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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5440/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5440/2024 R.G. LAVORO
TRA nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Galluccio, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7– 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/04/2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di essere dipendente della , con profilo di “operatore socio sanitario”, inquadrato nella CP_1 categoria Bs fascia 5, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
che nel rispetto della disciplina dell'orario di lavoro, fissato dal C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali, quale turnista, aveva espletato la propria attività lavorativa secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall' ; che la distribuzione dell'orario Parte_2 settimanale, veniva fissata nel rispetto del monte ore ed improntata a criteri di flessibilità e programmazione;
che i dipendenti che svolgevano tale particolare tipologia di turno erano spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che in tale ipotesi, ovvero allorquando l'operatore sanitario svolgeva un turno di lavoro in una giornata festiva infrasettimanale, l'art. 29 del CCNL 2016 – 2018 , applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, al comma 6, prevedeva un compenso aggiuntivo;
che, tuttavia, almeno per il periodo dall'anno
2016 al 2022, l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in favore del ricorrente detto compenso contrattualmente previsto, nè concesso giorni di riposo compensativo ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 –
2018 che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL del 1 settembre 1995, normalmente erogato.
Tutto ciò premesso, evidenziata giurisprudenza di legittimità favorevole, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “… condannare, l' , in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 1.294,02 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali, giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi” con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, l' non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne va Parte_3 dichiarata la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità cui si presta adesione, è fondato e va pertanto accolto.
Come già rilevato in numerose precedenti decisioni della sezione, cui si intende prestare adesione il
CCNL 01/09/95 all'art. 44 ha riconosciuto una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni per ogni giorno di servizio prestato.
L'art. 34 del CCNL 07/04/99, stabilisce la misura oraria del lavoro straordinario. Con il CCNL
20/09/01, integrativo del CCNL 07/04/99, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario viene completata all'art. 9, ove si stabilisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
In proposito, la Cassazione ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato su turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
(Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021)
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, in altre parole, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 07/04/99 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Anche recentemente (cfr. Cassazione 20743/23) la SC ha ribadito il seguente principio di diritto:
"L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Va poi osservato che la fruizione del riposo compensativo è solo una facoltà del lavoratore, che va espressamente esercitata con apposta richiesta;
ben può il lavoratore optare direttamente e senza alcuna necessità di messa in mora per il compenso di cui all'art.9. Cont Ciò posto rispetto all'an va osservato che l' , che è rimasta contumace in giudizio, non ha contestato né il lavoro svolto dal ricorrente nelle giornate indicate, né il calcolo dell'indennità.
Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento della somma di euro dell'importo di € 1.294,02 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Raffaella Paesano, definitivamente pronunciando così provvede:
-condanna per le causali di cui in premessa parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma € 1.294,02 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo;
Cont
-condanna l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
980,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5440/2024 R.G. LAVORO
TRA nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Galluccio, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7– 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/04/2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di essere dipendente della , con profilo di “operatore socio sanitario”, inquadrato nella CP_1 categoria Bs fascia 5, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
che nel rispetto della disciplina dell'orario di lavoro, fissato dal C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali, quale turnista, aveva espletato la propria attività lavorativa secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall' ; che la distribuzione dell'orario Parte_2 settimanale, veniva fissata nel rispetto del monte ore ed improntata a criteri di flessibilità e programmazione;
che i dipendenti che svolgevano tale particolare tipologia di turno erano spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che in tale ipotesi, ovvero allorquando l'operatore sanitario svolgeva un turno di lavoro in una giornata festiva infrasettimanale, l'art. 29 del CCNL 2016 – 2018 , applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, al comma 6, prevedeva un compenso aggiuntivo;
che, tuttavia, almeno per il periodo dall'anno
2016 al 2022, l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in favore del ricorrente detto compenso contrattualmente previsto, nè concesso giorni di riposo compensativo ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 –
2018 che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL del 1 settembre 1995, normalmente erogato.
Tutto ciò premesso, evidenziata giurisprudenza di legittimità favorevole, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “… condannare, l' , in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 1.294,02 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali, giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi” con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, l' non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne va Parte_3 dichiarata la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità cui si presta adesione, è fondato e va pertanto accolto.
Come già rilevato in numerose precedenti decisioni della sezione, cui si intende prestare adesione il
CCNL 01/09/95 all'art. 44 ha riconosciuto una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni per ogni giorno di servizio prestato.
L'art. 34 del CCNL 07/04/99, stabilisce la misura oraria del lavoro straordinario. Con il CCNL
20/09/01, integrativo del CCNL 07/04/99, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario viene completata all'art. 9, ove si stabilisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
In proposito, la Cassazione ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato su turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
(Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021)
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, in altre parole, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 07/04/99 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Anche recentemente (cfr. Cassazione 20743/23) la SC ha ribadito il seguente principio di diritto:
"L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Va poi osservato che la fruizione del riposo compensativo è solo una facoltà del lavoratore, che va espressamente esercitata con apposta richiesta;
ben può il lavoratore optare direttamente e senza alcuna necessità di messa in mora per il compenso di cui all'art.9. Cont Ciò posto rispetto all'an va osservato che l' , che è rimasta contumace in giudizio, non ha contestato né il lavoro svolto dal ricorrente nelle giornate indicate, né il calcolo dell'indennità.
Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento della somma di euro dell'importo di € 1.294,02 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Raffaella Paesano, definitivamente pronunciando così provvede:
-condanna per le causali di cui in premessa parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma € 1.294,02 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo;
Cont
-condanna l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
980,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano