari a euro 142.273,21, agli eredi di CP_6
;
[...]
- lotto n. 4: quota in denaro pari a euro 142.273,21, agli eredi di Controparte_7
[...]
4) condanna in solido e al pagamento delle Controparte_4 Controparte_5 spese di lite in favore di Parte_2 Parte_3 Pt_4
e che liquida in euro 20.000,00 per esborsi e
[...] Parte_1 compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) condanna in solido e al pagamento delle Controparte_4 CP_5 CP_5 spese di lite in favore di e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 che liquida in euro 20.000,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) condanna in solido e al pagamento delle Controparte_4 Controparte_5 spese di lite in favore degli eredi di , che liquida in euro 20.000,00 Controparte_6 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) condanna in solido e al pagamento delle Controparte_4 Controparte_5 spese di lite in favore degli eredi di , che liquida in euro 20.000,00 Controparte_7 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
8 8) condanna in solido e al pagamento delle Controparte_4 Controparte_5 spese di lite relative al subprocedimento cautelare R.G. n. 571-2/2001 in favore di
[...]
e che liquida in euro 10.000,00 CP_1 Controparte_3 Controparte_2 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
9) pone definitivamente a carico di e le spese Controparte_4 Controparte_5 della CTU grafologica liquidate in corso di giudizio;
10) pone definitivamente a carico degli eredi di , , Controparte_3 Persona_1
e , nella misura del 25% ciascuno, le spese CP_5 CP_7 Controparte_6 della CTU a firma del dott. liquidate in corso di causa. Persona_8
Tempio Pausania, 26/06/2025
Il giudice
Ugo Iannini
9