Art. 11. S e g r e t e r i a 1. E' costituita la segreteria per il disbrigo degli affari amministrativi, tecnici e giuridici inerenti al funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata degli oli, e si avvale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio di segreteria, provvede:
a) ad esaminare la documentazione trasmessa a corredo delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine, a richiedere la documentazione eventualmente mancante e quella integrativa necessaria, nonche' ad acquisire ogni altro elemento utile ai fini della decisione del Comitato, ponendo la documentazione e gli elementi raccolti a disposizione dei relatori;
b) a verificare se sugli argomenti concernenti ciascun affare esistano precedenti pareri e, in caso affermativo, trasmettere al relatore copia degli atti;
c) a tenere il registro di protocollo generale, nel quale annotare tutti gli affari di competenza del Comitato;
d) a dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato;
e) ad assicurare, nei casi previsti dalla legge, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle deliberazioni del Comitato;
f) ad assolvere ad ogni altro incarico di natura amministrativa conferitogli dal Comitato.
2. L'ufficio di segreteria, provvede:
a) ad esaminare la documentazione trasmessa a corredo delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine, a richiedere la documentazione eventualmente mancante e quella integrativa necessaria, nonche' ad acquisire ogni altro elemento utile ai fini della decisione del Comitato, ponendo la documentazione e gli elementi raccolti a disposizione dei relatori;
b) a verificare se sugli argomenti concernenti ciascun affare esistano precedenti pareri e, in caso affermativo, trasmettere al relatore copia degli atti;
c) a tenere il registro di protocollo generale, nel quale annotare tutti gli affari di competenza del Comitato;
d) a dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato;
e) ad assicurare, nei casi previsti dalla legge, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle deliberazioni del Comitato;
f) ad assolvere ad ogni altro incarico di natura amministrativa conferitogli dal Comitato.