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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14576/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14576/2019 promossa da:
C.F. OPPONENTE Parte_1 P.IVA_1
con gli avv. Giorgio Morotti e Matteo Panni
contro già ) OPPOSTA Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. Monica Fazio
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria azionata in via monitoria da nei confronti del di e, per l'effetto, Controparte_2 Pt_1 Pt_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte opposta alla restituzione delle somme versate dall'Ente nelle more del processo;
in subordine, sempre nel merito: nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta in capo a la titolarità del Controparte_2 credito per cui è causa, accertare e dichiarare che null'altro è dovuto dall'Ente oltre quanto dallo stesso già corrisposto in linea capitale a parte opposta nelle more del processo e, per
pagina 1 di 8 l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse (prova testimoniale) e di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n.
2. Spese e compensi di lite integralmente rifusi.
Per parte opposta: condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a titolo di inadempienza Parte_1
contrattuale, al pagamento della somma di € 33.034,85 a titolo di interessi di mora calcolati, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del
9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché della somma di € 518,34 per il Parte parziale pagamento della oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n.
231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite, comprensive della CTU.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Contr
oggi (nel prosieguo: , premesso di essere Controparte_2 Controparte_1
cessionaria, in forza di atto di cessione di credito regolarmente notificata, nei confronti del dei seguenti crediti, ceduti da (nel prosieguo: ): Parte_1 Controparte_3 CP_3
- € 95.260,31 a titolo di sorte capitale di cui alle fatture emesse da e relative alla CP_3
fornitura di energia elettrica in favore del Comune, di cui all'estratto autentico notarile allegato al ricorso, scadute tra il 2015 e il 2016;
- € 26.526,76 a titolo di interessi moratori ex artt 4 e 5 D.lgs. 231/02;
pagina 2 di 8 - € 920,03 per il mancato pagamento della nota di debito dell'ottobre 2015 relativa ad
“interessi per ritardato pagamento” ed e 132,00 per spese notarili;
depositava ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Brescia.
Contro il decreto (n. 2922/19) con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di complessivi € 122.839,91 (di cui € 95.260,31 per capitale, € 26.526,76 per interessi
Parte_ moratori, € 920,03 per mancato pagamento della ed € 132,00 per spese notarili) ha promosso opposizione il Parte_1
A fondamento dell'opposizione il ha dedotto: Pt_1
1) la nullità della cessione del credito o comunque la sua non opponibilità ad esso debitore.
Osserva, in particolare, l'opponente che:
- nel novembre 2013 aveva concluso con Consip s.p.a. la convenzione denominata CP_3
“Energia Elettrica 11” in forza della quale la prima si era obbligata, in via irrevocabile, alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a favore di tutte le Pubbliche
Amministrazioni che ne avrebbero fatto richiesta, con prezzi differenziati in funzione della dislocazione sul territorio nazionale e della tipologia di utenza;
- il con ordine prot. 1625213 dell'ottobre 2014 e in adesione alla Parte_1
convenzione sopra citata, aveva chiesto a la somministrazione di energia elettrica CP_3
per alimentare l'illuminazione pubblica e diversi edifici comunali;
- con comunicazione del 29.10.14 Edison aveva segnalato di aver attivato il contratto di somministrazione;
- le fatture richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo si riferivano a detto contratto;
- l'art. 19 delle condizioni generali della convenzione stipulata tra e Consip, alla CP_3
quale aveva aderito il prevedeva espressamente “il divieto assoluto del Pt_1
Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima”;
2) l'inesigibilità del credito azionato non essendo state trasmesse le relative fatture pagina 3 di 8 elettroniche all'ente come espressamente previsto dalla Legge 244/2007; osserva l'opponente che le fatture erano state inizialmente trasmesse in maniera errata e che, dopo il rifiuto delle stesse da parte del Sistema di Interscambio (SDI), non aveva CP_3
provveduto alla nuova emissione/correzione;
3) in assenza di ritardo ad esso imputabile, nulla era dovuto anche a titolo di interessi.
tutto ciò premesso, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo.
Si è costituita (già deducendo: Controparte_2 Controparte_2
- l'infondatezza della eccezione della nullità/inefficacia della cessione stabilendo l'art. 1260, II comma c.c. la non opponibilità al cessionario del patto con cui le parti abbiano escluso la cedibilità del credito in assenza di prova in merito alla conoscenza del cessionario del divieto all'epoca della cessione;
- l'infondatezza della eccezione di inesigibilità del credito avendo essa regolarmente trasmesso le fatture;
ad ulteriore prova dell'infondatezza dell'eccezione rileva che il aveva provveduto al parziale pagamento del debito in corso di causa, Pt_1
residuando, alla data del 30/01/20, il credito di € 46.643,60;
- che l'importo di € 920,03 si riferiva agli interessi maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI (doc. 8 fascicolo monitorio).
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. il ha rappresentato di aver Pt_1
ricevuto, tramite SDI, solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo e dell'opposizione proposta, le fatture elettroniche corrette e rettificate e di avere corrisposto, all'unico fine di scongiurare il pericolo della sospensione della somministrazione e comunque con riserva di ripetizione, quanto dovuto in linea capitale.
Contr Sempre nella prima memoria ha ridotto ad € 518,34 la pretesa, fatta valere nel ricorso per decreto ingiuntivo nella misura di € 920,03, concernente la NDI n. 90004052 del 19.10.15.
Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative, in assenza di accordo delle parti, espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.11.24 con la concessione pagina 4 di 8 dei termini ex art. 190 c.p.c.
Non è in contestazione che nelle more del presente giudizio quanto dovuto a titolo di capitale è stato versato dal Pt_1
Permane, però, quale oggetto di causa, sia l'esame della fondatezza della pretesa creditoria Contr di avendo il insistito, anche in sede di precisazione delle conclusioni, nella Pt_1
nullità/inefficacia della cessione del credito con conseguente diritto alla ripetizione delle somme versate, che la spettanza all'ingiungente degli interessi moratori.
L'eccezione fondata sul divieto di cessione espressamente previsto all'art. 19 delle condizioni generali della convenzione “Energia Elettrica 11”, stipulata tra e Consip e CP_3
alla quale ha aderito il Comune di (nel quale si legge “1. È fatto assoluto divieto al Pt_1
Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione”) è infondata.
Con indirizzo consolidato la S.C. ha affermato che “per quanto concerne le norme sulla cessione, rilevano tre regole fondamentali. La prima deriva dall'art. 1260 c.c., comma I, che pone come principio generale, fatti salvi determinati limiti della legge speciale qui ininfluenti, quello della libera cedibilità dei crediti;
si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l'affidamento di normale cedibilità del credito e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore. La seconda è desumibile dall'art. 1372 I comma in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge;
ed è del tutto normale che il cessionario sia estraneo all'accordo di non cedibilità intercorso – per un interesse che è soltanto di costoro – tra cedente e ceduto. La terza deriva dall'art. 1260 c.c., comma II, secondo cui solo eccezionalmente il divieto di cessione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza (Cass. 825/15)” (Cass. 5129/20 in mot.). Nella specie era, dunque, onere del Comune fornire la prova che la cessionaria fosse a conoscenza del divieto di cessione pagina 5 di 8 pattuito tra le parti, prova che, invece, non è stata fornita.
Stante l'efficacia ed opponibilità della cessione, dunque, ed essendo incontestati sia la somministrazione della fornitura sia l'importo richiesto nelle fatture, il credito in linea capitale oggetto del decreto ingiuntivo, peraltro integralmente versato nelle more del giudizio, deve ritenersi fondato.
Con riferimento alla somma richiesta a titolo di interessi moratori, il sostiene di Pt_1
nulla dovere essendo il ritardo nel pagamento dipeso dalla mancata regolare emissione delle fatture elettroniche da parte di . CP_3
La tesi è fondata.
Come rilevato anche dal CTU dott. nella propria relazione, tutte le Persona_1
fatture che gli operatori economici emettono nei confronti di pubbliche amministrazioni italiane devono essere in forma elettronica e firmate digitalmente (fatturaPA), e devono quindi essere inviate al Sistema di Interscambio (SDI), che provvede al recapito alla pubblica amministrazione destinataria, dopo aver effettuato una serie di controlli formali. Tale obbligo, istituito per legge nel 2008 (Legge 244/2007 – “Finanziaria 2008), è divenuto operativo dal
31.3.2015. Inoltre (v. più specificatamente pagg.
2-5 relazione), il rifiuto della Fattura
Elettronica da parte della P.A. è stato regolamentato dal DM 132/20: a seguito del rifiuto da parte della P.A. l'utente ha due possibilità: a) correggere la fattura e rimandarla;
b) emettere una nota di credito per quella fattura.
