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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 26.05.2025 Il giudice onorario, lette le note di trattazione scritta depositate da parte convenuta;
visto l'art 281 sexies c.p.c. decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, a seguito discussione della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3802/2020 R.G.A.C. vertente TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 ro alla Vi o studio dell'avv. Maria Laura De Caro che la rappresentata e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 12.07.2024.
-ATTRICE- E
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
(CF: ) rappresentato e difeso in forza di mandato in calce P.IVA_1 all'a ione, dall'Avv. Saverio Molica, e Anna Maria Paladino elettivamente domiciliato presso il settore Avvocatura del P_
in Catanzaro (CZ), alla via Jannoni – Palazzo De
[...]
-CONVENUTO- Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, davanti a questo tribuna Controparte_1
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito di un incidente occorsole in data 19/07/2019, senza dare alcuna indicazione dell'orario o riferimento alla mattina o alla sera, allorquando percorreva, a piedi la scalinata di Piazza Dante in Catanzaro. Deduceva l'attrice che a causa di alcuni gradini sconnessi ed usurati della scalinata che stava percorrendo, cadeva a terra procurandosi gravissime lesioni , tanto che era necessario l'intervento dell'ambulanza. Precisava anche che tali sconnessioni non era segnalate con appositi cartelli. In Ospedale, l'attrice veniva ricoverata con diagnosi di “ frattura con distacco tuberosità tibiale dx”, come da documentazione sanitaria in atti. L'attrice ha attribuito la responsabilità dell'accaduto all'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il P_
, il quale con comparsa costitutiva, ha contestato la fondatezza
[...]
a pretesa risarcitoria, infondata in fatto ed in diritto, attribuendo la presunta caduta ad una disattenzione di parte attrice chiedendo, pertanto ,il rigetto della causa. Espletata l'istruttoria del caso, attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti e facendo ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, il tribunale ha rinviato in data odierna per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.pc. 2. La domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Al riguardo, vale rilevare che, in accordo con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c.
- evocata dall'attrice e nell'ambito della quale deve essere riportata la fattispecie in esame - sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cass. civ. 13 maggio 2010 n. 11592; Cass. civ. 19 novembre 2009 n. 24428). In particolare, poi, quando l'accertamento causale riguardi un sinistro - come nel caso di specie - verificatosi per un'alterazione dei gradini di una scalinata, di un dislivello o di una sconnessione del sedime stradale non è una circostanza sufficiente a costituire una prova piena e certa del nesso causale tra la pretesa insidia ed il sinistro, né detta prova può trarsi dalle sole affermazioni rese dalla parte danneggiata se questa non dimostri che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale
Pagina 2 di 7 da rendere molto probabile, e non evitabile la caduta (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/10/2022, n.28672). Ciò postula, in definitiva, che per quanto inerte la cosa deve pur sempre avere un ruolo nel processo causale, cosa che non può affermarsi ove questa si ponga rispetto ad esso come elemento neutro o passivo o meramente terminale di una sequenza già altrove originatasi ed esauritasi. La cosa in custodia deve dunque essere dotata di «qualificata capacità eziologica» rispetto all'evento nella sua specificità, secondo l'acquisito principio di causalità adeguata (Cass. Civ. Sez. III, 29 maggio 2018 n. 13392). A tanto occorre aggiungere che da ultimo si è specificato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 3/04/2019). 3. Fatte queste premesse , nel caso in esame , occorre rilevare preliminarmente che dovendo analizzare il nesso di causalità tra evento e danno, deve farsi riferimento partendo proprio dalla perizia medico legale espletata nel corso del giudizio che questo giudicante ritiene di condividere in quanto logica nel suo sviluppo precisa e concordante con la documentazione depositata . Il CTU in risposta ai quesiti formulati dal giudice ha offerto preliminarmente alcune precisazioni ai fini di fornire a questi ogni utile elemento ai fini dell'accertamento della verità; egli ha accertato: “Da quanto raccolto dallo studio dei fascicoli processuali, in riferimento alla dinamica dell'evento lesivo accaduto alla Sig.ra in data Parte_1
19.07.2019, emergono elementi contrast come di seguito specificato:
Pagina 3 di 7 1) Secondo quanto descritto nell'atto di citazione, risulta che “in data 19.07.2019, percorreva la scalinata di Piazza Dante in Catanzaro, ma Parte_1
gradini sconnessi, usurati e non segnalati, riportando gravissime lesioni, tanto che era necessario l'intervento dell'ambulanza per il suo trasporto presso l'Ospedale Pugliese di Catanzaro”.
