TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8610/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8610/2024 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 29/08/1947 rappresentata e difesa dall'avv. PALOMBA Parte_1
STEFANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 03/07/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha riconosciuto la condizione di disabilità con connotazione di gravità dalla domanda amministrativa ma ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle
1 prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento delle prestazioni invocate in ricorso.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica, che è stata ritenuta dalla difesa della parte ricorrente incompleta per non aver adeguatamente valutato le patologie lamentate e la documentazione medica relativa a visite specialistiche richieste in sede peritale.
A seguito del dissenso formulato dall'istante, sono stati disposti chiarimenti della C.T.U., redatti dal dott. in seguito all'esame della documentazione medica successiva depositata dall'istante. Per_1
Ebbene, il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da ““insufficienza respiratoria da scompenso cardiaco riacutizzato in paziente con cardiopatia dilatativa post-ischemica, portatrice di PMK,
BPCO in anamnesi malattia renale cronica IV stadio” ed ha concluso ritenendo sussistenti i presupposti sanitari necessari per beneficiare della prestazione invocata a decorrere dal mese di aprile
2024.
In questa fase, il consulente ha evidenziato che: “Relativamente alla richiesta di integrazione, si precisa che durante le operazioni peritali (24/4/24) furono prescritti accertamenti specifici sia cardiologici che pneumologici valevoli ai fini medico-legali. Lo scrivente non avendo avuto un riscontro inviava le bozze che a sua volta non erano state contestate per cui in data 6/6/24 è stato depositato in cancelleria l'elaborato definitivo. Letto il ricorso 8610/24 si chiarisce che nulla è pervenuto in contestazione sulle bozze inviate, contrariamente a quanto in dicitura in opposizione
ATP. Letta la relazione clinica di dimissione emessa in data 5/12/24 dall'ASLnapoli2nord UOC medicina PO San Giuliano a firma del dr. che certifica una diagnosi: “insufficienza Per_2 respiratoria da scompenso cardiaco riacutizzato in paziente con cardiopatia dilatativa post- ischemica, portatrice di PMK, BPCO in anamnesi malattia renale cronica IV stadio… La paziente
è da ritenersi INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) pari al 100% grado GRAVE, con necessità di
2 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita versando nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ed, inoltre, risulta portatrice di Handicap in situazione di gravità (comma 3 art.3) ai sensi dell'art.4 della legge 5/2/92
n°104. Il beneficio decorre da aprile 2024(epoca della visita del CTU) con revisione aprile 2026”.
Le motivate conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e, pertanto, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
L'opposizione va, pertanto, accolta, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3.-La decorrenza di una prestazione - condizione di disabilità con connotazione di gravità- dalla domanda amministrativa e dell'altra – indennità di accompagnamento - da una data comunque successiva alla domanda amministrativa, ma precedente al deposito del presente ricorso, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite – in misura del 50% - tra le parti, ponendosi il residuo 50
% a carico dell' . Si tiene conto, ai fini della loro riduzione, della modesta rilevanza giuridica e CP_1 della ripetitività e serialità delle questioni oggetto della controversia, oltre che della natura del procedimento e della predominanza dell'accertamento medico rispetto all'attività del difensore. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico dell' , stante l'esito positivo dell'accertamento. CP_1
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. dichiara concluso il procedimento di A.T.P. n. 14505/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione dei C.T.U. come da separato decreto;
2. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta la sussistenza in capo a del requisito Parte_1
sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92 dalla domanda amministrativa (14.07.2022) e dell'indennità di accompagnamento a decorrere da aprile 2024;
CP_
3. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite (oltre le spese di consulenza tecnica come da separati decreti) nella misura del 50
%, che liquida per tale percentuale in € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 10/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8610/2024 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 29/08/1947 rappresentata e difesa dall'avv. PALOMBA Parte_1
STEFANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 03/07/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha riconosciuto la condizione di disabilità con connotazione di gravità dalla domanda amministrativa ma ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle
1 prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento delle prestazioni invocate in ricorso.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica, che è stata ritenuta dalla difesa della parte ricorrente incompleta per non aver adeguatamente valutato le patologie lamentate e la documentazione medica relativa a visite specialistiche richieste in sede peritale.
A seguito del dissenso formulato dall'istante, sono stati disposti chiarimenti della C.T.U., redatti dal dott. in seguito all'esame della documentazione medica successiva depositata dall'istante. Per_1
Ebbene, il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da ““insufficienza respiratoria da scompenso cardiaco riacutizzato in paziente con cardiopatia dilatativa post-ischemica, portatrice di PMK,
BPCO in anamnesi malattia renale cronica IV stadio” ed ha concluso ritenendo sussistenti i presupposti sanitari necessari per beneficiare della prestazione invocata a decorrere dal mese di aprile
2024.
In questa fase, il consulente ha evidenziato che: “Relativamente alla richiesta di integrazione, si precisa che durante le operazioni peritali (24/4/24) furono prescritti accertamenti specifici sia cardiologici che pneumologici valevoli ai fini medico-legali. Lo scrivente non avendo avuto un riscontro inviava le bozze che a sua volta non erano state contestate per cui in data 6/6/24 è stato depositato in cancelleria l'elaborato definitivo. Letto il ricorso 8610/24 si chiarisce che nulla è pervenuto in contestazione sulle bozze inviate, contrariamente a quanto in dicitura in opposizione
ATP. Letta la relazione clinica di dimissione emessa in data 5/12/24 dall'ASLnapoli2nord UOC medicina PO San Giuliano a firma del dr. che certifica una diagnosi: “insufficienza Per_2 respiratoria da scompenso cardiaco riacutizzato in paziente con cardiopatia dilatativa post- ischemica, portatrice di PMK, BPCO in anamnesi malattia renale cronica IV stadio… La paziente
è da ritenersi INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) pari al 100% grado GRAVE, con necessità di
2 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita versando nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ed, inoltre, risulta portatrice di Handicap in situazione di gravità (comma 3 art.3) ai sensi dell'art.4 della legge 5/2/92
n°104. Il beneficio decorre da aprile 2024(epoca della visita del CTU) con revisione aprile 2026”.
Le motivate conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e, pertanto, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
L'opposizione va, pertanto, accolta, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3.-La decorrenza di una prestazione - condizione di disabilità con connotazione di gravità- dalla domanda amministrativa e dell'altra – indennità di accompagnamento - da una data comunque successiva alla domanda amministrativa, ma precedente al deposito del presente ricorso, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite – in misura del 50% - tra le parti, ponendosi il residuo 50
% a carico dell' . Si tiene conto, ai fini della loro riduzione, della modesta rilevanza giuridica e CP_1 della ripetitività e serialità delle questioni oggetto della controversia, oltre che della natura del procedimento e della predominanza dell'accertamento medico rispetto all'attività del difensore. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico dell' , stante l'esito positivo dell'accertamento. CP_1
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. dichiara concluso il procedimento di A.T.P. n. 14505/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione dei C.T.U. come da separato decreto;
2. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta la sussistenza in capo a del requisito Parte_1
sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92 dalla domanda amministrativa (14.07.2022) e dell'indennità di accompagnamento a decorrere da aprile 2024;
CP_
3. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite (oltre le spese di consulenza tecnica come da separati decreti) nella misura del 50
%, che liquida per tale percentuale in € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 10/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
4