Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
Ordinanza collegiale 30 giugno 2025
Inammissibile
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 11/03/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08593/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8593 del 2023, proposto da
CO HI, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore de Il Pido S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. P. Da Palestrina n.47;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Purrello, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Cristina Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Merano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Snaitech S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 61/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e di Snaitech S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Filippo Lattanzi e Luca Giacobbe.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22 marzo 2019 e depositato il 22 marzo 2019 HI CO, in proprio e quale amministratore della Il Pido S.r.l. gerente un esercizio commerciale sito nel Comune di Merano in via San Giuseppe, n. 6 nel quale svolge attività di raccolta di scommesse ippiche nonché di gestione di apparecchi VLT, ha impugnato dinanzi al T.R.G.A. di Bolzano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento, notificato in data 12 marzo 2019, con il quale il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto, in applicazione dell’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992, in via principale, per mancato rispetto del limite distanziale rispetto ai siti cd. “sensibili” alla scuola superiore “M. Curie”, del centro giovanile “Reloaded” e del dormitorio comunale, la decadenza del provvedimento prot. n. 7.1/73.09/ 445767/12/ GT del 27 luglio 2012 con il quale il predetto era stato autorizzato ex art. 88 T.U.L.P.S. allo svolgimento di tali attività alla raccolta di scommesse sportive di cui all'art. 38, comma 4 del D.L. n. 223/2006 nonché, in via subordinata, la decadenza del provvedimento prot. n. 7.1/73.09/ 439137/12/ GT del 27.7.2012, con il quale il medesimo era stato autorizzato alla raccolta di giocate tramite apparecchi di gioco appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, denominati VLT.
1.1 A sostegno del ricorso introduttivo ha dedotto i motivi così rubricati:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 5bis comma 1 bis della legge provinciale 13 maggio 1992 n. 13 come modificata con le leggi provinciali n. 13 del 2010, n. 17 del 2012 e n. 10 del 2016; eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento del fatto ;
2) Sull’illegittimità costituzionale dell’art. 5bis della legge provinciale n. 13 del 1992, come modificata con le leggi provinciali n. 13 del 2010, n. 17 del 2012 e n. 10 del 2016 Violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione Violazione dell’art. 5 e dell’art. 117 comma 3 e 118 comma 1 Costituzione .
2. Con motivi aggiunti notificati il 10 aprile 2019 e depositati lo stesso giorno HI CO ha altresì impugnato, domandandone l’annullamento, la deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 505 del 29 maggio 2018, recante l’individuazione delle strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private operanti nell’accoglienza, assistenza e consulenza, che sono ai sensi delle leggi provinciali nn. 13/1992 e 58/1988 “luoghi sensibili”.
2.1 A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto il motivo così rubricato:
1 ) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per irrazionalità manifesta, per sviamento; Violazione e falsa applicazione dell’art. 5bis comma 1 legge provinciale n. 13/92 e successive modifiche .
3. Sempre nel corso del giudizio di primo grado con atto di intervento ad adiuvandum notificato il 30 dicembre 2022, è intervenuta in giudizio la Snaitech S.p.A., titolare di una serie di diritti per la raccolta di scommesse che sono allo stato ubicati in esercizi siti nel Comune di Merano e nella Provincia Autonoma di Bolzano, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente e l’accertamento, ove occorra, della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale nei termini evidenziati con rimessione, previa sospensione, del giudizio alla Corte costituzionale.
4. Ad esito del giudizio di primo grado il T.R.G.A., ritenute assorbite le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha respinto il ricorso introduttivo come integrato da motivi aggiunti in quanto infondato nel merito.
5. Con ricorso notificato il 6 ottobre 2023 e depositato il 31 ottobre 2023 HI CO ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
5.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) erroneità della sentenza impugnata per travisamento del presupposto di fatto. difetto di istruttoria. insufficienza della motivazione ;
2) sull’illegittimità costituzionale dell’art. 5bis, comma 1 della l.p. n. 13/1992, s.m.i. per violazione degli art. 3 e 41 della costituzione. erroneità della sentenza impugnata per difetto d’istruttoria e per travisamento di fatto .
