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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/10/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 674/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto
“altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”, e vertente TRA
, C.F.: , e , C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi come in atti dall'avv. GIORDANO FRETI, giusta procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI - E
, C.F.: , e , C.F.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, rappresentati e difesi come in atti dall'avv. NICOLA FILARDO, giusta procura C.F._4 in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 8.03.2019
[...]
e hanno convenuto in giudizio e Pt_1 Parte_2 Controparte_1
. La difesa degli attori ha allegato che: Controparte_2
- in seguito a denuncia querela infondata presentata in data 28.08.2010 da Controparte_1 titolare di una gioielleria, contro gli odierni attori, questi sono stati sottoposti a indagine e poi processati in concorso a , per il reato di furto aggravato di una collana d'oro del Parte_3 presunto valore di € 1.850,00;
- il procedimento penale si è concluso con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto;
- i fatti narrati dal querelante, del resto, risultavano poco credibili in quanto descritti in modo approssimativo, vago e contraddittorio. Nonostante ciò, il P.M ha citato in giudizio Pt_2
, e per i reati ex 110, 624 e 625 n.4 c.p.p. “perché, in
[...] Parte_1 Parte_3 concorso tra loro, dopo essere entrati nella gioielleria gestita da , ingenerando Controparte_1 confusione nel titolare, facendosi mostrare merce di scarso valore, quindi 2 collane, rispettivamente del valore di € 1.950,00 ed € 1.850,00. Quindi dapprima pagando la merce, tipo bigiotteria, per un valore di € 160,00 mediante carta di credito intestata alla nonché la collana di € 1.950,00 Pt_2 utilizzando la carta di credito intestata al , approfittando del fatto che sul tavolo espositore fosse Pt_1 rimasta anche l'altra collana di valore, continuando a distrarre il titolare, ingenerando furbescamente una lite con altro occasionale cliente, si impossessavano della collana di € 1.850,00 senza pagarla, subito dopo allontanandosi, cagionando un ingiusto danno al Salvato. Fatto Aggravato dalla destrezza. In TI il 27.8.2010”;
- nel prosieguo del processo, non trovando riscontro la ricostruzione dei fatti proposta nella denuncia querela, anche in considerazione delle dichiarazioni inattendibili del querelante CP_1 pagina 1 di 14 e di , moglie di , che ha confermato la versione del CP_1 Controparte_2 CP_1 marito per ragioni di opportunità processuale, è stata pronunciata sentenza di assoluzione ove il Tribunale sottolineava che “il racconto della persona offesa non ha trovato pieno riscontro soprattutto alla luce del fatto che ha omesso di riferire su una transazione commerciale come detto parla di due acquisti quando invece siano tre e questa circostanza induce a dubitare che effettivamente si trovasse in gioielleria e che, probabilmente in gioielleria vi era Controparte_1 il figlio, per come affermato dalla . Non è stato preciso o quantomeno non ha descritto la CP_3 collana che dice essere stata rubata, né ha fonito documentazione alcuna che la collana di cui trattasi (dice solo del valore di € 1.850,00) si trovava nel suo negozio (…). Non vi è una prevalenza ed una affidabilità della prova d'accusa tale da consentire di ritenere fallace l'esito dimostrativo di quello a discarico, anzi, sotto alcuni profili, la prova della natura calunniosa dell'accusa sembrerebbe meglio sostenersi all'esito dell'istruttoria”;
- alla luce della sentenza di assoluzione gli odierni attori hanno proposto denuncia querela contro per i reati di calunnia e falsa testimonianza e per Controparte_1 Controparte_2 falsa testimonianza;
- veniva incardinato, così, il procedimento penale n. 1391/2016 R.G.N.R.; i convenuti sono stati rinviati a giudizio dinanzi al GUP presso il Tribunale di Castrovillari per i reati previsti e puniti dagli artt. 368, 110, 81, 372 c.p., a carico di e per il reato previsto e punito dagli Controparte_1 artt. 110, 81, 372 c.p. a carico di ed in particolare;
quanto al reato di cui al Controparte_2 capo a) della imputazione a carico di , art. 368 c.p. perché con denuncia Controparte_1 presentata presso la Stazione Carabinieri di TI (CS) in data 28.8.2010, accusava falsamente e (in concorso con ), del furto aggravato di una Parte_2 Parte_1 Parte_3 collana d'oro del valore di € 1.850,00, perpetrato all'interno della propria gioielleria ubicata in TI (CS), Via De Gasperi, in data 27.8.2010 e con procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione del Tribunale di Castrovillari n. 1982/2015 R.G. Sent.; quanto al reato di cui al capo b) della imputazione a carico di , perché in concorso con Controparte_1 CP_2
, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, deponendo davanti al Giudice
[...] all'udienza del 9.5.2014, in relazione alla denuncia di furto presentata dallo stesso presso i C.C. di TI (CS) in data 28.8.2010, intenzionalmente dichiarava il falso affermando di essere presente all'interno della gioielleria al momento del fatto, ovvero per aver taciuto, in tutto o in parte, su ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali era interrogato;
quanto al capo a) della imputazione a carico di
, perché in concorso con , con più atti esecutivi di Controparte_2 Controparte_1 un medesimo disegno criminoso, deponendo davanti al Giudice all'udienza del 21.11.2014, in relazione alla denuncia di furto presentata da presso i C.C. di TI (CS) in data Controparte_1
28.08.2010, intenzionalmente dichiarava il falso affermando che era Controparte_1 presente all'interno della gioielleria al momento del fatto, ovvero per aver taciuto, in tutto o in parte, su ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali era interrogata;
- all'udienza preliminare del 01.10.2018 il GUP presso il Tribunale di Castrovillari, in seguito ad eccezione di parte, ha pronunciato sentenza di non luogo a provvedere nei confronti dei convenuti, precisando “dichiara non luogo a provvedere nei confronti di in ordine al reato Controparte_1 ascrittogli al capo A) della rubrica essendosi lo stesso estinto per prescrizione;
dichiara non luogo a procedere nei confronti di in ordine al reato ascrittogli al capo B) della rubrica Controparte_1 perché commesso da persona non punibile;
dichiara non luogo a procedere nei confronti di CP_2
in ordine al reato ascrittogli al capo C) della rubrica perché commesso da persona non
[...] punibile”, nonché rilevando che “pur emergendo la falsità (sub specie di divergenza tra quanto percepito e quanto riferito in ordine alla percezione) di quanto dagli imputati riferito nella loro qualità di testimoni nell'ambito del procedimento penale a carico, tra gli altri, di Parte_2 e , dalla sentenza n.1982/15 del 28.09.2015, debba trovare applicazione la causa di Parte_1 non punibilità dell'art. 384 c.p.. In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità pagina 2 di 14 prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro, a condiizone che tale timore attenga ad un rapporto di derivazione del danno dal contenuto della deposizone, rilevabile sulla base din criterio di immediata ed inderogabile consquenzialità e non di semplice supposizione”. (Cass. pen. sez. VI n. 16443/15). Orbene, nel caso di specie, è evidente come il e la di lei moglie , nel deporre come testimoni nel procedimento penale a CP_1 Controparte_2 carico tra gli altri, di a , abbiano confermnato quanto dallo stesso Testimone_1 Parte_1
riferito nella denuncia formalizzata il giorno 28.09.2010, al fine di evitare al CP_1 CP_1 l'incriminazione per il reato di cui all'art. 368 c.p.”;
- l'assoluzione degli odierni convenuti dai reati in quanto commessi da soggetti non punibili comporta l'implicita affermazione di responsabilità della condotta illecita degli stessi, in quanto detta scriminante non esclude l'antigiuridicità della condotta, ma evita che al soggetto agente venga applicata la pena prevista dalla fattispecie penale che si è consumata. Peraltro, nel procedimento penale a loro carico i convenuti non hanno avanzato alcuna difesa sul punto, limitandosi a sollevare eccezioni processuali;
- quanto alla calunnia, il Tribunale ha preso atto del decorso del termine di prescrizione di sei anni, essendosi il fatto verificato in data 28.08.2010. Ove il giudice fosse entrato nel merito, avrebbe accertato il reato di calunnia, avendo affermato il falso in querela, essendo Controparte_1 consapevole dell'innocenza degli odierni attori, con la conseguenza che si è instaurato un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione;
- dal fatto illecito commesso ne discende il diritto degli attori al risarcimento dei danni materiali e morali subiti;
- gli attori hanno dovuto infatti sostenere cospicue spese legali, nonché costi per spostamenti, vitto e alloggio da a Castrovillari per sostenere le proprie difese, nonché importanti CP_4 perturbamenti sul piano psicologico in conseguenza del procedimento penale, subiti nonostante la loro estraneità ai fatti, per fatto e colpa imputabile a;
Controparte_1
- con riferimento all'ipotesi di falsa testimonianza il Tribunale è entrato nel merito della questione rilevando l'effettiva incongruità tra quanto affermato dai convenuti, applicando tuttavia agli stessi la scriminante di cui all'art. 384 c.p.;
