TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9232/2023 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. NICOLARDI MARIA LUCIA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
a- accertare e dichiarare che l'indebito non è dovuto per i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare irripetibile l'indebito operato in compensazione da parte dell'
[...]
CP_2
b- per l'effetto accertare e dichiarare illegittima la trattenuta operata con la compensazione di cui al provvedimento datato 15.02.2023 per violazione dei limiti di legge;
c- condannare l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme trattenute e portate CP_1 in compensazione come da provvedimento datato 15.02.2023 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
d- in subordine ridurre le somme compensate in ripetizione decurtandole delle ritenute fiscali già operate;
1 e- disporre se dovuto il ricalcolo della misura dell'assegno sociale in favore della ricorrente oltre le maggiorazioni previste dalla legge a far data dal suo riconoscimento con condanna dell'istituto convenuto al relativo pagamento del dovuto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato:
1) la ricorrente è titolare di assegno sociale con certificato avente numero 04018872 erogato da CP_1 con decorrenza giugno 2016;
2) con raccomandata a. r. datata 04.01.2022 l' convenuto ha respinto la domanda avanzata CP_3 dalla deducente di ricostituzione della prestazione in quanto a suo dire lo stato civile della ricorrente risultava discordante con quanto presente negli archivi dell'istituto e nell'anagrafe nazionale della popolazione residente;
3) avverso il detto provvedimento in data 18.03.2022 è stato presentato ricorso al Comitato
Provinciale chiedendone la revoca;
4) a seguito di nuova domanda di ricostituzione della prestazione di assegno sociale, presentata il
23.09.2022, l' ha comunicato il rigetto della domanda per la discordanza dello stato CP_1 civile della ricorrente con quanto risultante dagli archivi dell'istituto e dell'anagrafe nazionale della popolazione residente;
5) in data 19.10.2022 l' ha comunicato la reiezione del ricorso amministrativo presentato il CP_1
18.03.2022;
6) in data 15.02.2023 l'istituto convenuto ha emesso la comunicazione di riliquidazione dell'assegno sociale erogato alla ricorrente con la quale ha determinato un credito in suo favore pari ad €. 12.111,77.
Su detta somma il convenuto ha operato una trattenuta di €. 11.763,56 per recupero di un asserito indebito del qual la deducente non ha mai avuto notizia e/o comunicazione;
7) con una comunicazione datata 04.04.2023 l' ha contestato alla deducente la mancata CP_1 comunicazione dei redditi anno 2017;
8) infine in data 11.05.2023 il convenuto ha comunicato la riliquidazione dell'assegno sociale della deducente;
9) in data 29.06.2023 nell'interesse della deducente è stata inviata all'istituto convenuto istanza di accesso agli atti al fine di avere tutta la documentazione e le notizie relative all'assegno sociale di cui la stessa è titolare;
10) a tale istanza l'istituto convenuto non ha dato alcun riscontro;
…
2 Ha eccepito che l'erogazione delle somme sarebbe avvenuta per colpa di ha eccepito CP_1 violazione dell'art. 13, c. 2, l. 412/1991; ha eccepito l'assenza di dolo della ricorrente stessa.
nel costituirsi, ha fatto presente quanto segue: CP_1
La ricorrente già titolare di assegno sociale dal 01/06/2016, presentava, in data Pt_1
07/10/2020, domanda n.2082868100194, per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione sociale, dichiarando di essere separata pur senza fornirne prova, non allegando la relativa CP_ sentenza di separazione;
a ciò conseguiva che, considerato che negli archivi la Pt_1 risultava coniugata, la domanda veniva respinta e la relativa comunicazione veniva inviata all'interessata in data 20/10/2020 (All.1).
Successivamente, in data 23/09/2022 la presentava una nuova domanda Pt_1
n.2082939700086, anch'essa respinta per le motivazioni su esposte, che veniva notificata a mezzo raccomandata R.R. n.68983118830-1 (All.2).