5.2 Ha, quindi, chiesto in via principale l’accoglimento dell’appello e per l’effetto l’annullamento degli atti gravati in prime cure.
In via di subordine ha chiesto di dichiarare, previa occorrendo verificazione ex art. 66 c.p.a., la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità prospettata nell’atto di appello, rimettendo il giudizio alla Corte Costituzionale.
6. Nelle date del 30 novembre 2023 e del 19 marzo 2023 si sono costituite in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano e Snaitech S.p.A..
7. In data 27 gennaio 2025 parte appellante e Snaitech S.p.A. hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a..
8. Il 4 febbraio 2025 la Provincia Autonoma di Bolzano ha depositato memorie in replica.
9. All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. La causa non appare matura per la decisione.
Il Collegio – ritenuto che la parte appellante, attraverso la consulenza tecnica di parte depositata in primo grado, ha fornito un principio di prova sul c.d. effetto escludente della legge provinciale in contestazione con riferimento al territorio comunale di Merano e tenuto conto che la consulenza tecnica d’ufficio disposta e depositata in altri giudizi aventi analogo oggetto, pur avendo riguardato il detto territorio comunale, non ha tuttavia preso in considerazione anche i luoghi sensibili introdotti dalla delibera di G.P. n. 505/2018; ritenuto altresì che la questione inerente al c.d. effetto espulsivo della norma provinciale potrebbe assumere rilievo in sede di delibazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata a mezzo del secondo motivo di appello, con specifico riferimento ad un possibile vulnus agli artt. 3 e 41 Cost. – dispone, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione sul seguente quesito:
“chiarisca l’organo accertatore se – previa analisi della struttura della domanda e dell’offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quale quella gestita dall’appellante, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Merano– sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza secondo «raggio» (e non secondo distanza pedonale) dai siti c.d. sensibili individuati all’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea, anche alla luce degli ulteriori luoghi sensibili indicati dalla delibera di G.P. n. 505/2018, a determinare una cospicua contrazione del segmento di mercato de quo , e, in particolare se sia attendibile ritenere che dall’applicazione della norma possa derivare un effetto espulsivo di tali attività dall’ambito del territorio del Comune di Merano”.
10.1 A tal fine, il Collegio individua quale organismo che dovrà provvedere alla verificazione il Direttore pro tempore del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento, il quale, personalmente o attraverso delega ad altro Professore, ordinario o associato, in servizio presso lo stesso Dipartimento, dotato di specifiche competenze sulla materia in questione, accerterà quanto indicato, nel contraddittorio tra le parti, sulla base dei documenti contenuti nel fascicolo di causa nonché sulla base di ogni altra documentazione ritenuta utile che le parti sono tenute a mettere a disposizione su sua richiesta.
10.2 Le parti potranno nominare propri consulenti tecnici fino alla data di inizio dell’attività di verificazione, previamente loro comunicata dal verificatore, con almeno cinque giorni liberi di anticipo.
Il Collegio concede i seguenti termini:
- al verificatore, il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di inizio dell’attività di verificazione per la trasmissione alle parti costituite di una bozza di relazione di verificazione;
- alle parti, il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla data di ricezione della predetta bozza, per la trasmissione al verificatore di eventuali osservazioni;
- al verificatore, l’ulteriore termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla scadenza dell’ultimo termine, per il deposito della relazione finale di verificazione, nella quale dovrà procedersi all’esame anche delle predette eventuali osservazioni.
11. Va fissato un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), il quale è posto provvisoriamente a carico della parte appellante.
È riservata alla decisione definitiva ogni altra pronuncia sul compenso finale da liquidare in favore del verificatore, sulle altre questioni oggetto della causa e sulle spese processuali del giudizio.
12. La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese, in ordine all’appello indicato in epigrafe:
- dispone una verificazione ex art. 66 c.p.a., nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
- fissa un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) ponendolo provvisoriamente a carico della parte appellante.
- fissa per la prosecuzione l'udienza di discussione del merito alla data del 6 novembre 2025.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO