TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/02/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2771/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei SIg.ri Magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 767/2020 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
con gli Avv.ti Angelo Stoikidis, (pec: Parte_1
) e Dario Maglio (pec: ) Email_1 Email_2
ATTORE contro on l'Avv. Alberto Rossotti (pec: ) CP_1 Email_3
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.4.2024.
Per il P.M.
VISTO in data 31.8.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La SI.ra ha adito il Tribunale di Velletri per ottenere la Parte_1
pronuncia di separazione dal coniuge, con addebito della responsabilità al marito ex art. 151, comma 2,
c.c. per le condotte violente e denigratorie poste in essere nei suoi confronti in presenza dei figli minori pagina 1 di 7 (14.4.20225) e (18.1.2011), coinvolti dal padre nel conflitto di coppia e indotti a Per_1 Per_2
tenere nei confronti della madre il medesimo atteggiamento di disprezzo e denigrazione tenuto dal padre e dai suoi familiari.
Si è costituto in giudizio il resistente non opponendosi alla domanda di separazione ma eccependo che l'affectio coniugalis sarebbe venuta meno a causa delle reiterate condotte della moglie contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio avendo la medesima tenuto comportamenti violenti nei confronti del marito e dei figli ed abbandonando a più riprese il tetto coniugale, a partire dall'anno 2018 per poi non fare più rientro nella casa coniugale a far data dal novembre 2019. Ha quindi precisato che sarebbe stata la stessa SI.ra ad allontanarsi dai parenti del marito - tentando addirittura di Parte_1
diminuire le frequentazioni che i bambini avevano con la famiglia paterna - sempre a causa del temperamento irascibile della odierna ricorrente che l'ha spesso portata a denigrare dinanzi i figli le figure parentali paterne.
Ha contestato la rispondenza a verità dell'asserito episodio di violenza domestica perpetrato nei suoi confronti alla presenza dei bambini da parte del padre, che avrebbe invece subito le ripetute vessazioni e aggressioni da parte della ricorrente.
Ha quindi richiamato il clima di ansia generato dalla ricorrente sui figli caratterizzato da continui comportamenti vessatori ai danni del marito e dei figli disinteressandosi delle necessità primarie di tutti i membri del nucleo familiare.
In particolare secondo l'asserto difensivo “L'unione coniugale, trascorsi i primi anni di matrimonio, ha subito un decadimento dovuto alle continue angherie poste in essere dalla ricorrente. Ella era solita aggredire il coniuge, per motivi futili, urlandogli contro, ingiuriandolo, percuotendolo con schiaffi e spingendosi persino a sputargli in faccia. Il più delle volte le discussioni traevano origine dal comportamento violento che la stessa ricorrente assumeva nei confronti dei figli, soprattutto in assenza del coniuge ovvero quando questi era fuori per lavoro. Quando l'esponente si avvedeva di tali condotte ed interveniva per porvi fine, la reazione violenta (originariamente rivolta verso i figli) si ripercuoteva integralmente nei confronti del SI. Le umiliazioni erano all'ordine del giorno e molteplici sono CP_1
gli episodi che hanno visto protagonisti e , loro malgrado. In diverse occasioni la Per_1 Per_2
ricorrente ha infatti malmenato i ragazzi, percuotendoli con schiaffi e pugni, tanto da incutere in loro il timore di rimanere da soli con la madre, a causa dei suoi frequenti ed assolutamente ingiustificati scatti d'ira”.
Da ultimo la ricorrente sarebbe stata coinvolta in un procedimento penale per i reati di cui all'artt. 61 n.
1 e 11 - quinquies c.p., 81 c.p. e 572 c.p., iscritto presso il Tribunale di Velletri al R.G.N.R. 5769/2019
– R.G. GIP 6154/2019 e, nel mese di Novembre 2018 la ricorrente, a causa di un voto insufficiente pagina 2 di 7 (cinque) in storia del figlio – che all'epoca frequentava la scuola media inferiore – lo Per_1
avrebbe obbligato a scendere dall'autovettura ed a rientrare a casa da solo a piedi.
Ha quindi concluso per un regime di affido esclusivo con disciplina dei diritti di visita della madre secondo modalità protette, assegnazione della casa coniugale al padre e previsione a carico della madre di un assegno mensile determinato in Euro 600,00 per il mantenimento dei figli.
