TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/10/2025, n. 4676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4676 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. BI IM SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nel processo R.G. n. 19495/2023 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Spata Emanuele;
Parte_1
-ATTRICE OPPONENTE- contro
, e , rappresentanti e difesi Controparte_1 CP_2 CP_3 dall'avv. Zago Giovanni e dall'avv. Salbucci Marco;
-CONVENUTI OPPOSTI-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1954/2023 di questo Tribunale.
Il procuratore di parte attrice ha concluso:
“Per tutto quanto esposto si confida nell'accoglimento delle già dedotte conclusioni ed in via preliminare si chiede che il Tribunale di Venezia voglia disporre il mutamento del rito ex art. 426 del c.p.c., concedendo termine per l'integrazione degli atti, e dichiarare la propria incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di Padova in veste di giudice del lavoro, in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 e 40 del c.p.c. ed essendo la competenza di cui all'art. 413 del c.p.c. inderogabile. In specie il rapporto di lavoro è sorto a Padova, ha avuto per l'intera sua durata svolgimento in quel di Padova fino alla sua cessazione”.
In atto di citazione ha concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare: accertato e dichiarato la Sig.ra e l'avv. DR AN non Parte_1 hanno apposto alcun termine al contratto di mutuo intervenuto e che gli eredi hanno azionato il credito senza la preventiva domanda al Giudice di fissare un termine in tal senso, ex art. 1817 c.c.;
1 accertato e dichiarato che il credito azionato dagli odierni opposti deve ritenersi inesigibile, in violazione dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 c.p.c.; per tutte le ragioni esposte e dedotte voglia l'adito Giudice revocare il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G.
In principalità e di merito: voglia in ogni caso il Giudice adito accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione dei crediti tra la Sig.ra e gli eredi dell'Avv. , in ragione Parte_1 CP_2 dei controcrediti opposti e documentalmente provati;
per tutte le ragioni esposte e dedotte, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal
Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G., essendo per la residua parte intervenuto il spontaneo adempimento dell'odierna opponente e andando conseguentemente dichiarata l'estinzione del credito azionato dagli opposti in sede monitoria, ed in ogni caso mandare assolta la sig.ra da ogni domanda ad essa Parte_1 rivolta dagli opposti.
In principalità e di merito ed in via istruttoria: laddove l'adito Giudice ritenesse che il disconoscimento della scrittura privata operato dagli eredi dell'avv. DR AN in sede monitoria esplichi già effetti, si avanza tempestivamente ex art. 216 c.p.c. istanza di verificazione della scrittura, chiedendo che il Giudice voglia disporre adeguate cautele al fine di conservare l'originale della scrittura privata in possesso allo stato della Sig.ra che si rende Parte_1 disponibile a depositarla nei tempi e con le modalità che il giudice vorrà indicare;
ordinando il deposito ai Pubblici Ufficiali e agli Enti delle scritture in comparazione, come individuate, andando a nominare, se del caso, perito grafologo per la verifica.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse che la scrittura privata intervenuta tra le parti non consenta di ritenere il credito liquido e/o esigibile, voglia, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, intendersi di facile e pronta liquidazione, accertando e dichiarando la compensazione giudiziale dei crediti (ex art. 1243 c.c.), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal Tribunale di
Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G., essendo per la residua parte intervenuto il spontaneo adempimento dell'odierna opponente e andando conseguentemente dichiarata l'estinzione del credito azionato dagli opposti in sede monitoria, ed in ogni caso mandare assolta la sig.ra da ogni domanda ad essa rivolta dagli Parte_1 opposti.
In via di ulteriore subordine e con domanda riconvenzionale: nell'ulteriore denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse la scrittura privata, non opponibile agli eredi, invalida o
2 inefficace;
previo mutamento di rito ex art. 427 c.p.c. e assegnazione dei termini, con attribuzione al Giudice Speciale del Lavoro rimesso al competente Tribunale di Padova o in subordine al
Tribunale di Venezia, o in alternativa sospensione del presente Giudizio e assegnazione della causa al Giudice Speciale del Lavoro del competente Tribunale di Padova o in subordine del Tribunale di
Venezia, per l'accertamento del credito portato in compensazione;
accertare che la Sig.ra
[...]
ha svolto attività lavorativa dal 19/01/2009 al 12/05/2022, senza soluzione di continuità, in Pt_1 qualità di segretaria del professionista avv. DR AN, con diritto all'inquadramento al 4° livello del CCNL Studi Professionali e svolgimento dell'attività a tempo pieno, oltre due ore giornaliere di lavoro straordinario;
accertato e dichiarato che in ragione del rapporto intercorso tra le parti la Sig.ra per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto risulta essere Parte_1 creditrice delle somme dovute a titolo di differenze retributive, retribuzione indiretta, lavoro straordinario, differenze su TFR;
condannarsi gli eredi dell'avv. DR AN al pagamento del quantum dovuto corrispondente ad € 170.868,31, o altra somma maggiore o minore che risulterà da giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo saldo. Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal
Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G.
In via di estremo subordine: mandarsi in ogni caso assolta la sig.ra dal Parte_1 riconoscimento degli accessori (interessi e rivalutazione) sulle somme eventualmente riconosciute per i motii di cui in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi con favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il procuratore di parti convenute ha concluso in comparsa di costituzione:
“Previo ogni accertamento di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:
1) In via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023 emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, previa riduzione dei soli importi di € 17.571,15 e di € 5.535,16 e, quindi, per la residua somma capitale di € 136.893,69.
