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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 186/2016 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1
Parte_2
C.F. C.F._2
con il patrocinio dell'avv. CINZIA MATACCHIERA e dell'avv. SIMONE
ANTONELLO
ATTORI
Contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PAOLO FERRARI e dell'avv. ENRICO FERRARI
CONVENUTO
1 La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del
16.07.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Grosseto,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1
sentirla condannare alla restituzione delle somme percepite dal promotore finanziario pari ad euro 75.000,00 (quanto ad investimenti Parte_4
eseguiti dagli attori direttamente nelle mani del predetto promotore finanziario), con conseguente responsabilità della banca ai sensi degli articoli
31 T.U.F. e/o 2049 c.c. e 1228 c.c., nonché la nullità degli investimenti ovvero, in subordine, l'annullamento del relativo contratto per dolo o per errore e, in ulteriore subordine, la risoluzione dello stesso contratto per grave inadempimento della banca, sia a titolo di responsabilità contrattuale -ai sensi dell'articolo 1453 c.c.- sia a titolo di responsabilità precontrattuale -ex articolo
1337 c.c.-; in ogni caso con conseguente restituzione delle somme a tale titolo versate al promotore finanziario, oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Esponevano gli attori di essere da molti anni clienti della banca convenuta
(precisamente della filiale di Arezzo), presso la quale intrattenevano il rapporto di conto corrente n. 351/010/2338 e di essersi sempre affidati nel corso degli anni ai funzionari dell'istituto di credito sia per le operazioni bancarie che per gli investimenti, non essendo esperti in materia finanziaria.
In particolare deducevano di avere, in data 20.03.2009, aperto un deposito titoli di custodia e amministrazione presso la filiale di Arezzo su indicazione del promotore finanziario e di essere stati da quest'ultimo Parte_4
2 indotti all'acquisto di due fondi di investimento e, precisamente: uno del tipo
“Templeton Global Bond H1A (MDIS) ISIN LU0366770310” e un altro del tipo “Templeton Global Total Return H1A (MDIS) ISIN LU0366773504”, per un importo complessivo di euro 75.000,00, come risulterebbe dall'ordine di acquisto fornito in copia dalla banca.
Evidenziavano che l'operazione avvenne presso la loro abitazione e che nell'occasione non ebbero alcuna adeguata informativa sulla natura e sulla particolare rischiosità dei titoli offerti da parte del promotore, né fu loro consegnato e fatto sottoscrivere alcun prospetto informativo, né il documento generale sui rischi degli investimenti, né il questionario relativo al profilo di rischio, come invece previsto dalla normativa di settore.
Ed ancora, esponevano gli attori che sia all'atto dell'acquisto dei fondi che durante lo svolgimento del rapporto il promotore ebbe a rassicurarli sulla bontà e sulla sicurezza degli investimenti effettuati, recandosi anche presso la loro abitazione e mostrando loro dei prospetti di rendimento redatti manualmente dallo stesso promotore, nonché bonificando loro periodicamente, a riprova del rendimento dei titoli e direttamente dal conto di quest'ultimo, delle somme a titolo di interessi maturati sui capitali investiti;
operazione che, giova sin da ora evidenziare, gli stessi attori ritennero subito del tutto irrituale quanto alla provenienza degli accrediti direttamente dal conto personale del promotore.
Deducevano infine che, quando nel maggio 2015 ebbero la notizia del decesso del promotore, emerse che altri risparmiatori erano stati da quest'ultimo truffati e che, rivoltisi alla banca per avere notizia degli investimenti per cui è causa, apprendevano che di tali investimenti non vi era traccia presso l'istituto
3 bancario, dovendo pertanto la banca rispondere della condotta illecita posta in essere dal promotore.
Chiedevano dunque il risarcimento dei danni corrispondenti alla somma di
75.000,00 investita per il tramite del promotore finanziario.
Rilevavano in ogni caso che gli investimenti effettuati per il tramite del suddetto promotore finanziario non erano comunque in linea con le vigenti normative, chiedendone pertanto la nullità, l'annullamento e/o la risoluzione, con contestuale condanna della banca convenuta al risarcimento degli ulteriori danni.
Parte convenuta si costituiva contestando le pretese avversarie in ordine alle somme che gli stessi avrebbero investito per mezzo del in assenza di Parte_4
prova dei relativi pagamenti nella mani del stesso evidenziando, in Parte_4
ogni caso, come gli attori avessero nel corso del tempo effettuato numerosi altri investimenti “ effettivi” con la banca, relativamente ai quali avevano sempre ricevuto tutta la documentazione richiesta ex lege ed avendo anche operato in fondi comuni e in azioni, a dimostrazione della loro propensione al rischio, anche medio, con movimentazioni tutte documentate in conto corrente.
Quanto, invece, all'asserito ulteriore investimento di 75.000,00 euro effettuato per il tramite del promotore deduceva la convenuta che dello stesso Parte_4
non risulta traccia, né gli attori hanno documentato di avere eseguito il corrispondente versamento nelle mani del promotore.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e interrogatorio formale del legale rappresentante della banca convenuta e quindi rimessa in decisione, previo rigetto delle ulteriori istanze istruttorie.
Le parti precisavano così le rispettive conclusioni:
4 Per parte attrice: “Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ex CP_1
art. 31, comma 3,TUF e/o ex art. 2049 c. c. e/o ex art. 1228 c. c. per le causali di cui in narrativa, e quindi, dichiarare la nullità dell'investimento in fondi del tipo “Templeton Global Bond H1A (MDIS) ISIN LU0366770310” e
“Templeton Global Total Return H1A (MDIS) ISIN LU0366773504” per cui è causa, per l'importo di € 75.000,00= effettuato in favore dei Sigg. Parte_1
e per violazione di norme imperative, quali l'art.
