TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8513/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8513/2022 promossa da:
P.VA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1
, con il patrocinio dell'avv. BARBERIO SIMONA (C.F. ), Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via F. Rismondi n. 5, presso il difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(P.VA ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.VA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO' CP_4 C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, via Trebbia n. 57, presso il C.F._3 difensore;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni istanza contraria disattesa, preliminarmente in rito: - dichiarare la propria incompetenza per territorio, a favore, alternativamente, di quella del Tribunale di Roma ovvero del Tribunale di Lamezia Terme, siccome motivato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2230/2022 in quanto nullo;
cancellare la causa dal ruolo e fissare il termine per la riassunzione dinnanzi al giudice competente, con ogni conseguenza anche sulle spese di lite. In prosieguo:
- preliminarmente, non concedere l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 2230/2022 opposto, per tutti i motivi esposti in premessa, ove richiesta.
pagina 1 di 15 Nel merito:
1. previo accertamento dei fatti come dedotti, dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia ovvero revocare il decreto ingiuntivo n. 2230/2022 per non debenza delle somme come ingiunte, nonché per grave inadempimento della società opposta, per inesistenza della pretesa monitoria siccome avanzata ed ingiunta nel ricorso e provvedimento monitorio ovvero per inefficacia probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria, come motivato in premessa;
2. in riconvenzionale, previo accertamento dei fatti dedotti, condannare a causa del grave e comprovato inadempimento la società al risarcimento di tutti i danni subiti e CP_3 subendi dalla società e quantificabili in € 500.000,00 ovvero nella Controparte_1
diversa, maggiore o minore, somma che sarà determinata in corso di causa a mezzo CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, ovvero ritenuta di giustizia;
3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di ragioni creditorie della società revocare comunque il decreto ingiuntivo n. 2230/2022 e pronunciare CP_3
la compensazione, che formalmente si eccepisce, tra queste e quanto accertato dovuto dalla stessa società alla società a titolo di risarcimento danni, come CP_3 Controparte_1
richiesto ai superiori punti.
4. con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto Avvocato antistatario”.
Parte opposta: “Voglia l'Illl.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza,
Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2230/2022 del 7 giugno 2022 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 6230/2022, oggi opposto;
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2230/2022 del 7 giugno 2022 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n.
6230/2022;
Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di € 78.082,39 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di CP_3
cui al presente giudizio;
Vinte, in ogni caso, le spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 6.6.2022 veniva notificato alla società il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2230/2022 – R.G. 6230/2022 -, emesso in data 6.6.2022 dal Tribunale di Firenze, con pagina 2 di 15 cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Euro 78.082,39, CP_3
oltre interessi. A fondamento della propria domanda, la società ricorrente asseriva di essere creditrice della suddetta somma, in ragione dell'inadempimento di quanto convenuto con la in relazione a n. 2 contratti di fornitura. Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2230/2022, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- in data 31.7.2020, aveva stipulato con la odierna parte opposta un modulo di adesione per la fornitura di energia elettrice e/o gas naturale nel mercato libero n. MAF19F/1863365, relativamente al punto vendita sito in Lamezia Terme, via Scarpino, con decorrenza dall'1° maggio 2022;
- la suddetta decorrenza veniva postergata dietro consiglio del referente di , per non CP_3
incorrere in penali da corrispondere alla società (terza) (in quel momento, fornitore CP_5
corrente);
- subito dopo la sottoscrizione del contratto la aveva ricevuto le fatture n. Controparte_1
8 e 9 del 19.5.2020, aventi data anteriore alla sottoscrizione del contratto;
- provveduto a contattare la , gli veniva ammesso il palese errore e promesso l'invio CP_3
delle relative note di credito a storno;
- pochi giorni dopo l'inizio della fornitura, le veniva richiesto (nella relativa comunicazione di
), senza fare alcun riferimento né a forniture, né a fatture pregresse, né a contratti CP_3
sottoscritti, il pagamento di Euro 78.082,39, quale (presunto) importo complessivo delle suddette fatture;
- successivamente ai vani tentativi di mettersi in contatto con l'odierna parte opposta, (anche) per avere delucidazioni sulla vicenda, la si trovava costretta a stipulare Controparte_1
(sempre per il punto vendita di via Scarpino, Lamezia Terme) un nuovo contratto di fornitura, con altro operatore, a condizioni molto meno vantaggiose.
Posto ciò, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale, essendo la clausola contrattuale sul foro convenzionale (in favore del Tribunale di Firenze) vessatoria e, pertanto, nulla ex art. 1341, comma 2, c.c.
Nel merito, evidenziando che le due fatture de quibus non fanno riferimento ad alcuna fornitura, ma a mere penali riferite a contratti non prodotti, ovvero ad inadempimenti non provati, ha assunto la non debenza della somma richiesta, ovvero l'indeterminatezza del credito, e, pertanto, in punto di onere probatorio, il difetto di prova del credito.
pagina 3 di 15 In via riconvenzionale, ha lamentato la malafede della banca, domandando la condanna di parte opposta per i danni patiti.
Ritenuta la natura temeraria della pretesa, ha altresì domandato la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le difese CP_3 dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, ha contestato l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, avendo parte opponente sottoscritto la clausola relativa al Foro competente, in tal modo eliminando ogni potenziale carattere vessatorio di tale condizione contrattuale.
Nel merito, assumendo che le fatture n. 8 e 9, oggetto del monitorio, attengono, non al contratto numero progressivo MAF19F/1863365, ma al contratto numero progressivo MAF19B/1685176, in cui sono previsti gli importi pretesi a tiolo di penale, per violazione di specifica clausola (art. 12).
In sede di prima udienza, tenuta con la modalità della trattazione scritta, la parte opponente, lamentando – comunque - che il contratto numero progressivo MAF19B/1685176 non era stato prodotto, né tantomeno allegato in sede monitoria, ha negato di aver sottoscritto tale documento (su cui si reggerebbe la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo), disconoscendone la firma.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrando i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente e con CTU grafologica.
Nello specifico, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ha prodotto in CP_3
originale i contratti MAF 19/B1685176 e MAF 19B/1685178.
All'udienza del 10.9.24, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. sulla eccezione di incompetenza
L'eccezione sollevata da parte opponente è infondata.
In punto di diritto va precisato che le clausole vessatorie, disciplinate dall'art. 1341, comma 2,
c.c., riguardano quelle condizioni contrattuali predisposte unilateralmente che determinano un significativo squilibrio a carico della parte aderente. Tali clausole, per essere efficaci, richiedono una specifica approvazione scritta, la cui mancanza comporta l'inopponibilità alla parte che non le abbia espressamente sottoscritte. Tra le clausole considerate vessatorie rientrano, a titolo pagina 4 di 15 esemplificativo, quelle che derogano alla competenza territoriale, imponendo un foro esclusivo
(Cass. Civ., n. 14679/2017).
La disciplina delle clausole vessatorie nei contratti d'adesione, ex art. 1341 c.c., si distingue dalla normativa prevista dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), applicabile esclusivamente ai rapporti tra professionisti e consumatori. Ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, una clausola si considera vessatoria qualora determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto. La protezione del consumatore, in tal caso, è rafforzata dalla possibilità di considerare nulle clausole che violano tali principi, senza necessità di una preventiva approvazione scritta.
Tuttavia, la disciplina consumeristica non trova applicazione nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di un'attività economica o imprenditoriale, quali una persona giuridica operante nell'interesse esclusivo dell'azienda o dell'impresa. In tali ipotesi, come nella presente fattispecie, le disposizioni del Codice del Consumo risultano inapplicabili, venendo meno la condizione di "consumatore", definito come colui che agisce per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta (Cass. Civ., n. 20360/2018).
Pertanto, nel caso in esame, avente ad oggetto contratti stipulati da una persona giuridica per finalità inerenti all'attività d'impresa, si applicano esclusivamente le regole previste dall'art. 1341
c.c., con l'onere di una specifica approvazione scritta per le clausole vessatorie.
Chiarito ciò, anche alla luce della CTU calligrafica (sul punto, v. paragrafo successivo), le clausole vessatorie risultano approvate con specifica sottoscrizione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1341, comma 2, c.c..
Ne consegue che la clausola sul Foro competente, contenuta nelle condizioni generali del contratto, quindi regolarmente approvata, è pienamente valida ed efficace, in quanto parte di un accordo negoziato tra soggetti giuridici in condizioni di parità economico-giuridica.
Né d'altra parte può essere censurata per la asserita “non leggibilità” di dette clausole CP_3
in quanto redatte con caratteri troppo piccoli.
In giurisprudenza è ormai consolidato infatti l'orientamento secondo cui qualora la clausola risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria (Cass., 12 febbraio 2018, n. 3307).
pagina 5 di 15 Si aggiunga, così superandosi le obiezioni mosse dall'opponente, che la “doppia sottoscrizione”
è effettuata con richiamo specifico ai numeri degli articoli del contratto contenenti le clausole vessatorie e con sintetica indicazione del relativo contenuto.
Deve quindi ritenersi senz'altro assolto l'onere formale previsto dalla disciplina citata.
2. sulla clausola penale, ovvero sul disconoscimento di parte opponente
In punto di diritto va precisato che l'art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore inadempiente è tenuto, se non prova che l'inadempimento – ovvero il ritardo nell'adempimento – è stato determinato da una causa ad egli non imputabile, al risarcimento del danno. Il creditore che agisce per il risarcimento, dunque, sarà tenuto a provare l'entità del danno ed il fatto storico dell'inadempimento.
Ne consegue che è più favorevole per il creditore adottare una soluzione preventiva pattizia, mediante la stipula di una clausola penale, con cui si conviene che, in caso di inadempimento (o di ritardo nell'adempimento), il debitore – anche senza doverne provare la gravità e senza necessità della messa in mora -, sarà tenuto ad una certa prestazione carattere patrimoniale.
La funzione della penale, quindi, è quella di indurre il debitore ad adempiere, presentando un mero carattere sanzionatorio e configurando una precostituzione pattizia della liquidazione del danno.
Posto ciò, nella fattispecie de qua è senz'altro configurabile una clausola penale, in virtù dell'espressa pattuizione inserita nelle condizioni generali allegate al contratto numero progressivo
MAF19B/1685176.
All'art. 12, delle suddette condizioni, difatti, si legge che “nel caso di utenze connesse in media tensione […] il Cliente potrà recedere dal contratto, con riferimento a tutti i PdP, con un preavviso pari a 12 (dodici) mesi, purché la data di efficacia del recesso (c.d. switch-out) decorra non prima di 12 mesi effettivi di fornitura, pena l'applicazione di una penale pari al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal cliente, per ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di € 1.500,00 (millecinquecento/00) iva esclusa per ogni mese di preavviso non rispettato e con riferimento ad ogni singolo punto connesso in media tensione”, specificando – altresì – che “le medesime penali saranno applicate anche qualora non sia possibile attivare le forniture a causa della richiesta di switching inserita da un altro fornitore prevalente rispetto a quella inserita da sul Sistema Informativo Integrato” (v. all. 3, COMPARSA, p. 2 – condizioni generali -). CP_3
pagina 6 di 15 Alla luce di tale pattuizione, e della (ipotetica) successiva richiesta di attivazione della fornitura de qua, sono state emesse le fatture nn. 8 e 9 del 19 giugno 2020, oggetto – appunto – del D.I. opposto.
Orbene, chiarito ciò, l'inadempimento della parte opponente è oggetto di contestazione.
In un primo momento ha lamentato che la controparte, a Controparte_1
fondamento del monitorio, abbia prodotto il contratto numero progressivo MAF19F/1863365, avente ad oggetto (sì) la fornitura di energia elettrica presso il punto vendita di via Scarpino, in
Lamezia Terme, ma con decorrenza (pattuita) a far data dall'1.5.2022.
In un secondo momento, dopo che parte opposta convenuta ha dedotto, per la prima volta, a fondamento dell'ingiunzione richiesta, il contratto n. 1685176, del 5.9.2019 e la relativa richiesta di attivazione (producendoli con la memoria ex art. 186, comma 6, n. 2 c.p.c.), ha negato di aver sottoscritto i contratti e la richiesta de quibus, disconoscendone la firma ex art. 216 c.p.c..
2.1 disconoscimento e prova del credito
In punto di diritto va precisato che la scrittura privata è un documento, cioè un oggetto che contiene dei segni grafici enuncianti manifestazioni di volontà o di scienza e si distingue dall'atto pubblico perché non è formata da un pubblico ufficiale, ma è, appunto, un documento formato privatamente.
Il problema pregiudiziale che si pone per la scrittura privata è di stabilire a chi è imputabile quanto contenuto nello scritto. Si tratta di vedere da chi provengono le dichiarazioni documentate, ma naturalmente non conta la redazione materiale, ma ciò che rileva è se un soggetto ha fatto proprie le dichiarazioni documentate.
Il meccanismo tradizionale con cui un soggetto fa propria una dichiarazione scritta è la sottoscrizione. Nell'esperienza comune, difatti, quando si sottoscrive un testo, ci si appropria del suo contenuto. Quindi l'imputabilità del contenuto della scrittura privata è risolta dall'ordinamento attraverso la sottoscrizione: le dichiarazioni contenute nella scrittura privata sono imputabili non a colui che l'ha redatta, sibbene a colui che l'ha sottoscritta, perché da costui in tal modo fatte proprie. Sicché, alla luce, di quanto detto, si palesa il problema della genuinità di una sottoscrizione.
Bisogna, in altri termini, accertare che la sottoscrizione provenga effettivamente dal soggetto che, almeno apparentemente, sembra averla apposta.
Posto ciò, venendo alla presente fattispecie, si osserva che il titolo posto a fondamento del ricorso per Decreto Ingiuntivo dalla – che ha portato al D.I. oggi oggetto di opposizione CP_3
– è un documento (contratto numero progressivo MAF19B/1685176) in cui la CP_1
pagina 7 di 15 stipulava un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, per lo CP_1
stabilimento posto in via Scarpino, Lamezia Terme.
Congiuntamente alla stipula del suddetto contratto di fornitura, parte opponente – secondo le doglianza di parte opposta – accettava, in virtù della doppia firma ex art. 1341, comma 2, c.c., le condizioni generali, e – nello specifico – l'art. 12 (disciplinante il Recesso e la cessazione della fornitura), provvedendo (in ottemperanza a quanto pattuito) alla sottoscrizione della richiesta di attivazione della fornitura del 5.9.2016.
Orbene, come già detto, la sottoscrizione del contratto numero progressivo MAF19B/1685176
e della relativa richiesta di attivazione, è stata disconosciuta dalla Controparte_1
Chiarito ciò, è bene precisare che, ove la parte, contro cui è prodotta una scrittura privata, la disconosca tempestivamente, deve attivarsi un giudizio di verificazione. Motivo per cui, questo
Tribunale, sul punto, ha disposto consulenza tecnica di un perito calligrafico.
La relazione peritale, ritualmente acquisita in giudizio, che si intende condividere in quanto logica, nonché esaustivamente motivata – anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte -, ha consentito di raggiungere la prova della non genuinità della firma apposta su due documenti prodotti dall'opponente.
L'analisi effettuata dal CTU si è fondata sul fatto che il gesto grafico espresso nella firma e, più in generale, nella scrittura, è frutto di meccanismi neuromuscolari personalizzati e automatizzati, tenendo conto anche delle influenze dettate dal contesto in cui la firma viene prodotta.
Nello specifico, correttamente il CTU ha adottato, nell'analisi, i metodi della grafologia giudiziaria (v. relazione peritale, p. 4), ed in particolare il metodo grafoscopico (basato sull'impiego della strumentazione ottica, elettronica e digitale più appropriata a rilevare e rappresentare i fenomeni grafici), il metodo grafometrico (basato sullo studio delle ampiezze, delle dimensioni, e dei rapporti proporzionali tra lettere nelle movenze grafiche), il metodo grafonomico (basato sull'applicazione dei principi dettati delle leggi della fisiologia scritturale) ed il metodo grafologico
(basato sull'individuazione dei segni grafologici).
La comparazione è stata invece posta in essere con le firme contenute nei seguenti documenti: tre autografe (passaporto, patente di guida e procura al difensore) e saggi grafici redatti su n. 6 fogli con vari tipi di penna e in varia modalità
Tanto premesso, dall'analisi effettuata, sono emerse incongruenze in riferimento alla firma sulla
“richiesta di attivazione forniture in Via Scarpino – Lamezia Terme” (X4) e “sull'allegato
pagina 8 di 15 A/Energia Elettrica” (sotto un profilo grafonomico/grafologico – infatti – presentano artificiosità del gesto formativo). Ne consegue che le suddette firme risultano essere apocrife.
In conclusione, per quanto concerne il modulo di adesione MAF198B/1685176, sono presenti n.
6 firme, di cui tre apposte sugli allegati: le tre firme sul contratto e la firma sull'allegato
“Richiesta di attivazione forniture in contrada Savutano-Lamezia Terme”, sono autografe;
le firme sui due restanti allegati (rispettivamente “allegato A/Energia Elettrica” e la richiesta di attivazione forniture in Via Scarpino – Lamezia Terme sono con alta probabilità apocrife. Per quanto concerne il modulo adesione MAF198B/1685178, SON PRESENTI N. 4 FIRME DI CUI UNA
PPOSTA SU ALLEGATO A/Energia Elettrice, e le medesime firme sono autografe.
Accertata la non genuinità della sottoscrizione da parte del rappresentante legale della
[...]
sulla richiesta di attivazione della fornitura, è da escludere un inadempimento CP_1
della parte opponente, in quanto, pur impegnandosi in un futuro contratto di fornitura, non aveva in alcun modo autorizzato, ovvero legittimato, la alla richiesta di attivazione (switching), CP_3 con conseguenziale autorizzazione in favore della all'invio del recesso dell'allora CP_3
fornitore . Controparte_6
Il disconoscimento tempestivo su tali documenti, unitamente all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato la natura apocrifa della sottoscrizione, comporta la perdita di ogni efficacia probatoria dell'atto stesso.
Difatti, l'atto apocrifo non è né un atto nullo né un atto annullabile, ma un non-atto, privo di esistenza giuridica rispetto al soggetto disconoscente (così Cass., n. 9876/2019, secondo cui
“l'apocrifia della sottoscrizione comporta la totale inidoneità della scrittura a spiegare efficacia nei confronti di colui che non ne è autore, dovendo considerarsi inesistente rispetto a quest'ultimo”).
Alcun inadempimento è quindi ascrivibile, nei termini riportati dall'opposta, alla
[...]
tale da giustificare l'applicazione della clausola penale, oggetto delle fatture CP_1
prodotte nel monitorio.
Non da meno, a ben vedere, la suddetta motivazione varrebbe prettamente per la fattura n. 9, di
Euro 23.546,00, emessa sulla scorta del contratto MAF19/B1685176, inerente il pod n.
IT001E247890, relativo al punto vendita sito in Lamezia Terme alla via Scarpino.
Infatti, in relazione alla fattura n. 8, di Euro 54.585,20, di cui al POD n. IT001E00241917, relativo al punto vendita di , alcun contratto è stato prodotto e, pertanto, oltre a Parte_1
pagina 9 di 15 mancare il titolo giuridico, non risulta possibile dare alcun riscontro (probatorio) alla presunta penale pattuita e applicata.
A tal proposito, è solo il caso di precisare che la mancata produzione in giudizio del contratto o di altro titolo idoneo a fondare la pretesa monitoria rappresenta un grave difetto probatorio che compromette il fondamento stesso della domanda. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio si trasforma in una cognizione piena, richiedendo al creditore opposto di dimostrare l'esistenza, la validità e il contenuto del rapporto obbligatorio dedotto. Questo obbligo trova fondamento nel principio generale per cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
L'emanazione del decreto ingiuntivo, pur implicando una presunzione relativa di validità della pretesa, non esime il creditore dall'onere di produrre il titolo contrattuale da cui il credito deriva.
L'assenza di tale documento preclude la possibilità di accertare non solo l'origine del rapporto, ma anche le condizioni che ne regolano l'esecuzione. In mancanza del contratto, non è possibile verificare l'effettiva sussistenza degli obblighi dedotti e la conformità della pretesa alle pattuizioni convenute tra le parti.
La pretesa creditoria deve poggiare su elementi certi e specifici, che consentano al giudice di ricostruire in modo completo il rapporto dedotto in giudizio. Non possono surrogare tale mancanza altri documenti o elementi accessori, quali fatture, lettere o comunicazioni, che, in assenza del titolo principale, risultano privi di una base giuridica sufficiente per sostenere la domanda.
L'indeterminatezza che ne deriva impedisce al giudice di accertare con precisione gli obblighi reciprocamente assunti, compromettendo irrimediabilmente la posizione della parte opposta.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della sussistenza del credito fatto valere, in conformità alle regole ordinarie sull'onere della prova di cui all'art.
2697 c.c., dimostrando in maniera completa l'esistenza del fatto costitutivo del proprio diritto, che non può ritenersi validamente provato in difetto di produzione del titolo contrattuale da cui il credito trae origine” (Cass., n. 4692/2009).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che "la mancata produzione del titolo contrattuale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un'insufficienza probatoria che impedisce l'accoglimento della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto" (Cass., n. 22810/2015).
pagina 10 di 15 Nel contesto del giudizio di opposizione, non è ammissibile una ricostruzione presuntiva, poiché ciò contrasterebbe con il principio dispositivo che governa il processo civile e con il necessario rispetto dell'onere probatorio che grava su chi agisce in giudizio.
E', difatti, ormai noto che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore d chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (così Cass., n. 17371/2003; Cass., n. 807/1999. Si veda, altresì, Cass., Sez. Un., 10 ottobre 2011, n. 20802, secondo cui la fattura, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale,
o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato, di talchè, di fronte alla sua contestazione, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito).
In conclusione, la mancata produzione del contratto da parte dell'opposta determina un'insufficienza probatoria che impedisce il riconoscimento della pretesa creditoria, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. sulla domanda riconvenzionale di parte opponente
La domanda riconvenzionale di parte attrice opponente va disattesa.
In punto di diritto va precisato che –in ambito di responsabilità per inadempimento e quindi contrattuale, in virtù dell'accertata violazione del principio di buona fede da parte della - CP_3 la disciplina da applicare è quella di cui all'art. 1218 c.c., il quale stabilisce che il debitore inadempiente, che non esegue esattamente la prestazione dovuta o tiene un comportamento incompatibile con la successiva esecuzione della prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento (o il ritardo) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (perché in tal caso l'obbligazione si estingue, ex art. 1256 c.c.).
La norma sanziona quindi l'inadempimento imputabile, a prescindere dall'indagine circa la colpa o il dolo. Il creditore che agisce per il risarcimento dovrà quindi provare l'entità del danno ed il fatto storico dell'inadempimento. Di contro, il debitore dovrà provare la non imputabilità, ovvero la (sua) incolpevolezza.
Pertanto, nella fattispecie, l'attrice opponente deve provare non solo il fatto storico dell'inadempimento, ma anche (e soprattutto) l'entità del danno. Orbene, a bene vedere, agli atti,
pagina 11 di 15 pur essendo stato provato (dall'accertamento giudiziale) il fatto storico, non risulta provata l'entità del danno.