Con ordinanza presidenziale sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“dispone l'affido esclusivo dei figli e al padre, avuto riguardo ai gravi elementi Per_1 Per_2
emersi a carico della madre nel corso del procedimento penale n. 5769/2019 RGNR che, allo stato, avvalorano l'ipotesi accusatoria, ed al sostanziale disinteresse per la prole dimostrato dalla madre a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare, ferma restando, in ogni caso, una diversa valutazione da parte del giudice istruttore della causa di merito;
assegna la casa familiare sita in Rocca di Papa, alla Via delle Calcare n. 15F, al marito e dispone che la moglie, che se n'è già allontanata, asporti eventuali effetti personali nel termine di trenta giorni;
dispone che la madre potrà vedere i figli secondo le modalità stabilite dai Servizi Sociali del Comune di Rocca di Papa;
dispone che la madre dovrà contribuire al mantenimento dei figli attraverso il pagamento di un contributo complessivo di euro 120,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio del padre, ovvero mediante bonifico sul conto corrente da questi comunicato, oltre al 20% delle spese straordinarie”.
La difesa della ricorrente costituendosi avanti al giudice istruttore la difesa della ricorrente ha contestato la ricostruzione offerta da parte della difesa del resistente precisando di essere stata costretta a rilasciare la casa coniugale dalla continua opera di demolizione del proprio ruolo di madre e moglie posta in essere dal e dalla sua intera compagine familiare. CP_1
Ha inoltre richiamato quanto allegato nel ricorso introduttivo in ordine al comportamento del resistente che, a seguito della perdita del primo figlio occorsa tra la notte del 6 e 7 giugno 2004, avrebbe iniziato a manifestare aperto disprezzo e disinteresse nei confronti della moglie, rendendosi persino protagonista nei suoi confronti di ripetute aggressioni verbali e fisiche, facendo così venire meno l'affectio coniugalis.
Ha quindi precisato di essere stata costretta a lasciare la casa coniugale al fine di porre termine a tale condotta violenta ed aggressiva, concordando tale decisione con il padre a seguito dell'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti per maltrattamenti nei confronti dei figli oggetto tuttavia, secondo la tesi attorea, di invenzione da parte dei figli ed offrendo una diversa ricostruzione dei fatti oggetto della denuncia.
pagina 3 di 7 Ha inoltre rimarcato il peggioramento del rendimento scolastico del minore a seguito del Per_2
provvedimento di affidamento esclusivo al padre nonché il peggioramento del suo stato psicologico non adeguatamente supportato dal padre che pure avrebbe trascurato di seguire il minore nei compiti e nell'affiancamento da parte di un logopedista pure prescritto al minore dal medico curante dell'ospedale pediatrico
Ha quindi chiesto disporsi un regime di affido condiviso con collocamento dei figli presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale in qualità di genitore collocatario con la previsione a carico del padre di un assegno perequativo di mantenimento pari alla complessiva somma di euro
900,00 di cui euro 600 per il mantenimento dei figli ed euro 300,00 per il suo mantenimento.
Costituendosi avanti al giudice istruttore il resistente, insistendo nelle eccezioni sollevate in sede di costituzione ha contestato il peggioramento dell'andamento scolastico allegato da controparte precisando che, in disparte le difficoltà legate allo stato pandemico, il figlio avrebbe Per_1 positivamente concluso l'anno scolastico 2019/2020 con votazioni comprese fra il sette ed il nove mentre il figlio dopo, un'iniziale difficoltà probabilmente legata alla separazione dei genitori, Per_2
avrebbe recuperato la regolarità della frequenza scolastica, raggiungendo risultati più meritori del precedente anno.
La causa è stata istruita con l'ammissione delle prove articolati dalle parti ritenute rielvanti, con lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio e con l'acquisizione di documentazione reddituale aggiornata.
Nel corso del giudizio è stata disposta l'audizione del minore . Per_2
0. Questioni preliminari
Va rigettata l'istanza di rimessione di assegnazione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte resistente con nota depositata in data 28.6.2024 posto che, contrariamente a quanto allegato dalla difesa, il verbale dell'udienza dell'8.4.2024 risulta regolarmente notificato con biglietto di cancelleria al procuratore istante.
1.La domanda di separazione.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
2.La domanda di addebito.
pagina 4 di 7 Per quanto riguarda in particolare la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio e ribadita da ultimo con la propria comparsa conclusionale, occorre anzitutto rammentarsi, in generale, che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo
(v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Occorre pertanto, ai fini della pronuncia di addebito, la prova rigorosa che la violazione dell'obbligo di fedeltà sia stato causa determinante dell'intollerabilità della convivenza. Conformemente al consolidato orientamento della Corte di Cassazione infatti “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n. 2059/2012). E ancora “Il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della pagina 5 di 7 convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (Cass., n. 8512 del 2006; Cass., n.
25618 del 2007)” (Cass. n. 16270/2013).
Nella fattispecie attualmente sub iudice, in applicazione dei suesposti principi, deve rilevarsi che, secondo lo stesso asserto difensivo attoreo, il matrimonio sarebbe entrato in crisi sin dai primi anni di vita coniugale e precisamente a seguito della perdita del primo figlio (cfr. ricorso introduttivo: “la convivenza coniugale, inizialmente improntata al reciproco affetto e stima, si è andata via via deteriorando in concomitanza con la perdita del primo figlio avvenuta tra la notte del 6 e 7 giugno
2004, allorquando il ha iniziato a manifestare apertamente disprezzo e disinteresse nei confronti CP_1 dell'odierna rendendosi persino protagonista nei suoi confronti di ripetute aggressioni verbali e facendo così venire meno l'affectio coniugalis”) e l'atteggiamento di ostilità del padre e della di lui famiglia di origine sarebbe stato tenuto anche a seguito della nascita del primo figlio . Per_1
Ne segue che la violazione del dovere coniugale di assistenza morale e di rispetto della figura del coniuge è evidentemente priva del rapporto di causalità con la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Secondo la ricostruzione difensiva della ricorrente, infatti, la stessa, sarebbe stata costretta a lasciare la casa coniugale non “per sua scelta spontanea, bensì perché vi è stata costretta dalla incessante e malevola azione di demolizione del proprio ruolo di madre e moglie posta i n essere dal e dalla CP_1 sua intera compagine familiare”, ovvero per il medesimo comportamento serbato dal marito negli anni di matrimonio.
Considerazione analoghe valgono per la domanda di addebito avanzata dal resistente, secondo il cui asserto difensivo l'unione coniugale sarebbe venuta meno trascorsi i primi anni di matrimonio con la conseguenza che l'asserito comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, con particolare riferimento ai censurati comportamenti educativi nei confronti dei figli improntati all'aggressività come anche il disinteresse della moglie per il menage familiare e la mancata divisione dei compiti domestici, si pongono a valle di un progressivo deterioramento dell'affectio coniugalis e non come causa della sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
3. Regime di affido della prole.
La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
4. Questioni economiche.
4.1. Domanda di assegno di mantenimento
pagina 6 di 7 Tenuto conto dell'invalidità civile della ricorrente, che percepisce una pensione di euro 300,00 circa e presta un quadro clinico (stomizzata) oggettivamente difficilmente conciliabile con lo svolgimento di attività lavorativa che peraltro non ha mai svolto durante il matrimonio come pure emerso nel corso della ctu deve essere posto a carico del marito, in via definitiva, un assegno per il suo mantenimento di importo pari alla somma mensile di euro 250,00 tenuto conto degli ultimi redditi disponibili del padre
(pari alla somma mensile di euro 1.700,00 circa per dodici mensilità) e alla circostanza che il medesimo ha omesso di aggiornare la propria situazione reddituale all'attualità, in violazione di quanto disposto con ordinanza resa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.4.2024. Deve quindi presumersi che abbia redditi ulteriori non dichiarati o comunque redditi superiori a quelli da ultimo dichiarati.
4. 2. Mantenimento per i figli
Quanto al mantenimento per i figli si provvede come da separata ordinanza non essendo la causa matura per la decisione.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa domanda e/o istanza e/o eccezione, in contraddittorio delle parti non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio contratto con rito concordatario in ROCCA DI PAPA il 28/12/2002 ed
[...]
iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di ROCCA DI PAPA al n. 1 parte II Serie A anno 2003);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ROCCA DI PAPA di provvedere alle incombenze di legge;
- rigetta le domande di addebito della separazione avanzate dalle parti;
- dispone che il marito corrisponda alla moglie a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di euro 250,00 suscettibile di rivalutazione secondo gli indici Istat costo della vita Foi.
- rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.2.2025
IL PRESIDENTE RELATORE dott. Marco Valecchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei SIg.ri Magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 767/2020 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
con gli Avv.ti Angelo Stoikidis, (pec: Parte_1
) e Dario Maglio (pec: ) Email_1 Email_2
ATTORE contro on l'Avv. Alberto Rossotti (pec: ) CP_1 Email_3
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.4.2024.
Per il P.M.
VISTO in data 31.8.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La SI.ra ha adito il Tribunale di Velletri per ottenere la Parte_1
pronuncia di separazione dal coniuge, con addebito della responsabilità al marito ex art. 151, comma 2,
c.c. per le condotte violente e denigratorie poste in essere nei suoi confronti in presenza dei figli minori pagina 1 di 7 (14.4.20225) e (18.1.2011), coinvolti dal padre nel conflitto di coppia e indotti a Per_1 Per_2
tenere nei confronti della madre il medesimo atteggiamento di disprezzo e denigrazione tenuto dal padre e dai suoi familiari.
Si è costituto in giudizio il resistente non opponendosi alla domanda di separazione ma eccependo che l'affectio coniugalis sarebbe venuta meno a causa delle reiterate condotte della moglie contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio avendo la medesima tenuto comportamenti violenti nei confronti del marito e dei figli ed abbandonando a più riprese il tetto coniugale, a partire dall'anno 2018 per poi non fare più rientro nella casa coniugale a far data dal novembre 2019. Ha quindi precisato che sarebbe stata la stessa SI.ra ad allontanarsi dai parenti del marito - tentando addirittura di Parte_1
diminuire le frequentazioni che i bambini avevano con la famiglia paterna - sempre a causa del temperamento irascibile della odierna ricorrente che l'ha spesso portata a denigrare dinanzi i figli le figure parentali paterne.
Ha contestato la rispondenza a verità dell'asserito episodio di violenza domestica perpetrato nei suoi confronti alla presenza dei bambini da parte del padre, che avrebbe invece subito le ripetute vessazioni e aggressioni da parte della ricorrente.
Ha quindi richiamato il clima di ansia generato dalla ricorrente sui figli caratterizzato da continui comportamenti vessatori ai danni del marito e dei figli disinteressandosi delle necessità primarie di tutti i membri del nucleo familiare.
In particolare secondo l'asserto difensivo “L'unione coniugale, trascorsi i primi anni di matrimonio, ha subito un decadimento dovuto alle continue angherie poste in essere dalla ricorrente. Ella era solita aggredire il coniuge, per motivi futili, urlandogli contro, ingiuriandolo, percuotendolo con schiaffi e spingendosi persino a sputargli in faccia. Il più delle volte le discussioni traevano origine dal comportamento violento che la stessa ricorrente assumeva nei confronti dei figli, soprattutto in assenza del coniuge ovvero quando questi era fuori per lavoro. Quando l'esponente si avvedeva di tali condotte ed interveniva per porvi fine, la reazione violenta (originariamente rivolta verso i figli) si ripercuoteva integralmente nei confronti del SI. Le umiliazioni erano all'ordine del giorno e molteplici sono CP_1
gli episodi che hanno visto protagonisti e , loro malgrado. In diverse occasioni la Per_1 Per_2
ricorrente ha infatti malmenato i ragazzi, percuotendoli con schiaffi e pugni, tanto da incutere in loro il timore di rimanere da soli con la madre, a causa dei suoi frequenti ed assolutamente ingiustificati scatti d'ira”.
Da ultimo la ricorrente sarebbe stata coinvolta in un procedimento penale per i reati di cui all'artt. 61 n.
1 e 11 - quinquies c.p., 81 c.p. e 572 c.p., iscritto presso il Tribunale di Velletri al R.G.N.R. 5769/2019
– R.G. GIP 6154/2019 e, nel mese di Novembre 2018 la ricorrente, a causa di un voto insufficiente pagina 2 di 7 (cinque) in storia del figlio – che all'epoca frequentava la scuola media inferiore – lo Per_1
avrebbe obbligato a scendere dall'autovettura ed a rientrare a casa da solo a piedi.
Ha quindi concluso per un regime di affido esclusivo con disciplina dei diritti di visita della madre secondo modalità protette, assegnazione della casa coniugale al padre e previsione a carico della madre di un assegno mensile determinato in Euro 600,00 per il mantenimento dei figli.