[...] Parte_2
1418 c.c. nonché del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29/10/2007 (artt. da
27 a 40 Regolamento CONSOB 16190/2007), del TUF D. Lgs. 58/1998 (art.
21 e 23 TUF) e dell'art. 47 della Costituzione, nonché dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia del contratto per contrasto con gli artt. 33, 34, 35 del Codice del Consumo, e dunque condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 75.000,00=, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in favore dei Sigg. Parte_1
e , oltre interessi e rivalutazione monetaria, con
[...] Parte_2
risarcimento del danno subito dagli attori nella misura che verrà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia”. In subordine: “accertare e dichiarare
l'annullamento del medesimo investimento ai sensi dell'art. 1427 c.c., del
1428 c.c., dell'art.1439 c.c., in virtù del dolo utilizzato dal promotore finanziario della Banca convenuta per indurre gli attori all'acquisto dei fondi per cui è causa, dell'errore essenziale e riconoscibile e, dunque, condannare la Banca convenuta alla restituzione della somma di € 75.000,00= o quella diversa somma, maggiore o minore. che sarà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, per i fondi di cui in premessa, in favore dei Sigg.
e , oltre interessi e rivalutazione monetaria, Parte_1 Parte_2
5 con risarcimento del danno subito dagli attori nella misura che verrà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia”. In ulteriore subordine: “accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta per tutti i CP_1
negligenti comportamenti attuati, sia nella fase precontrattuale ex art. 1337
c.c., che contrattuale ex art. 1453 e ss. c.c., con la conseguente declaratoria di nullità e/o risoluzione della operazione finanziaria relativa all'investimento de quo, per violazione, da parte dell'istituto di credito, degli obblighi di informazione, del dovere di buona fede, dell'obbligo di diligenza specifica
(art. 21 e 23 TUF e da 27 a 40 Regolamento CONSOB 16190/2007) in occasione dell' acquisto dei fondi sopraccitati e, dunque, dichiarare la nullità
e/o la risoluzione e/o l'inefficacia del contratto e/o dell'acquisto de quo, e condannare la convenuta alla restituzione e/o al risarcimento dei CP_1
danni, in misura pari alla somma illegittimamente investita di € 75.000,00=, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà provata in corso di causa
o ritenuta di giustizia, in favore dei Sigg. e , Parte_1 Parte_2
oltre interessi e rivalutazione monetaria, con risarcimento del danno subito nella misura che verrà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia”. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari e restituzione delle spese di custodia sostenute e non dovute”.
In via istruttoria come da memoria ex articolo 183 comma 6 n 2 cpc.”
Per parte convenuta: “in via principale, respingere, con ogni miglior formula, le domande tutte proposte nei confronti del convenuto in Controparte_1
questo giudizio;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, detrarre da quanto dovuto dal CP_1
le somme bonificate dal agli attori, per complessivi
[...] Parte_4
6 €.22.613,87.-; in ogni caso, con vittoria di compensi e spese (anche generali, nella misura del 15%) oltre IVA e Cassa;
in via istruttoria, conferma le produzioni documentali in atti;
si oppone alle prove testimoniali richieste da controparte per i motivi tutti di cui alla memoria istruttoria di replica e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, chiede di essere ammesso alla prova contraria, con i medesimi testi indicati dagli attori;
si oppone all'ordine di esibizione, sempre per i motivi tutti di cui alla memoria istruttoria di replica”.
Le domande sono infondate.
Deve a tal proposito osservarsi, in via generale, che secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la responsabilità indiretta della banca, ex art. 2049 c.c., nei confronti dei terzi in relazione all'attività illecita posta in essere da un promotore finanziario, ancorché indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente, presuppone che detta attività sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività
d'impresa (ovvero dalla sua presenza nei locali della banca, dall'utilizzo della modulistica di pertinenza e dalla spendita del nome) e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientrasse nell'incarico affidato dalla banca mandante (cfr. ex multis Cass. n° 17393 del 24.07.2009).
L'affermazione della responsabilità indiretta dell'istituto di credito per fatto illecito del promotore finanziario implica quindi la prova – in cui onere grava sull'attore – 1) dell'avvenuta consegna al promotore di somme – anche con modalità diverse da quelle prescritte dal TUB – 2) dell'intervenuta
7 appropriazione delle stesse da parte del promotore, mediante distrazione rispetto alle programmate finalità di investimento;
3) della sussistenza di un rapporto di necessaria occasionalità tra l'illecito perpetrato dal promotore e l'esercizio delle mansioni affidategli nell'ambito dell'istituto di credito.
Nel caso in esame non è in contestazione che il operasse quale Parte_4
promotore finanziario della banca , fatto pacificamente ammesso CP_1
dalla convenuta ed anche dallo stesso legale rappresentante sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza del 25.06.2019, essendo invece controversa l'avvenuta consegna, allo stesso promotore finanziario da parte degli attori, della somma di 75.000,00 euro in occasione degli investimenti per cui è causa.
Tale prova, a carico degli attori, assume efficacia dirimente nella decisione della presente controversia.
Ma nella specie gli attori non hanno fornito tale prova, non potendosi a tale scopo ritenere sufficiente la produzione del modulo relativo all'operazione di investimento dai medesimi prodotto, dal momento che tale modulo non attesta affatto la dazione di denaro né, circostanza ancora più rilevante, di tale operazione risulta traccia negli estratti del conto corrente intestato agli attori, conto sul quale la somma consegnata al avrebbe dovuto confluire per Parte_4
quanto si evince dall'esame dello stesso ordine di investimento in atti (cfr. doc. n. 3 di parte attrice), laddove si prevede testualmente che tale asserito investimento avrebbe dovuto essere regolato sul conto corrente n. 2338 intestato agli attori.