2) Nel merito: rigettare le domande, le conclusioni e le deduzioni di controparte perché infondate in fatto e diritto ovvero sfornite di prova e nel dettaglio:
- rigettare la domanda di controparte così riportata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.12.2023: ”In via preliminare: accertato e dichiarato la Sig.ra e Parte_1
l'avv. DR AN non hanno apposto alcun termine al contratto di mutuo intervenuto e che gli
3 eredi hanno azionato il credito senza la preventiva domanda al Giudice di fissare un termine in tal senso, ex art. 1817 c.c.; accertato e dichiarato che il credito azionato dagli odierni opposti deve ritenersi inesigibile, in violazione dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 c.p.c.; per tutte le ragioni esposte e dedotte voglia l'adito Giudice revocare il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal Tribunale di Venezia,
Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G.” perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di prova per le ragioni di cui alla narrativa a cui ci si riporta integralmente;
- rigettarsi la domanda di controparte così riportata nell'atto di citazione del in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.12.2023: “In principalità e di merito: voglia in ogni caso il Giudice adito accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione dei crediti tra la Sig.ra e gli Parte_1 eredi dell'Avv. , in ragione dei controcrediti opposti e documentalmente provati;
per tutte CP_2 le ragioni esposte e dedotte, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del
03/11/2023, emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G., essendo per la residua parte intervenuto il spontaneo adempimento dell'odierna opponente e andando conseguentemente dichiarata l'estinzione del credito azionato dagli opposti in sede monitoria, ed in ogni caso mandare assolta la sig.ra da ogni Parte_1 domanda ad essa rivolta dagli opposti.” perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di prova per le ragioni di cui alla narrativa a cui ci si riporta integralmente;
- rigettarsi la domanda di controparte così riportata nell'atto di citazione del in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.12.2023: “In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse che la scrittura privata intervenuta tra le parti non consenta di ritenere il credito liquido e/o esigibile, voglia, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, intendersi di facile e pronta liquidazione, accertando e dichiarando la compensazione giudiziale dei crediti (ex art. 1243 c.c.), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G., essendo per la residua parte intervenuto il spontaneo adempimento dell'odierna opponente e andando conseguentemente dichiarata l'estinzione del credito azionato dagli opposti in sede monitoria, ed in ogni caso mandare assolta la sig.ra da ogni domanda ad essa Parte_1 rivolta dagli opposti.” perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di prova per le ragioni di cui alla narrativa a cui ci si riporta integralmente;
- rigettarsi la domanda di controparte così riportata nell'atto di citazione del in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.12.2023: “In via di ulteriore subordine e con domanda riconvenzionale: nell'ulteriore denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse la scrittura privata,
4 non opponibile agli eredi, invalida o inefficace;
previo mutamento di rito ex art. 427 c.p.c. e assegnazione dei termini, con attribuzione al Giudice Speciale del Lavoro rimesso al competente
Tribunale di Padova o in subordine al Tribunale di Venezia, o in alternativa sospensione del presente Giudizio e assegnazione della causa al Giudice Speciale del Lavoro del competente
Tribunale di Padova o in subordine del Tribunale di Venezia, per l'accertamento del credito portato in compensazione;
accertare che la Sig.ra ha svolto attività lavorativa dal Parte_1
19/01/2009 al 12/05/2022, senza soluzione di continuità, in qualità di segretaria del professionista avv. DR AN, con diritto all'inquadramento al 4° livello del CCNL Studi Professionali e svolgimento dell'attività a tempo pieno, oltre due ore giornaliere di lavoro straordinario;
accertato e dichiarato che in ragione del rapporto intercorso tra le parti la Sig.ra per tutte Parte_1 le ragioni esposte in fatto ed in diritto risulta essere creditrice delle somme dovute a titolo di differenze retributive, retribuzione indiretta, lavoro straordinario, differenze su TFR;
condannarsi gli eredi dell'avv. DR AN al pagamento del quantum dovuto corrispondente ad €
170.868,31, o altra somma maggiore o minore che risulterà da giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo saldo. Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima
Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G.” perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di prova per le ragioni di cui alla narrativa a cui ci si riporta integralmente, in particolare perché inammissibile ovvero, in subordine, perché afferente presunti diritti di credito per differenze retributive prescritti ovvero perché afferente presunti diritti di credito per differenze retributive infondati, in fatto e diritto, erratamente quantificati e sforniti di prova;
- rigettarsi la domanda di controparte così riportata nell'atto di citazione del in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.12.2023: “In via di estremo subordine: mandarsi in ogni caso assolta la sig.ra dal riconoscimento degli accessori (interessi e rivalutazione) sulle somme Parte_1 eventualmente riconosciute per i motii di cui in narrativa.” perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di prova per le ragioni di cui alla narrativa a cui ci si riporta integralmente;
3) Nel merito: confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023 emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G. e, in ogni caso, condannarsi , nata a [...], il [...] e residente in [...], San Pio X Parte_1
4, codice fiscale al pagamento della somma di € 160.000,00 o la somma C.F._1 maggiore o minore ritenuta di giustizia ovvero che emergerà nel corso dell'istruttoria, oltre ai danni da svalutazione monetaria e agli interessi maturati e maturandi di cui all'art. 1284 c.c., oltre alle spese per il tentativo di recupero stragiudiziale del credito ex art. 6 d.lgs. n. 231/02 in favore di
, e in solido tra loro ovvero per la quota di 1/3 CP_3 CP_2 Controparte_1
5 ciascuno della predetta somma di € 160.000,00 o per le diverse quote ritenute dal Giudice;
4) In subordine e con domanda riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sig.ra venisse dichiarata creditrice nei confronti degli eredi dell'Avv. di Parte_1 CP_2 una qualche somma a titolo di differenze retributive, retribuzione indiretta, lavoro straordinario,
e/o differenze su TFR, porsi detta somma in compensazione parziale con il maggior credito vantato nei confronti della medesima sig.ra dai sigg. , e Pt_1 CP_3 CP_2 [...]
e, in ogni caso, condannarsi , nata a [...], il [...] e residente CP_1 Parte_1 in Vigodarzere, San Pio X 4, codice fiscale al pagamento del restante C.F._1 importo non oggetto di compensazione.
Con vittoria di spese diritti e onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, anche della fase monitoria oltre al presente giudizio di opposizione”.
In prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha concluso:
“Pertanto, in conclusione, ci si riporta alle domande, alle conclusioni e alle argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 14.02.2024 in quanto qui non riportate nella presente memoria insistendo per il loro accoglimento con rigetto delle domande, conclusioni e argomentazioni di controparte perché infondate in fatto e diritto e comunque sfornite di prova”.
Nella nota autorizzata depositata in data 16.5.2024, cui all'ultima udienza il difensore si è anche richiamato, ha dedotto: “Premesso ciò, la scrivente difesa aderisce all'eccezione di controparte ferme restando, per il resto, tutte le difese e le argomentazioni proposte di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 14.02.2024 e alle memorie ex art. 171 ter n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c. insistendo per l'accoglimento delle domande, delle conclusioni, delle ragioni e delle istanze istruttorie in esse formulate con rigetto di quelle di controparte di cui all'atto di citazione e di cui alle 1^, 2^ e 3^ memorie ex art. 171 ter c.p.c. di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parti convenute opposte sono gli eredi del fu sig. AN DR, di professione avvocato, venuto meno in data 19.4.2022.
