TRIB
Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/08/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 9008/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. PAOLISSO MASSIMILIANO attore e
(C.F. ), in qualità di Controparte_1 C.F._2
legale rapp.te dell'impresa edile AL “ (P.I. Parte_2
) assistito e difeso dall'Avv. DE NUCCIO DANIELE P.IVA_1
convenuto
( ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3
difesa dall'avv. VINICIO SQUILLACIOTI convenuta
CONCLUSIONI: come in atti del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti in data
16.11.2020 la sig.ra conveniva in giudizio i Parte_1
convenuti affinchè il Tribunale adito così provvedesse:
I. Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. , in Controparte_1
qualità di rapp.leg. della impresa edile AL “ , Parte_2
per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 27/05/2017 stipulato con Parte_1
e per l'aver taciuto ed occultato la non rispondenza dei materiali e
[...]
della metodologia di posa al capitolato di appalto ed al computo metrico del preventivo di spesa;
e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto.
II. Accertare e dichiarare la responsabilità dell'arch. CP_2
quale progettista e direttore dei lavori, per la mancata verifica
[...]
dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 27/05/2017, per infedele attestazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 05/10/18, per aver taciuto ed occultato la non rispondenza dei materiali e della metodologia di posa al capitolato di appalto ed al computo metrico del preventivo di spesa;
per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di conferimento incarico professionale.
III. NN , in qualità di leg. rapp. della impresa Controparte_1
edile AL “ , in solido all'arch. Parte_2 CP_2
ciascuno in base al proprio titolo come per legge, a
[...]
corrispondere a parte attrice la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi evidenziati nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, di cui al contratto di appalto del 27/05/2017, preventivati nella misura di € 9.231,82
pag. 2/13 o in quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di CTU;
IV. NN , in qualità di rapp. leg. della impresa Controparte_1
edile AL “ , in solido all'arch. Parte_2 CP_2
ciascuno in base al proprio titolo come per legge, al
[...]
risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, derivati dai difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
V. NN , in qualità di rapp. leg. della impresa Controparte_1
edile AL “ , in solido all'arch. Parte_2 CP_2
ciascuno in base al proprio titolo come per legge, al pagamento
[...]
delle spese, diritti e onorari di causa oltre a IVA e CPA da distrarsi a favore dell'avv. Massimiliano Paolisso
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva in Controparte_1
via preliminare e nel merito: accertarsi il difetto di legittimazione passiva di esso OM. , in quanto mero omonimo titolare Controparte_1
dell'Impresa individuale “Tecnoedil Costruzioni Impresa Edile Stradale di
OR Antonio” e dunque estraneo alla causazione dei vizi lamentati dall'attrice .
In via principale e nel merito: chiedeva rigettarsi la domanda attrice, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Anche la convenuta si costituiva in giudizio Controparte_2
contestando le ragioni di parte attrice e concludendo perché il Giudice respingesse siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate tutte le domande proposte dall'attrice nei suoi confronti.
pag. 3/13 Entrambi i convenuti chiedevano la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di difesa in giudizio.
In data 13.04.21, in corso di causa, parte attrice depositava ricorso per procedimento sub cautelare tendente alla nomina di CTU per far accertare nell'immobile de quo la presenza di fenomeni infiltrativi e di problematiche riconducibili alla non regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica eseguiti dai convenuti nonché la quantificazione delle spese necessarie alla rimessione in pristino.
In detto sub procedimento veniva nominato CTU l'ing. Persona_1
che in data 07.04.2022 depositava elaborato peritale concludendo che “… alcuni dei danni lamentati (da parte attrice) sono direttamente e sicuramente ascrivibili alla imperizia della ditta (convenuta) … le lavorazioni a farsi vengono quantificate nella cifra di € 5.860,93 oltre
IVA”;
Il Giudice, all'udienza 09.11.2021, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6°, c.p.c..
Parte attrice e la convenuta depositavano memorie Controparte_2
ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed il Giudice con ordinanza del 28.09.2022, considerato che la causa appariva matura per la decisione senza la necessità di ulteriore attività, formulava alle parti proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.,
Il giudice con successiva ordinanza del 14.02.2023, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione per mancata adesione formulata dal convenuto rinviava la causa per la Controparte_1
precisazione delle conclusioni.
pag. 4/13 All'udienza del 10.09.2024 ; il giudice, su richiesta di parte convenuta, disponeva che il CTU rispondesse alle osservazioni dei CTP di parte convenuta, rinviando all'udienza del 12.11.2024 con termine al Consulente di giorni 30 per depositare i suoi chiarimenti.