E non diverse conclusioni dovrebbe giungersi anche nel caso in cui, come dedotto dagli attori, tale investimento fosse stato fatto con i proventi di altro e precedente investimento, che avrebbe dovuto comunque essere previamente
8 liquidato agli attori mediante accredito su conto corrente, trattandosi di modalità ordinaria di rimborso prevista ex lege dall'articolo 1838 c.c.
Ed in particolare tale disposizione prevede che la banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve, oltre a custodire i titoli, esigerne gli interessi o i divendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, altresì curare le riscossioni per conto del depositante, somme per le quali si prevede, appunto, quale modalità ordinaria, quella dell'accredito (in conto corrente), non essendo dunque ragionevole prevedere altre e diverse forme di liquidazione in assenza di una volontà contraria e derogatoria delle parti, della quale comunque gli attori non hanno fornito prova.
Lo stesso legale rappresentante della banca sentito in sede di interrogatorio formale, a richiesta del Giudice di avere chiarimenti sul documento n. 3 che gli attori ritengono costituire la prova dell' investimento di 75.000,00 per cui è causa ha ipotizzato, dal tenore letterale del documento (non avendo avuto conoscenza diretta dei fatti), che si trattasse di una forma di re-investimento di precedenti somma, evidenziando però che di tale operazione non vi è traccia agli atti della banca e dichiarando in particolare quanto segue: “dalla visione del documento emerge trattarsi probabilmente di un investimento in azioni di sicav dei proventi derivanti da una precedente operazione pronti contro termine;
preciso che ciò è quanto sono in grado di ipotizzare a seguito della lettura del documento mostratomi;
preciso che l'operazione pronti contro termine sembrerebbe essere stata quella a monte dell'operazione di investimento oggetto di causa;
non mi risulta che esista la possibilità per
l'istituto di impegnarsi al riacquisto degli stessi titoli alla scadenza alle condizioni descritte nel capitolo di prova;
preciso che, in ogni caso, siffatta operazione non risulta essere stata posta in essere, in quanto non emerge da
9 alcun documento quali gli estratti conto riferibili al cliente”; ed ancora
“premesso che non ho evidenza che l'operazione sia stata compiuta, preciso che la banca non ha effettuato alcun bonifico in favore degli attori a valere sul conto del preciso che gli attori avevano effettuato altre e Parte_4
diverse operazioni di investimento in fondi Tempelton e che per esse i dividendi venivano effettivamente distribuiti, ma direttamente dal fondo” (cfr. verbale di udienza del 25.06.2019).
Né, infine, una tale prova potrebbe essere dedotta sic et simpliciter dai periodici accrediti sul conto corrente degli attori provenienti direttamente dal conto corrente personale del di importo di circa di 260,00 euro Parte_4
ciascuno, tranne due di circa 500,00 euro (cfr. doc. n 6).
Ed infatti, l'imputazione di quei versamenti unilateralmente attribuita dal non può certamente costituire elemento probatorio sufficiente a Parte_4
provare l'investimento stesso, tanto più trattandosi di versamenti effettuati con modalità anomale in quanto provenienti direttamente dal conto personale del e che gli stessi attori hanno pacificamente ammesso di aver ritenuto Parte_4
sin dall'inizio del tutto irrituali, così come del tutto inverosimili i brogliacci di appunti scritti a mano esibiti dallo stesso a dimostrazione Parte_4
dell'andamento dei titoli nel corso del tempo (cfr. doc. n 4).
A fronte di ciò la banca, giova ribadire, non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con il promotore finanziario e la presenza di investimenti
-effettivi- da parte degli attori di cui ha fornito prova documentale.
La convenuta ha invece contestato la prova dell'esistenza di questo ulteriore investimento effettuato direttamente nelle mani del promotore finanziario, non avendo gli attori fornito, giova ribadire, prova alcuna circa l'avvenuto pagamento delle relative somme.
10 Conclusivamente, dunque, deve rilevarsi che gli attori non hanno fornito la prova, determinante ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, di avere versato nelle mani del promotore finanziario somme ulteriori e diverse rispetto a quelle relative agli altri investimenti documentati dalla banca, posto che il modulo di sottoscrizione depositato dagli attori non può avere alcun valore di prova allo scopo di dimostrare che gli attori avrebbero versato le somme contestate al promotore Parte_4
Prova rigorosa, tanto più in considerazione dell'esistenza non contestata di un rapporto contrattuale degli attori con il stesso e della conseguente Parte_4
necessità di dedurre in modo chiaro, puntuale e circostanziato il pagamento che sarebbe stato effettuato in questa occasione rispetto agli ulteriori investimenti effettivamente esistenti e documentati dalla banca, anche in considerazione dell'ingente importo che si assume essere stato versato, di
75.000,00 euro.
Fermi restando i suindicati ed assorbenti rilievi, giova in ogni caso rilevare, ad abundantiam, come del tutto generiche e comunque infondate siano le domande formulate dagli attori i quali, del tutto indistintamente hanno invocato, ora la nullità, ora l'annullamento per dolo, ora la risoluzione dei contratti di acquisto delle quote dei fondi per cui è causa, invocando in maniera pressoché indifferenziata patologie contrattuali tutt'affatto che omogenee quanto a presupposti e fatti costitutivi e lamentando l'inadempimento, da parte della convenuta, di una serie di obblighi informativi del D.lgs. n. 58 (TUF) e del regolamento Consob, peraltro anch'essi del tutto genericamente indicati e fonte indistinta di responsabilità precontrattuale e contrattuale.