2) Secondo quanto descritto nel verbale del SUEM 118 dell'ASP di Catanzaro, risulta che: “nello scenario della dinamica riscontrata, la Sig.ra Parte_1 veniva trovata seduta su una sedia”. La diagnosi re caduta accidentale - lamenta cefalea – trauma ginocchio destro e taglio lacero profondo sul piatto tibiale (scivola da 2-3 gradoni) note depressive”. Si fa presente che aver trovato la perizianda seduta su di una sedia contrasta con una caduta sulle scale in ambienteesterno. Quantomeno è inusuale che una persona cada per strada ed i medici del 118 la trovino seduta su di una sedia;
quest'ultimo contesto, invece, è più coerente con il soccorso prestato in ambiente domestico, così come riferito dalla perizianda nell'anamnesi del verbale del P.S., come di seguito meglio specificato. In ultimo va detto che, nel suddetto verbale del SUEM 118, non viene indicata nè l'ora di intervento né, tantomeno, l'esito del soccorso (ad es. trasporto in P.S. o altro), tale omissione è grave per le implicazioni medico-legali che ne conseguono, soprattutto in considerazione del fatto che nel verbale del P.S. risulta anche che la perizianda è giunta in P.S. autonomamente (con mezzi propri), per decisione propria e non inviata da medici del 118.
3) Secondo quanto descritto nel verbale del P.S. codice di accesso n. 2019031249, dell'A.O. “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, risulta quanto di seguito riportato:
“modalità di arrivo: autonomo (mezzi propri). Inviato da: decisione propria. giunge in P.S. per riferita caduta in casa occorsa questa Per_1 non riferisce se trattasi di caduta accidentale. Nega farmacoallergie, note, assume ipoglicemizzanti orali, cardioasa, ipotensivi, statina, lasix. Escoriazione del ginocchio. “ Il CTU, peraltro, al momento della visita, al fine di avere riscontro sul racconto della suddetta anamnesi patologica remota, ha fatto presente alla perizianda le diversità dei riscontri anamnestici raccolti negli atti. La stessa interrogata sul perché delle differenti anamnesi, non ha saputo rispondere. 3.1. Sul punto si ricorda che per costante giurisprudenza (ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18868; Cass. Ci., 11 maggio 2000, n. 6045) “Il certificato medico rilasciato presso una struttura ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al
Pagina 4 di 7 medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza”. Il certificato del Pronto Soccorso, infatti, è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso è destinato ab initio alla prova, cioè, è precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice. Le dichiarazioni rese ai medici del Pronto soccorso da una parte in causa e di segno contrario al suo interesse, hanno valore di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e tale da prevalere anche sulla prova testimoniale. In tal senso, ex plurimis: “Il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.” (Tribunale sez. II - Torre Annunziata, 02/08/2022, n. 1905; Cass. Civ., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18868; Cass. Ci., 11 maggio 2000, n. 6045). Poichè la signora non risulta che abbia presentato querela di falso Pt_1 avverso il certificato del pronto soccorso da lei stessa prodotto in giudizio e da cui risulta che la caduta per cui ha proposto un giudizio contro l'Amministrazione Comunale è avvenuta in casa, se ne deduce che la domanda proposta contro il debba essere Controparte_1 totalmente rigettata, non potendo le dichiarazioni rese dai tre testimoni di parte attrice essere idonee ad inficiare l'efficacia probatoria del certificato del pronto soccorso in ordine alla dichiarazione resa dalla signora
[...]