- il medesimo istituto è previsto in ambito civilistico dall'art. 2045 c.c. a mente del quale quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice;
- essendo stata accertata l'antigiuridicità del comportamento dei convenuti gli attori hanno pieno diritto al risarcimento dei danni subiti ai sensi degli artt. 2043-2045 c.c., in quanto nel caso di specie non si è in presenza di un'assoluzione piena, ma, anzi, le condotte pregiudizievoli sono state accertate e non contestate e dichiarate non punibili per stato di necessità; ne consegue il diritto degli attori al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta illecita, ovvero l'indennizzo conseguente ai fatti medesimi;
- le voci di danno, ovvero di indennizzo possono essere così quantificate: € 7.145,88 a titolo di rifusione spese legali per la difesa prestata nella fase delle indagini preliminari nel procedimento iscritto al n. 2518/2010 R.G.N.R. presso la Procura del Tribunale di Castrovillari, a carico dei deducenti in conseguenza della denuncia del convenuto;
in detto Controparte_1 procedimento gli attori hanno depositato memorie difensive comprovanti la propria non colpevolezza;
€ 9.659,25 a titolo di rifusione spese legali – ivi incluse spese di trasferta, vitto e alloggio delle parti e del difensore presenti per come attestato nei verbali di causa - per la difesa prestata nelle fasi del processo penale iscritto al n. 861/2012 R.G. presso il Tribunale di Castrovillari pagina 3 di 14 a carico degli attori e conclusosi con la sentenza di assoluzione del Tribunale di Castrovillari n. 1982/2015; € 15.000,00 per danno morale, di cui € 7.500,00 in favore di ciascuno degli attori;
ogni altra voce di danno ovvero indennizzo imputabile direttamente o indirettamente alle condotte dei convenuti quali, ad esempio, costi di trasferta, vitto e alloggio sostenuti;
- è stato inviato l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ed i convenuti hanno dichiarato la volontà di non aderire. Ciò posto, e , hanno chiesto a questo Tribunale Parte_1 Parte_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE il pieno diritto dei sig.ri e ad ottenere il risarcimento Parte_1 Parte_2 dei danni patiti ovvero l'indennizzo dovuto in conseguenza della condotta illecita posta in essere in loro danno dai sig.ri e , così come descritta e documentata in atti e, per l'effetto CP_1 CP_2 CONDANNARE i convenuti al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme: - € 7.145,88= a titolo di rifusione spese legali per la difesa prestata nella fase delle indagini preliminari nel procedimento RGNR n. 2518/2010 (Procura Castrovillari) principiato a carico dei deducenti in conseguenza della denuncia del;
- € 9.659,25=, a titolo di rifusione spese legali per la difesa CP_1 prestata nelle fasi del processo penale rubricato al n. 861/2012 RG Trib. Castrovillari, principiato a carico dei deducenti in conseguenza della denuncia del e conclusosi con la sentenza di CP_1 assoluzione del Tribunale di Castrovillari n. 1982/2015 R.G. Sent.; - € 15.000,00= per danno morale (ossia, € 7.500,00= a persona) - ogni altro costo di trasferta, vitto ed alloggio sostenuto dai signori Pt_1
e per sostenere le proprie posizioni di innocenza nel procedimento penale che li ha visti Pt_2 coinvolti, loro malgrado, in qualità di imputati, come meglio descritto e documentato nella precedente parte in fatto. Ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia all'esito del giudizio e da contenersi entro lo scaglione di riferimento fino ad € 52.000,00=. Con ogni più ampia riserva di modifica e precisazione delle conclusioni nei termini consentiti dalla legge anche a seguito delle difese avversarie. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente allegare, dedurre, produrre, indicare testi e formulare nuovi capitoli di prova nelle forme e nei termini di legge, anche in ragione delle eventuali difese avversarie. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 20.06.2019 si sono costituiti in giudizio e deducendo che: Controparte_1 Controparte_2