Ora, il dott. al fine di accertare quanto asserito dal circa le presunte Per_1 Pt_1
irregolarità nelle fatture ricevute, ha esaminato analiticamente le singole fatture (nel formato ministeriale e nella copia di cortesia) e la documentazione relativa;
ha, quindi, riscontrato: 1)
(cfr. all. 5) la sussistenza, per tutte le fatture, di irregolarità, nella maggior parte dei casi coincidenti con quelle lamentate dal e comunque sufficienti per giustificare il mancato Pt_1 pagamento dei relativi importi da parte di quest'ultimo; 2) che “tenendo conto delle motivazioni integrative /rettificative inviate dal Comune a successivamente CP_2
allo scarto delle fatture, risultante dalla documentazione prodotta agli atti di causa (email, lettere), la corrispondenza è completa per ogni fattura”.
pagina 6 di 8 Del resto, l'opponente ha prodotto:
1) documentazione (cfr. doc. 5.1, 5.2, 5.9, 5.12, 5.13) comprovante la corrispondenza intervenuta tra le parti, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, ed anche con l'intervento dei rispettivi legali, nella quale l'opponente chiariva che il mancato pagamento delle fatture era dovuto ad irregolarità delle stesse che ne aveva determinato lo “scarto”;
2) documentazione comprovante la corrispondenza intercorsa con i funzionari di
(doc. 8) dalla quale risulta: a) che l'Ente, nel mese di marzo 2020, per il CP_2
tramite del proprio procuratore, dava conto del fatto che, dopo il decreto ingiuntivo,
aveva ri-emesso in maniera corretta solo una parte delle fatture insolute e che le CP_3
stesse erano state regolarmente saldate e sollecitava la ri-emissione delle altre fatture insolute, così da consentirne il pronto pagamento;
b) che , in risposta alle CP_2
sollecitazioni dell'Ente, confermava, sempre nel marzo 2020, che avrebbe provveduto a far emettere in maniera corretta ad le fatture ancora insolute. CP_3
Il CTU ha poi confermato (cfr. all. 7) che ha ri-emesso le fatture corrette CP_3 trasmettendole allo SDI e al protocollo dell'Ente tra la fine del 2019 e metà 2020 e che (cfr. all.8) le fatture sono state pagate tempestivamente rispetto alla data di ri-emissione dal
Pt_1
Conseguentemente, dovendosi ritenere imputabile alla errata trasmissione da parte di
, il ritardo nel pagamento delle fatture da parte del è da escludere la spettanza a CP_3 Pt_1
Contr degli interessi moratori.
In sede di ricorso per decreto ingiuntivo, l'ingiungente ha altresì chiesto il pagamento della somma di € 920,03 di cui alla NDI/fattura n. 90004052 del 19.10.15 (doc. 8 fascicolo monitorio) allegando un documento (sempre doc. 8) contenente l'indicazione delle cinque fatture (182000232 del 25.3.15, 5700533468 del 16.3.15, 5700533478 del 16.3.15,
5700533485 del 16.3.15 e 5700533496 del 16.3.15) cui si riferiva l'asserito ritardato pagamento e la conseguente applicazione degli interessi moratori. In sede di prima memoria ex Contr art. 183 VI comma c.p.c. ha ridotto la domanda riferita a tale ultimo credito a € 518,34 senza null'altro specificare, neppure nelle successive memorie, in riferimento al conteggio pagina 7 di 8 operato, il che non consente – a fronte delle contestazioni della controparte – di vagliare la fondatezza dell'importo richiesto a tale titolo.
In conclusione, dunque, deve ritenersi fondato il solo credito, in linea capitale vantato da
Contr ed oggetto del ricorso monitorio.
Considerato che il ritardo nel pagamento delle fatture è dipeso da un fatto non imputabile al parte opposta, soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite liquidate Pt_1
come in dispositivo, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
Anche le spese della consulenza, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2922/19;
2) dichiara che il credito di pari ad € 95.260,00, è stato integralmente Controparte_1
saldato dal Comune di Pt_1
3) condanna al pagamento in favore del delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite liquidate in complessivi € 14.103,00 per compenso oltre, rimborso spese CTP, spese gen., IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese della consulenza tecnica espletata definitivamente a carico di parte opposta.
