Art. 8.
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari l'11 novembre 1952, tra l'Universita', la Provincia, il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, per contribuire al finanziamento della Facolta' di economia e commercio.
La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di 8 anni e potra' essere rinnovata per eguale periodo di tempo.
Mediante altra convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione sarda e l'Universita' di Cagliari, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento e il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di economia e commercio.
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari l'11 novembre 1952, tra l'Universita', la Provincia, il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, per contribuire al finanziamento della Facolta' di economia e commercio.
La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di 8 anni e potra' essere rinnovata per eguale periodo di tempo.
Mediante altra convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione sarda e l'Universita' di Cagliari, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento e il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di economia e commercio.