Depositate le risposte da parte del CTU la causa era rinviata per la precisazioni delle conclusioni;
In tale udienza, tenuta in modalità cartolare, le parti si riportavano ciascuna alle proprie richieste e conclusioni ed il giudice assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le memorie di replica.
Depositate le conclusionali da parte attrice e le repliche di tutte le parti costituite in giudizio la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti di cui si argomenterà di qui a poco.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente Magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
pag. 5/13 Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice nel motivare concisamente la sentenza secondi i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto “rilevanti ai fini della decisione “ concretamente adottata;
precisato che in effetti , le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo) ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Va segnalato come parte attrice nel suo atto introduttivo abbia avanzato richiesta di risoluzione del contratto di appalto osteggiata dalle parti convenute.
Tale richiesta non è stata poi coltivata nel corso del giudizio tanto da non essere reiterata né in sede di precisazione delle conclusioni né nelle conclusionali e repliche.
Per tale ragione, ed a prescindere dalle ragioni esplicitate dai convenuti nelle proprie difese a sostegno della richiesta di rigetto di tale specifica domanda, sulla stessa non grava sul Giudice alcun obbligo di motivazione.
pag. 6/13 Tornando al merito del giudizio va in primis rilevato come alcuna contestazione vi sia tra le parti in merito alla esistenza di un contratto di appalto tra la attrice e la ditta individuale TECNOEDIL COSTRUZIONI di
LA ON e lo stesso dicasi per la posizione dell'arch.
progettista e direttore dei lavori in narrativa. Controparte_2
In più occasione negli atti del giudizio è stato osservato da parte convenuta che oggetto dell'appalto risulterebbe essere l'esecuzione di opere aventi ad oggetto l'efficientamento energetico dell'immobile di proprietà della tra le quali non rientrerebbero gli interventi di Pt_1
impermeabilizzazione oggetto dei rilievi del CTU nel sub procedimento
9008-1/2020.
Sul punto si deve osservare che a prescindere dal collegamento o meno in via diretta e tecnica degli interventi di impermeabilizzazione rispetto all'oggetto generale dell'appalto, ossia l'efficientamento energetico, è circostanza non contestata dalle parti quella che nel corso dei lavori si intervenne da parte della ditta sotto la direzione della progettista e direttrice dei lavori, ad effettuare i lavori di impermeabilizzazione poi evidenziati dal
CTU tanto che la ditta esecutrice nei suoi atti giudiziali ha anche puntualizzato le scelte tecniche operate dalla direttrice dei lavori ad es. laddove la stessa si è discostata dalle schede tecniche dei prodotti utilizzati ai fini degli interventi di impermeabilizzazione in argomento.
È dunque accertato e provato che le opere poi parzialmente contestate dal
CTU sono state realizzate dall'impresa sotto la direzione e guida della convenuta . CP_2
Quanto alla CTU vi è in atti contestazione dei convenuti per non avere ricevuto le iniziali comunicazioni dei lavori superata dal Giudice il quale ha pag. 7/13 correttamente osservato che la mancata costituzione nel sub-procedimento cautelare non faceva nascere l'obbligo di comunicazioni salvo quelle dovute a seguito della costituzione seppure successiva.
Ciò nondimeno, il Giudice che precedentemente aveva in assegnazione il presente giudizio, ha ritenuto comunque di convocare a chiarimenti nel presente giudizio di merito il CTU affinchè rispondesse ai rilievi critici del
CTP di parte convenuta, cosa che è poi regolarmente accaduta.
Proprio le conclusioni cui è giunto il CTU nel suo elaborato consentono di circoscrivere l'esito del presente accertamento giudiziale.
L'ausiliario del Giudice, all'esito dei propri accertamenti, è giunto ad individuare una serie di interventi non eseguiti a regola d'arte dalla impresa appaltatrice (cfr. perizia CTU proc. Rg 9008-1/2020 e Per_1
successive note a chiarimento ) ed anche i costi per porvi rimedio, quantificati in euro € 5.860,93 oltre IVA (euro cinquemilaottocentosessanta/93).