Brescia, 20/03/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14576/2019 promossa da:
C.F. OPPONENTE Parte_1 P.IVA_1
con gli avv. Giorgio Morotti e Matteo Panni
contro già ) OPPOSTA Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. Monica Fazio
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria azionata in via monitoria da nei confronti del di e, per l'effetto, Controparte_2 Pt_1 Pt_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte opposta alla restituzione delle somme versate dall'Ente nelle more del processo;
in subordine, sempre nel merito: nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta in capo a la titolarità del Controparte_2 credito per cui è causa, accertare e dichiarare che null'altro è dovuto dall'Ente oltre quanto dallo stesso già corrisposto in linea capitale a parte opposta nelle more del processo e, per
pagina 1 di 8 l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse (prova testimoniale) e di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n.
2. Spese e compensi di lite integralmente rifusi.
Per parte opposta: condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a titolo di inadempienza Parte_1
contrattuale, al pagamento della somma di € 33.034,85 a titolo di interessi di mora calcolati, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del
9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché della somma di € 518,34 per il Parte parziale pagamento della oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n.
231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite, comprensive della CTU.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Contr
oggi (nel prosieguo: , premesso di essere Controparte_2 Controparte_1
cessionaria, in forza di atto di cessione di credito regolarmente notificata, nei confronti del dei seguenti crediti, ceduti da (nel prosieguo: ): Parte_1 Controparte_3 CP_3
- € 95.260,31 a titolo di sorte capitale di cui alle fatture emesse da e relative alla CP_3
fornitura di energia elettrica in favore del Comune, di cui all'estratto autentico notarile allegato al ricorso, scadute tra il 2015 e il 2016;
- € 26.526,76 a titolo di interessi moratori ex artt 4 e 5 D.lgs. 231/02;
pagina 2 di 8 - € 920,03 per il mancato pagamento della nota di debito dell'ottobre 2015 relativa ad
“interessi per ritardato pagamento” ed e 132,00 per spese notarili;
depositava ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Brescia.
Contro il decreto (n. 2922/19) con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di complessivi € 122.839,91 (di cui € 95.260,31 per capitale, € 26.526,76 per interessi
Parte_ moratori, € 920,03 per mancato pagamento della ed € 132,00 per spese notarili) ha promosso opposizione il Parte_1
A fondamento dell'opposizione il ha dedotto: Pt_1
1) la nullità della cessione del credito o comunque la sua non opponibilità ad esso debitore.
Osserva, in particolare, l'opponente che:
- nel novembre 2013 aveva concluso con Consip s.p.a. la convenzione denominata CP_3
“Energia Elettrica 11” in forza della quale la prima si era obbligata, in via irrevocabile, alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a favore di tutte le Pubbliche
Amministrazioni che ne avrebbero fatto richiesta, con prezzi differenziati in funzione della dislocazione sul territorio nazionale e della tipologia di utenza;
- il con ordine prot. 1625213 dell'ottobre 2014 e in adesione alla Parte_1
convenzione sopra citata, aveva chiesto a la somministrazione di energia elettrica CP_3
per alimentare l'illuminazione pubblica e diversi edifici comunali;
- con comunicazione del 29.10.14 Edison aveva segnalato di aver attivato il contratto di somministrazione;
- le fatture richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo si riferivano a detto contratto;
- l'art. 19 delle condizioni generali della convenzione stipulata tra e Consip, alla CP_3
quale aveva aderito il prevedeva espressamente “il divieto assoluto del Pt_1
Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima”;
2) l'inesigibilità del credito azionato non essendo state trasmesse le relative fatture pagina 3 di 8 elettroniche all'ente come espressamente previsto dalla Legge 244/2007; osserva l'opponente che le fatture erano state inizialmente trasmesse in maniera errata e che, dopo il rifiuto delle stesse da parte del Sistema di Interscambio (SDI), non aveva CP_3
provveduto alla nuova emissione/correzione;
3) in assenza di ritardo ad esso imputabile, nulla era dovuto anche a titolo di interessi.
tutto ciò premesso, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo.
