TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1135/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MICHELE IUPPA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti VITO LORENZO Controparte_1
VIELI e ANNA MARIA LAGIOIA)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al pagamento in favore della società resistente della somma di euro 500,00;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.300,00, oltre spese generali, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 31/01/2023 il ricorrente – premesso di essere stato assunto alle dipendenze della società resistente nel mese di maggio 2005;
premesso di essere stato stabilizzato a tempo indeterminato a far data dal
5/03/2007 come impiegato di 2° livello presso la sede di Ragusa;
premesso di essere stato poi trasferito a Palermo, quale responsabile del reparto ristoro, pane e pasticceria del supermercato sito nel Centro Commerciale Forum;
– esponeva che a seguito dell'ulteriore trasferimento presso il punto vendita di Borgo Nuovo si verificavano, a partire dal mese di settembre 2014, episodi che lo costringevano a cessare, in data 11/10/2018, il rapporto di lavoro;
precisava, in dettaglio, di avere subito azioni vessatorie e mobbizzanti da parte del collega il quale, Testimone_1
addetto al medesimo punto vendita, vi aveva ricoperto prima il ruolo di responsabile di 2° livello e poi di capo area;
aggiungeva di avere chiesto di essere retrocesso di livello pur di ritornare presso il Centro Commerciale Forum e che pure qui tuttavia era stato vittima di vessazioni ad opera dello avendo Tes_1
questi nelle more conseguito l'incarico di vice direttore proprio del punto vendita sito presso il Forum. Sulla scorta di tali premesse concludeva chiedendo condannarsi la società resistente al risarcimento dei danni patiti a causa del comportamento vessatorio (cd. mobbing) perpetrato in suo danno da Tes_1
quale diretto incaricato dell'azienda, quantificati in euro 50.000, 00
[...]
ovvero nella diversa somma ritenuta dovuta.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 12/05/2023, la
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro società resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, contestandone la fondatezza.
Ritenuto inammissibile l'unico capitolo di prova dedotto in ricorso, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, rassegnate le conclusioni con note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Premesso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento …”, giova precisare che il lavoratore che agisca in giudizio specificamente al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti a causa di una condotta ritenuta mobbizzante è
tenuto a dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie,
che vanno ravvisati: - nella molteplicità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
- nell'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
- nel nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
- nell'elemento soggettivo (intento persecutorio).
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha con chiarezza affermato che: “… ai
fini della configurabilità di una ipotesi di “mobbing”, non è condizione sufficiente
l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali
illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con
ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un
disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione …” (Cass. n.
29767/2020).
Orbene, nel caso di specie la lettura integrale del ricorso e dell'unico capitolo di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prova ivi articolato – “vero è che tra il settembre del 2014 ed il 11.1.2018 data di
cessazione del rapporto di lavoro, il sig. , superiore gerarchico del Testimone_1
sig. all'interno della Azienda oggi denominata Parte_1 [...]
, ha avuto nei confronti di quest'ultimo atteggiamenti vessatori e CP_1
persecutori sul posto di lavoro” - dimostra, senza lasciare spazio a dubbi o perplessità, che il ricorrente non abbia punto adempiuto al proprio onere probatorio, evidentemente omettendo sia di allegare elementi idonei a delineare la dedotta fattispecie di mobbing sia di articolare mezzi istruttori atti a dare della medesima una qualche dimostrazione.
Tanto, invero, basta per respingere il ricorso e ravvisandosi pure i presupposti per la configurazione della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
– stante la palese infondatezza della domanda e considerato che il ricorrente ha chiaramente agito in giudizio violando i più comuni e normali canoni di prudenza
- il ricorrente va pure condannato, come richiesto dalla società resistente, al pagamento della somma di euro 500,00, determinata in via equitativa.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 26.001 ad euro 52.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 05/02/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1135/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MICHELE IUPPA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti VITO LORENZO Controparte_1
VIELI e ANNA MARIA LAGIOIA)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al pagamento in favore della società resistente della somma di euro 500,00;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.300,00, oltre spese generali, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 31/01/2023 il ricorrente – premesso di essere stato assunto alle dipendenze della società resistente nel mese di maggio 2005;
premesso di essere stato stabilizzato a tempo indeterminato a far data dal
5/03/2007 come impiegato di 2° livello presso la sede di Ragusa;
premesso di essere stato poi trasferito a Palermo, quale responsabile del reparto ristoro, pane e pasticceria del supermercato sito nel Centro Commerciale Forum;
– esponeva che a seguito dell'ulteriore trasferimento presso il punto vendita di Borgo Nuovo si verificavano, a partire dal mese di settembre 2014, episodi che lo costringevano a cessare, in data 11/10/2018, il rapporto di lavoro;
precisava, in dettaglio, di avere subito azioni vessatorie e mobbizzanti da parte del collega il quale, Testimone_1
addetto al medesimo punto vendita, vi aveva ricoperto prima il ruolo di responsabile di 2° livello e poi di capo area;
aggiungeva di avere chiesto di essere retrocesso di livello pur di ritornare presso il Centro Commerciale Forum e che pure qui tuttavia era stato vittima di vessazioni ad opera dello avendo Tes_1
questi nelle more conseguito l'incarico di vice direttore proprio del punto vendita sito presso il Forum. Sulla scorta di tali premesse concludeva chiedendo condannarsi la società resistente al risarcimento dei danni patiti a causa del comportamento vessatorio (cd. mobbing) perpetrato in suo danno da Tes_1
quale diretto incaricato dell'azienda, quantificati in euro 50.000, 00
[...]
ovvero nella diversa somma ritenuta dovuta.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 12/05/2023, la
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro società resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, contestandone la fondatezza.
Ritenuto inammissibile l'unico capitolo di prova dedotto in ricorso, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, rassegnate le conclusioni con note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Premesso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento …”, giova precisare che il lavoratore che agisca in giudizio specificamente al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti a causa di una condotta ritenuta mobbizzante è
tenuto a dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie,
che vanno ravvisati: - nella molteplicità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
- nell'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
- nel nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
- nell'elemento soggettivo (intento persecutorio).
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha con chiarezza affermato che: “… ai
fini della configurabilità di una ipotesi di “mobbing”, non è condizione sufficiente
l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali
illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con
ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un
disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione …” (Cass. n.
29767/2020).
Orbene, nel caso di specie la lettura integrale del ricorso e dell'unico capitolo di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prova ivi articolato – “vero è che tra il settembre del 2014 ed il 11.1.2018 data di
cessazione del rapporto di lavoro, il sig. , superiore gerarchico del Testimone_1
sig. all'interno della Azienda oggi denominata Parte_1 [...]
, ha avuto nei confronti di quest'ultimo atteggiamenti vessatori e CP_1
persecutori sul posto di lavoro” - dimostra, senza lasciare spazio a dubbi o perplessità, che il ricorrente non abbia punto adempiuto al proprio onere probatorio, evidentemente omettendo sia di allegare elementi idonei a delineare la dedotta fattispecie di mobbing sia di articolare mezzi istruttori atti a dare della medesima una qualche dimostrazione.
Tanto, invero, basta per respingere il ricorso e ravvisandosi pure i presupposti per la configurazione della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
– stante la palese infondatezza della domanda e considerato che il ricorrente ha chiaramente agito in giudizio violando i più comuni e normali canoni di prudenza
- il ricorrente va pure condannato, come richiesto dalla società resistente, al pagamento della somma di euro 500,00, determinata in via equitativa.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 26.001 ad euro 52.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 05/02/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro