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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2743/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M., dott.ssa Maria Ilaria Romano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2743/2024, avente ad oggetto: liquidazione compensi professionali di avvocato
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA TRANFAGLIA, presso il C.F._1 cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 16/10/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 16/09/2024 il ricorrente, Avv. Parte_1
, ha dedotto di aver espletato attività difensiva, quale difensore d'ufficio della
[...] resistente -imputata nel procedimento penale n.5162/2017 r.g.n.r.-n.2035/2018 CP_1
r.g. GIP del Tribunale di Benevento- nell'ambito dell'udienza preliminare del 04/10/2021, svoltasi innanzi al GUP, Dott.ssa Gelsomina Palmieri;
in particolare, ha dedotto di aver partecipato alla discussione da cui è scaturito il decreto di rinvio a giudizio e che veniva rinviata al mittente, per compiuta giacenza, la raccomandata con cui si intimava alla resistente il pagamento delle spettanze professionali per l'attività difensiva espletata.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto di condannare la resistente al pagamento degli onorari maturati in proprio favore, nella misura di Euro 1.080,00 oltre accessori di legge. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della resistente , che non CP_1 si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del successivo decreto di fissazione dell'udienza, perfezionatasi nei suoi confronti.
Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità della presente azione, atteso che l'attuale formulazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011-come modificato con d.lgs.
149/2022- assoggetta le controversie riguardanti la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti al difensoreal rito semplificato di cognizione, nonché alla decisione del tribunale in composizione monocratica, che decide con sentenza inappellabile.
Venendo al merito della vicenda, la domanda è fondata e va accolta.
Invero, il ricorrente ha offerto la prova dell'espletamento dell'attività professionale dedotta in ricorso, avendo depositato in atti il decreto ex. art. 429 c.p.p. emesso dal GUP, dott.ssa
Gelsomina Palmieri, all'esito dell'udienza preliminare del 04/10/2021 -ove il ricorrente,
Avv. , è indicato quale difensore d'ufficio della resistente Parte_1 CP_1
, nonché la raccomandata contenente la richiesta di pagamento degli onorari, rinviata al mittente per compiuta giacenza (cfr. allegati al ricorso introduttivo).
A ciò si aggiunga che la resistente non si è costituita in giudizio, per cui -nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione- non è stata fornita una ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata e provata dal ricorrente, non avendo parte resistente offerto la prova del proprio adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. art. 1218 c.c.).
In relazione al quantum del compenso dovuto al ricorrente per l'attività professionale dedotta in giudizio, deve ritenersi congrua la liquidazione dell'importo richiesto di Euro
1.080,00 oltre accessori.
In particolare, la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, non come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, atteso che le nuove tariffe previste da tale ultimo decreto, ai sensi dell'art. 6 dello stesso, “si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (sul punto, cfr.
Cassazione civile sez. un., 14/11/2022, n.33482) e, pertanto, non trovano applicazione nel caso di specie.
Conseguentemente, in ragione della natura dell'attività espletata si ritiene liquidarsi l'importo richiesto dal legale di Euro 1.080,00 per compenso professionale (comprensivi di Euro 405,00 per la fase di studio ed Euro 675,00 per la fase decisionale), oltre al 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge -in applicazione dei parametri minimi del D.M. 55/2014-.
Quanto alla debenza degli interessi, va rilevato, in diritto, che, a più riprese, la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'attribuibilità della qualifica di imprenditore commerciale anche all'esercente la professione forense, con conseguente applicazione del tasso di interessi previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, nonché la decorrenza di detti interessi dalla data di messa in mora
(in particolare, cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/03/2022, n.8611 e Cassazione civile sez.
II, 14/05/2025, n.12905 che ha ritenuto applicabile alle richieste di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense “l'art. 1224 comma
4 cod. civ., introdotto dal D.L. n.132/2014, convertito nella L.n.162/2014, che dispone che, in assenza di predeterminazione delle parti, gli interessi dovuti a far data dalla domanda giudiziale siano quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (ossia dal D.Lgs. n. 231/2002), manifestando in tal modo il chiaro intento di contrastare, anche con la maggiorazione degli interessi di mora, pratiche dilatorie ovvero ostruzionistiche del debitore, e volendo in ogni caso assicurare che la durata del processo non possa andare a danno del creditore, principio questo già ritenuto applicabile anche ai compensi degli avvocati (Cass. ord. 16.3.2022 n. 8611)” e ha chiarito che tali interessi “competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n.
