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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/05/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2753/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DI elettivamente Parte_1 CP_1 domiciliati in Pizzo, via Nazionale, 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sardanelli (PEC:
che li rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. E Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo (PEC: ) e Email_2
Gianfranco Esposito (PEC: t) che congiuntamente e Email_4 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione aventi n. OI-002453803 e
1 OI-002455695, notificate il 7.11.2024, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2020. La parte ricorrente deduceva di aver, il
2.03.2021, ricevuto l'avviso di addebito n. 43920210000004385000, relativo a pretese contributive dell'anno 2020 e di aver, successivamente, in ragione dell'ottenimento della rateizzazione e della successiva “rottamazione quater”.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) preliminarmente, sospendere inaudita altera parte e/o alla prima udienza di discussione le ordinanze di ingiunzione;
B) nel merito, accogliere la presente opposizione, accertando e dichiarando: o la nullità del procedimento di accertamento per l'avvenuta estinzione dell'illecito a seguito del versamento delle ritenute di legge;
o l'insussistenza dell'illecito per l'assenza dell'elemento soggettivo;
e conseguentemente annullare le ordinanze impugnate e gli atti ad esse presupposti;
C) in subordine, sempre in accoglimento dell'odierna opposizione, rideterminare nella misura minima di legge la sanzione irrogabile;
D) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_2 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata si appalesa fondata.
2 4. L'Ente previdenziale ha dimostrato che al fine di estinguere il debito, il datore di lavoro avrebbe dovuto tempestivamente versare i pagamenti inerenti ottobre e novembre 2020, il cui versamento è avvenuto solo il 2.11.2023 e il 17.11.2023, stante il confessato ritardo di talune rate da parte ricorrente.
5. Sicché, dal mancato tempestivo pagamento hanno avuto orogine le ordinanze oggetto di contestazione.
6. Il ricorso va, per tali motivi, rigettato e i ricorrenti, in solido, sono tenuti al pagamento dell'importo ingiunto.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 14/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DI elettivamente Parte_1 CP_1 domiciliati in Pizzo, via Nazionale, 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sardanelli (PEC:
che li rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. E Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo (PEC: ) e Email_2
Gianfranco Esposito (PEC: t) che congiuntamente e Email_4 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione aventi n. OI-002453803 e
1 OI-002455695, notificate il 7.11.2024, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2020. La parte ricorrente deduceva di aver, il
2.03.2021, ricevuto l'avviso di addebito n. 43920210000004385000, relativo a pretese contributive dell'anno 2020 e di aver, successivamente, in ragione dell'ottenimento della rateizzazione e della successiva “rottamazione quater”.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) preliminarmente, sospendere inaudita altera parte e/o alla prima udienza di discussione le ordinanze di ingiunzione;
B) nel merito, accogliere la presente opposizione, accertando e dichiarando: o la nullità del procedimento di accertamento per l'avvenuta estinzione dell'illecito a seguito del versamento delle ritenute di legge;
o l'insussistenza dell'illecito per l'assenza dell'elemento soggettivo;
e conseguentemente annullare le ordinanze impugnate e gli atti ad esse presupposti;
C) in subordine, sempre in accoglimento dell'odierna opposizione, rideterminare nella misura minima di legge la sanzione irrogabile;
D) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_2 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata si appalesa fondata.
2 4. L'Ente previdenziale ha dimostrato che al fine di estinguere il debito, il datore di lavoro avrebbe dovuto tempestivamente versare i pagamenti inerenti ottobre e novembre 2020, il cui versamento è avvenuto solo il 2.11.2023 e il 17.11.2023, stante il confessato ritardo di talune rate da parte ricorrente.
5. Sicché, dal mancato tempestivo pagamento hanno avuto orogine le ordinanze oggetto di contestazione.
6. Il ricorso va, per tali motivi, rigettato e i ricorrenti, in solido, sono tenuti al pagamento dell'importo ingiunto.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 14/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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