Parte_1
4. Ma ove anche fosse stato accertato il fatto, la domanda sarebbe comunque da respingere, atteso che la , per come Parte_1 emerge dall'atto di citazione nella p ricorrente, risulta essere residente in [...], ovvero lo stesso luogo in cui è posta la scalinata in discussione, facendo presumere la abitualità del percorso compiuto dalla stessa e la sua perfetta conoscenza dello stato dei luoghi sì da ritenere che la situazione di possibile danno era suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto da rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso tenendo conto del dovere generale
Pagina 5 di 7 di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. A riguardo si osserva che Corte di Cassazione con la sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, ribadendo la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha stabilito che “la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della P_ strada ammalorata, non risponde per la caduta del danneggiat ta dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo.” 4.1. In particolare, per ciò che concerne le prove testimoniali si evidenzia che due dei tre testimoni escussi e precisamente la signora Testimone_1 ed il signor non hanno assistito alla cad Tes_2
e nno potuto riferire in ordine alla dinamica del Pt_1 sinistro. Il teste , è del pari inattendibile posto che lo Testimone_3 stesso non ha a avere visto cadere la signora a causa dei gradini asseritamente usurati. Tutti i testimoni di parte attrice, comunque, non hanno indicato alcun elemento fattuale tale da far ritenere presente un'insidia o comunque altri elementi di pericolosità sulla scala asseritamente teatro del sinistro e poiché l'onere probatorio grava su parte attrice è pacifico che la domanda è rimasta sfornita di prova. L'infondatezza della domanda, sul piano dell'an esonera ovviamente il Tribunale dal dovere di esaminare il quantum. 5. La liquidazione delle spese processuali avviene, sulla base dei nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della causa. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in euro 600,00, oltre IVA, giusta decreto del 24.10.2023, vengono poste a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento della domanda spiegata dall'attrice, così provvede:
- rigetta la domanda attorea.
- condanna al pagamento in favore del convenuto Parte_1
processuali, che si liquidano in euro Controparte_1
AP come per legge.
Pagina 6 di 7 - Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice. Catanzaro, 26.05.2025
Il giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
Pagina 7 di 7
visto l'art 281 sexies c.p.c. decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, a seguito discussione della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3802/2020 R.G.A.C. vertente TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 ro alla Vi o studio dell'avv. Maria Laura De Caro che la rappresentata e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 12.07.2024.
-ATTRICE- E
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
(CF: ) rappresentato e difeso in forza di mandato in calce P.IVA_1 all'a ione, dall'Avv. Saverio Molica, e Anna Maria Paladino elettivamente domiciliato presso il settore Avvocatura del P_
in Catanzaro (CZ), alla via Jannoni – Palazzo De
[...]
-CONVENUTO- Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, davanti a questo tribuna Controparte_1
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito di un incidente occorsole in data 19/07/2019, senza dare alcuna indicazione dell'orario o riferimento alla mattina o alla sera, allorquando percorreva, a piedi la scalinata di Piazza Dante in Catanzaro. Deduceva l'attrice che a causa di alcuni gradini sconnessi ed usurati della scalinata che stava percorrendo, cadeva a terra procurandosi gravissime lesioni , tanto che era necessario l'intervento dell'ambulanza. Precisava anche che tali sconnessioni non era segnalate con appositi cartelli. In Ospedale, l'attrice veniva ricoverata con diagnosi di “ frattura con distacco tuberosità tibiale dx”, come da documentazione sanitaria in atti. L'attrice ha attribuito la responsabilità dell'accaduto all'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il P_
, il quale con comparsa costitutiva, ha contestato la fondatezza
[...]
a pretesa risarcitoria, infondata in fatto ed in diritto, attribuendo la presunta caduta ad una disattenzione di parte attrice chiedendo, pertanto ,il rigetto della causa. Espletata l'istruttoria del caso, attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti e facendo ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, il tribunale ha rinviato in data odierna per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.pc. 2. La domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Al riguardo, vale rilevare che, in accordo con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c.