150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”).
Ancora in diritto, deve essere ulteriormente richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità -anch'esso consolidato-, secondo cui “l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5 discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, "indipendentemente da una specifica richiesta del creditore" e che ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio […].
Fino all'emanazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, quindi, gli interessi di mora sulle ordinarie transazioni commerciali non decorrevano automaticamente, bensì era necessaria una formale presa di posizione, sotto forma di intimazione o richiesta scritta, da parte del creditore. Proprio argomentando da tale disciplina, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che gli interessi di mora, avendo un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria principale cui accedono, possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte creditrice, che ne indichi la fonte e la natura. Con il D.Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva
2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento” (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/12/2022, n.36246 e, nello stesso senso,
Cassazione civile sez. III, 11/04/2025, n.9556, Cassazione civile , sez. III , 05/11/2024 , n.
28413 e Cassazione civile , sez. III , 31/05/2019 , n. 14911).
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi, nel caso in esame, che gli interessi siano dovuti al tasso previsto per le transazioni commerciali ex artt.
4 e 5 del d.lgs. 231/02, dalla data della richiesta di adempimento e, cioè, dal 15.04.2022
(data del rinvio al mittente della raccomandata per compiuta giacenza) e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, ricompresi nello scaglione relativo alle controversie di valore fino ad Euro 1.100,00 e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria, attesa l'assenza di attività processuale in relazione a detta fase, con distrazione in favore dell'Avv. ND AG, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, avv. , di Euro 1.080,00 Parte_1 per compenso professionale (di cui Euro 405,00 per la fase di studio ed Euro
675,00 per la fase decisionale), oltre al 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge ed oltre interessi al tasso previsto per le transazioni commerciali ex artt. 4 e 5 del d.lgs.
231/02, dalla data della richiesta di adempimento e, cioè, dal 15.04.2022 (data del rinvio al mittente della raccomandata per compiuta giacenza) e fino al soddisfo;
II. ON la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 462,00 per compenso professionale, oltre al 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
ND AG, dichiaratosi antistatario;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Benevento, il 14.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del G.M., dott.ssa Maria Ilaria Romano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2743/2024, avente ad oggetto: liquidazione compensi professionali di avvocato
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA TRANFAGLIA, presso il C.F._1 cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 16/10/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 16/09/2024 il ricorrente, Avv. Parte_1
, ha dedotto di aver espletato attività difensiva, quale difensore d'ufficio della
[...] resistente -imputata nel procedimento penale n.5162/2017 r.g.n.r.-n.2035/2018 CP_1
r.g. GIP del Tribunale di Benevento- nell'ambito dell'udienza preliminare del 04/10/2021, svoltasi innanzi al GUP, Dott.ssa Gelsomina Palmieri;
in particolare, ha dedotto di aver partecipato alla discussione da cui è scaturito il decreto di rinvio a giudizio e che veniva rinviata al mittente, per compiuta giacenza, la raccomandata con cui si intimava alla resistente il pagamento delle spettanze professionali per l'attività difensiva espletata.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto di condannare la resistente al pagamento degli onorari maturati in proprio favore, nella misura di Euro 1.080,00 oltre accessori di legge. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della resistente , che non CP_1 si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del successivo decreto di fissazione dell'udienza, perfezionatasi nei suoi confronti.
Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità della presente azione, atteso che l'attuale formulazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011-come modificato con d.lgs.
149/2022- assoggetta le controversie riguardanti la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti al difensoreal rito semplificato di cognizione, nonché alla decisione del tribunale in composizione monocratica, che decide con sentenza inappellabile.
Venendo al merito della vicenda, la domanda è fondata e va accolta.
Invero, il ricorrente ha offerto la prova dell'espletamento dell'attività professionale dedotta in ricorso, avendo depositato in atti il decreto ex. art. 429 c.p.p. emesso dal GUP, dott.ssa
Gelsomina Palmieri, all'esito dell'udienza preliminare del 04/10/2021 -ove il ricorrente,
Avv. , è indicato quale difensore d'ufficio della resistente Parte_1 CP_1
, nonché la raccomandata contenente la richiesta di pagamento degli onorari, rinviata al mittente per compiuta giacenza (cfr. allegati al ricorso introduttivo).