Il sig. , in vita, aveva mutuato alla sig.ra odierna opponente, diverse CP_2 Parte_1 tranche di somme di denaro, per un totale di € 160.000,00.
Con riferimento ad € 60.000,00, parti opposte hanno a disposizione pure un contratto.
Parti opposte, quindi, hanno agito monitoriamente avverso la sig.ra , chiedendo la Pt_1 restituzione del totale.
Questo Tribunale ebbe ad emettere il decreto ingiuntivo n. 1954/2023, per l'importo suddetto, oltre ad interessi e spese del procedimento.
6 Vi è da aggiungere che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, i convenuti ebbero a riferire che: “la sig.ra , per il tramite del proprio legale intervenuto nella vicenda, invocava che vi fosse Pt_1 una scrittura privata, datata 8 febbraio 2022, emersa successivamente alla morte dell'Avv. CP_2
e apparentemente redatta tra lo stesso e la dal valore estintivo dell'anzidetto credito Pt_1 vantato dall'Avv. – e oggi dai di lui eredi - nei confronti dalla sig.ra ”; “come già CP_2 Pt_1 evidenziato nelle comunicazioni di cui ai precedenti docc. 6 e 7, i ricorrenti odierni contestavano che una scrittura privata, datata 8 febbraio 2022, emersa successivamente alla morte dell'Avv.
e apparentemente redatta tra lo stesso e la avesse valore estintivo dell'anzidetto CP_2 Pt_1 credito vantato dall'Avv. – e oggi dai di lui eredi - nei confronti dalla sig.ra ; che, CP_2 Pt_1 infatti e come si legge nelle missive, gli odierni ricorrenti si riservano ogni e più ampia contestazione in riferimento alla predetta scrittura privata qualora la sig.ra continuasse a Pt_1 volerla utilizzare per contestare le legittime pretese creditorie degli eredi nei suoi CP_2 confronti;
infatti, i ricorrenti hanno motivo di dubitare in merito alla paternità della predetta scrittura privata ovvero la sua riferibilità allo stesso DR AN – disconoscendo sin d'ora le firme riferite all'Avv. DR AN riportate in essa o comunque riservandosi di disconoscerle se a loro opposte - nonché la sua validità, presentando la medesima scrittura profili di nullità ovvero ragioni per poter essere in ogni caso annullata”.
Parte opponente-ingiunta ha, poi, fatto valere tale scrittura dell'8.2.2022.
In sostanza, il processo ruota, prevalentemente, intorno a tale scrittura, nella quale il fu sig. CP_2
e la sig.ra riconoscevano la dazione di € 160.000,00, ritenendosi quindi pacifica la Pt_1 circostanza in sé considerata.
Il problema è che con tale scrittura la sig.ra , dipendente con funzioni di segretaria del sig. Pt_1
, si è vista riconoscere da quest'ultimo crediti per differenze retributive con riferimento ad CP_2 il rapporto che si è esteso dal 2009 al 2021, ancorché con alcune interruzioni.
Nel testo della scrittura si ragiona di € 136.893,69 “a titolo di risarcimento del danno”.
I due signori, quindi, con la scrittura, hanno inteso compensarsi a vicenda i due controcrediti, con rinuncia da parte della sig.ra di iniziative giudiziarie, civili e penali.
Vi è da aggiungere, poi, che tale scrittura reca in allegato un prospetto di calcolo delle differenze dovute, intitolato “Vertenza di lavoro” (tale intitolazione è pure sottoscritta dalle parti: l'espressione vertenza risulta pure nel testo dell'accordo) e compilato con l'ausilio dell'applicativo ER
Kluwer.
Parti opposte hanno eccepito, in comparsa di costituzione, la scrittura sotto diversi aspetti.
Riferiscono che la stessa sarebbe annullabile perché il de cuius non sarebbe stato capace di intendere e volere ex art. 428 c.c. e perché, comunque, il consenso sarebbe stato viziato da un errore
7 vizio in quantitate.
La scrittura sarebbe financo nulla perché, trattandosi di transazione, difetterebbero le reciproche concessioni, visto che, secondo gli opposti, soltanto il loro congiunto avrebbe rinunciato ad alcunché, considerata la differenza tra l'importo vantato a titolo di mutuo e quello vantato a titolo di risarcimento del danno.
I crediti della sig.ra, poi, sarebbero stati, almeno in parte prescritti.
Parti opposte, comunque, ricostruiscono il rapporto lavorativo della sig.ra secondo Pt_1 tempistiche e modi sensibilmente diversi rispetto a quelle indicate nella scrittura e sostenute dall'opponente, arrivando ad importi, in subordine, ben inferiori rispetto a quelli rivendicati dalla lavoratrice.
In via riconvenzionale gli opposti, in subordine, formulano la seguente domanda: “nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sig.ra venisse dichiarata creditrice nei confronti degli Parte_1 eredi dell'Avv. di una qualche somma a titolo di differenze retributive, retribuzione CP_2 indiretta, lavoro straordinario, e/o differenze su TFR, porsi detta somma in compensazione parziale con il maggior credito vantato nei confronti della medesima sig.ra dai sigg. , Pt_1 CP_3
e e, in ogni caso, condannarsi , nata a [...], CP_2 Controparte_1 Parte_1 il 09/02/1973 e residente in [...], San Pio X 4, codice fiscale al C.F._1 pagamento del restante importo non oggetto di compensazione”.
Parti convenute, infine, danno atto del ricevimento di alcuni importi di denaro ad opera della sig.ra nonché delle debenza degli stipendi relativi alle mensilità di aprile e maggio 2022. Pt_1
Tra le parti è sorta, pure, una questione processuale inerente la competenza per territorio e per materia del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Padova, essendosi svolta nella circoscrizione di quest'ultimo Ufficio il rapporto lavorativo, in qualsiasi modo ricostruito, tra il sig. AN
DR e la sig.ra Parte_1
Comunque si fa notare che l'atto di citazione è stato depositato e notificato entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, sicché problemi di tardività dell'opposizione non si pongono.
Questo Giudice all'udienza del 2.5.2024 aveva invitato parti opposte ad esprimersi sull'eccezione di incompetenza.
Parti opposte, con la nota depositata in data 16.5.2024, richiamata in sede decisoria, avevano aderito all'eccezione.
Tuttavia, con note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., parti opposte ebbero a sostenere che:
“Solo alla luce dell'opposizione al predetto decreto ingiuntivo e delle successive difese dispiegate dalle parti è maturata l'eccezione di incompetenza ex adverso, ma certamente il ricorso per decreto ingiuntivo degli eredi era stato depositato presso il Tribunale competente per materia, CP_2
8 oltre che per territorio. È da rammentare come l'eccepita incompetenza derivi dal rapporto di lavoro sorto tra e l'Avv. DR AN e alle pretese della lavoratrice nei Parte_1 confronti del datore di lavoro, non già dal prestito di quest'ultimo alla prima per il quale è stata azionata la tutela monitoria. Pertanto, a prescindere dalla decisione in punto di competenza del
G.I., la stessa non dovrebbe inerire al decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal
Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G. che, pertanto, si ritiene non debba essere revocato”.
Insomma, avevano aderito all'eccezione di incompetenza ma ritenevano che il decreto non fosse da revocare.
Tale impostazione ha comportato che non si potesse decidere de plano e si è fissato all'uopo udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con ordinanza del 22.4.2025, nella quale, pure, si è riferito che “- quanto al mutamento del rito in questo processo, le parti hanno avuto ben 6 occasioni di contraddittorio scritto o quanto meno possibilità di depositare memorie (atto introduttivo- 3 memorie-nota sulla competenza-note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), e si ritiene di soprassedere sul punto per non aggravare ulteriormente il processo”.
Orbene, tra le parti è pacifico o comunque non emergono contestazioni specifiche sul punto che la scrittura dell'8.2.2022 sia un contratto di transazione tra l'opponente ed il fu sig. . CP_2
Pure nell'accordo scritto si ragiona, come detto, di “vertenza di lavoro”.
E' evidente che si tratti di contratto inerenti diritti della lavoratrice e come tale inerente le attribuzioni del Giudice del lavoro, il quale, certo, è specializzato in materia (si pensi a tutte le questioni di calcolo sollevate nonché le questioni, sullo sfondo, inerenti i diritti inderogabili o meno del lavoratore collegati anche a problematiche contributive).
La competenza del Giudice del lavoro è inderogabile, ex art. 413 c.p.c..
L'art. 40 terzo comma c.p.c. prevede in caso di cumulo di domande trattabili con riti diversi, la prevalenza del rito del lavoro.
E' pure vero che in linea generale è inderogabile anche la competenza del Tribunale di Venezia sul decreto ingiuntivo emesso da quest'ultimo.
Ad avviso di questo Giudice, il conflitto è solo apparente.
E' evidente come parti opposte ben conoscessero l'esistenza della scrittura dell'8.2.2022 (parte opponente pure ha riferito che gli opposti hanno richiesto l'originale della scrittura per verificarne, in privato, l'autenticità e la circostanza non è stata contestata) e di ciò vi è pure traccia scritta nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo, come visto sopra, dove, pure, ci si dilunga su tale scrittura, pur non producendola.
Insomma, i signori opposti sapevano della scrittura e dei controcrediti vantati dalla sig.ra e Pt_1
9 pure si riservavano di contestarla.
In tale contesto assertivo, non coglie nel segno quanto riferito dagli opposti nelle note del
29.5.2024.
E' vero che la pretesa pecuniaria vantata è a titolo di mutuo ma è pure vero che la scrittura dell'8.2.2022 ha palese, potenziale, carattere dispositivo-estintivo.
Parti opposte medesime, poi, nell'ipotesi in cui sia da riconoscere una qualche somma all'opponente svolgono, formalmente, domanda riconvenzionale.
Insomma, siamo in un caso in cui chi ricorre per decreto ingiuntivo conosceva della scrittura e poi la contesta a vario titolo e chiede in via riconvenzionale la corretta ricostruzione del rapporto di lavoro.
Insomma, al momento del deposito del ricorso, gli opposti ben sapevano che il riconoscimento della loro pretesa sarebbe passato per l'esame della scrittura di febbraio 2022 nonché delle doglianze della lavoratrice alle dipendenze del loro congiunto.
La sig.ra , poi, come emerge dalla documentazione, era in contatto con i familiari Pt_1 dell'avv.to anche mentre questi era in vita. CP_2
Non si può scindere la vicenda del mutuo da quella dei controcrediti di lavoro, ormai inscindibilmente connesse per effetto della scrittura dell'8.2.2022.
Insomma, la competenza per tutte le cause reciproche tra le parti è del Giudice del lavoro, vista la preferenza riconosciuta dal Codice di rito per la trattazione congiunta delle cause.
Ci si chiede come si possa nella fattispecie decidere sul mutuo senza considerare la transazione inerente la vertenza di lavoro che esplicitamente considera il prestito ai fini delle, contestate, reciproche concessioni.
La transazione ha carattere dispositivo degli interessi in rilievo, sicché sul credito a titolo di mutuo il mutuante ha disposto, efficacemente o meno è da vedere, congiuntamente al rapporto di lavoro con la sig.ra opponente, e non si può ignorare la circostanza per separare indebitamente le cause.
Vi sono pure ragioni di buon andamento degli Uffici giudiziari (art. 97 Cost., sempre più citato anche in materia giudiziaria) e di giusto processo (art. 111 Cost.).
Ben può questo Tribunale revocare il ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di competenza, essendo ciò nelle sue attribuzioni inderogabili, fermo che per il resto sarà il Giudice del lavoro a vagliare le varie pretese nel merito, intimamente interconnesse.
Le spese di lite vanno compensate attesa la dinamica processuale e comunque l'attitudine delle parti a pervenire ad una soluzione, almeno in parte, condivisa.
Vi è anche da dire che non sono rinvenibili precedenti che si attagliano perfettamente al caso di specie o almeno non si sono rinvenuti nelle banche dati a disposizione.
10
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, nel processo R.G. n. 19495/2023:
- Revoca il decreto ingiuntivo indicato in oggetto;
- Dichiara la competenza per le cause tutte oggetto di processo, non ancora decise, del Tribunale di Padova, in funzione del Giudice del lavoro;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, 7.10.2025.
Il Giudice
BI IM SA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. BI IM SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nel processo R.G. n. 19495/2023 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Spata Emanuele;
Parte_1
-ATTRICE OPPONENTE- contro
, e , rappresentanti e difesi Controparte_1 CP_2 CP_3 dall'avv. Zago Giovanni e dall'avv. Salbucci Marco;
-CONVENUTI OPPOSTI-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1954/2023 di questo Tribunale.
Il procuratore di parte attrice ha concluso:
“Per tutto quanto esposto si confida nell'accoglimento delle già dedotte conclusioni ed in via preliminare si chiede che il Tribunale di Venezia voglia disporre il mutamento del rito ex art. 426 del c.p.c., concedendo termine per l'integrazione degli atti, e dichiarare la propria incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di Padova in veste di giudice del lavoro, in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 e 40 del c.p.c. ed essendo la competenza di cui all'art. 413 del c.p.c. inderogabile. In specie il rapporto di lavoro è sorto a Padova, ha avuto per l'intera sua durata svolgimento in quel di Padova fino alla sua cessazione”.
In atto di citazione ha concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare: accertato e dichiarato la Sig.ra e l'avv. DR AN non Parte_1 hanno apposto alcun termine al contratto di mutuo intervenuto e che gli eredi hanno azionato il credito senza la preventiva domanda al Giudice di fissare un termine in tal senso, ex art. 1817 c.c.;
1 accertato e dichiarato che il credito azionato dagli odierni opposti deve ritenersi inesigibile, in violazione dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 c.p.c.; per tutte le ragioni esposte e dedotte voglia l'adito Giudice revocare il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G.
In principalità e di merito: voglia in ogni caso il Giudice adito accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione dei crediti tra la Sig.ra e gli eredi dell'Avv. , in ragione Parte_1 CP_2 dei controcrediti opposti e documentalmente provati;
per tutte le ragioni esposte e dedotte, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal
Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G., essendo per la residua parte intervenuto il spontaneo adempimento dell'odierna opponente e andando conseguentemente dichiarata l'estinzione del credito azionato dagli opposti in sede monitoria, ed in ogni caso mandare assolta la sig.ra da ogni domanda ad essa Parte_1 rivolta dagli opposti.
In principalità e di merito ed in via istruttoria: laddove l'adito Giudice ritenesse che il disconoscimento della scrittura privata operato dagli eredi dell'avv. DR AN in sede monitoria esplichi già effetti, si avanza tempestivamente ex art. 216 c.p.c. istanza di verificazione della scrittura, chiedendo che il Giudice voglia disporre adeguate cautele al fine di conservare l'originale della scrittura privata in possesso allo stato della Sig.ra che si rende Parte_1 disponibile a depositarla nei tempi e con le modalità che il giudice vorrà indicare;
ordinando il deposito ai Pubblici Ufficiali e agli Enti delle scritture in comparazione, come individuate, andando a nominare, se del caso, perito grafologo per la verifica.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse che la scrittura privata intervenuta tra le parti non consenta di ritenere il credito liquido e/o esigibile, voglia, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, intendersi di facile e pronta liquidazione, accertando e dichiarando la compensazione giudiziale dei crediti (ex art. 1243 c.c.), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal Tribunale di
Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G., essendo per la residua parte intervenuto il spontaneo adempimento dell'odierna opponente e andando conseguentemente dichiarata l'estinzione del credito azionato dagli opposti in sede monitoria, ed in ogni caso mandare assolta la sig.ra da ogni domanda ad essa rivolta dagli Parte_1 opposti.
In via di ulteriore subordine e con domanda riconvenzionale: nell'ulteriore denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse la scrittura privata, non opponibile agli eredi, invalida o
2 inefficace;
previo mutamento di rito ex art. 427 c.p.c. e assegnazione dei termini, con attribuzione al Giudice Speciale del Lavoro rimesso al competente Tribunale di Padova o in subordine al
Tribunale di Venezia, o in alternativa sospensione del presente Giudizio e assegnazione della causa al Giudice Speciale del Lavoro del competente Tribunale di Padova o in subordine del Tribunale di
Venezia, per l'accertamento del credito portato in compensazione;
accertare che la Sig.ra
[...]
ha svolto attività lavorativa dal 19/01/2009 al 12/05/2022, senza soluzione di continuità, in Pt_1 qualità di segretaria del professionista avv. DR AN, con diritto all'inquadramento al 4° livello del CCNL Studi Professionali e svolgimento dell'attività a tempo pieno, oltre due ore giornaliere di lavoro straordinario;
accertato e dichiarato che in ragione del rapporto intercorso tra le parti la Sig.ra per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto risulta essere Parte_1 creditrice delle somme dovute a titolo di differenze retributive, retribuzione indiretta, lavoro straordinario, differenze su TFR;
condannarsi gli eredi dell'avv. DR AN al pagamento del quantum dovuto corrispondente ad € 170.868,31, o altra somma maggiore o minore che risulterà da giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo saldo. Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal
Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G.
In via di estremo subordine: mandarsi in ogni caso assolta la sig.ra dal Parte_1 riconoscimento degli accessori (interessi e rivalutazione) sulle somme eventualmente riconosciute per i motii di cui in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi con favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il procuratore di parti convenute ha concluso in comparsa di costituzione:
“Previo ogni accertamento di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:
1) In via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023 emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, previa riduzione dei soli importi di € 17.571,15 e di € 5.535,16 e, quindi, per la residua somma capitale di € 136.893,69.