11 Orbene, devesi innanzitutto evidenziare che -come enunciato con chiarezza dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. nr. 26724/2007)- la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.
Ne consegue che avendo la parte attrice lamentato la mancanza di informazione con riferimento alle singole operazioni di acquisto dei titoli per cui è causa, operazione che quand'anche effettuata (e non ve ne è prova), sarebbe giocoforza successiva alla stipula del contratto quadro (relativamente al quale gli attori non hanno svolto alcuna doglianza), la dedotta responsabilità omissiva della convenuta dovrebbe, in primo luogo, qualificarsi come di natura contrattuale e non precontrattuale, trattandosi di violazione asseritamente compiuta in esecuzione di un rapporto già perfezionatosi e relativamente al quale, giova ribadire, nessuna doglianza o eccezione è stata svolta.
Ciò premesso e passando, quindi, ad esaminare le domande svolte dagli attori, deve in primo luogo escludersi che dalla dedotta violazione degli obblighi informativi a carico dell'intermediario derivi la nullità degli contratti di acquisto. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto,
12 deve ritenersi che l'eventuale violazione di tali obblighi non è causa di nullità del contratto posto in essere (cfr. Cass. SS. UU. n. 26724/07 la quale, dopo aver ricordato che sia il D.lgs 58/98 che il Regolamento Consob 11522/98 prevedono, per quanto qui di interesse, degli obblighi di comportamento, con l'osservanza di una diligenza qualificata, ribadisce il Giudice che detti obblighi
“…si collocano in parte nella fase che precede la stipulazione del contratto di intermediazione finanziaria ed in altra parte nella fase esecutiva di esso…” e che la violazione degli stessi comporta, sempre secondo la citata sentenza, nel primo caso “…una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto…”, mentre nel caso di
“…violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione… (si ha) ... un vero e proprio inadempimento (o un non esatto adempimento) contrattuale: giacché questi doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, può condurre anche alla risoluzione del contratto di intermediazione in corso…”.
In conclusione va ribadito che la violazione delle norme richiamate, in quanto norme di condotta, non è mai di per sé causa di nullità del contratto ( né di quello quadro né tantomeno dei successivi ordini di investimento) e che l'eventuale inadempimento di detti obblighi comportamentali da parte dell'intermediario potrebbe in ipotesi portare, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, alla risoluzione del contratto quadro di intermediazione finanziaria o anche dei singoli contratti esecutivi degli ordini di acquisto in relazione alla singola operazione contestata (secondo la giurisprudenza di
13 legittimità più recente rispetto al più tradizionale orientamento che ammetteva la possibilità di risoluzione del solo contratto quadro rispetto al quale le successive operazioni si ponevano come momenti attuativi ancorché di natura negoziale), ovvero a responsabilità precontrattuale o contrattuale, come si è già detto.
Del tutto infondata è dunque la domanda di nullità formulata dagli attori.
Quanto, inoltre, alla domanda di risoluzione, ritiene il Tribunale che anche se fosse stata fornita la prova dell'investimento ( e non lo è per le ragioni già diffusamente indicate), non ne sussisterebbero comunque i presupposti, avendo l'intermediario provato di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Si osserva in primo luogo che nel caso in esame risulta regolarmente sottoscritto dai risparmiatori, in data 20.03.2009, il contratto per la prestazione del servizio di custodia e amministrazione dei fondi (cfr. doc. 1 fasc. di parte attrice), nonché i documenti informativi generali e quelli ad essi allegati, il modulo di sottoscrizione del deposito titoli (doc. n 2), i vari questionari di profilazione che si sono susseguiti nel corso del tempo e nei quali gli attori hanno sempre dichiarato la loro pregressa esperienza in investimenti (anche in fondi comuni e azionari), conoscendone i rischi e prediligendo forme di investimento finalizzate a conseguire una crescita significativa del capitale
(cfr. doc n- 5,6,7 e 9,10,11).
Di ciò vi è del resto conferma nelle numerose operazioni di investimento che gli stessi hanno eseguito nel corso del tempo (cfr. doc. n. 13 e seguenti di parte convenuta).
Non apparirebbero dunque in ogni caso sussistenti elementi per poter ritenere che l'investimento in questione fosse (laddove effttivo) comunque inadeguato,
14 ovvero che i risparmiatori non sarebbero stati informati sulle conseguenze dell'operazione ancorché, giova ribadire, non dimostrata, essendo gli stessi già in possesso di tutte le informazioni la cui conoscenza è necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento, anche alla luce della pregressa esperienza.
A fronte delle univoche risultanze dell'istruttoria anche in ordine alla inverosimiglianza dell'operazione agli stessi occhi degli attori, i quali sin da subito, giova ribadire, si sarebbero accordi dell'irritualità dell'operazione per loro stessa pacifica ammissione e ciò nonostante avrebbero deciso di procrastinare il rapporto con il dal 2009 al 2015, del tutto Parte_4
inverosimili e comunque generiche ed astratte risultano anche le allegazioni in merito all'asserita annullabilità del contratto sotto i profili, altrettanto indistintamente dedotti, del dolo o dell'errore.
Del tutto generiche ed indimostrate, infine, anche le deduzioni (integrative) degli attori in ordine alla presenza di asserite clausole vessatorie nei contratti in atti, la cui indimostrata presenza non determinerebbe comunque la nullità dell'intero regolamento contrattuale.
Anche sotto tali ulteriori profili, dunque, le domande devono essere respinte.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ.mod. e integr.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
n.186/2016, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge tutte le domande;
15 2) condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi €14.103,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive documentare, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 26 febbraio 2025 dal Tribunale di Grosseto
IL GIUDICE dott. Claudia Frosini
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 186/2016 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1
Parte_2
C.F. C.F._2
con il patrocinio dell'avv. CINZIA MATACCHIERA e dell'avv. SIMONE
ANTONELLO
ATTORI
Contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PAOLO FERRARI e dell'avv. ENRICO FERRARI
CONVENUTO
1 La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del
16.07.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Grosseto,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1
sentirla condannare alla restituzione delle somme percepite dal promotore finanziario pari ad euro 75.000,00 (quanto ad investimenti Parte_4
eseguiti dagli attori direttamente nelle mani del predetto promotore finanziario), con conseguente responsabilità della banca ai sensi degli articoli
31 T.U.F. e/o 2049 c.c. e 1228 c.c., nonché la nullità degli investimenti ovvero, in subordine, l'annullamento del relativo contratto per dolo o per errore e, in ulteriore subordine, la risoluzione dello stesso contratto per grave inadempimento della banca, sia a titolo di responsabilità contrattuale -ai sensi dell'articolo 1453 c.c.- sia a titolo di responsabilità precontrattuale -ex articolo
1337 c.c.-; in ogni caso con conseguente restituzione delle somme a tale titolo versate al promotore finanziario, oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Esponevano gli attori di essere da molti anni clienti della banca convenuta
(precisamente della filiale di Arezzo), presso la quale intrattenevano il rapporto di conto corrente n. 351/010/2338 e di essersi sempre affidati nel corso degli anni ai funzionari dell'istituto di credito sia per le operazioni bancarie che per gli investimenti, non essendo esperti in materia finanziaria.
In particolare deducevano di avere, in data 20.03.2009, aperto un deposito titoli di custodia e amministrazione presso la filiale di Arezzo su indicazione del promotore finanziario e di essere stati da quest'ultimo Parte_4
2 indotti all'acquisto di due fondi di investimento e, precisamente: uno del tipo
“Templeton Global Bond H1A (MDIS) ISIN LU0366770310” e un altro del tipo “Templeton Global Total Return H1A (MDIS) ISIN LU0366773504”, per un importo complessivo di euro 75.000,00, come risulterebbe dall'ordine di acquisto fornito in copia dalla banca.
Evidenziavano che l'operazione avvenne presso la loro abitazione e che nell'occasione non ebbero alcuna adeguata informativa sulla natura e sulla particolare rischiosità dei titoli offerti da parte del promotore, né fu loro consegnato e fatto sottoscrivere alcun prospetto informativo, né il documento generale sui rischi degli investimenti, né il questionario relativo al profilo di rischio, come invece previsto dalla normativa di settore.
Ed ancora, esponevano gli attori che sia all'atto dell'acquisto dei fondi che durante lo svolgimento del rapporto il promotore ebbe a rassicurarli sulla bontà e sulla sicurezza degli investimenti effettuati, recandosi anche presso la loro abitazione e mostrando loro dei prospetti di rendimento redatti manualmente dallo stesso promotore, nonché bonificando loro periodicamente, a riprova del rendimento dei titoli e direttamente dal conto di quest'ultimo, delle somme a titolo di interessi maturati sui capitali investiti;
operazione che, giova sin da ora evidenziare, gli stessi attori ritennero subito del tutto irrituale quanto alla provenienza degli accrediti direttamente dal conto personale del promotore.
Deducevano infine che, quando nel maggio 2015 ebbero la notizia del decesso del promotore, emerse che altri risparmiatori erano stati da quest'ultimo truffati e che, rivoltisi alla banca per avere notizia degli investimenti per cui è causa, apprendevano che di tali investimenti non vi era traccia presso l'istituto
3 bancario, dovendo pertanto la banca rispondere della condotta illecita posta in essere dal promotore.
Chiedevano dunque il risarcimento dei danni corrispondenti alla somma di
75.000,00 investita per il tramite del promotore finanziario.
Rilevavano in ogni caso che gli investimenti effettuati per il tramite del suddetto promotore finanziario non erano comunque in linea con le vigenti normative, chiedendone pertanto la nullità, l'annullamento e/o la risoluzione, con contestuale condanna della banca convenuta al risarcimento degli ulteriori danni.
Parte convenuta si costituiva contestando le pretese avversarie in ordine alle somme che gli stessi avrebbero investito per mezzo del in assenza di Parte_4
prova dei relativi pagamenti nella mani del stesso evidenziando, in Parte_4
ogni caso, come gli attori avessero nel corso del tempo effettuato numerosi altri investimenti “ effettivi” con la banca, relativamente ai quali avevano sempre ricevuto tutta la documentazione richiesta ex lege ed avendo anche operato in fondi comuni e in azioni, a dimostrazione della loro propensione al rischio, anche medio, con movimentazioni tutte documentate in conto corrente.
Quanto, invece, all'asserito ulteriore investimento di 75.000,00 euro effettuato per il tramite del promotore deduceva la convenuta che dello stesso Parte_4
non risulta traccia, né gli attori hanno documentato di avere eseguito il corrispondente versamento nelle mani del promotore.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e interrogatorio formale del legale rappresentante della banca convenuta e quindi rimessa in decisione, previo rigetto delle ulteriori istanze istruttorie.
Le parti precisavano così le rispettive conclusioni:
4 Per parte attrice: “Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ex CP_1
art. 31, comma 3,TUF e/o ex art. 2049 c. c. e/o ex art. 1228 c. c. per le causali di cui in narrativa, e quindi, dichiarare la nullità dell'investimento in fondi del tipo “Templeton Global Bond H1A (MDIS) ISIN LU0366770310” e
“Templeton Global Total Return H1A (MDIS) ISIN LU0366773504” per cui è causa, per l'importo di € 75.000,00= effettuato in favore dei Sigg. Parte_1
e per violazione di norme imperative, quali l'art.