In data 05/01/2023 veniva ripresentava ulteriore domanda n.2082950100035 per maggiorazione sociale che veniva nuovamente respinta, per le medesime precedenti motivazioni;
seguiva notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata al patronato (All.3). CP_4
Tutto ciò premesso, in data 14/02/2023 la signora inviava un ulteriore nuova domanda, Pt_1 allegando questa volta sentenza di separazione, datata 20/12/2022 (All.4). Quest'ultima domanda, veniva accolta (All.5) ma gli arretrati venivano utilizzati per compensare 2 indebiti e precisamente:
- L'indebito n. 17134220 scaturito da ricostituzione centralizzata del 04/08/2022 per mancata comunicazione dei redditi anno 2017(All.6 e All.7);
- l'indebito n. 16583294 scaturito da ricostituzione centralizzata del 28/10/2021 in seguito alla comunicazione dei redditi per l'anno 2019, che ha di fatto ricalcolato a debito l'importo dell'assegno sociale (All.8), a decorrere dal 01/01/2020, perché la procedura ha considerato i redditi del coniuge per gli anni 2019 e 2020 mai dichiarati dalla signora Pt_1
CP_ nelle varie domande inoltrate all' (All.9).
Contrariamente a quanto viene affermato in ricorso, la signora non ha mai Pt_1
CP_ comunicato i redditi 2017 (vedi All.7); negli archivi sono presenti, infatti, le trasmissione dei redditi
2018, 2019, 2020; in tutte e tre le dichiarazioni la comunicava di essere separata dal Pt_1
01/01/2010, mentre in sentenza di separazione è riportata la data del 20/12/2022; peraltro
3 la non comunicava, in nessuna delle tre dichiarazioni, i redditi del coniuge C.F. Pt_1
All.10 All.11 All.12). C.F._1
Alla luce di quanto innanzi, e preso atto delle omesse, tardive ed infedeli dichiarazioni da parte ricorrente CP_ non è chi non veda che l' non ha avuto alcuna responsabilità in ordine alla insorgenza dell'indebito ed ai fatti successivi;
in ogni caso, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “in materia di prestazioni assistenziali indebite trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.”…
***
Va premesso come l'assegno sociale sia prestazione assistenziale rispetto alla quale non viene in rilievo la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 (e dell'art. 52 l. 88/89) e rispetto alla quale – quindi – resta irrilevante la disciplina dell'errore dell'ente.
Si applica, in tal senso, quanto affermato da Cass. 13223/2020:
In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).
In punto di fatto va quindi verificato la rilevanza dell'omessa dichiarazione dei redditi da parte della ricorrente rispetto al coniuge. Per costui la ricorrente sostiene l'avvenuta separazione di fatto da tempo e quindi – in sintesi – l'irrilevanza di tale fonte di reddito al fine della spettanza della prestazione.
Orbene, dall'analisi dei modelli Te08 prodotti in atti, si deve fare presente che le somme
“compensate” per il 2019 sono una mera partita contabile. Infatti, le stesse sono state prima erogate e poi revocate e poi di nuovo compensate contabilmente (cfr. documento del 9.8.22
e dell'11.5.23). Le altre somme risultano effettivamente non dovute alla luce delle omesse comunicazioni di parte. Né parte ricorrente ha adempiuto all'onere della prova su di essa
4 spettante alla luce di SU 18046/2010. Ciò vale a maggior ragione se si considera che non sussiste alcun vizio del procedimento di recupero indebito in caso di violazione della l.
241/1990 (Cass. 9986/2009 e Cass. 31954/2019).
Inoltre, va fatto presente che non appare rilevante la mera separazione di fatto ai fini della scomputabilità dai redditi familiari. E ciò tanto più che altrimenti vi sarebbe una situazione di inverificabilità dei redditi da parte di Questo appare a maggior ragione fondato nel CP_1 senso che con il provvedimento presidenziale di separazione (non si tratta di sentenza) ha subito provveduto al ricalcolo. CP_1
La dinamica innescata dalla ricorrente che ha lasciato latente la situazione di fatto senza mai dichiararla deve quindi ritenersi come idonea a far venire meno qualsiasi legittimo affidamento e quindi a far ritenere corretto l'indebito stante le rilevate omissioni di comunicazione per come dedotte da CP_1
Si conferma quindi come la mera separazione di fatto sia fattore irrilevante nel caso di specie.
Inoltre, nessuna nettizzazione va effettuata in quanto – anche alla luce dei chiarimenti richiesti dal giudice – le somme citate non prevedono trattenute fiscali (note del CP_1
19.11.24). Non vi è neppure bisogno di ricalcoli, avendo effettivamente effettuato ciò CP_1 dopo la produzione dei documenti ad opera della ricorrente.
Le spese di lite sono irripetibili. Il patrocinio a spese dello stato è riservato a liquidazione con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9232/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
Liquidazione del patrocinio a spese dello Stato riservata a separato provvedimento.
Lecce, 31/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
5