Per ragioni di sintesi espositiva si opera espresso richiamo al contenuto della CTU ed alle conclusioni in esse riportate che si danno Per_1
per trascritte in questa sede.
Non vi sono in atti rilievi tecnici ed in diritto che consentano concretamente di dubitare dele conclusioni cui è giunto l'ausiliario del
Giudice il quale in sede di chiarimenti richiesti in data 10.09.2024 , ha fornito ogni utile e necessario riscontro alle note del CTP di parte convenuta confermando l'esito del proprio accertamento.
Parte attrice, nelle sue conclusioni e repliche, oltre ad insistere nella quantificazione risarcitoria evidenziata nell'atto introduttivo, solo parzialmente accolta dal CTU, avanza autonoma richiesta di pagamento pag. 8/13 della ulteriore somma di euro 2.322,88 spesa per l'urgente esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura per fenomeni infiltrativi verificatisi in corso di giudizio.
Da parte sua la convenuta ha chiesto in via subordinata di CP_2
contenere una eventuale condanna nei limiti della somma sopra indicata da parte attrice in quanto prova evidente che tale importo sarebbe risultato sufficiente ad eseguire l'intervento individuato dal CTU.
In realtà nessuno dei due rilievi può essere accolto.
Appare infatti evidente che a fronte della spesa individuata dal CTU per la risoluzione della non corretta esecuzione delle opere per cui è giudizio parte attrice si è limitata a sostenere di essere intervenuta in corso di giudizio operando interventi per una spesa di euro 2322,88 che appaiono essere in parte o perché realizzati in economia quelli individuati dal CTU nella sua quantificazione finale.
Non vi è dunque da liquidare alcuna ulteriore somma rispetto a quella individuata dal CTU in euro € 5.860,93 oltre IVA .
Per la stessa ragione non può accogliersi la richiesta di parte convenuta di limitare ad euro 2322,88 la quantificazione del danno/risarcimento.
Accertata la responsabilità della ditta appaltatrice resta da esaminare la eventuale sussistenza di profili di responsabilità in capo alla progettista/direttrice dei lavori.
È emerso con certezza che la ha seguito tutti i lavori CP_2
oggetto di appalto prendendo le decisioni operative e tecniche dovute al suo ruolo ed alle sue competenze.
pag. 9/13 Con ordinanza della Suprema Corte 27045/2024 II sezione civile è stato affermato che il direttore dei lavori è responsabile dei vizi di costruzione e realizzazione se non vigila adeguatamente sulla esecuzione delle opere, in particolare se le stesse rispettino il progetto e le regole tecniche.
Nel caso specifico la causa all'attenzione dei Giudici di Legittimità aveva ad oggetto proprio delle infiltrazioni causate da erroneo posizionamento di tegole su un tetto.
Secondo la Corte, il direttore dei lavori ha l'obbligo di vigilare che l'opera venga realizzata in conformità con il progetto e il capitolato d'appalto, e che comunque rispetti le regole della tecnica.
Questo significa che il professionista deve accertarsi che ogni fase dei lavori sia eseguita correttamente e adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare difetti di costruzione e realizzazione
Nel caso in esame la CTU ha posto in evidenza difetti di realizzazione e costruzione cui si sarebbe ovviato con maggiore vigilanza, impartendo le opportune disposizioni all'appaltatore e tenendo costantemente informata la committenza., una responsabilità ancora maggiore in chi, come nel caso di specie, riveste doppio ruolo di progettista e direttore dei lavori.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Parte attrice chiede in giudizio la liquidazione di spese, diritti e onorari di causa del procedimento per TP (euro 4173,00 oltre oneri di legge) oltre che del presente procedimento di merito (euro 6102,00 oltre oneri di legge) da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Paolisso, dichiaratosi antistatario, come da parametri ex D. M. n. 147 del 13.08.2022.
pag. 10/13 Ebbene, la richiesta di liquidazione delle spese dell'accertamento tecnico preventivo è legittima e le stesse devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente ( cfr. ordinanza n. 35510/2021 , pubblicata il 19 novembre
2021, Corte di Cassazione Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del
2005; Cass. n. 1690 del 2000 e Cass. Civ., sez. II, ordinanza 7 giugno
2019, n. 15492 (rel. M. Bertuzzi)
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione notificato il 16.11.2020 nei Parte_1
confronti di:
- (c. f.: ) nato a Controparte_1 C.F._2
VA PA (CE) il 01/11/1962 e residente in [...], in qualità di rapp. leg. dell'impresa edile AL (P.I. Parte_2
) con sede in Via Giovanni XXIII n. 40 - 81051– P.IVA_1
RA (CE) dom.to presso Avv. Daniele De Nuccio (Cod.