Con ordinanza presidenziale sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“dispone l'affido esclusivo dei figli e al padre, avuto riguardo ai gravi elementi Per_1 Per_2
emersi a carico della madre nel corso del procedimento penale n. 5769/2019 RGNR che, allo stato, avvalorano l'ipotesi accusatoria, ed al sostanziale disinteresse per la prole dimostrato dalla madre a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare, ferma restando, in ogni caso, una diversa valutazione da parte del giudice istruttore della causa di merito;
assegna la casa familiare sita in Rocca di Papa, alla Via delle Calcare n. 15F, al marito e dispone che la moglie, che se n'è già allontanata, asporti eventuali effetti personali nel termine di trenta giorni;
dispone che la madre potrà vedere i figli secondo le modalità stabilite dai Servizi Sociali del Comune di Rocca di Papa;
dispone che la madre dovrà contribuire al mantenimento dei figli attraverso il pagamento di un contributo complessivo di euro 120,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio del padre, ovvero mediante bonifico sul conto corrente da questi comunicato, oltre al 20% delle spese straordinarie”.
La difesa della ricorrente costituendosi avanti al giudice istruttore la difesa della ricorrente ha contestato la ricostruzione offerta da parte della difesa del resistente precisando di essere stata costretta a rilasciare la casa coniugale dalla continua opera di demolizione del proprio ruolo di madre e moglie posta in essere dal e dalla sua intera compagine familiare. CP_1
Ha inoltre richiamato quanto allegato nel ricorso introduttivo in ordine al comportamento del resistente che, a seguito della perdita del primo figlio occorsa tra la notte del 6 e 7 giugno 2004, avrebbe iniziato a manifestare aperto disprezzo e disinteresse nei confronti della moglie, rendendosi persino protagonista nei suoi confronti di ripetute aggressioni verbali e fisiche, facendo così venire meno l'affectio coniugalis.
Ha quindi precisato di essere stata costretta a lasciare la casa coniugale al fine di porre termine a tale condotta violenta ed aggressiva, concordando tale decisione con il padre a seguito dell'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti per maltrattamenti nei confronti dei figli oggetto tuttavia, secondo la tesi attorea, di invenzione da parte dei figli ed offrendo una diversa ricostruzione dei fatti oggetto della denuncia.
pagina 3 di 7 Ha inoltre rimarcato il peggioramento del rendimento scolastico del minore a seguito del Per_2
provvedimento di affidamento esclusivo al padre nonché il peggioramento del suo stato psicologico non adeguatamente supportato dal padre che pure avrebbe trascurato di seguire il minore nei compiti e nell'affiancamento da parte di un logopedista pure prescritto al minore dal medico curante dell'ospedale pediatrico
Ha quindi chiesto disporsi un regime di affido condiviso con collocamento dei figli presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale in qualità di genitore collocatario con la previsione a carico del padre di un assegno perequativo di mantenimento pari alla complessiva somma di euro
900,00 di cui euro 600 per il mantenimento dei figli ed euro 300,00 per il suo mantenimento.
Costituendosi avanti al giudice istruttore il resistente, insistendo nelle eccezioni sollevate in sede di costituzione ha contestato il peggioramento dell'andamento scolastico allegato da controparte precisando che, in disparte le difficoltà legate allo stato pandemico, il figlio avrebbe Per_1 positivamente concluso l'anno scolastico 2019/2020 con votazioni comprese fra il sette ed il nove mentre il figlio dopo, un'iniziale difficoltà probabilmente legata alla separazione dei genitori, Per_2
avrebbe recuperato la regolarità della frequenza scolastica, raggiungendo risultati più meritori del precedente anno.
La causa è stata istruita con l'ammissione delle prove articolati dalle parti ritenute rielvanti, con lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio e con l'acquisizione di documentazione reddituale aggiornata.
Nel corso del giudizio è stata disposta l'audizione del minore . Per_2
0. Questioni preliminari
Va rigettata l'istanza di rimessione di assegnazione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte resistente con nota depositata in data 28.6.2024 posto che, contrariamente a quanto allegato dalla difesa, il verbale dell'udienza dell'8.4.2024 risulta regolarmente notificato con biglietto di cancelleria al procuratore istante.