Si è costituita (già deducendo: Controparte_2 Controparte_2
- l'infondatezza della eccezione della nullità/inefficacia della cessione stabilendo l'art. 1260, II comma c.c. la non opponibilità al cessionario del patto con cui le parti abbiano escluso la cedibilità del credito in assenza di prova in merito alla conoscenza del cessionario del divieto all'epoca della cessione;
- l'infondatezza della eccezione di inesigibilità del credito avendo essa regolarmente trasmesso le fatture;
ad ulteriore prova dell'infondatezza dell'eccezione rileva che il aveva provveduto al parziale pagamento del debito in corso di causa, Pt_1
residuando, alla data del 30/01/20, il credito di € 46.643,60;
- che l'importo di € 920,03 si riferiva agli interessi maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI (doc. 8 fascicolo monitorio).
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. il ha rappresentato di aver Pt_1
ricevuto, tramite SDI, solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo e dell'opposizione proposta, le fatture elettroniche corrette e rettificate e di avere corrisposto, all'unico fine di scongiurare il pericolo della sospensione della somministrazione e comunque con riserva di ripetizione, quanto dovuto in linea capitale.
Contr Sempre nella prima memoria ha ridotto ad € 518,34 la pretesa, fatta valere nel ricorso per decreto ingiuntivo nella misura di € 920,03, concernente la NDI n. 90004052 del 19.10.15.
Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative, in assenza di accordo delle parti, espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.11.24 con la concessione pagina 4 di 8 dei termini ex art. 190 c.p.c.
Non è in contestazione che nelle more del presente giudizio quanto dovuto a titolo di capitale è stato versato dal Pt_1
Permane, però, quale oggetto di causa, sia l'esame della fondatezza della pretesa creditoria Contr di avendo il insistito, anche in sede di precisazione delle conclusioni, nella Pt_1
nullità/inefficacia della cessione del credito con conseguente diritto alla ripetizione delle somme versate, che la spettanza all'ingiungente degli interessi moratori.
L'eccezione fondata sul divieto di cessione espressamente previsto all'art. 19 delle condizioni generali della convenzione “Energia Elettrica 11”, stipulata tra e Consip e CP_3
alla quale ha aderito il Comune di (nel quale si legge “1. È fatto assoluto divieto al Pt_1
Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione”) è infondata.
Con indirizzo consolidato la S.C. ha affermato che “per quanto concerne le norme sulla cessione, rilevano tre regole fondamentali. La prima deriva dall'art. 1260 c.c., comma I, che pone come principio generale, fatti salvi determinati limiti della legge speciale qui ininfluenti, quello della libera cedibilità dei crediti;
si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l'affidamento di normale cedibilità del credito e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore. La seconda è desumibile dall'art. 1372 I comma in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge;
ed è del tutto normale che il cessionario sia estraneo all'accordo di non cedibilità intercorso – per un interesse che è soltanto di costoro – tra cedente e ceduto. La terza deriva dall'art. 1260 c.c., comma II, secondo cui solo eccezionalmente il divieto di cessione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza (Cass. 825/15)” (Cass. 5129/20 in mot.). Nella specie era, dunque, onere del Comune fornire la prova che la cessionaria fosse a conoscenza del divieto di cessione pagina 5 di 8 pattuito tra le parti, prova che, invece, non è stata fornita.
Stante l'efficacia ed opponibilità della cessione, dunque, ed essendo incontestati sia la somministrazione della fornitura sia l'importo richiesto nelle fatture, il credito in linea capitale oggetto del decreto ingiuntivo, peraltro integralmente versato nelle more del giudizio, deve ritenersi fondato.
Con riferimento alla somma richiesta a titolo di interessi moratori, il sostiene di Pt_1
nulla dovere essendo il ritardo nel pagamento dipeso dalla mancata regolare emissione delle fatture elettroniche da parte di . CP_3
La tesi è fondata.
Come rilevato anche dal CTU dott. nella propria relazione, tutte le Persona_1
fatture che gli operatori economici emettono nei confronti di pubbliche amministrazioni italiane devono essere in forma elettronica e firmate digitalmente (fatturaPA), e devono quindi essere inviate al Sistema di Interscambio (SDI), che provvede al recapito alla pubblica amministrazione destinataria, dopo aver effettuato una serie di controlli formali. Tale obbligo, istituito per legge nel 2008 (Legge 244/2007 – “Finanziaria 2008), è divenuto operativo dal
31.3.2015. Inoltre (v. più specificatamente pagg.
2-5 relazione), il rifiuto della Fattura
Elettronica da parte della P.A. è stato regolamentato dal DM 132/20: a seguito del rifiuto da parte della P.A. l'utente ha due possibilità: a) correggere la fattura e rimandarla;
b) emettere una nota di credito per quella fattura.
Ora, il dott. al fine di accertare quanto asserito dal circa le presunte Per_1 Pt_1
irregolarità nelle fatture ricevute, ha esaminato analiticamente le singole fatture (nel formato ministeriale e nella copia di cortesia) e la documentazione relativa;
ha, quindi, riscontrato: 1)
(cfr. all. 5) la sussistenza, per tutte le fatture, di irregolarità, nella maggior parte dei casi coincidenti con quelle lamentate dal e comunque sufficienti per giustificare il mancato Pt_1 pagamento dei relativi importi da parte di quest'ultimo; 2) che “tenendo conto delle motivazioni integrative /rettificative inviate dal Comune a successivamente CP_2
allo scarto delle fatture, risultante dalla documentazione prodotta agli atti di causa (email, lettere), la corrispondenza è completa per ogni fattura”.
pagina 6 di 8 Del resto, l'opponente ha prodotto:
1) documentazione (cfr. doc. 5.1, 5.2, 5.9, 5.12, 5.13) comprovante la corrispondenza intervenuta tra le parti, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, ed anche con l'intervento dei rispettivi legali, nella quale l'opponente chiariva che il mancato pagamento delle fatture era dovuto ad irregolarità delle stesse che ne aveva determinato lo “scarto”;
2) documentazione comprovante la corrispondenza intercorsa con i funzionari di
(doc. 8) dalla quale risulta: a) che l'Ente, nel mese di marzo 2020, per il CP_2
tramite del proprio procuratore, dava conto del fatto che, dopo il decreto ingiuntivo,
aveva ri-emesso in maniera corretta solo una parte delle fatture insolute e che le CP_3
stesse erano state regolarmente saldate e sollecitava la ri-emissione delle altre fatture insolute, così da consentirne il pronto pagamento;
b) che , in risposta alle CP_2
sollecitazioni dell'Ente, confermava, sempre nel marzo 2020, che avrebbe provveduto a far emettere in maniera corretta ad le fatture ancora insolute. CP_3
Il CTU ha poi confermato (cfr. all. 7) che ha ri-emesso le fatture corrette CP_3 trasmettendole allo SDI e al protocollo dell'Ente tra la fine del 2019 e metà 2020 e che (cfr. all.8) le fatture sono state pagate tempestivamente rispetto alla data di ri-emissione dal
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Conseguentemente, dovendosi ritenere imputabile alla errata trasmissione da parte di
, il ritardo nel pagamento delle fatture da parte del è da escludere la spettanza a CP_3 Pt_1
Contr degli interessi moratori.
In sede di ricorso per decreto ingiuntivo, l'ingiungente ha altresì chiesto il pagamento della somma di € 920,03 di cui alla NDI/fattura n. 90004052 del 19.10.15 (doc. 8 fascicolo monitorio) allegando un documento (sempre doc. 8) contenente l'indicazione delle cinque fatture (182000232 del 25.3.15, 5700533468 del 16.3.15, 5700533478 del 16.3.15,
5700533485 del 16.3.15 e 5700533496 del 16.3.15) cui si riferiva l'asserito ritardato pagamento e la conseguente applicazione degli interessi moratori. In sede di prima memoria ex Contr art. 183 VI comma c.p.c. ha ridotto la domanda riferita a tale ultimo credito a € 518,34 senza null'altro specificare, neppure nelle successive memorie, in riferimento al conteggio pagina 7 di 8 operato, il che non consente – a fronte delle contestazioni della controparte – di vagliare la fondatezza dell'importo richiesto a tale titolo.
In conclusione, dunque, deve ritenersi fondato il solo credito, in linea capitale vantato da
Contr ed oggetto del ricorso monitorio.
Considerato che il ritardo nel pagamento delle fatture è dipeso da un fatto non imputabile al parte opposta, soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite liquidate Pt_1
come in dispositivo, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
Anche le spese della consulenza, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2922/19;
2) dichiara che il credito di pari ad € 95.260,00, è stato integralmente Controparte_1
saldato dal Comune di Pt_1
3) condanna al pagamento in favore del delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite liquidate in complessivi € 14.103,00 per compenso oltre, rimborso spese CTP, spese gen., IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese della consulenza tecnica espletata definitivamente a carico di parte opposta.
Brescia, 20/03/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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