Fisc. ) del Foro di Cassino (PEC: C.F._4
Email_1
- (c. f.: ) Controparte_2 C.F._3
domiciliata in Via Bonifica n. 70 – 81010 - Baia e Latina (CE) dom,ta presso l'Avv. Vinicio Squillacioti (C.F. : C.F._5
pag. 11/13 ,) del Foro di SMCV (PEC : C.F._6
) Email_2
- così provvede:
1) dichiara la responsabilità dei convenuti Controparte_1
(c. f.: ) in qualità di rapp. leg. dell'impresa C.F._2
edile AL “ (P.I. ) e Parte_2 P.IVA_1
(c. f.: ) in Controparte_2 C.F._3
relazione ai fatti per cui è giudizio e per l'effetto condanna gli stessi, in solido, al pagamento della somma di euro € 5.860,93 oltre IVA a titolo di risarcimento per tutti i danni subìti da Parte_1
ltre interessi dalla domanda al definitivo totale soddisfo.
[...]
2) condanna le parti soccombenti al pagamento in solido in favore di parte attrice delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da parte attrice nel procedimento per A.T.P., accorso innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, che si quantificano nella somma di euro
1100,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) condanna altresì le parti soccombenti al pagamento in solido in favore di parte attrice delle spese del presente procedimento di merito che si quantificano nella somma di euro 2140,00 (considerato che la attività istruttoria si è limitata alle memorie 183 VI comma cp) oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4) condanna le parti soccombenti in solido al pagamento delle spese di
CTU sostenute da parte ricorrente nel procedimento di TP e già liquidate con provvedimento del 14.03.2023.
pag. 12/13 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 03.08.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 9008/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. PAOLISSO MASSIMILIANO attore e
(C.F. ), in qualità di Controparte_1 C.F._2
legale rapp.te dell'impresa edile AL “ (P.I. Parte_2
) assistito e difeso dall'Avv. DE NUCCIO DANIELE P.IVA_1
convenuto
( ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3
difesa dall'avv. VINICIO SQUILLACIOTI convenuta
CONCLUSIONI: come in atti del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti in data
16.11.2020 la sig.ra conveniva in giudizio i Parte_1
convenuti affinchè il Tribunale adito così provvedesse:
I. Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. , in Controparte_1
qualità di rapp.leg. della impresa edile AL “ , Parte_2
per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 27/05/2017 stipulato con Parte_1
e per l'aver taciuto ed occultato la non rispondenza dei materiali e
[...]
della metodologia di posa al capitolato di appalto ed al computo metrico del preventivo di spesa;
e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto.
II. Accertare e dichiarare la responsabilità dell'arch. CP_2
quale progettista e direttore dei lavori, per la mancata verifica
[...]
dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 27/05/2017, per infedele attestazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 05/10/18, per aver taciuto ed occultato la non rispondenza dei materiali e della metodologia di posa al capitolato di appalto ed al computo metrico del preventivo di spesa;
per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di conferimento incarico professionale.
III. NN , in qualità di leg. rapp. della impresa Controparte_1
edile AL “ , in solido all'arch. Parte_2 CP_2
ciascuno in base al proprio titolo come per legge, a
[...]
corrispondere a parte attrice la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi evidenziati nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, di cui al contratto di appalto del 27/05/2017, preventivati nella misura di € 9.231,82
pag. 2/13 o in quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di CTU;
IV. NN , in qualità di rapp. leg. della impresa Controparte_1
edile AL “ , in solido all'arch. Parte_2 CP_2
ciascuno in base al proprio titolo come per legge, al
[...]
risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, derivati dai difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
V. NN , in qualità di rapp. leg. della impresa Controparte_1
edile AL “ , in solido all'arch. Parte_2 CP_2
ciascuno in base al proprio titolo come per legge, al pagamento
[...]
delle spese, diritti e onorari di causa oltre a IVA e CPA da distrarsi a favore dell'avv. Massimiliano Paolisso
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva in Controparte_1
via preliminare e nel merito: accertarsi il difetto di legittimazione passiva di esso OM. , in quanto mero omonimo titolare Controparte_1
dell'Impresa individuale “Tecnoedil Costruzioni Impresa Edile Stradale di
OR Antonio” e dunque estraneo alla causazione dei vizi lamentati dall'attrice .