2) Nel merito: rigettare le domande, le conclusioni e le deduzioni di controparte perché infondate in fatto e diritto ovvero sfornite di prova e nel dettaglio:
- rigettare la domanda di controparte così riportata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.12.2023: ”In via preliminare: accertato e dichiarato la Sig.ra e Parte_1
l'avv. DR AN non hanno apposto alcun termine al contratto di mutuo intervenuto e che gli
3 eredi hanno azionato il credito senza la preventiva domanda al Giudice di fissare un termine in tal senso, ex art. 1817 c.c.; accertato e dichiarato che il credito azionato dagli odierni opposti deve ritenersi inesigibile, in violazione dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 c.p.c.; per tutte le ragioni esposte e dedotte voglia l'adito Giudice revocare il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal Tribunale di Venezia,
Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G.” perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di prova per le ragioni di cui alla narrativa a cui ci si riporta integralmente;
- rigettarsi la domanda di controparte così riportata nell'atto di citazione del in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.12.2023: “In principalità e di merito: voglia in ogni caso il Giudice adito accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione dei crediti tra la Sig.ra e gli Parte_1 eredi dell'Avv. , in ragione dei controcrediti opposti e documentalmente provati;
per tutte CP_2 le ragioni esposte e dedotte, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del
03/11/2023, emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G., essendo per la residua parte intervenuto il spontaneo adempimento dell'odierna opponente e andando conseguentemente dichiarata l'estinzione del credito azionato dagli opposti in sede monitoria, ed in ogni caso mandare assolta la sig.ra da ogni Parte_1 domanda ad essa rivolta dagli opposti.” perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di prova per le ragioni di cui alla narrativa a cui ci si riporta integralmente;
- rigettarsi la domanda di controparte così riportata nell'atto di citazione del in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.12.2023: “In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse che la scrittura privata intervenuta tra le parti non consenta di ritenere il credito liquido e/o esigibile, voglia, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, intendersi di facile e pronta liquidazione, accertando e dichiarando la compensazione giudiziale dei crediti (ex art. 1243 c.c.), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G., essendo per la residua parte intervenuto il spontaneo adempimento dell'odierna opponente e andando conseguentemente dichiarata l'estinzione del credito azionato dagli opposti in sede monitoria, ed in ogni caso mandare assolta la sig.ra da ogni domanda ad essa Parte_1 rivolta dagli opposti.” perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di prova per le ragioni di cui alla narrativa a cui ci si riporta integralmente;
- rigettarsi la domanda di controparte così riportata nell'atto di citazione del in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.12.2023: “In via di ulteriore subordine e con domanda riconvenzionale: nell'ulteriore denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse la scrittura privata,
4 non opponibile agli eredi, invalida o inefficace;
previo mutamento di rito ex art. 427 c.p.c. e assegnazione dei termini, con attribuzione al Giudice Speciale del Lavoro rimesso al competente
Tribunale di Padova o in subordine al Tribunale di Venezia, o in alternativa sospensione del presente Giudizio e assegnazione della causa al Giudice Speciale del Lavoro del competente
Tribunale di Padova o in subordine del Tribunale di Venezia, per l'accertamento del credito portato in compensazione;
accertare che la Sig.ra ha svolto attività lavorativa dal Parte_1
19/01/2009 al 12/05/2022, senza soluzione di continuità, in qualità di segretaria del professionista avv. DR AN, con diritto all'inquadramento al 4° livello del CCNL Studi Professionali e svolgimento dell'attività a tempo pieno, oltre due ore giornaliere di lavoro straordinario;
accertato e dichiarato che in ragione del rapporto intercorso tra le parti la Sig.ra per tutte Parte_1 le ragioni esposte in fatto ed in diritto risulta essere creditrice delle somme dovute a titolo di differenze retributive, retribuzione indiretta, lavoro straordinario, differenze su TFR;
condannarsi gli eredi dell'avv. DR AN al pagamento del quantum dovuto corrispondente ad €
170.868,31, o altra somma maggiore o minore che risulterà da giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo saldo. Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima
Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G.” perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di prova per le ragioni di cui alla narrativa a cui ci si riporta integralmente, in particolare perché inammissibile ovvero, in subordine, perché afferente presunti diritti di credito per differenze retributive prescritti ovvero perché afferente presunti diritti di credito per differenze retributive infondati, in fatto e diritto, erratamente quantificati e sforniti di prova;
- rigettarsi la domanda di controparte così riportata nell'atto di citazione del in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.12.2023: “In via di estremo subordine: mandarsi in ogni caso assolta la sig.ra dal riconoscimento degli accessori (interessi e rivalutazione) sulle somme Parte_1 eventualmente riconosciute per i motii di cui in narrativa.” perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di prova per le ragioni di cui alla narrativa a cui ci si riporta integralmente;
3) Nel merito: confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023 emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G. e, in ogni caso, condannarsi , nata a [...], il [...] e residente in [...], San Pio X Parte_1
4, codice fiscale al pagamento della somma di € 160.000,00 o la somma C.F._1 maggiore o minore ritenuta di giustizia ovvero che emergerà nel corso dell'istruttoria, oltre ai danni da svalutazione monetaria e agli interessi maturati e maturandi di cui all'art. 1284 c.c., oltre alle spese per il tentativo di recupero stragiudiziale del credito ex art. 6 d.lgs. n. 231/02 in favore di
, e in solido tra loro ovvero per la quota di 1/3 CP_3 CP_2 Controparte_1
5 ciascuno della predetta somma di € 160.000,00 o per le diverse quote ritenute dal Giudice;
4) In subordine e con domanda riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sig.ra venisse dichiarata creditrice nei confronti degli eredi dell'Avv. di Parte_1 CP_2 una qualche somma a titolo di differenze retributive, retribuzione indiretta, lavoro straordinario,
e/o differenze su TFR, porsi detta somma in compensazione parziale con il maggior credito vantato nei confronti della medesima sig.ra dai sigg. , e Pt_1 CP_3 CP_2 [...]
e, in ogni caso, condannarsi , nata a [...], il [...] e residente CP_1 Parte_1 in Vigodarzere, San Pio X 4, codice fiscale al pagamento del restante C.F._1 importo non oggetto di compensazione.
Con vittoria di spese diritti e onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, anche della fase monitoria oltre al presente giudizio di opposizione”.
In prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha concluso:
“Pertanto, in conclusione, ci si riporta alle domande, alle conclusioni e alle argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 14.02.2024 in quanto qui non riportate nella presente memoria insistendo per il loro accoglimento con rigetto delle domande, conclusioni e argomentazioni di controparte perché infondate in fatto e diritto e comunque sfornite di prova”.
Nella nota autorizzata depositata in data 16.5.2024, cui all'ultima udienza il difensore si è anche richiamato, ha dedotto: “Premesso ciò, la scrivente difesa aderisce all'eccezione di controparte ferme restando, per il resto, tutte le difese e le argomentazioni proposte di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 14.02.2024 e alle memorie ex art. 171 ter n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c. insistendo per l'accoglimento delle domande, delle conclusioni, delle ragioni e delle istanze istruttorie in esse formulate con rigetto di quelle di controparte di cui all'atto di citazione e di cui alle 1^, 2^ e 3^ memorie ex art. 171 ter c.p.c. di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parti convenute opposte sono gli eredi del fu sig. AN DR, di professione avvocato, venuto meno in data 19.4.2022.