Sul punto, si è limitata a lamentare di essere stata costretta alla Controparte_1
stipula di un contratto di fornitura con un diverso operatore, a condizioni economiche meno favorevoli, subendo così un presunto nocumento, che ha quantificato in Euro 500.000,00, senza tuttavia fornire prova concreta dell'effettiva entità del pregiudizio.
Come noto, il danno si configura come una realtà complessa, articolata in due distinti profili: da un lato, esso si identifica nell'evento lesivo, ossia l'azione o l'omissione che viola un diritto altrui;
dall'altro, si traduce nell'insieme delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali suscettibili di risarcimento. È quest'ultimo aspetto, il "danno effettivo", che rappresenta il fulcro della tutela risarcitoria, richiedendo una dimostrazione concreta e rigorosa da parte del soggetto che lo invoca.
L'art. 1223 c.c. delinea chiaramente i limiti entro cui il danno può essere risarcito, disponendo che il risarcimento deve includere le perdite (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) che costituiscano una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Ciò implica che non ogni pregiudizio lamentato possa essere risarcito, ma solo quello che sia strettamente collegato, sotto il profilo causale, all'evento lesivo.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, quindi, incombe su chi agisce per ottenere il risarcimento del danno fornire una dimostrazione chiara e puntuale dell'effettiva esistenza e dell'entità del pregiudizio subito. Non è sufficiente, infatti, limitarsi a dedurre genericamente un danno: è necessario provare, attraverso idonei mezzi di prova, sia il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le conseguenze pregiudizievoli, sia la concreta dimensione economica o morale del danno.
La giurisprudenza è univoca nel richiedere che il danno risarcibile sia "attuale e concreto", non potendo il giudice fondare la propria decisione su mere presunzioni o ipotesi speculative. La
Cassazione ha infatti precisato che "il risarcimento del danno non può mai essere riconosciuto in via automatica, ma richiede la prova rigorosa sia del verificarsi del danno, sia della sua derivazione causale dal fatto illecito" (Cass. Civ., n. 26972/2008).
Pertanto, nel sistema civilistico, il principio del "danno-effettività" si configura non solo come criterio di quantificazione, ma anche come garanzia che il risarcimento si fondi su basi oggettive e verificabili, impedendo richieste risarcitorie meramente ipotetiche o strumentali.
Orbene, venendo al caso di specie, pur ammettendo la sussistenza del fatto lesivo, alcuna prova
è stata fornita dalla opponente, circa l'effettività del pregiudizio, e, pertanto, per questo Giudice,
pagina 12 di 15 non risulta possibile un corretto accertamento del danno, non essendo sufficienti – a tal fine – le deduzioni, ovvero le mere allegazioni, della Controparte_1
4. art. 96 c.p.c.
Accertata l'apocrifia, nel corso del giudizio, a mezzo di Consulenza Tecnica d'Ufficio, della firma apposta sulla richiesta di attivazione della fornitura, disconosciuta dall'opponente, questo
Tribunale non può che accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente, poiché la non autenticità della firma apposta su un documento su cui è stato basato il credito rientra – di certo – tra le ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c..
Pertanto, non trova applicazione il comma 1, dell'art. 96 c.p.c., che prevede – ai fini della identificazione della cosiddetta lite temeraria - i seguenti requisiti: che sia intervenuta una domanda di parte, al fine di ottenere il risarcimento;
che la richiesta riguardi una condotta caratterizzata da mala fede o da colpa grave;
che la condotta abbia recato un danno. Tale previsione, difatti presenta una chiara natura risarcitoria, che nel caso in esame non trova ragione d'essere, in quanto alcun danno è stato allegato, ovvero provato.
Può trovare applicazione, invece, l'art. 96, comma 3, c.p.c., che presenta la veste di norma sanzionatoria con la quale il giudice può procedere dunque a condanna, prescindendo da danni effettivi.
Prescindendo dal danno provocato, si delinea, pertanto - ed infatti - una norma di natura prettamente sanzionatoria.
Non sussistono dubbi per quanto concerne invece il fatto che la condotta dell'opposta abbia determinato un abuso dello strumento processuale, e circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, essendo di certo configurabile il dolo o la colpa grave, sia nel caso che la produzione sia colpevole
(dolo), sia nel caso in cui sia stata dettata da amnesia o mancato controllo (colpa grave).
Difatti, se è vero che la parte che produce consapevolmente un documento caratterizzato da una sottoscrizione apocrifa agisce con dolo, è anche vero che, essendo elementare principio di auto- responsabilità - prima di produrre un documento - verificarne la veridicità, la produzione che sia conseguenza di amnesia o di mancato controllo è indubbiamente caratterizzato da colpa grave.
La condotta della , pertanto, è in ogni caso tesa a realizzare un abuso dello strumento CP_3 processuale e per questo motivo è suscettibile di essere sottoposta alla disciplina di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., in virtù della funzione di questo, non di risarcire il danno subito (funzione, questa,
pagina 13 di 15 assolta dalle disposizioni di cui ai primi due commi dello stesso articolo), ma di presidiare il processo civile dal possibile abuso processuale e di soddisfare l'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione (v. Cass., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601; Cass., 21 febbraio 2018,
n. 4136; Cass., ord., 5 aprile 2018, n. 15209; Cass., ord., 11 febbraio 2015, n. 3003).
Si segnala, infine, che con riferimento alla liquidazione ex art. 96, comma 3, c.p.c. è recentemente intervenuto l'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, secondo cui il parametro prevalentemente utilizzato dalla giurisprudenza per la liquidazione delle spese di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. è quello dei “compensi liquidati”, ossia in un importo “all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Alla luce di quanto sopra motivato e dei suddetti criteri (e del valore della causa: 78.082,39),
l'opponente va condannato al pagamento di Euro 5.000,00, equitativamente determinata.
Di contro, va respinta la (medesima) domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla convenuta/opposta, non risultando profili rilevanti sotto il profilo del dolo o della colpa grave, ovvero abuso del diritto, ovvero essendo rimasta la domanda priva di qualsivoglia riscontro probatorio (circa l'elemento sia soggettivo).
5. le spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. A tal fine non va considerata la soccombenza di parte opponente in ordine alla domanda riconvenzionale, la quale è stata proposta solo in conseguenza del provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti.
Le spese di CTU, visto l'esito delle indagini peritali, già liquidate, devono porsi a carico esclusivo di parte convenuta opposta.
Quanto alle spese di CTP, invece, il giudicante intende aderire all'orientamento della S.C., secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate […]; d'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass., ord., 20.11.2019, n. 30289; Cass., 25.3.2003, n. 4357;
Cass., 7.2.2006, n. 2605; Cass., 29.6.1985, n. 3897). Ne consegue che, ai fini del rimborso, la parte pagina 14 di 15 debba non solo formulare la relativa domanda, ma anche provare – non necessariamente l'avvenuto pagamento, ma quantomeno – l'assunzione della relativa obbligazione.
Nella fattispecie, non essendo stato provato il pagamento, ovvero “l'effettività delle spese”, le spese di CTP non vanno rimborsate.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA integralmente il decreto ingiuntivo n.
2230/2022, emesso in data 6.6.2022 dal Tribunale di Firenze;
CONDANNA parte convenuta opposta alla refusione, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in Euro 11.628,00 per compensi ed in Euro 1.241,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cap come per legge;
- visto l'art. 96 co. 3 c.p.c.,
CONDANNA la l pagamento di Euro 5.000,00 in favore della parte opposta;
CP_3
- PONE in via definitiva le spese di CTU, già liquidate, a carico esclusivo della parte convenuta opposta;
- COMPENSA le spese di CTP.
Firenze, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8513/2022 promossa da:
P.VA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1
, con il patrocinio dell'avv. BARBERIO SIMONA (C.F. ), Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via F. Rismondi n. 5, presso il difensore;
ATTORE/OPPONENTE contro
(P.VA ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.VA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO' CP_4 C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, via Trebbia n. 57, presso il C.F._3 difensore;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni istanza contraria disattesa, preliminarmente in rito: - dichiarare la propria incompetenza per territorio, a favore, alternativamente, di quella del Tribunale di Roma ovvero del Tribunale di Lamezia Terme, siccome motivato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2230/2022 in quanto nullo;
cancellare la causa dal ruolo e fissare il termine per la riassunzione dinnanzi al giudice competente, con ogni conseguenza anche sulle spese di lite. In prosieguo:
- preliminarmente, non concedere l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 2230/2022 opposto, per tutti i motivi esposti in premessa, ove richiesta.
pagina 1 di 15 Nel merito:
1. previo accertamento dei fatti come dedotti, dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia ovvero revocare il decreto ingiuntivo n. 2230/2022 per non debenza delle somme come ingiunte, nonché per grave inadempimento della società opposta, per inesistenza della pretesa monitoria siccome avanzata ed ingiunta nel ricorso e provvedimento monitorio ovvero per inefficacia probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria, come motivato in premessa;
2. in riconvenzionale, previo accertamento dei fatti dedotti, condannare a causa del grave e comprovato inadempimento la società al risarcimento di tutti i danni subiti e CP_3 subendi dalla società e quantificabili in € 500.000,00 ovvero nella Controparte_1
diversa, maggiore o minore, somma che sarà determinata in corso di causa a mezzo CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, ovvero ritenuta di giustizia;
3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di ragioni creditorie della società revocare comunque il decreto ingiuntivo n. 2230/2022 e pronunciare CP_3
la compensazione, che formalmente si eccepisce, tra queste e quanto accertato dovuto dalla stessa società alla società a titolo di risarcimento danni, come CP_3 Controparte_1
richiesto ai superiori punti.
4. con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto Avvocato antistatario”.
Parte opposta: “Voglia l'Illl.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza,
Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2230/2022 del 7 giugno 2022 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 6230/2022, oggi opposto;
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2230/2022 del 7 giugno 2022 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n.
6230/2022;
Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di € 78.082,39 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di CP_3
cui al presente giudizio;
Vinte, in ogni caso, le spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 6.6.2022 veniva notificato alla società il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2230/2022 – R.G. 6230/2022 -, emesso in data 6.6.2022 dal Tribunale di Firenze, con pagina 2 di 15 cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Euro 78.082,39, CP_3
oltre interessi. A fondamento della propria domanda, la società ricorrente asseriva di essere creditrice della suddetta somma, in ragione dell'inadempimento di quanto convenuto con la in relazione a n. 2 contratti di fornitura. Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2230/2022, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- in data 31.7.2020, aveva stipulato con la odierna parte opposta un modulo di adesione per la fornitura di energia elettrice e/o gas naturale nel mercato libero n. MAF19F/1863365, relativamente al punto vendita sito in Lamezia Terme, via Scarpino, con decorrenza dall'1° maggio 2022;
- la suddetta decorrenza veniva postergata dietro consiglio del referente di , per non CP_3
incorrere in penali da corrispondere alla società (terza) (in quel momento, fornitore CP_5
corrente);
- subito dopo la sottoscrizione del contratto la aveva ricevuto le fatture n. Controparte_1
8 e 9 del 19.5.2020, aventi data anteriore alla sottoscrizione del contratto;
- provveduto a contattare la , gli veniva ammesso il palese errore e promesso l'invio CP_3
delle relative note di credito a storno;
- pochi giorni dopo l'inizio della fornitura, le veniva richiesto (nella relativa comunicazione di
), senza fare alcun riferimento né a forniture, né a fatture pregresse, né a contratti CP_3
sottoscritti, il pagamento di Euro 78.082,39, quale (presunto) importo complessivo delle suddette fatture;
- successivamente ai vani tentativi di mettersi in contatto con l'odierna parte opposta, (anche) per avere delucidazioni sulla vicenda, la si trovava costretta a stipulare Controparte_1
(sempre per il punto vendita di via Scarpino, Lamezia Terme) un nuovo contratto di fornitura, con altro operatore, a condizioni molto meno vantaggiose.
Posto ciò, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale, essendo la clausola contrattuale sul foro convenzionale (in favore del Tribunale di Firenze) vessatoria e, pertanto, nulla ex art. 1341, comma 2, c.c.
Nel merito, evidenziando che le due fatture de quibus non fanno riferimento ad alcuna fornitura, ma a mere penali riferite a contratti non prodotti, ovvero ad inadempimenti non provati, ha assunto la non debenza della somma richiesta, ovvero l'indeterminatezza del credito, e, pertanto, in punto di onere probatorio, il difetto di prova del credito.
pagina 3 di 15 In via riconvenzionale, ha lamentato la malafede della banca, domandando la condanna di parte opposta per i danni patiti.
Ritenuta la natura temeraria della pretesa, ha altresì domandato la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le difese CP_3 dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, ha contestato l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, avendo parte opponente sottoscritto la clausola relativa al Foro competente, in tal modo eliminando ogni potenziale carattere vessatorio di tale condizione contrattuale.
Nel merito, assumendo che le fatture n. 8 e 9, oggetto del monitorio, attengono, non al contratto numero progressivo MAF19F/1863365, ma al contratto numero progressivo MAF19B/1685176, in cui sono previsti gli importi pretesi a tiolo di penale, per violazione di specifica clausola (art. 12).
In sede di prima udienza, tenuta con la modalità della trattazione scritta, la parte opponente, lamentando – comunque - che il contratto numero progressivo MAF19B/1685176 non era stato prodotto, né tantomeno allegato in sede monitoria, ha negato di aver sottoscritto tale documento (su cui si reggerebbe la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo), disconoscendone la firma.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrando i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente e con CTU grafologica.
Nello specifico, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ha prodotto in CP_3
originale i contratti MAF 19/B1685176 e MAF 19B/1685178.
All'udienza del 10.9.24, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. sulla eccezione di incompetenza
L'eccezione sollevata da parte opponente è infondata.
In punto di diritto va precisato che le clausole vessatorie, disciplinate dall'art. 1341, comma 2,
c.c., riguardano quelle condizioni contrattuali predisposte unilateralmente che determinano un significativo squilibrio a carico della parte aderente. Tali clausole, per essere efficaci, richiedono una specifica approvazione scritta, la cui mancanza comporta l'inopponibilità alla parte che non le abbia espressamente sottoscritte. Tra le clausole considerate vessatorie rientrano, a titolo pagina 4 di 15 esemplificativo, quelle che derogano alla competenza territoriale, imponendo un foro esclusivo
(Cass. Civ., n. 14679/2017).
La disciplina delle clausole vessatorie nei contratti d'adesione, ex art. 1341 c.c., si distingue dalla normativa prevista dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), applicabile esclusivamente ai rapporti tra professionisti e consumatori. Ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, una clausola si considera vessatoria qualora determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto. La protezione del consumatore, in tal caso, è rafforzata dalla possibilità di considerare nulle clausole che violano tali principi, senza necessità di una preventiva approvazione scritta.
Tuttavia, la disciplina consumeristica non trova applicazione nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di un'attività economica o imprenditoriale, quali una persona giuridica operante nell'interesse esclusivo dell'azienda o dell'impresa. In tali ipotesi, come nella presente fattispecie, le disposizioni del Codice del Consumo risultano inapplicabili, venendo meno la condizione di "consumatore", definito come colui che agisce per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta (Cass. Civ., n. 20360/2018).
Pertanto, nel caso in esame, avente ad oggetto contratti stipulati da una persona giuridica per finalità inerenti all'attività d'impresa, si applicano esclusivamente le regole previste dall'art. 1341
c.c., con l'onere di una specifica approvazione scritta per le clausole vessatorie.
Chiarito ciò, anche alla luce della CTU calligrafica (sul punto, v. paragrafo successivo), le clausole vessatorie risultano approvate con specifica sottoscrizione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1341, comma 2, c.c..
Ne consegue che la clausola sul Foro competente, contenuta nelle condizioni generali del contratto, quindi regolarmente approvata, è pienamente valida ed efficace, in quanto parte di un accordo negoziato tra soggetti giuridici in condizioni di parità economico-giuridica.
Né d'altra parte può essere censurata per la asserita “non leggibilità” di dette clausole CP_3
in quanto redatte con caratteri troppo piccoli.
In giurisprudenza è ormai consolidato infatti l'orientamento secondo cui qualora la clausola risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria (Cass., 12 febbraio 2018, n. 3307).
pagina 5 di 15 Si aggiunga, così superandosi le obiezioni mosse dall'opponente, che la “doppia sottoscrizione”
è effettuata con richiamo specifico ai numeri degli articoli del contratto contenenti le clausole vessatorie e con sintetica indicazione del relativo contenuto.
Deve quindi ritenersi senz'altro assolto l'onere formale previsto dalla disciplina citata.
2. sulla clausola penale, ovvero sul disconoscimento di parte opponente
In punto di diritto va precisato che l'art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore inadempiente è tenuto, se non prova che l'inadempimento – ovvero il ritardo nell'adempimento – è stato determinato da una causa ad egli non imputabile, al risarcimento del danno. Il creditore che agisce per il risarcimento, dunque, sarà tenuto a provare l'entità del danno ed il fatto storico dell'inadempimento.
Ne consegue che è più favorevole per il creditore adottare una soluzione preventiva pattizia, mediante la stipula di una clausola penale, con cui si conviene che, in caso di inadempimento (o di ritardo nell'adempimento), il debitore – anche senza doverne provare la gravità e senza necessità della messa in mora -, sarà tenuto ad una certa prestazione carattere patrimoniale.
La funzione della penale, quindi, è quella di indurre il debitore ad adempiere, presentando un mero carattere sanzionatorio e configurando una precostituzione pattizia della liquidazione del danno.
Posto ciò, nella fattispecie de qua è senz'altro configurabile una clausola penale, in virtù dell'espressa pattuizione inserita nelle condizioni generali allegate al contratto numero progressivo
MAF19B/1685176.
All'art. 12, delle suddette condizioni, difatti, si legge che “nel caso di utenze connesse in media tensione […] il Cliente potrà recedere dal contratto, con riferimento a tutti i PdP, con un preavviso pari a 12 (dodici) mesi, purché la data di efficacia del recesso (c.d. switch-out) decorra non prima di 12 mesi effettivi di fornitura, pena l'applicazione di una penale pari al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal cliente, per ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di € 1.500,00 (millecinquecento/00) iva esclusa per ogni mese di preavviso non rispettato e con riferimento ad ogni singolo punto connesso in media tensione”, specificando – altresì – che “le medesime penali saranno applicate anche qualora non sia possibile attivare le forniture a causa della richiesta di switching inserita da un altro fornitore prevalente rispetto a quella inserita da sul Sistema Informativo Integrato” (v. all. 3, COMPARSA, p. 2 – condizioni generali -). CP_3
pagina 6 di 15 Alla luce di tale pattuizione, e della (ipotetica) successiva richiesta di attivazione della fornitura de qua, sono state emesse le fatture nn. 8 e 9 del 19 giugno 2020, oggetto – appunto – del D.I. opposto.
Orbene, chiarito ciò, l'inadempimento della parte opponente è oggetto di contestazione.
In un primo momento ha lamentato che la controparte, a Controparte_1
fondamento del monitorio, abbia prodotto il contratto numero progressivo MAF19F/1863365, avente ad oggetto (sì) la fornitura di energia elettrica presso il punto vendita di via Scarpino, in
Lamezia Terme, ma con decorrenza (pattuita) a far data dall'1.5.2022.
In un secondo momento, dopo che parte opposta convenuta ha dedotto, per la prima volta, a fondamento dell'ingiunzione richiesta, il contratto n. 1685176, del 5.9.2019 e la relativa richiesta di attivazione (producendoli con la memoria ex art. 186, comma 6, n. 2 c.p.c.), ha negato di aver sottoscritto i contratti e la richiesta de quibus, disconoscendone la firma ex art. 216 c.p.c..
2.1 disconoscimento e prova del credito
In punto di diritto va precisato che la scrittura privata è un documento, cioè un oggetto che contiene dei segni grafici enuncianti manifestazioni di volontà o di scienza e si distingue dall'atto pubblico perché non è formata da un pubblico ufficiale, ma è, appunto, un documento formato privatamente.
Il problema pregiudiziale che si pone per la scrittura privata è di stabilire a chi è imputabile quanto contenuto nello scritto. Si tratta di vedere da chi provengono le dichiarazioni documentate, ma naturalmente non conta la redazione materiale, ma ciò che rileva è se un soggetto ha fatto proprie le dichiarazioni documentate.
Il meccanismo tradizionale con cui un soggetto fa propria una dichiarazione scritta è la sottoscrizione. Nell'esperienza comune, difatti, quando si sottoscrive un testo, ci si appropria del suo contenuto. Quindi l'imputabilità del contenuto della scrittura privata è risolta dall'ordinamento attraverso la sottoscrizione: le dichiarazioni contenute nella scrittura privata sono imputabili non a colui che l'ha redatta, sibbene a colui che l'ha sottoscritta, perché da costui in tal modo fatte proprie. Sicché, alla luce, di quanto detto, si palesa il problema della genuinità di una sottoscrizione.
Bisogna, in altri termini, accertare che la sottoscrizione provenga effettivamente dal soggetto che, almeno apparentemente, sembra averla apposta.
Posto ciò, venendo alla presente fattispecie, si osserva che il titolo posto a fondamento del ricorso per Decreto Ingiuntivo dalla – che ha portato al D.I. oggi oggetto di opposizione CP_3
– è un documento (contratto numero progressivo MAF19B/1685176) in cui la CP_1
pagina 7 di 15 stipulava un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, per lo CP_1
stabilimento posto in via Scarpino, Lamezia Terme.
Congiuntamente alla stipula del suddetto contratto di fornitura, parte opponente – secondo le doglianza di parte opposta – accettava, in virtù della doppia firma ex art. 1341, comma 2, c.c., le condizioni generali, e – nello specifico – l'art. 12 (disciplinante il Recesso e la cessazione della fornitura), provvedendo (in ottemperanza a quanto pattuito) alla sottoscrizione della richiesta di attivazione della fornitura del 5.9.2016.
Orbene, come già detto, la sottoscrizione del contratto numero progressivo MAF19B/1685176
e della relativa richiesta di attivazione, è stata disconosciuta dalla Controparte_1
Chiarito ciò, è bene precisare che, ove la parte, contro cui è prodotta una scrittura privata, la disconosca tempestivamente, deve attivarsi un giudizio di verificazione. Motivo per cui, questo
Tribunale, sul punto, ha disposto consulenza tecnica di un perito calligrafico.
La relazione peritale, ritualmente acquisita in giudizio, che si intende condividere in quanto logica, nonché esaustivamente motivata – anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte -, ha consentito di raggiungere la prova della non genuinità della firma apposta su due documenti prodotti dall'opponente.
L'analisi effettuata dal CTU si è fondata sul fatto che il gesto grafico espresso nella firma e, più in generale, nella scrittura, è frutto di meccanismi neuromuscolari personalizzati e automatizzati, tenendo conto anche delle influenze dettate dal contesto in cui la firma viene prodotta.
Nello specifico, correttamente il CTU ha adottato, nell'analisi, i metodi della grafologia giudiziaria (v. relazione peritale, p. 4), ed in particolare il metodo grafoscopico (basato sull'impiego della strumentazione ottica, elettronica e digitale più appropriata a rilevare e rappresentare i fenomeni grafici), il metodo grafometrico (basato sullo studio delle ampiezze, delle dimensioni, e dei rapporti proporzionali tra lettere nelle movenze grafiche), il metodo grafonomico (basato sull'applicazione dei principi dettati delle leggi della fisiologia scritturale) ed il metodo grafologico
(basato sull'individuazione dei segni grafologici).
La comparazione è stata invece posta in essere con le firme contenute nei seguenti documenti: tre autografe (passaporto, patente di guida e procura al difensore) e saggi grafici redatti su n. 6 fogli con vari tipi di penna e in varia modalità
Tanto premesso, dall'analisi effettuata, sono emerse incongruenze in riferimento alla firma sulla
“richiesta di attivazione forniture in Via Scarpino – Lamezia Terme” (X4) e “sull'allegato
pagina 8 di 15 A/Energia Elettrica” (sotto un profilo grafonomico/grafologico – infatti – presentano artificiosità del gesto formativo). Ne consegue che le suddette firme risultano essere apocrife.
In conclusione, per quanto concerne il modulo di adesione MAF198B/1685176, sono presenti n.
6 firme, di cui tre apposte sugli allegati: le tre firme sul contratto e la firma sull'allegato
“Richiesta di attivazione forniture in contrada Savutano-Lamezia Terme”, sono autografe;
le firme sui due restanti allegati (rispettivamente “allegato A/Energia Elettrica” e la richiesta di attivazione forniture in Via Scarpino – Lamezia Terme sono con alta probabilità apocrife. Per quanto concerne il modulo adesione MAF198B/1685178, SON PRESENTI N. 4 FIRME DI CUI UNA
PPOSTA SU ALLEGATO A/Energia Elettrice, e le medesime firme sono autografe.
Accertata la non genuinità della sottoscrizione da parte del rappresentante legale della
[...]
sulla richiesta di attivazione della fornitura, è da escludere un inadempimento CP_1
della parte opponente, in quanto, pur impegnandosi in un futuro contratto di fornitura, non aveva in alcun modo autorizzato, ovvero legittimato, la alla richiesta di attivazione (switching), CP_3 con conseguenziale autorizzazione in favore della all'invio del recesso dell'allora CP_3
fornitore . Controparte_6
Il disconoscimento tempestivo su tali documenti, unitamente all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato la natura apocrifa della sottoscrizione, comporta la perdita di ogni efficacia probatoria dell'atto stesso.
Difatti, l'atto apocrifo non è né un atto nullo né un atto annullabile, ma un non-atto, privo di esistenza giuridica rispetto al soggetto disconoscente (così Cass., n. 9876/2019, secondo cui
“l'apocrifia della sottoscrizione comporta la totale inidoneità della scrittura a spiegare efficacia nei confronti di colui che non ne è autore, dovendo considerarsi inesistente rispetto a quest'ultimo”).
Alcun inadempimento è quindi ascrivibile, nei termini riportati dall'opposta, alla
[...]
tale da giustificare l'applicazione della clausola penale, oggetto delle fatture CP_1
prodotte nel monitorio.
Non da meno, a ben vedere, la suddetta motivazione varrebbe prettamente per la fattura n. 9, di
Euro 23.546,00, emessa sulla scorta del contratto MAF19/B1685176, inerente il pod n.
IT001E247890, relativo al punto vendita sito in Lamezia Terme alla via Scarpino.
Infatti, in relazione alla fattura n. 8, di Euro 54.585,20, di cui al POD n. IT001E00241917, relativo al punto vendita di , alcun contratto è stato prodotto e, pertanto, oltre a Parte_1
pagina 9 di 15 mancare il titolo giuridico, non risulta possibile dare alcun riscontro (probatorio) alla presunta penale pattuita e applicata.
A tal proposito, è solo il caso di precisare che la mancata produzione in giudizio del contratto o di altro titolo idoneo a fondare la pretesa monitoria rappresenta un grave difetto probatorio che compromette il fondamento stesso della domanda. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio si trasforma in una cognizione piena, richiedendo al creditore opposto di dimostrare l'esistenza, la validità e il contenuto del rapporto obbligatorio dedotto. Questo obbligo trova fondamento nel principio generale per cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
L'emanazione del decreto ingiuntivo, pur implicando una presunzione relativa di validità della pretesa, non esime il creditore dall'onere di produrre il titolo contrattuale da cui il credito deriva.
L'assenza di tale documento preclude la possibilità di accertare non solo l'origine del rapporto, ma anche le condizioni che ne regolano l'esecuzione. In mancanza del contratto, non è possibile verificare l'effettiva sussistenza degli obblighi dedotti e la conformità della pretesa alle pattuizioni convenute tra le parti.
La pretesa creditoria deve poggiare su elementi certi e specifici, che consentano al giudice di ricostruire in modo completo il rapporto dedotto in giudizio. Non possono surrogare tale mancanza altri documenti o elementi accessori, quali fatture, lettere o comunicazioni, che, in assenza del titolo principale, risultano privi di una base giuridica sufficiente per sostenere la domanda.
L'indeterminatezza che ne deriva impedisce al giudice di accertare con precisione gli obblighi reciprocamente assunti, compromettendo irrimediabilmente la posizione della parte opposta.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della sussistenza del credito fatto valere, in conformità alle regole ordinarie sull'onere della prova di cui all'art.
2697 c.c., dimostrando in maniera completa l'esistenza del fatto costitutivo del proprio diritto, che non può ritenersi validamente provato in difetto di produzione del titolo contrattuale da cui il credito trae origine” (Cass., n. 4692/2009).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che "la mancata produzione del titolo contrattuale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un'insufficienza probatoria che impedisce l'accoglimento della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto" (Cass., n. 22810/2015).
pagina 10 di 15 Nel contesto del giudizio di opposizione, non è ammissibile una ricostruzione presuntiva, poiché ciò contrasterebbe con il principio dispositivo che governa il processo civile e con il necessario rispetto dell'onere probatorio che grava su chi agisce in giudizio.
E', difatti, ormai noto che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore d chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (così Cass., n. 17371/2003; Cass., n. 807/1999. Si veda, altresì, Cass., Sez. Un., 10 ottobre 2011, n. 20802, secondo cui la fattura, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale,
o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato, di talchè, di fronte alla sua contestazione, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito).
In conclusione, la mancata produzione del contratto da parte dell'opposta determina un'insufficienza probatoria che impedisce il riconoscimento della pretesa creditoria, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. sulla domanda riconvenzionale di parte opponente
La domanda riconvenzionale di parte attrice opponente va disattesa.
In punto di diritto va precisato che –in ambito di responsabilità per inadempimento e quindi contrattuale, in virtù dell'accertata violazione del principio di buona fede da parte della - CP_3 la disciplina da applicare è quella di cui all'art. 1218 c.c., il quale stabilisce che il debitore inadempiente, che non esegue esattamente la prestazione dovuta o tiene un comportamento incompatibile con la successiva esecuzione della prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento (o il ritardo) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (perché in tal caso l'obbligazione si estingue, ex art. 1256 c.c.).
La norma sanziona quindi l'inadempimento imputabile, a prescindere dall'indagine circa la colpa o il dolo. Il creditore che agisce per il risarcimento dovrà quindi provare l'entità del danno ed il fatto storico dell'inadempimento. Di contro, il debitore dovrà provare la non imputabilità, ovvero la (sua) incolpevolezza.
Pertanto, nella fattispecie, l'attrice opponente deve provare non solo il fatto storico dell'inadempimento, ma anche (e soprattutto) l'entità del danno. Orbene, a bene vedere, agli atti,
pagina 11 di 15 pur essendo stato provato (dall'accertamento giudiziale) il fatto storico, non risulta provata l'entità del danno.