In via principale e nel merito: chiedeva rigettarsi la domanda attrice, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Anche la convenuta si costituiva in giudizio Controparte_2
contestando le ragioni di parte attrice e concludendo perché il Giudice respingesse siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate tutte le domande proposte dall'attrice nei suoi confronti.
pag. 3/13 Entrambi i convenuti chiedevano la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di difesa in giudizio.
In data 13.04.21, in corso di causa, parte attrice depositava ricorso per procedimento sub cautelare tendente alla nomina di CTU per far accertare nell'immobile de quo la presenza di fenomeni infiltrativi e di problematiche riconducibili alla non regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica eseguiti dai convenuti nonché la quantificazione delle spese necessarie alla rimessione in pristino.
In detto sub procedimento veniva nominato CTU l'ing. Persona_1
che in data 07.04.2022 depositava elaborato peritale concludendo che “… alcuni dei danni lamentati (da parte attrice) sono direttamente e sicuramente ascrivibili alla imperizia della ditta (convenuta) … le lavorazioni a farsi vengono quantificate nella cifra di € 5.860,93 oltre
IVA”;
Il Giudice, all'udienza 09.11.2021, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6°, c.p.c..
Parte attrice e la convenuta depositavano memorie Controparte_2
ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed il Giudice con ordinanza del 28.09.2022, considerato che la causa appariva matura per la decisione senza la necessità di ulteriore attività, formulava alle parti proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.,
Il giudice con successiva ordinanza del 14.02.2023, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione per mancata adesione formulata dal convenuto rinviava la causa per la Controparte_1
precisazione delle conclusioni.
pag. 4/13 All'udienza del 10.09.2024 ; il giudice, su richiesta di parte convenuta, disponeva che il CTU rispondesse alle osservazioni dei CTP di parte convenuta, rinviando all'udienza del 12.11.2024 con termine al Consulente di giorni 30 per depositare i suoi chiarimenti.
Depositate le risposte da parte del CTU la causa era rinviata per la precisazioni delle conclusioni;
In tale udienza, tenuta in modalità cartolare, le parti si riportavano ciascuna alle proprie richieste e conclusioni ed il giudice assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le memorie di replica.
Depositate le conclusionali da parte attrice e le repliche di tutte le parti costituite in giudizio la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti di cui si argomenterà di qui a poco.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente Magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
pag. 5/13 Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice nel motivare concisamente la sentenza secondi i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto “rilevanti ai fini della decisione “ concretamente adottata;
precisato che in effetti , le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo) ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Va segnalato come parte attrice nel suo atto introduttivo abbia avanzato richiesta di risoluzione del contratto di appalto osteggiata dalle parti convenute.
Tale richiesta non è stata poi coltivata nel corso del giudizio tanto da non essere reiterata né in sede di precisazione delle conclusioni né nelle conclusionali e repliche.
Per tale ragione, ed a prescindere dalle ragioni esplicitate dai convenuti nelle proprie difese a sostegno della richiesta di rigetto di tale specifica domanda, sulla stessa non grava sul Giudice alcun obbligo di motivazione.
pag. 6/13 Tornando al merito del giudizio va in primis rilevato come alcuna contestazione vi sia tra le parti in merito alla esistenza di un contratto di appalto tra la attrice e la ditta individuale TECNOEDIL COSTRUZIONI di
LA ON e lo stesso dicasi per la posizione dell'arch.
progettista e direttore dei lavori in narrativa. Controparte_2
In più occasione negli atti del giudizio è stato osservato da parte convenuta che oggetto dell'appalto risulterebbe essere l'esecuzione di opere aventi ad oggetto l'efficientamento energetico dell'immobile di proprietà della tra le quali non rientrerebbero gli interventi di Pt_1
impermeabilizzazione oggetto dei rilievi del CTU nel sub procedimento
9008-1/2020.
Sul punto si deve osservare che a prescindere dal collegamento o meno in via diretta e tecnica degli interventi di impermeabilizzazione rispetto all'oggetto generale dell'appalto, ossia l'efficientamento energetico, è circostanza non contestata dalle parti quella che nel corso dei lavori si intervenne da parte della ditta sotto la direzione della progettista e direttrice dei lavori, ad effettuare i lavori di impermeabilizzazione poi evidenziati dal
CTU tanto che la ditta esecutrice nei suoi atti giudiziali ha anche puntualizzato le scelte tecniche operate dalla direttrice dei lavori ad es. laddove la stessa si è discostata dalle schede tecniche dei prodotti utilizzati ai fini degli interventi di impermeabilizzazione in argomento.
È dunque accertato e provato che le opere poi parzialmente contestate dal
CTU sono state realizzate dall'impresa sotto la direzione e guida della convenuta . CP_2
Quanto alla CTU vi è in atti contestazione dei convenuti per non avere ricevuto le iniziali comunicazioni dei lavori superata dal Giudice il quale ha pag. 7/13 correttamente osservato che la mancata costituzione nel sub-procedimento cautelare non faceva nascere l'obbligo di comunicazioni salvo quelle dovute a seguito della costituzione seppure successiva.
Ciò nondimeno, il Giudice che precedentemente aveva in assegnazione il presente giudizio, ha ritenuto comunque di convocare a chiarimenti nel presente giudizio di merito il CTU affinchè rispondesse ai rilievi critici del
CTP di parte convenuta, cosa che è poi regolarmente accaduta.
Proprio le conclusioni cui è giunto il CTU nel suo elaborato consentono di circoscrivere l'esito del presente accertamento giudiziale.
L'ausiliario del Giudice, all'esito dei propri accertamenti, è giunto ad individuare una serie di interventi non eseguiti a regola d'arte dalla impresa appaltatrice (cfr. perizia CTU proc. Rg 9008-1/2020 e Per_1
successive note a chiarimento ) ed anche i costi per porvi rimedio, quantificati in euro € 5.860,93 oltre IVA (euro cinquemilaottocentosessanta/93).
Per ragioni di sintesi espositiva si opera espresso richiamo al contenuto della CTU ed alle conclusioni in esse riportate che si danno Per_1
per trascritte in questa sede.
Non vi sono in atti rilievi tecnici ed in diritto che consentano concretamente di dubitare dele conclusioni cui è giunto l'ausiliario del
Giudice il quale in sede di chiarimenti richiesti in data 10.09.2024 , ha fornito ogni utile e necessario riscontro alle note del CTP di parte convenuta confermando l'esito del proprio accertamento.
Parte attrice, nelle sue conclusioni e repliche, oltre ad insistere nella quantificazione risarcitoria evidenziata nell'atto introduttivo, solo parzialmente accolta dal CTU, avanza autonoma richiesta di pagamento pag. 8/13 della ulteriore somma di euro 2.322,88 spesa per l'urgente esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura per fenomeni infiltrativi verificatisi in corso di giudizio.
Da parte sua la convenuta ha chiesto in via subordinata di CP_2
contenere una eventuale condanna nei limiti della somma sopra indicata da parte attrice in quanto prova evidente che tale importo sarebbe risultato sufficiente ad eseguire l'intervento individuato dal CTU.
In realtà nessuno dei due rilievi può essere accolto.
Appare infatti evidente che a fronte della spesa individuata dal CTU per la risoluzione della non corretta esecuzione delle opere per cui è giudizio parte attrice si è limitata a sostenere di essere intervenuta in corso di giudizio operando interventi per una spesa di euro 2322,88 che appaiono essere in parte o perché realizzati in economia quelli individuati dal CTU nella sua quantificazione finale.
Non vi è dunque da liquidare alcuna ulteriore somma rispetto a quella individuata dal CTU in euro € 5.860,93 oltre IVA .
Per la stessa ragione non può accogliersi la richiesta di parte convenuta di limitare ad euro 2322,88 la quantificazione del danno/risarcimento.
Accertata la responsabilità della ditta appaltatrice resta da esaminare la eventuale sussistenza di profili di responsabilità in capo alla progettista/direttrice dei lavori.
