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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2307/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Iglesias, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 luglio 2022, – allegati trascorsi lavorativi Parte_1 in qualità di muratore – ha agito in giudizio nei confronti dell' per ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto ad un maggior indennizzo per il danno biologico da
“spondilodiscoartrosi lombare di natura professionale”, stimato dall' nella misura del 6 CP_1 percento (7 percento, considerando l'unificazione con i postumi da infortunio sul lavoro per
“perdita della f.u. del 4° dito mano sinistra”, ai quali l' ha associato un danno CP_1 biologico del 2 percento), ritenendo la valutazione dell' inadeguata. CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 27 febbraio 2024, ha avuto modo di verificare che “il ricorrente è affetto da spondilodiscoartrosi lombare con deficit funzionale di media gravità, con disturbi trofico sensitivi persistenti e disturbi motori episodici con quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio grave ed esiti
pagina 1 di 3 emilaminoartrectomia per ernia discale L4-L5 destra”, di pacifica origine professionale, che ha comportato un danno biologico quantificabile nella misura del 12 per cento.
Conglobati i postumi con quelli da esito di infortunio precedente (danno biologico del 2 percento), si raggiunge, sempre secondo le stime dell'ausiliario, un danno biologico complessivo del 13 per cento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico in misura del 13 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 giugno 2021.
L' deve perciò essere condannato a versare in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale commisurato al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto per la medesima patologia, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad Parte_1
un danno biologico in misura del 13 per cento;
- condanna l' a pagare l'indennizzo in capitale, previa detrazione di quanto prima CP_1
d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto per la medesima pagina 2 di 3 patologia, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 giugno 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, CP_1
che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iv.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 11 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2307/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Iglesias, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 luglio 2022, – allegati trascorsi lavorativi Parte_1 in qualità di muratore – ha agito in giudizio nei confronti dell' per ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto ad un maggior indennizzo per il danno biologico da
“spondilodiscoartrosi lombare di natura professionale”, stimato dall' nella misura del 6 CP_1 percento (7 percento, considerando l'unificazione con i postumi da infortunio sul lavoro per
“perdita della f.u. del 4° dito mano sinistra”, ai quali l' ha associato un danno CP_1 biologico del 2 percento), ritenendo la valutazione dell' inadeguata. CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 27 febbraio 2024, ha avuto modo di verificare che “il ricorrente è affetto da spondilodiscoartrosi lombare con deficit funzionale di media gravità, con disturbi trofico sensitivi persistenti e disturbi motori episodici con quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio grave ed esiti
pagina 1 di 3 emilaminoartrectomia per ernia discale L4-L5 destra”, di pacifica origine professionale, che ha comportato un danno biologico quantificabile nella misura del 12 per cento.
Conglobati i postumi con quelli da esito di infortunio precedente (danno biologico del 2 percento), si raggiunge, sempre secondo le stime dell'ausiliario, un danno biologico complessivo del 13 per cento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico in misura del 13 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 giugno 2021.
L' deve perciò essere condannato a versare in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale commisurato al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto per la medesima patologia, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad Parte_1
un danno biologico in misura del 13 per cento;
- condanna l' a pagare l'indennizzo in capitale, previa detrazione di quanto prima CP_1
d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto per la medesima pagina 2 di 3 patologia, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7 giugno 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, CP_1
che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iv.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 11 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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