[...] Parte_2
1418 c.c. nonché del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29/10/2007 (artt. da
27 a 40 Regolamento CONSOB 16190/2007), del TUF D. Lgs. 58/1998 (art.
21 e 23 TUF) e dell'art. 47 della Costituzione, nonché dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia del contratto per contrasto con gli artt. 33, 34, 35 del Codice del Consumo, e dunque condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 75.000,00=, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in favore dei Sigg. Parte_1
e , oltre interessi e rivalutazione monetaria, con
[...] Parte_2
risarcimento del danno subito dagli attori nella misura che verrà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia”. In subordine: “accertare e dichiarare
l'annullamento del medesimo investimento ai sensi dell'art. 1427 c.c., del
1428 c.c., dell'art.1439 c.c., in virtù del dolo utilizzato dal promotore finanziario della Banca convenuta per indurre gli attori all'acquisto dei fondi per cui è causa, dell'errore essenziale e riconoscibile e, dunque, condannare la Banca convenuta alla restituzione della somma di € 75.000,00= o quella diversa somma, maggiore o minore. che sarà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, per i fondi di cui in premessa, in favore dei Sigg.
e , oltre interessi e rivalutazione monetaria, Parte_1 Parte_2
5 con risarcimento del danno subito dagli attori nella misura che verrà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia”. In ulteriore subordine: “accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta per tutti i CP_1
negligenti comportamenti attuati, sia nella fase precontrattuale ex art. 1337
c.c., che contrattuale ex art. 1453 e ss. c.c., con la conseguente declaratoria di nullità e/o risoluzione della operazione finanziaria relativa all'investimento de quo, per violazione, da parte dell'istituto di credito, degli obblighi di informazione, del dovere di buona fede, dell'obbligo di diligenza specifica
(art. 21 e 23 TUF e da 27 a 40 Regolamento CONSOB 16190/2007) in occasione dell' acquisto dei fondi sopraccitati e, dunque, dichiarare la nullità
e/o la risoluzione e/o l'inefficacia del contratto e/o dell'acquisto de quo, e condannare la convenuta alla restituzione e/o al risarcimento dei CP_1
danni, in misura pari alla somma illegittimamente investita di € 75.000,00=, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà provata in corso di causa
o ritenuta di giustizia, in favore dei Sigg. e , Parte_1 Parte_2
oltre interessi e rivalutazione monetaria, con risarcimento del danno subito nella misura che verrà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia”. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari e restituzione delle spese di custodia sostenute e non dovute”.
In via istruttoria come da memoria ex articolo 183 comma 6 n 2 cpc.”
Per parte convenuta: “in via principale, respingere, con ogni miglior formula, le domande tutte proposte nei confronti del convenuto in Controparte_1
questo giudizio;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, detrarre da quanto dovuto dal CP_1
le somme bonificate dal agli attori, per complessivi
[...] Parte_4
6 €.22.613,87.-; in ogni caso, con vittoria di compensi e spese (anche generali, nella misura del 15%) oltre IVA e Cassa;
in via istruttoria, conferma le produzioni documentali in atti;
si oppone alle prove testimoniali richieste da controparte per i motivi tutti di cui alla memoria istruttoria di replica e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, chiede di essere ammesso alla prova contraria, con i medesimi testi indicati dagli attori;
si oppone all'ordine di esibizione, sempre per i motivi tutti di cui alla memoria istruttoria di replica”.
Le domande sono infondate.
Deve a tal proposito osservarsi, in via generale, che secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la responsabilità indiretta della banca, ex art. 2049 c.c., nei confronti dei terzi in relazione all'attività illecita posta in essere da un promotore finanziario, ancorché indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente, presuppone che detta attività sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività
d'impresa (ovvero dalla sua presenza nei locali della banca, dall'utilizzo della modulistica di pertinenza e dalla spendita del nome) e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientrasse nell'incarico affidato dalla banca mandante (cfr. ex multis Cass. n° 17393 del 24.07.2009).
L'affermazione della responsabilità indiretta dell'istituto di credito per fatto illecito del promotore finanziario implica quindi la prova – in cui onere grava sull'attore – 1) dell'avvenuta consegna al promotore di somme – anche con modalità diverse da quelle prescritte dal TUB – 2) dell'intervenuta
7 appropriazione delle stesse da parte del promotore, mediante distrazione rispetto alle programmate finalità di investimento;
3) della sussistenza di un rapporto di necessaria occasionalità tra l'illecito perpetrato dal promotore e l'esercizio delle mansioni affidategli nell'ambito dell'istituto di credito.
Nel caso in esame non è in contestazione che il operasse quale Parte_4
promotore finanziario della banca , fatto pacificamente ammesso CP_1
dalla convenuta ed anche dallo stesso legale rappresentante sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza del 25.06.2019, essendo invece controversa l'avvenuta consegna, allo stesso promotore finanziario da parte degli attori, della somma di 75.000,00 euro in occasione degli investimenti per cui è causa.
Tale prova, a carico degli attori, assume efficacia dirimente nella decisione della presente controversia.
Ma nella specie gli attori non hanno fornito tale prova, non potendosi a tale scopo ritenere sufficiente la produzione del modulo relativo all'operazione di investimento dai medesimi prodotto, dal momento che tale modulo non attesta affatto la dazione di denaro né, circostanza ancora più rilevante, di tale operazione risulta traccia negli estratti del conto corrente intestato agli attori, conto sul quale la somma consegnata al avrebbe dovuto confluire per Parte_4
quanto si evince dall'esame dello stesso ordine di investimento in atti (cfr. doc. n. 3 di parte attrice), laddove si prevede testualmente che tale asserito investimento avrebbe dovuto essere regolato sul conto corrente n. 2338 intestato agli attori.