Sul punto, si è limitata a lamentare di essere stata costretta alla Controparte_1
stipula di un contratto di fornitura con un diverso operatore, a condizioni economiche meno favorevoli, subendo così un presunto nocumento, che ha quantificato in Euro 500.000,00, senza tuttavia fornire prova concreta dell'effettiva entità del pregiudizio.
Come noto, il danno si configura come una realtà complessa, articolata in due distinti profili: da un lato, esso si identifica nell'evento lesivo, ossia l'azione o l'omissione che viola un diritto altrui;
dall'altro, si traduce nell'insieme delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali suscettibili di risarcimento. È quest'ultimo aspetto, il "danno effettivo", che rappresenta il fulcro della tutela risarcitoria, richiedendo una dimostrazione concreta e rigorosa da parte del soggetto che lo invoca.
L'art. 1223 c.c. delinea chiaramente i limiti entro cui il danno può essere risarcito, disponendo che il risarcimento deve includere le perdite (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) che costituiscano una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Ciò implica che non ogni pregiudizio lamentato possa essere risarcito, ma solo quello che sia strettamente collegato, sotto il profilo causale, all'evento lesivo.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, quindi, incombe su chi agisce per ottenere il risarcimento del danno fornire una dimostrazione chiara e puntuale dell'effettiva esistenza e dell'entità del pregiudizio subito. Non è sufficiente, infatti, limitarsi a dedurre genericamente un danno: è necessario provare, attraverso idonei mezzi di prova, sia il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le conseguenze pregiudizievoli, sia la concreta dimensione economica o morale del danno.
La giurisprudenza è univoca nel richiedere che il danno risarcibile sia "attuale e concreto", non potendo il giudice fondare la propria decisione su mere presunzioni o ipotesi speculative. La
Cassazione ha infatti precisato che "il risarcimento del danno non può mai essere riconosciuto in via automatica, ma richiede la prova rigorosa sia del verificarsi del danno, sia della sua derivazione causale dal fatto illecito" (Cass. Civ., n. 26972/2008).
Pertanto, nel sistema civilistico, il principio del "danno-effettività" si configura non solo come criterio di quantificazione, ma anche come garanzia che il risarcimento si fondi su basi oggettive e verificabili, impedendo richieste risarcitorie meramente ipotetiche o strumentali.
Orbene, venendo al caso di specie, pur ammettendo la sussistenza del fatto lesivo, alcuna prova
è stata fornita dalla opponente, circa l'effettività del pregiudizio, e, pertanto, per questo Giudice,
pagina 12 di 15 non risulta possibile un corretto accertamento del danno, non essendo sufficienti – a tal fine – le deduzioni, ovvero le mere allegazioni, della Controparte_1
4. art. 96 c.p.c.
Accertata l'apocrifia, nel corso del giudizio, a mezzo di Consulenza Tecnica d'Ufficio, della firma apposta sulla richiesta di attivazione della fornitura, disconosciuta dall'opponente, questo
Tribunale non può che accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente, poiché la non autenticità della firma apposta su un documento su cui è stato basato il credito rientra – di certo – tra le ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c..
Pertanto, non trova applicazione il comma 1, dell'art. 96 c.p.c., che prevede – ai fini della identificazione della cosiddetta lite temeraria - i seguenti requisiti: che sia intervenuta una domanda di parte, al fine di ottenere il risarcimento;
che la richiesta riguardi una condotta caratterizzata da mala fede o da colpa grave;
che la condotta abbia recato un danno. Tale previsione, difatti presenta una chiara natura risarcitoria, che nel caso in esame non trova ragione d'essere, in quanto alcun danno è stato allegato, ovvero provato.
Può trovare applicazione, invece, l'art. 96, comma 3, c.p.c., che presenta la veste di norma sanzionatoria con la quale il giudice può procedere dunque a condanna, prescindendo da danni effettivi.
Prescindendo dal danno provocato, si delinea, pertanto - ed infatti - una norma di natura prettamente sanzionatoria.
Non sussistono dubbi per quanto concerne invece il fatto che la condotta dell'opposta abbia determinato un abuso dello strumento processuale, e circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, essendo di certo configurabile il dolo o la colpa grave, sia nel caso che la produzione sia colpevole
(dolo), sia nel caso in cui sia stata dettata da amnesia o mancato controllo (colpa grave).
Difatti, se è vero che la parte che produce consapevolmente un documento caratterizzato da una sottoscrizione apocrifa agisce con dolo, è anche vero che, essendo elementare principio di auto- responsabilità - prima di produrre un documento - verificarne la veridicità, la produzione che sia conseguenza di amnesia o di mancato controllo è indubbiamente caratterizzato da colpa grave.
La condotta della , pertanto, è in ogni caso tesa a realizzare un abuso dello strumento CP_3 processuale e per questo motivo è suscettibile di essere sottoposta alla disciplina di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., in virtù della funzione di questo, non di risarcire il danno subito (funzione, questa,
pagina 13 di 15 assolta dalle disposizioni di cui ai primi due commi dello stesso articolo), ma di presidiare il processo civile dal possibile abuso processuale e di soddisfare l'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione (v. Cass., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601; Cass., 21 febbraio 2018,
n. 4136; Cass., ord., 5 aprile 2018, n. 15209; Cass., ord., 11 febbraio 2015, n. 3003).
Si segnala, infine, che con riferimento alla liquidazione ex art. 96, comma 3, c.p.c. è recentemente intervenuto l'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, secondo cui il parametro prevalentemente utilizzato dalla giurisprudenza per la liquidazione delle spese di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. è quello dei “compensi liquidati”, ossia in un importo “all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Alla luce di quanto sopra motivato e dei suddetti criteri (e del valore della causa: 78.082,39),
l'opponente va condannato al pagamento di Euro 5.000,00, equitativamente determinata.
Di contro, va respinta la (medesima) domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla convenuta/opposta, non risultando profili rilevanti sotto il profilo del dolo o della colpa grave, ovvero abuso del diritto, ovvero essendo rimasta la domanda priva di qualsivoglia riscontro probatorio (circa l'elemento sia soggettivo).
5. le spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. A tal fine non va considerata la soccombenza di parte opponente in ordine alla domanda riconvenzionale, la quale è stata proposta solo in conseguenza del provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti.
Le spese di CTU, visto l'esito delle indagini peritali, già liquidate, devono porsi a carico esclusivo di parte convenuta opposta.
Quanto alle spese di CTP, invece, il giudicante intende aderire all'orientamento della S.C., secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate […]; d'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass., ord., 20.11.2019, n. 30289; Cass., 25.3.2003, n. 4357;
Cass., 7.2.2006, n. 2605; Cass., 29.6.1985, n. 3897). Ne consegue che, ai fini del rimborso, la parte pagina 14 di 15 debba non solo formulare la relativa domanda, ma anche provare – non necessariamente l'avvenuto pagamento, ma quantomeno – l'assunzione della relativa obbligazione.
Nella fattispecie, non essendo stato provato il pagamento, ovvero “l'effettività delle spese”, le spese di CTP non vanno rimborsate.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA integralmente il decreto ingiuntivo n.
2230/2022, emesso in data 6.6.2022 dal Tribunale di Firenze;
CONDANNA parte convenuta opposta alla refusione, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in Euro 11.628,00 per compensi ed in Euro 1.241,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cap come per legge;
- visto l'art. 96 co. 3 c.p.c.,
CONDANNA la l pagamento di Euro 5.000,00 in favore della parte opposta;
CP_3
- PONE in via definitiva le spese di CTU, già liquidate, a carico esclusivo della parte convenuta opposta;
- COMPENSA le spese di CTP.
Firenze, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 15 di 15