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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2765/2024 promossa da:
Parte_1
PARTE RICORRENTE nei confronti di
CP_1
PARTE RESISTENTE
********* Il Giudice dott. Daniele Mercadante, all'esito della trattazione scritta del procedimento del giorno 11.4.2025, ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Parte Resistente, ingiunta con provvedimento emesso il giorno 29.9.2024 da questo Tribunale, depositava istanza affinché, ai sensi dell'art. 188, disp. att., c.p.c., venisse dichiarata l'inefficacia dell'ingiunzione; Si costituiva parte Ricorrente, a cui favore era stata emessa l'ingiunzione, allegando prova degli atti compiuti nel procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo, diretto presso un indirizzo che, peraltro, l'ingiunto ha confermato essere quello presso cui correttamente avrebbe dovuto farsi pervenire l'atto; La notifica dava atto della irreperibilità dell'ingiunto all'indirizzo, circostanza che è stata contestata quale implausibile da quest'ultimo, il quale ha fornito prova fotografica della agevole individuabilità del proprio recapito;
Cass., Ord. n. 5361.2025, ha confermato una corrente giurisprudenziale per la quale “il procedimento regolato dall'art. 188 disp. att. c.p.c. è esperibile solo quando la notificazione del decreto ingiuntivo sia inesistente (perché non è stata eseguita o portata o termine, ovvero perché viziata da inesistenza giuridica), ma non nel caso in cui la notificazione sia stata portata a termine, sia pure tardivamente, o sia viziata da nullità” (richiamando Cass., n.n 36496.2021, 23903.2018 e 8126.2010); SS.UU., Sent. n. 14916.2016, in punto di inesistenza della notifica, ha affermato il seguente principio di diritto, da ritenersi applicabile al caso di specie per l'enunciazione di principi assolutamente generali in materia di attività notificatoria: “[l]'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale
Pagina 1 mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtu' dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”; Atteso che nel caso di specie non può ravvisarsi una tale inesistenza, e che – ferma la prova fino a querela di falso delle attestazioni del notificatore – gli eventuali, lamentati macroscopici errori di quest'ultimo, laddove provati, potranno essere fatti valere nei suoi confronti;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza e dichiara tenuto e condanna l'istante a rifondere a parte ricorrente le spese del presente incidente, liquidate in euro 550,00, oltre agli accessori di legge. Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti. Reggio Emilia, 14/04/2025
IL GIUDICE
dott. Daniele Mercadante
Pagina 2
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2765/2024 promossa da:
Parte_1
PARTE RICORRENTE nei confronti di
CP_1
PARTE RESISTENTE
********* Il Giudice dott. Daniele Mercadante, all'esito della trattazione scritta del procedimento del giorno 11.4.2025, ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Parte Resistente, ingiunta con provvedimento emesso il giorno 29.9.2024 da questo Tribunale, depositava istanza affinché, ai sensi dell'art. 188, disp. att., c.p.c., venisse dichiarata l'inefficacia dell'ingiunzione; Si costituiva parte Ricorrente, a cui favore era stata emessa l'ingiunzione, allegando prova degli atti compiuti nel procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo, diretto presso un indirizzo che, peraltro, l'ingiunto ha confermato essere quello presso cui correttamente avrebbe dovuto farsi pervenire l'atto; La notifica dava atto della irreperibilità dell'ingiunto all'indirizzo, circostanza che è stata contestata quale implausibile da quest'ultimo, il quale ha fornito prova fotografica della agevole individuabilità del proprio recapito;
Cass., Ord. n. 5361.2025, ha confermato una corrente giurisprudenziale per la quale “il procedimento regolato dall'art. 188 disp. att. c.p.c. è esperibile solo quando la notificazione del decreto ingiuntivo sia inesistente (perché non è stata eseguita o portata o termine, ovvero perché viziata da inesistenza giuridica), ma non nel caso in cui la notificazione sia stata portata a termine, sia pure tardivamente, o sia viziata da nullità” (richiamando Cass., n.n 36496.2021, 23903.2018 e 8126.2010); SS.UU., Sent. n. 14916.2016, in punto di inesistenza della notifica, ha affermato il seguente principio di diritto, da ritenersi applicabile al caso di specie per l'enunciazione di principi assolutamente generali in materia di attività notificatoria: “[l]'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale
Pagina 1 mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtu' dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”; Atteso che nel caso di specie non può ravvisarsi una tale inesistenza, e che – ferma la prova fino a querela di falso delle attestazioni del notificatore – gli eventuali, lamentati macroscopici errori di quest'ultimo, laddove provati, potranno essere fatti valere nei suoi confronti;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza e dichiara tenuto e condanna l'istante a rifondere a parte ricorrente le spese del presente incidente, liquidate in euro 550,00, oltre agli accessori di legge. Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti. Reggio Emilia, 14/04/2025
IL GIUDICE
dott. Daniele Mercadante
Pagina 2