E non diverse conclusioni dovrebbe giungersi anche nel caso in cui, come dedotto dagli attori, tale investimento fosse stato fatto con i proventi di altro e precedente investimento, che avrebbe dovuto comunque essere previamente
8 liquidato agli attori mediante accredito su conto corrente, trattandosi di modalità ordinaria di rimborso prevista ex lege dall'articolo 1838 c.c.
Ed in particolare tale disposizione prevede che la banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve, oltre a custodire i titoli, esigerne gli interessi o i divendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, altresì curare le riscossioni per conto del depositante, somme per le quali si prevede, appunto, quale modalità ordinaria, quella dell'accredito (in conto corrente), non essendo dunque ragionevole prevedere altre e diverse forme di liquidazione in assenza di una volontà contraria e derogatoria delle parti, della quale comunque gli attori non hanno fornito prova.
Lo stesso legale rappresentante della banca sentito in sede di interrogatorio formale, a richiesta del Giudice di avere chiarimenti sul documento n. 3 che gli attori ritengono costituire la prova dell' investimento di 75.000,00 per cui è causa ha ipotizzato, dal tenore letterale del documento (non avendo avuto conoscenza diretta dei fatti), che si trattasse di una forma di re-investimento di precedenti somma, evidenziando però che di tale operazione non vi è traccia agli atti della banca e dichiarando in particolare quanto segue: “dalla visione del documento emerge trattarsi probabilmente di un investimento in azioni di sicav dei proventi derivanti da una precedente operazione pronti contro termine;
preciso che ciò è quanto sono in grado di ipotizzare a seguito della lettura del documento mostratomi;
preciso che l'operazione pronti contro termine sembrerebbe essere stata quella a monte dell'operazione di investimento oggetto di causa;
non mi risulta che esista la possibilità per
l'istituto di impegnarsi al riacquisto degli stessi titoli alla scadenza alle condizioni descritte nel capitolo di prova;
preciso che, in ogni caso, siffatta operazione non risulta essere stata posta in essere, in quanto non emerge da
9 alcun documento quali gli estratti conto riferibili al cliente”; ed ancora
“premesso che non ho evidenza che l'operazione sia stata compiuta, preciso che la banca non ha effettuato alcun bonifico in favore degli attori a valere sul conto del preciso che gli attori avevano effettuato altre e Parte_4
diverse operazioni di investimento in fondi Tempelton e che per esse i dividendi venivano effettivamente distribuiti, ma direttamente dal fondo” (cfr. verbale di udienza del 25.06.2019).
Né, infine, una tale prova potrebbe essere dedotta sic et simpliciter dai periodici accrediti sul conto corrente degli attori provenienti direttamente dal conto corrente personale del di importo di circa di 260,00 euro Parte_4
ciascuno, tranne due di circa 500,00 euro (cfr. doc. n 6).
Ed infatti, l'imputazione di quei versamenti unilateralmente attribuita dal non può certamente costituire elemento probatorio sufficiente a Parte_4
provare l'investimento stesso, tanto più trattandosi di versamenti effettuati con modalità anomale in quanto provenienti direttamente dal conto personale del e che gli stessi attori hanno pacificamente ammesso di aver ritenuto Parte_4
sin dall'inizio del tutto irrituali, così come del tutto inverosimili i brogliacci di appunti scritti a mano esibiti dallo stesso a dimostrazione Parte_4
dell'andamento dei titoli nel corso del tempo (cfr. doc. n 4).
A fronte di ciò la banca, giova ribadire, non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con il promotore finanziario e la presenza di investimenti
-effettivi- da parte degli attori di cui ha fornito prova documentale.
La convenuta ha invece contestato la prova dell'esistenza di questo ulteriore investimento effettuato direttamente nelle mani del promotore finanziario, non avendo gli attori fornito, giova ribadire, prova alcuna circa l'avvenuto pagamento delle relative somme.
10 Conclusivamente, dunque, deve rilevarsi che gli attori non hanno fornito la prova, determinante ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, di avere versato nelle mani del promotore finanziario somme ulteriori e diverse rispetto a quelle relative agli altri investimenti documentati dalla banca, posto che il modulo di sottoscrizione depositato dagli attori non può avere alcun valore di prova allo scopo di dimostrare che gli attori avrebbero versato le somme contestate al promotore Parte_4
Prova rigorosa, tanto più in considerazione dell'esistenza non contestata di un rapporto contrattuale degli attori con il stesso e della conseguente Parte_4
necessità di dedurre in modo chiaro, puntuale e circostanziato il pagamento che sarebbe stato effettuato in questa occasione rispetto agli ulteriori investimenti effettivamente esistenti e documentati dalla banca, anche in considerazione dell'ingente importo che si assume essere stato versato, di
75.000,00 euro.
Fermi restando i suindicati ed assorbenti rilievi, giova in ogni caso rilevare, ad abundantiam, come del tutto generiche e comunque infondate siano le domande formulate dagli attori i quali, del tutto indistintamente hanno invocato, ora la nullità, ora l'annullamento per dolo, ora la risoluzione dei contratti di acquisto delle quote dei fondi per cui è causa, invocando in maniera pressoché indifferenziata patologie contrattuali tutt'affatto che omogenee quanto a presupposti e fatti costitutivi e lamentando l'inadempimento, da parte della convenuta, di una serie di obblighi informativi del D.lgs. n. 58 (TUF) e del regolamento Consob, peraltro anch'essi del tutto genericamente indicati e fonte indistinta di responsabilità precontrattuale e contrattuale.
