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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3390/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 3390/2024 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.06.1988, residente ad Augusta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Irene Ferrauto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.08.1988, ivi residente, viale Riccardo da Lentini n. 18, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Massimo Vitale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 28.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato telematicamente in data 09.10.2024 Pt_1
premettendo di avere contratto matrimonio il 13.10.2018 con ,
[...] Controparte_1
dal quale nasceva il figlio (il 02.06.2020), chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1
personale dalla moglie e l'adozione delle seguenti ulteriori statuizioni: a) affidamento esclusivo del figlio minore o, in subordine, affidamento condiviso con collocamento presso il padre;
b) regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno o, in caso di collocamento del minore presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno;
c) previsione dell'obbligo in capo alla di corrispondere la somma mensile di euro CP_1
350,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 30.04.2025, si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda di separazione e, in via Controparte_1
riconvenzionale, chiedeva pronuncia di addebito a carico del ricorrente;
domandava, inoltre,
l'affidamento in via esclusiva del figlio, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo a di corrispondere la somma mensile di euro 600,00 Pt_1
a titolo di mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento depositato il 27.03.2025 il Presidente dott.ssa Veronica Milone disponeva la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 3603/2024 R.G. e successivamente promosso da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 27.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i difensori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo - già depositato l'08.05.2025 - e, pertanto, chiedevano al
Tribunale di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
“- I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo dotati di adeguati redditi propri;
- Affidamento condiviso del figlio minore che va collocato presso l'abitazione della Per_1
madre, con diritto del padre di vederlo almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (preferibilmente il Martedì e Giovedì, salvo imprevisti) ed a settimane alterne dal sabato mattina ore 10:30 alla domenica ore 17:00; si conviene fin da adesso che le parti
a partire dal gennaio del 2026 valuteranno concordemente tempi di pernottamento presso il
pagina 2 di 4 padre maggior in relazione all'età più matura del figlio;
in merito alle vacanze estive il padre avrà diritto di tenere con sè il figlio consecutivamente per 5 giorni nel mese di luglio e 5 giorni nel mese di agosto;
le festività natalizie, Natale o Vigilia, il figlio minore le trascorrerà ad anni alterni una volta col padre e una volta con la madre;
così pure il 31 dicembre o il primo gennaio, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo: i superiori accordi possono oggetto di modifiche in relazione agli impegni del figlio e di entrambi i genitori;
- Obbligo del sig. di provvedere al mantenimento del figlio nella misura di euro Pt_1
250.00 da versarsi in favore della madre anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale come per legge;
- Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno per le spese straordinarie per il figlio come da linea guida del Tribunale di Siracusa:
- Con i superiori accordi le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, di aver definitivamente chiuso ogni rapporto scaturente dal matrimonio, ritenendo
i superiori accordi definitivi ed esaustivi”.
Alla medesima udienza il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti. per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, il Collegio ritiene di potere recepire le condizioni concordate, le quali appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, con cui convive fin dalla nascita, e dalla regolamentazione degli incontri con l'altro genitore.
Anche le previsioni di ordine economico, e quindi la misura e il modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, cura ed istruzione del figlio , appaiono essere Per_1
conformi all'età e alle esigenze del minore.
pagina 3 di 4 Infine, il Collegio prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti, le quali sono conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3390/2024 R.G., alla quale è stata riunita quella iscritta al n. 3603/2024 R.G.: dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
omologa le condizioni della separazione inerenti al figlio minore ed ai rapporti Per_1
economici e provvede in conformità alle stesse, qui da intendersi trascritte;
dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lentini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 29.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 3390/2024 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.06.1988, residente ad Augusta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Irene Ferrauto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.08.1988, ivi residente, viale Riccardo da Lentini n. 18, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Massimo Vitale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 28.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato telematicamente in data 09.10.2024 Pt_1
premettendo di avere contratto matrimonio il 13.10.2018 con ,
[...] Controparte_1
dal quale nasceva il figlio (il 02.06.2020), chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1
personale dalla moglie e l'adozione delle seguenti ulteriori statuizioni: a) affidamento esclusivo del figlio minore o, in subordine, affidamento condiviso con collocamento presso il padre;
b) regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno o, in caso di collocamento del minore presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno;
c) previsione dell'obbligo in capo alla di corrispondere la somma mensile di euro CP_1
350,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 30.04.2025, si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda di separazione e, in via Controparte_1
riconvenzionale, chiedeva pronuncia di addebito a carico del ricorrente;
domandava, inoltre,
l'affidamento in via esclusiva del figlio, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo a di corrispondere la somma mensile di euro 600,00 Pt_1
a titolo di mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento depositato il 27.03.2025 il Presidente dott.ssa Veronica Milone disponeva la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 3603/2024 R.G. e successivamente promosso da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 27.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i difensori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo - già depositato l'08.05.2025 - e, pertanto, chiedevano al
Tribunale di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
“- I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo dotati di adeguati redditi propri;
- Affidamento condiviso del figlio minore che va collocato presso l'abitazione della Per_1
madre, con diritto del padre di vederlo almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (preferibilmente il Martedì e Giovedì, salvo imprevisti) ed a settimane alterne dal sabato mattina ore 10:30 alla domenica ore 17:00; si conviene fin da adesso che le parti
a partire dal gennaio del 2026 valuteranno concordemente tempi di pernottamento presso il
pagina 2 di 4 padre maggior in relazione all'età più matura del figlio;
in merito alle vacanze estive il padre avrà diritto di tenere con sè il figlio consecutivamente per 5 giorni nel mese di luglio e 5 giorni nel mese di agosto;
le festività natalizie, Natale o Vigilia, il figlio minore le trascorrerà ad anni alterni una volta col padre e una volta con la madre;
così pure il 31 dicembre o il primo gennaio, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo: i superiori accordi possono oggetto di modifiche in relazione agli impegni del figlio e di entrambi i genitori;
- Obbligo del sig. di provvedere al mantenimento del figlio nella misura di euro Pt_1
250.00 da versarsi in favore della madre anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale come per legge;
- Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno per le spese straordinarie per il figlio come da linea guida del Tribunale di Siracusa:
- Con i superiori accordi le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, di aver definitivamente chiuso ogni rapporto scaturente dal matrimonio, ritenendo
i superiori accordi definitivi ed esaustivi”.
Alla medesima udienza il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti. per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, il Collegio ritiene di potere recepire le condizioni concordate, le quali appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, con cui convive fin dalla nascita, e dalla regolamentazione degli incontri con l'altro genitore.
Anche le previsioni di ordine economico, e quindi la misura e il modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, cura ed istruzione del figlio , appaiono essere Per_1
conformi all'età e alle esigenze del minore.
pagina 3 di 4 Infine, il Collegio prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti, le quali sono conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3390/2024 R.G., alla quale è stata riunita quella iscritta al n. 3603/2024 R.G.: dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
omologa le condizioni della separazione inerenti al figlio minore ed ai rapporti Per_1
economici e provvede in conformità alle stesse, qui da intendersi trascritte;
dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lentini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 29.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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