- evocata dall'attrice e nell'ambito della quale deve essere riportata la fattispecie in esame - sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cass. civ. 13 maggio 2010 n. 11592; Cass. civ. 19 novembre 2009 n. 24428). In particolare, poi, quando l'accertamento causale riguardi un sinistro - come nel caso di specie - verificatosi per un'alterazione dei gradini di una scalinata, di un dislivello o di una sconnessione del sedime stradale non è una circostanza sufficiente a costituire una prova piena e certa del nesso causale tra la pretesa insidia ed il sinistro, né detta prova può trarsi dalle sole affermazioni rese dalla parte danneggiata se questa non dimostri che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale
Pagina 2 di 7 da rendere molto probabile, e non evitabile la caduta (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/10/2022, n.28672). Ciò postula, in definitiva, che per quanto inerte la cosa deve pur sempre avere un ruolo nel processo causale, cosa che non può affermarsi ove questa si ponga rispetto ad esso come elemento neutro o passivo o meramente terminale di una sequenza già altrove originatasi ed esauritasi. La cosa in custodia deve dunque essere dotata di «qualificata capacità eziologica» rispetto all'evento nella sua specificità, secondo l'acquisito principio di causalità adeguata (Cass. Civ. Sez. III, 29 maggio 2018 n. 13392). A tanto occorre aggiungere che da ultimo si è specificato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 3/04/2019). 3. Fatte queste premesse , nel caso in esame , occorre rilevare preliminarmente che dovendo analizzare il nesso di causalità tra evento e danno, deve farsi riferimento partendo proprio dalla perizia medico legale espletata nel corso del giudizio che questo giudicante ritiene di condividere in quanto logica nel suo sviluppo precisa e concordante con la documentazione depositata . Il CTU in risposta ai quesiti formulati dal giudice ha offerto preliminarmente alcune precisazioni ai fini di fornire a questi ogni utile elemento ai fini dell'accertamento della verità; egli ha accertato: “Da quanto raccolto dallo studio dei fascicoli processuali, in riferimento alla dinamica dell'evento lesivo accaduto alla Sig.ra in data Parte_1
19.07.2019, emergono elementi contrast come di seguito specificato:
Pagina 3 di 7 1) Secondo quanto descritto nell'atto di citazione, risulta che “in data 19.07.2019, percorreva la scalinata di Piazza Dante in Catanzaro, ma Parte_1
gradini sconnessi, usurati e non segnalati, riportando gravissime lesioni, tanto che era necessario l'intervento dell'ambulanza per il suo trasporto presso l'Ospedale Pugliese di Catanzaro”.
2) Secondo quanto descritto nel verbale del SUEM 118 dell'ASP di Catanzaro, risulta che: “nello scenario della dinamica riscontrata, la Sig.ra Parte_1 veniva trovata seduta su una sedia”. La diagnosi re caduta accidentale - lamenta cefalea – trauma ginocchio destro e taglio lacero profondo sul piatto tibiale (scivola da 2-3 gradoni) note depressive”. Si fa presente che aver trovato la perizianda seduta su di una sedia contrasta con una caduta sulle scale in ambienteesterno. Quantomeno è inusuale che una persona cada per strada ed i medici del 118 la trovino seduta su di una sedia;
quest'ultimo contesto, invece, è più coerente con il soccorso prestato in ambiente domestico, così come riferito dalla perizianda nell'anamnesi del verbale del P.S., come di seguito meglio specificato. In ultimo va detto che, nel suddetto verbale del SUEM 118, non viene indicata nè l'ora di intervento né, tantomeno, l'esito del soccorso (ad es. trasporto in P.S. o altro), tale omissione è grave per le implicazioni medico-legali che ne conseguono, soprattutto in considerazione del fatto che nel verbale del P.S. risulta anche che la perizianda è giunta in P.S. autonomamente (con mezzi propri), per decisione propria e non inviata da medici del 118.