È emerso con certezza che la ha seguito tutti i lavori CP_2
oggetto di appalto prendendo le decisioni operative e tecniche dovute al suo ruolo ed alle sue competenze.
pag. 9/13 Con ordinanza della Suprema Corte 27045/2024 II sezione civile è stato affermato che il direttore dei lavori è responsabile dei vizi di costruzione e realizzazione se non vigila adeguatamente sulla esecuzione delle opere, in particolare se le stesse rispettino il progetto e le regole tecniche.
Nel caso specifico la causa all'attenzione dei Giudici di Legittimità aveva ad oggetto proprio delle infiltrazioni causate da erroneo posizionamento di tegole su un tetto.
Secondo la Corte, il direttore dei lavori ha l'obbligo di vigilare che l'opera venga realizzata in conformità con il progetto e il capitolato d'appalto, e che comunque rispetti le regole della tecnica.
Questo significa che il professionista deve accertarsi che ogni fase dei lavori sia eseguita correttamente e adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare difetti di costruzione e realizzazione
Nel caso in esame la CTU ha posto in evidenza difetti di realizzazione e costruzione cui si sarebbe ovviato con maggiore vigilanza, impartendo le opportune disposizioni all'appaltatore e tenendo costantemente informata la committenza., una responsabilità ancora maggiore in chi, come nel caso di specie, riveste doppio ruolo di progettista e direttore dei lavori.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Parte attrice chiede in giudizio la liquidazione di spese, diritti e onorari di causa del procedimento per TP (euro 4173,00 oltre oneri di legge) oltre che del presente procedimento di merito (euro 6102,00 oltre oneri di legge) da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Paolisso, dichiaratosi antistatario, come da parametri ex D. M. n. 147 del 13.08.2022.
pag. 10/13 Ebbene, la richiesta di liquidazione delle spese dell'accertamento tecnico preventivo è legittima e le stesse devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente ( cfr. ordinanza n. 35510/2021 , pubblicata il 19 novembre
2021, Corte di Cassazione Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del
2005; Cass. n. 1690 del 2000 e Cass. Civ., sez. II, ordinanza 7 giugno
2019, n. 15492 (rel. M. Bertuzzi)
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione notificato il 16.11.2020 nei Parte_1
confronti di:
- (c. f.: ) nato a Controparte_1 C.F._2
VA PA (CE) il 01/11/1962 e residente in [...], in qualità di rapp. leg. dell'impresa edile AL (P.I. Parte_2
) con sede in Via Giovanni XXIII n. 40 - 81051– P.IVA_1
RA (CE) dom.to presso Avv. Daniele De Nuccio (Cod.
Fisc. ) del Foro di Cassino (PEC: C.F._4
Email_1
- (c. f.: ) Controparte_2 C.F._3
domiciliata in Via Bonifica n. 70 – 81010 - Baia e Latina (CE) dom,ta presso l'Avv. Vinicio Squillacioti (C.F. : C.F._5
pag. 11/13 ,) del Foro di SMCV (PEC : C.F._6
) Email_2
- così provvede:
1) dichiara la responsabilità dei convenuti Controparte_1
(c. f.: ) in qualità di rapp. leg. dell'impresa C.F._2
edile AL “ (P.I. ) e Parte_2 P.IVA_1
(c. f.: ) in Controparte_2 C.F._3
relazione ai fatti per cui è giudizio e per l'effetto condanna gli stessi, in solido, al pagamento della somma di euro € 5.860,93 oltre IVA a titolo di risarcimento per tutti i danni subìti da Parte_1
ltre interessi dalla domanda al definitivo totale soddisfo.
[...]
2) condanna le parti soccombenti al pagamento in solido in favore di parte attrice delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da parte attrice nel procedimento per A.T.P., accorso innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, che si quantificano nella somma di euro
1100,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) condanna altresì le parti soccombenti al pagamento in solido in favore di parte attrice delle spese del presente procedimento di merito che si quantificano nella somma di euro 2140,00 (considerato che la attività istruttoria si è limitata alle memorie 183 VI comma cp) oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4) condanna le parti soccombenti in solido al pagamento delle spese di
CTU sostenute da parte ricorrente nel procedimento di TP e già liquidate con provvedimento del 14.03.2023.
pag. 12/13 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 03.08.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 13/13