11 Orbene, devesi innanzitutto evidenziare che -come enunciato con chiarezza dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. nr. 26724/2007)- la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.
Ne consegue che avendo la parte attrice lamentato la mancanza di informazione con riferimento alle singole operazioni di acquisto dei titoli per cui è causa, operazione che quand'anche effettuata (e non ve ne è prova), sarebbe giocoforza successiva alla stipula del contratto quadro (relativamente al quale gli attori non hanno svolto alcuna doglianza), la dedotta responsabilità omissiva della convenuta dovrebbe, in primo luogo, qualificarsi come di natura contrattuale e non precontrattuale, trattandosi di violazione asseritamente compiuta in esecuzione di un rapporto già perfezionatosi e relativamente al quale, giova ribadire, nessuna doglianza o eccezione è stata svolta.
Ciò premesso e passando, quindi, ad esaminare le domande svolte dagli attori, deve in primo luogo escludersi che dalla dedotta violazione degli obblighi informativi a carico dell'intermediario derivi la nullità degli contratti di acquisto. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto,
12 deve ritenersi che l'eventuale violazione di tali obblighi non è causa di nullità del contratto posto in essere (cfr. Cass. SS. UU. n. 26724/07 la quale, dopo aver ricordato che sia il D.lgs 58/98 che il Regolamento Consob 11522/98 prevedono, per quanto qui di interesse, degli obblighi di comportamento, con l'osservanza di una diligenza qualificata, ribadisce il Giudice che detti obblighi
“…si collocano in parte nella fase che precede la stipulazione del contratto di intermediazione finanziaria ed in altra parte nella fase esecutiva di esso…” e che la violazione degli stessi comporta, sempre secondo la citata sentenza, nel primo caso “…una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto…”, mentre nel caso di
“…violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione… (si ha) ... un vero e proprio inadempimento (o un non esatto adempimento) contrattuale: giacché questi doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, può condurre anche alla risoluzione del contratto di intermediazione in corso…”.
In conclusione va ribadito che la violazione delle norme richiamate, in quanto norme di condotta, non è mai di per sé causa di nullità del contratto ( né di quello quadro né tantomeno dei successivi ordini di investimento) e che l'eventuale inadempimento di detti obblighi comportamentali da parte dell'intermediario potrebbe in ipotesi portare, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, alla risoluzione del contratto quadro di intermediazione finanziaria o anche dei singoli contratti esecutivi degli ordini di acquisto in relazione alla singola operazione contestata (secondo la giurisprudenza di
13 legittimità più recente rispetto al più tradizionale orientamento che ammetteva la possibilità di risoluzione del solo contratto quadro rispetto al quale le successive operazioni si ponevano come momenti attuativi ancorché di natura negoziale), ovvero a responsabilità precontrattuale o contrattuale, come si è già detto.
Del tutto infondata è dunque la domanda di nullità formulata dagli attori.
Quanto, inoltre, alla domanda di risoluzione, ritiene il Tribunale che anche se fosse stata fornita la prova dell'investimento ( e non lo è per le ragioni già diffusamente indicate), non ne sussisterebbero comunque i presupposti, avendo l'intermediario provato di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Si osserva in primo luogo che nel caso in esame risulta regolarmente sottoscritto dai risparmiatori, in data 20.03.2009, il contratto per la prestazione del servizio di custodia e amministrazione dei fondi (cfr. doc. 1 fasc. di parte attrice), nonché i documenti informativi generali e quelli ad essi allegati, il modulo di sottoscrizione del deposito titoli (doc. n 2), i vari questionari di profilazione che si sono susseguiti nel corso del tempo e nei quali gli attori hanno sempre dichiarato la loro pregressa esperienza in investimenti (anche in fondi comuni e azionari), conoscendone i rischi e prediligendo forme di investimento finalizzate a conseguire una crescita significativa del capitale
(cfr. doc n- 5,6,7 e 9,10,11).
Di ciò vi è del resto conferma nelle numerose operazioni di investimento che gli stessi hanno eseguito nel corso del tempo (cfr. doc. n. 13 e seguenti di parte convenuta).
Non apparirebbero dunque in ogni caso sussistenti elementi per poter ritenere che l'investimento in questione fosse (laddove effttivo) comunque inadeguato,
14 ovvero che i risparmiatori non sarebbero stati informati sulle conseguenze dell'operazione ancorché, giova ribadire, non dimostrata, essendo gli stessi già in possesso di tutte le informazioni la cui conoscenza è necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento, anche alla luce della pregressa esperienza.
A fronte delle univoche risultanze dell'istruttoria anche in ordine alla inverosimiglianza dell'operazione agli stessi occhi degli attori, i quali sin da subito, giova ribadire, si sarebbero accordi dell'irritualità dell'operazione per loro stessa pacifica ammissione e ciò nonostante avrebbero deciso di procrastinare il rapporto con il dal 2009 al 2015, del tutto Parte_4
inverosimili e comunque generiche ed astratte risultano anche le allegazioni in merito all'asserita annullabilità del contratto sotto i profili, altrettanto indistintamente dedotti, del dolo o dell'errore.
Del tutto generiche ed indimostrate, infine, anche le deduzioni (integrative) degli attori in ordine alla presenza di asserite clausole vessatorie nei contratti in atti, la cui indimostrata presenza non determinerebbe comunque la nullità dell'intero regolamento contrattuale.
Anche sotto tali ulteriori profili, dunque, le domande devono essere respinte.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ.mod. e integr.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
n.186/2016, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge tutte le domande;
15 2) condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi €14.103,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive documentare, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 26 febbraio 2025 dal Tribunale di Grosseto
IL GIUDICE dott. Claudia Frosini
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