3) Secondo quanto descritto nel verbale del P.S. codice di accesso n. 2019031249, dell'A.O. “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, risulta quanto di seguito riportato:
“modalità di arrivo: autonomo (mezzi propri). Inviato da: decisione propria. giunge in P.S. per riferita caduta in casa occorsa questa Per_1 non riferisce se trattasi di caduta accidentale. Nega farmacoallergie, note, assume ipoglicemizzanti orali, cardioasa, ipotensivi, statina, lasix. Escoriazione del ginocchio. “ Il CTU, peraltro, al momento della visita, al fine di avere riscontro sul racconto della suddetta anamnesi patologica remota, ha fatto presente alla perizianda le diversità dei riscontri anamnestici raccolti negli atti. La stessa interrogata sul perché delle differenti anamnesi, non ha saputo rispondere. 3.1. Sul punto si ricorda che per costante giurisprudenza (ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18868; Cass. Ci., 11 maggio 2000, n. 6045) “Il certificato medico rilasciato presso una struttura ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al
Pagina 4 di 7 medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza”. Il certificato del Pronto Soccorso, infatti, è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso è destinato ab initio alla prova, cioè, è precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice. Le dichiarazioni rese ai medici del Pronto soccorso da una parte in causa e di segno contrario al suo interesse, hanno valore di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e tale da prevalere anche sulla prova testimoniale. In tal senso, ex plurimis: “Il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.” (Tribunale sez. II - Torre Annunziata, 02/08/2022, n. 1905; Cass. Civ., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18868; Cass. Ci., 11 maggio 2000, n. 6045). Poichè la signora non risulta che abbia presentato querela di falso Pt_1 avverso il certificato del pronto soccorso da lei stessa prodotto in giudizio e da cui risulta che la caduta per cui ha proposto un giudizio contro l'Amministrazione Comunale è avvenuta in casa, se ne deduce che la domanda proposta contro il debba essere Controparte_1 totalmente rigettata, non potendo le dichiarazioni rese dai tre testimoni di parte attrice essere idonee ad inficiare l'efficacia probatoria del certificato del pronto soccorso in ordine alla dichiarazione resa dalla signora
[...]
Parte_1
4. Ma ove anche fosse stato accertato il fatto, la domanda sarebbe comunque da respingere, atteso che la , per come Parte_1 emerge dall'atto di citazione nella p ricorrente, risulta essere residente in [...], ovvero lo stesso luogo in cui è posta la scalinata in discussione, facendo presumere la abitualità del percorso compiuto dalla stessa e la sua perfetta conoscenza dello stato dei luoghi sì da ritenere che la situazione di possibile danno era suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto da rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso tenendo conto del dovere generale
Pagina 5 di 7 di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. A riguardo si osserva che Corte di Cassazione con la sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, ribadendo la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha stabilito che “la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della P_ strada ammalorata, non risponde per la caduta del danneggiat ta dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo.” 4.1. In particolare, per ciò che concerne le prove testimoniali si evidenzia che due dei tre testimoni escussi e precisamente la signora Testimone_1 ed il signor non hanno assistito alla cad Tes_2
e nno potuto riferire in ordine alla dinamica del Pt_1 sinistro. Il teste , è del pari inattendibile posto che lo Testimone_3 stesso non ha a avere visto cadere la signora a causa dei gradini asseritamente usurati. Tutti i testimoni di parte attrice, comunque, non hanno indicato alcun elemento fattuale tale da far ritenere presente un'insidia o comunque altri elementi di pericolosità sulla scala asseritamente teatro del sinistro e poiché l'onere probatorio grava su parte attrice è pacifico che la domanda è rimasta sfornita di prova. L'infondatezza della domanda, sul piano dell'an esonera ovviamente il Tribunale dal dovere di esaminare il quantum. 5. La liquidazione delle spese processuali avviene, sulla base dei nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della causa. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in euro 600,00, oltre IVA, giusta decreto del 24.10.2023, vengono poste a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento della domanda spiegata dall'attrice, così provvede:
- rigetta la domanda attorea.
- condanna al pagamento in favore del convenuto Parte_1
processuali, che si liquidano in euro Controparte_1
AP come per legge.
Pagina 6 di 7 - Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice. Catanzaro, 26.05.2025
Il giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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