A ciò si aggiunga che la resistente non si è costituita in giudizio, per cui -nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione- non è stata fornita una ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata e provata dal ricorrente, non avendo parte resistente offerto la prova del proprio adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. art. 1218 c.c.).
In relazione al quantum del compenso dovuto al ricorrente per l'attività professionale dedotta in giudizio, deve ritenersi congrua la liquidazione dell'importo richiesto di Euro
1.080,00 oltre accessori.
In particolare, la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, non come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, atteso che le nuove tariffe previste da tale ultimo decreto, ai sensi dell'art. 6 dello stesso, “si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (sul punto, cfr.
Cassazione civile sez. un., 14/11/2022, n.33482) e, pertanto, non trovano applicazione nel caso di specie.
Conseguentemente, in ragione della natura dell'attività espletata si ritiene liquidarsi l'importo richiesto dal legale di Euro 1.080,00 per compenso professionale (comprensivi di Euro 405,00 per la fase di studio ed Euro 675,00 per la fase decisionale), oltre al 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge -in applicazione dei parametri minimi del D.M. 55/2014-.
Quanto alla debenza degli interessi, va rilevato, in diritto, che, a più riprese, la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'attribuibilità della qualifica di imprenditore commerciale anche all'esercente la professione forense, con conseguente applicazione del tasso di interessi previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, nonché la decorrenza di detti interessi dalla data di messa in mora
(in particolare, cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/03/2022, n.8611 e Cassazione civile sez.
II, 14/05/2025, n.12905 che ha ritenuto applicabile alle richieste di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense “l'art. 1224 comma
4 cod. civ., introdotto dal D.L. n.132/2014, convertito nella L.n.162/2014, che dispone che, in assenza di predeterminazione delle parti, gli interessi dovuti a far data dalla domanda giudiziale siano quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (ossia dal D.Lgs. n. 231/2002), manifestando in tal modo il chiaro intento di contrastare, anche con la maggiorazione degli interessi di mora, pratiche dilatorie ovvero ostruzionistiche del debitore, e volendo in ogni caso assicurare che la durata del processo non possa andare a danno del creditore, principio questo già ritenuto applicabile anche ai compensi degli avvocati (Cass. ord. 16.3.2022 n. 8611)” e ha chiarito che tali interessi “competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n.
150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”).
Ancora in diritto, deve essere ulteriormente richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità -anch'esso consolidato-, secondo cui “l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5 discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, "indipendentemente da una specifica richiesta del creditore" e che ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio […].
Fino all'emanazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, quindi, gli interessi di mora sulle ordinarie transazioni commerciali non decorrevano automaticamente, bensì era necessaria una formale presa di posizione, sotto forma di intimazione o richiesta scritta, da parte del creditore. Proprio argomentando da tale disciplina, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che gli interessi di mora, avendo un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria principale cui accedono, possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte creditrice, che ne indichi la fonte e la natura. Con il D.Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva
2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento” (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/12/2022, n.36246 e, nello stesso senso,
Cassazione civile sez. III, 11/04/2025, n.9556, Cassazione civile , sez. III , 05/11/2024 , n.
28413 e Cassazione civile , sez. III , 31/05/2019 , n. 14911).
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi, nel caso in esame, che gli interessi siano dovuti al tasso previsto per le transazioni commerciali ex artt.
4 e 5 del d.lgs. 231/02, dalla data della richiesta di adempimento e, cioè, dal 15.04.2022
(data del rinvio al mittente della raccomandata per compiuta giacenza) e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, ricompresi nello scaglione relativo alle controversie di valore fino ad Euro 1.100,00 e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria, attesa l'assenza di attività processuale in relazione a detta fase, con distrazione in favore dell'Avv. ND AG, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, avv. , di Euro 1.080,00 Parte_1 per compenso professionale (di cui Euro 405,00 per la fase di studio ed Euro
675,00 per la fase decisionale), oltre al 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge ed oltre interessi al tasso previsto per le transazioni commerciali ex artt. 4 e 5 del d.lgs.
231/02, dalla data della richiesta di adempimento e, cioè, dal 15.04.2022 (data del rinvio al mittente della raccomandata per compiuta giacenza) e fino al soddisfo;
II. ON la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 462,00 per compenso professionale, oltre al 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
ND AG, dichiaratosi antistatario;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Benevento, il 14.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Ilaria Romano