Il sig. , in vita, aveva mutuato alla sig.ra odierna opponente, diverse CP_2 Parte_1 tranche di somme di denaro, per un totale di € 160.000,00.
Con riferimento ad € 60.000,00, parti opposte hanno a disposizione pure un contratto.
Parti opposte, quindi, hanno agito monitoriamente avverso la sig.ra , chiedendo la Pt_1 restituzione del totale.
Questo Tribunale ebbe ad emettere il decreto ingiuntivo n. 1954/2023, per l'importo suddetto, oltre ad interessi e spese del procedimento.
6 Vi è da aggiungere che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, i convenuti ebbero a riferire che: “la sig.ra , per il tramite del proprio legale intervenuto nella vicenda, invocava che vi fosse Pt_1 una scrittura privata, datata 8 febbraio 2022, emersa successivamente alla morte dell'Avv. CP_2
e apparentemente redatta tra lo stesso e la dal valore estintivo dell'anzidetto credito Pt_1 vantato dall'Avv. – e oggi dai di lui eredi - nei confronti dalla sig.ra ”; “come già CP_2 Pt_1 evidenziato nelle comunicazioni di cui ai precedenti docc. 6 e 7, i ricorrenti odierni contestavano che una scrittura privata, datata 8 febbraio 2022, emersa successivamente alla morte dell'Avv.
e apparentemente redatta tra lo stesso e la avesse valore estintivo dell'anzidetto CP_2 Pt_1 credito vantato dall'Avv. – e oggi dai di lui eredi - nei confronti dalla sig.ra ; che, CP_2 Pt_1 infatti e come si legge nelle missive, gli odierni ricorrenti si riservano ogni e più ampia contestazione in riferimento alla predetta scrittura privata qualora la sig.ra continuasse a Pt_1 volerla utilizzare per contestare le legittime pretese creditorie degli eredi nei suoi CP_2 confronti;
infatti, i ricorrenti hanno motivo di dubitare in merito alla paternità della predetta scrittura privata ovvero la sua riferibilità allo stesso DR AN – disconoscendo sin d'ora le firme riferite all'Avv. DR AN riportate in essa o comunque riservandosi di disconoscerle se a loro opposte - nonché la sua validità, presentando la medesima scrittura profili di nullità ovvero ragioni per poter essere in ogni caso annullata”.
Parte opponente-ingiunta ha, poi, fatto valere tale scrittura dell'8.2.2022.
In sostanza, il processo ruota, prevalentemente, intorno a tale scrittura, nella quale il fu sig. CP_2
e la sig.ra riconoscevano la dazione di € 160.000,00, ritenendosi quindi pacifica la Pt_1 circostanza in sé considerata.
Il problema è che con tale scrittura la sig.ra , dipendente con funzioni di segretaria del sig. Pt_1
, si è vista riconoscere da quest'ultimo crediti per differenze retributive con riferimento ad CP_2 il rapporto che si è esteso dal 2009 al 2021, ancorché con alcune interruzioni.
Nel testo della scrittura si ragiona di € 136.893,69 “a titolo di risarcimento del danno”.
I due signori, quindi, con la scrittura, hanno inteso compensarsi a vicenda i due controcrediti, con rinuncia da parte della sig.ra di iniziative giudiziarie, civili e penali.
Vi è da aggiungere, poi, che tale scrittura reca in allegato un prospetto di calcolo delle differenze dovute, intitolato “Vertenza di lavoro” (tale intitolazione è pure sottoscritta dalle parti: l'espressione vertenza risulta pure nel testo dell'accordo) e compilato con l'ausilio dell'applicativo ER
Kluwer.
Parti opposte hanno eccepito, in comparsa di costituzione, la scrittura sotto diversi aspetti.
Riferiscono che la stessa sarebbe annullabile perché il de cuius non sarebbe stato capace di intendere e volere ex art. 428 c.c. e perché, comunque, il consenso sarebbe stato viziato da un errore
7 vizio in quantitate.
La scrittura sarebbe financo nulla perché, trattandosi di transazione, difetterebbero le reciproche concessioni, visto che, secondo gli opposti, soltanto il loro congiunto avrebbe rinunciato ad alcunché, considerata la differenza tra l'importo vantato a titolo di mutuo e quello vantato a titolo di risarcimento del danno.
I crediti della sig.ra, poi, sarebbero stati, almeno in parte prescritti.
Parti opposte, comunque, ricostruiscono il rapporto lavorativo della sig.ra secondo Pt_1 tempistiche e modi sensibilmente diversi rispetto a quelle indicate nella scrittura e sostenute dall'opponente, arrivando ad importi, in subordine, ben inferiori rispetto a quelli rivendicati dalla lavoratrice.
In via riconvenzionale gli opposti, in subordine, formulano la seguente domanda: “nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sig.ra venisse dichiarata creditrice nei confronti degli Parte_1 eredi dell'Avv. di una qualche somma a titolo di differenze retributive, retribuzione CP_2 indiretta, lavoro straordinario, e/o differenze su TFR, porsi detta somma in compensazione parziale con il maggior credito vantato nei confronti della medesima sig.ra dai sigg. , Pt_1 CP_3
e e, in ogni caso, condannarsi , nata a [...], CP_2 Controparte_1 Parte_1 il 09/02/1973 e residente in [...], San Pio X 4, codice fiscale al C.F._1 pagamento del restante importo non oggetto di compensazione”.
Parti convenute, infine, danno atto del ricevimento di alcuni importi di denaro ad opera della sig.ra nonché delle debenza degli stipendi relativi alle mensilità di aprile e maggio 2022. Pt_1
Tra le parti è sorta, pure, una questione processuale inerente la competenza per territorio e per materia del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Padova, essendosi svolta nella circoscrizione di quest'ultimo Ufficio il rapporto lavorativo, in qualsiasi modo ricostruito, tra il sig. AN
DR e la sig.ra Parte_1
Comunque si fa notare che l'atto di citazione è stato depositato e notificato entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, sicché problemi di tardività dell'opposizione non si pongono.
Questo Giudice all'udienza del 2.5.2024 aveva invitato parti opposte ad esprimersi sull'eccezione di incompetenza.
Parti opposte, con la nota depositata in data 16.5.2024, richiamata in sede decisoria, avevano aderito all'eccezione.