1.La domanda di separazione.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
2.La domanda di addebito.
pagina 4 di 7 Per quanto riguarda in particolare la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio e ribadita da ultimo con la propria comparsa conclusionale, occorre anzitutto rammentarsi, in generale, che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo
(v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Occorre pertanto, ai fini della pronuncia di addebito, la prova rigorosa che la violazione dell'obbligo di fedeltà sia stato causa determinante dell'intollerabilità della convivenza. Conformemente al consolidato orientamento della Corte di Cassazione infatti “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n. 2059/2012). E ancora “Il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della pagina 5 di 7 convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (Cass., n. 8512 del 2006; Cass., n.
25618 del 2007)” (Cass. n. 16270/2013).
Nella fattispecie attualmente sub iudice, in applicazione dei suesposti principi, deve rilevarsi che, secondo lo stesso asserto difensivo attoreo, il matrimonio sarebbe entrato in crisi sin dai primi anni di vita coniugale e precisamente a seguito della perdita del primo figlio (cfr. ricorso introduttivo: “la convivenza coniugale, inizialmente improntata al reciproco affetto e stima, si è andata via via deteriorando in concomitanza con la perdita del primo figlio avvenuta tra la notte del 6 e 7 giugno
2004, allorquando il ha iniziato a manifestare apertamente disprezzo e disinteresse nei confronti CP_1 dell'odierna rendendosi persino protagonista nei suoi confronti di ripetute aggressioni verbali e facendo così venire meno l'affectio coniugalis”) e l'atteggiamento di ostilità del padre e della di lui famiglia di origine sarebbe stato tenuto anche a seguito della nascita del primo figlio . Per_1
Ne segue che la violazione del dovere coniugale di assistenza morale e di rispetto della figura del coniuge è evidentemente priva del rapporto di causalità con la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Secondo la ricostruzione difensiva della ricorrente, infatti, la stessa, sarebbe stata costretta a lasciare la casa coniugale non “per sua scelta spontanea, bensì perché vi è stata costretta dalla incessante e malevola azione di demolizione del proprio ruolo di madre e moglie posta i n essere dal e dalla CP_1 sua intera compagine familiare”, ovvero per il medesimo comportamento serbato dal marito negli anni di matrimonio.
Considerazione analoghe valgono per la domanda di addebito avanzata dal resistente, secondo il cui asserto difensivo l'unione coniugale sarebbe venuta meno trascorsi i primi anni di matrimonio con la conseguenza che l'asserito comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, con particolare riferimento ai censurati comportamenti educativi nei confronti dei figli improntati all'aggressività come anche il disinteresse della moglie per il menage familiare e la mancata divisione dei compiti domestici, si pongono a valle di un progressivo deterioramento dell'affectio coniugalis e non come causa della sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
3. Regime di affido della prole.
La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
4. Questioni economiche.
4.1. Domanda di assegno di mantenimento
pagina 6 di 7 Tenuto conto dell'invalidità civile della ricorrente, che percepisce una pensione di euro 300,00 circa e presta un quadro clinico (stomizzata) oggettivamente difficilmente conciliabile con lo svolgimento di attività lavorativa che peraltro non ha mai svolto durante il matrimonio come pure emerso nel corso della ctu deve essere posto a carico del marito, in via definitiva, un assegno per il suo mantenimento di importo pari alla somma mensile di euro 250,00 tenuto conto degli ultimi redditi disponibili del padre
(pari alla somma mensile di euro 1.700,00 circa per dodici mensilità) e alla circostanza che il medesimo ha omesso di aggiornare la propria situazione reddituale all'attualità, in violazione di quanto disposto con ordinanza resa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.4.2024. Deve quindi presumersi che abbia redditi ulteriori non dichiarati o comunque redditi superiori a quelli da ultimo dichiarati.
4. 2. Mantenimento per i figli
Quanto al mantenimento per i figli si provvede come da separata ordinanza non essendo la causa matura per la decisione.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa domanda e/o istanza e/o eccezione, in contraddittorio delle parti non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio contratto con rito concordatario in ROCCA DI PAPA il 28/12/2002 ed
[...]
iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di ROCCA DI PAPA al n. 1 parte II Serie A anno 2003);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ROCCA DI PAPA di provvedere alle incombenze di legge;
- rigetta le domande di addebito della separazione avanzate dalle parti;
- dispone che il marito corrisponda alla moglie a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di euro 250,00 suscettibile di rivalutazione secondo gli indici Istat costo della vita Foi.
- rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.2.2025
IL PRESIDENTE RELATORE dott. Marco Valecchi
pagina 7 di 7