Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
02005 /0 1 Aula A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copla studio dal Sig. -ISOLE 24 ORE In nome del popolo italiano per diritti L. 3000 24 FEB. 2001 LA CORTE DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 8301/1998 Composta dai magistrati: Dott. Marino Donato Santojanni - Presidente 4/ : 66 Paolino Dell'Anno - Consigliere 66 Stefano Maria Evangelista Rep. 66 Cron. 5677 66 Pasquale Picone Relatore $6 Gabriella Coletti Ud. 21.12.2000 CANCELLERIA ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto 5613 NE CO, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Boccea, n. 34, presso l'avv. Annarita Fera, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco SS con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- contro prestato attività lavorativa di carattere subordinato, risultando piuttosto un 16: levaro rapporto agrafo di natura autonoma. La cassazione della sentenza è chiesta da CO SS con ricorso per un unico motivo. L'Inps si è costituito mediante deposito della procura ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente denunzia insufficienza e contradditorietà di motivazione per avere il Tribunale attribuito fede privilegiata al verbale ispettivo, senza considerare che l'istruzione compiuta nel giudizio di primo grado aveva comprovato la sussistenza degli elementi propri della subordinazione. Il ricorso va respinto perché correttamente il Tribunale ha deciso la controversia sul rilievo che non era stata raggiunta la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Infatti, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, come enunciato dalle sezioni unite della Corte (sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000) a composizione dei contrasti manifestati dagli orientamenti giurisprudenziali sulla questione, è il seguente: Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni e integrazioni, o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano 3 processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni res da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa>>. Pertanto, concorrendo a formare la fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale sia la sussistenza del rapporto di lavoro che l'iscrizione negli elenchi (ancorché non ancora materialmente avvenuta ma solo domandata, sulla base dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 1995, n. 483), le contestazioni dell'Istituto previdenziale che investono l'esecuzione delle prestazioni lavorative concernono la fattispecie costitutiva del diritto e non certo elementi che determinano l'inefficacia degli stessi fatti costitutivi a norma dell'art. 2697 c.c., né, ovviamente, l'avvenuta iscrizione concreta un presunzione legale dell'esistenza dell'altro, diverso elemento, della fattispecie costitutiva. In altri termini, il regime assicurativo dei lavoratori agricoli diverge da quello comune nella parte in cui il principio di automatismo della tutela previdenziale è parzialmente attenuato perché non basta il fatto di aver prestato attività lavorativa per conseguire il diritto alle prestazioni ma è necessario anche che il fatto stesso sia "denunziato" (cfr. Corte cost. 483/1995, cit.) all'amministrazione onde essere inseriti nell'apposito elenco con effetti di certezza legale e finalità di controllo. Ma, per il resto, operano le regole di diritto comune, sicché l'avvenuta iscrizione altro non attesta che la presentazione di dichiarazioni di parte circa l'esistenza del rapporto di lavoro. Invero, più volte la giurisprudenza della Corte ha precisato, in linea con il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite e con riferimento alle controversie relative a diritti previdenziali che presuppongono l'iscrizione negli appositi elenchi anagrafici, che le specifiche contestazioni dell'Inps circa l'esistenza di un rapporto di lavoro e degli elementi propri della subordinazione, idonee ad inficiare le risultanze della certificazione, determinano per il richiedente l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa (Cass. 21 gennaio 1993, n. 729; 20 gennaio 1993, n. 1097; 4 gennaio 1995, n. 70; 27 luglio 1999, n. 8132; 5 aprile 2000, n. 4232). Nella fattispecie, con motivazione sufficiente e logica, e pertanto non sindacabile in questa sede, il Tribunale ha ritenuto che non fosse provata la prestazione di lavoro subordinato: ciò in quanto, alla stregua delle risultanze del verbale degli ispettori, la pretesa datrice di lavoro svolgeva l'attività di insegnante e non risultava che si occupasse dell'attività di coltivazione dei terreni, mentre la S SS non era obbligata al rispetto di orari e non percepiva compensi periodici, mentre non erano emerse dalla prova testimoniale circostanze univoche in contrario. Su questo ultimo punto, le censure mosse alla motivazione della sentenza sono inammissibili perché, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, non recano precise indicazioni circa il contenuto delle deposizioni testimoniali e, quindi, dei punti, decisivi che il Tribunale non avrebbe considerato. In ordine alle spese, ritiene la Corte che, in forza dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2°, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il PresidenteMariusмоно вибрации ее Man Tica Í D A 0 IL COLLABORATORE DI CANCELLINGA , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L Depositata in Cancelleria , R . O A A B ' N S L I E Oggi, 24 FEB, 2001. L D P 3 E S 7 A - I D T 8 N I - S ILCOLLABORATORE S G 1 O N O 1 P DI CANCELLERIA E S A M E I D I G E A A , G D 0 0 1 O E O E T L R T T T I S N I R A E I L G S D E L E R E O D