Tuttavia, con note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., parti opposte ebbero a sostenere che:
“Solo alla luce dell'opposizione al predetto decreto ingiuntivo e delle successive difese dispiegate dalle parti è maturata l'eccezione di incompetenza ex adverso, ma certamente il ricorso per decreto ingiuntivo degli eredi era stato depositato presso il Tribunale competente per materia, CP_2
8 oltre che per territorio. È da rammentare come l'eccepita incompetenza derivi dal rapporto di lavoro sorto tra e l'Avv. DR AN e alle pretese della lavoratrice nei Parte_1 confronti del datore di lavoro, non già dal prestito di quest'ultimo alla prima per il quale è stata azionata la tutela monitoria. Pertanto, a prescindere dalla decisione in punto di competenza del
G.I., la stessa non dovrebbe inerire al decreto ingiuntivo n. 1954/2023 del 03/11/2023, emesso dal
Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, nel procedimento rubricato al n. 15330/2023 R.G. che, pertanto, si ritiene non debba essere revocato”.
Insomma, avevano aderito all'eccezione di incompetenza ma ritenevano che il decreto non fosse da revocare.
Tale impostazione ha comportato che non si potesse decidere de plano e si è fissato all'uopo udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con ordinanza del 22.4.2025, nella quale, pure, si è riferito che “- quanto al mutamento del rito in questo processo, le parti hanno avuto ben 6 occasioni di contraddittorio scritto o quanto meno possibilità di depositare memorie (atto introduttivo- 3 memorie-nota sulla competenza-note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), e si ritiene di soprassedere sul punto per non aggravare ulteriormente il processo”.
Orbene, tra le parti è pacifico o comunque non emergono contestazioni specifiche sul punto che la scrittura dell'8.2.2022 sia un contratto di transazione tra l'opponente ed il fu sig. . CP_2
Pure nell'accordo scritto si ragiona, come detto, di “vertenza di lavoro”.
E' evidente che si tratti di contratto inerenti diritti della lavoratrice e come tale inerente le attribuzioni del Giudice del lavoro, il quale, certo, è specializzato in materia (si pensi a tutte le questioni di calcolo sollevate nonché le questioni, sullo sfondo, inerenti i diritti inderogabili o meno del lavoratore collegati anche a problematiche contributive).
La competenza del Giudice del lavoro è inderogabile, ex art. 413 c.p.c..
L'art. 40 terzo comma c.p.c. prevede in caso di cumulo di domande trattabili con riti diversi, la prevalenza del rito del lavoro.
E' pure vero che in linea generale è inderogabile anche la competenza del Tribunale di Venezia sul decreto ingiuntivo emesso da quest'ultimo.
Ad avviso di questo Giudice, il conflitto è solo apparente.
E' evidente come parti opposte ben conoscessero l'esistenza della scrittura dell'8.2.2022 (parte opponente pure ha riferito che gli opposti hanno richiesto l'originale della scrittura per verificarne, in privato, l'autenticità e la circostanza non è stata contestata) e di ciò vi è pure traccia scritta nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo, come visto sopra, dove, pure, ci si dilunga su tale scrittura, pur non producendola.
Insomma, i signori opposti sapevano della scrittura e dei controcrediti vantati dalla sig.ra e Pt_1
9 pure si riservavano di contestarla.
In tale contesto assertivo, non coglie nel segno quanto riferito dagli opposti nelle note del
29.5.2024.
E' vero che la pretesa pecuniaria vantata è a titolo di mutuo ma è pure vero che la scrittura dell'8.2.2022 ha palese, potenziale, carattere dispositivo-estintivo.
Parti opposte medesime, poi, nell'ipotesi in cui sia da riconoscere una qualche somma all'opponente svolgono, formalmente, domanda riconvenzionale.
Insomma, siamo in un caso in cui chi ricorre per decreto ingiuntivo conosceva della scrittura e poi la contesta a vario titolo e chiede in via riconvenzionale la corretta ricostruzione del rapporto di lavoro.
Insomma, al momento del deposito del ricorso, gli opposti ben sapevano che il riconoscimento della loro pretesa sarebbe passato per l'esame della scrittura di febbraio 2022 nonché delle doglianze della lavoratrice alle dipendenze del loro congiunto.
La sig.ra , poi, come emerge dalla documentazione, era in contatto con i familiari Pt_1 dell'avv.to anche mentre questi era in vita. CP_2
Non si può scindere la vicenda del mutuo da quella dei controcrediti di lavoro, ormai inscindibilmente connesse per effetto della scrittura dell'8.2.2022.
Insomma, la competenza per tutte le cause reciproche tra le parti è del Giudice del lavoro, vista la preferenza riconosciuta dal Codice di rito per la trattazione congiunta delle cause.
Ci si chiede come si possa nella fattispecie decidere sul mutuo senza considerare la transazione inerente la vertenza di lavoro che esplicitamente considera il prestito ai fini delle, contestate, reciproche concessioni.
La transazione ha carattere dispositivo degli interessi in rilievo, sicché sul credito a titolo di mutuo il mutuante ha disposto, efficacemente o meno è da vedere, congiuntamente al rapporto di lavoro con la sig.ra opponente, e non si può ignorare la circostanza per separare indebitamente le cause.
Vi sono pure ragioni di buon andamento degli Uffici giudiziari (art. 97 Cost., sempre più citato anche in materia giudiziaria) e di giusto processo (art. 111 Cost.).
Ben può questo Tribunale revocare il ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di competenza, essendo ciò nelle sue attribuzioni inderogabili, fermo che per il resto sarà il Giudice del lavoro a vagliare le varie pretese nel merito, intimamente interconnesse.
Le spese di lite vanno compensate attesa la dinamica processuale e comunque l'attitudine delle parti a pervenire ad una soluzione, almeno in parte, condivisa.
Vi è anche da dire che non sono rinvenibili precedenti che si attagliano perfettamente al caso di specie o almeno non si sono rinvenuti nelle banche dati a disposizione.
10
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, nel processo R.G. n. 19495/2023:
- Revoca il decreto ingiuntivo indicato in oggetto;
- Dichiara la competenza per le cause tutte oggetto di processo, non ancora decise, del Tribunale di Padova, in funzione del Giudice del lavoro;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, 7.10.2025.
Il Giudice
BI IM SA
11