- la domanda attorea è prescritta, in quanto trae origine dalla denuncia sporta dal in data CP_1 27.08.2010 per il furto subito all'interno della sua gioielleria sita in TI, via A. De Gasperi, con denuncia sporta dal in data 28.08.2010. Da tale data va fatto decorrere il termine per azionare CP_1 la richiesta risarcitoria relativamente al ristoro dei danni conseguenti all'azione penale asseritamente illegittima. Per ciò che concerne la richiesta di rimborso delle spese di lite, le stesse andavano chieste entro cinque anni dal pagamento e non essendoci prova del pagamento, ma essendo stata presentata una richiesta di liquidazione, formulata tra l'altro quando il credito professionale era abbondantemente prescritto, la pretesa non può essere azionata in questa sede. Dalla denuncia alla richiesta di risarcimento del danno sono decorsi i termini per la proposizione delle richieste risarcitorie. Avendo gli istanti agito in sede civile soltanto in data 13.11.2018 con la richiesta di negoziazione assistita, la pretesa azionata è prescritta, operando nel caso di specie la prescrizione quinquennale e, per le spese di lite, la prescrizione triennale;
- le richieste attoree sono la duplicazione di quelle formulate e rigettate all'esito del dibattimento del giudizio n. 502158/2010 R.G.N.R. e n. 500864/2012 R.G.T.. In particolare, all'esito del dibattimento nel giudizio penale gli attori hanno fatto espressa richiesta di condanna ex art. 541, 2 co. c.p.p. ed in particolare hanno chiesto “… la condanna della parte civile costituita alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli imputati per la propria difesa tecnica, secondo i vigenti parametri ex D.M. 55/2014, oltre alla rifusione delle spese vive e di trasferta (per tre volte trasferimento aereo e con automezzo dall'aereoporto al Tribunale per tre persone, più vitto ed alloggio in struttura pagina 4 di 14 ricettizia in Castrovillari) oltre al risarcimento dei danni per colpa grave …”, domanda questa disattesa dal giudice penale, né gli allora imputati hanno proposto gravame in merito, con conseguente passaggio in giudicato della relativa domanda. Il giudice penale nulla ha stabilito sul punto, anche alla luce della pronuncia ex art. 530, 2 co. c.p.p.. La sentenza non è stata mai impugnata ed è passata in giudicato, spiegando effetti anche in questa sede per la parte relativa alla domanda di rifusione e del risarcimento del danno. Gli attori, pur essendo stata rigettata la richiesta di rimborso delle spese, si sono attivati per la seconda volta in questa sede per reiterare la richiesta di condanna, in palese violazione del principio del ne bis in idem, ma anche dell'esclusiva competenza del giudice penale che ha competenza esclusiva su detta domanda;
- nella denegata ipotesi in cui dovesse confermarsi la responsabilità dei convenuti negli addebiti, gli stessi, come stabilito dal GUP, sono stati assolti per aver commesso il fatto (di falsa testimonianza) in stato di necessità per salvare sé o altri da pericolo attuale di un danno grave alla persona ex art. 384 c.p.; detta causa di non punibilità e il fatto storico incontestato, si riverbera anche in sede civile e ai sensi dell'art. 2045 c.c.. L'istante, avendo chiesto il risarcimento dei danni ex art. 2043-2045 c.c. ha l'onere di dimostrare la pretesa risarcitoria e l'entità del danno, il quale, ad ogni modo, deve essere sempre conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante, nonché provato nell'an e nel quantum. Quanto al danno morale e biologico, non è allegato alcun danno biologico che possa essere suscettibile di essere liquidato secondo l'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 2045 c.c., né gli attori hanno allegato, dimostrato o sostenuto l'esistenza di ripercussioni psicologiche e fisiche a causa del procedimento penale pendente, anzi si limitano a richiamare il danno morale senza dedurre alcunché in merito. Pertanto, lo stesso è indimostrato e ininfluente;
- contrariamente a quanto sostenuto dagli attori i convenuti non hanno commesso alcun fatto che potesse determinare il danneggiamento e il diritto al ristoro dei danni in loro favore. Non esisteva una prova certa dell'estraneità degli attori ai fatti addebitati con la denuncia di
[...]
, tant'è che gli stessi sono stati assolti con formula dubitativa. Inoltre, CP_1 [...]
non ha denunciato gli attori, in quanto nella denuncia allegata e nella identificazione CP_1 delle persone non ha mai indicato e quali autori del Parte_1 Parte_2 furto;
la denuncia è stata sporta contro e;
i convenuti sono dunque Parte_3 Parte_4 estranei alla evocazione degli attori nel procedimento penale, essendo stati evocati in giudizio verosimilmente dalla ex Procura della Repubblica di Rossano. I convenuti non hanno dunque dichiarato il falso nel procedimento n. 864/2012 dinanzi all'ex Tribunale di Rossano, in cui gli attori sono peraltro stati assolti ex art. 530, 2 co. c.p.p. e pertanto nulla devono a Parte_2 e . In particolare, quanto ai fatti del procedimento, in data 28.08.2010 Parte_1 [...]
ha denunciato all'interno della sua gioielleria la presenza di due donne, una bionda e CP_1 una bruna, entrate per prime nel locale, il giorno 27.08.2010 alle ore 17:00 circa al fine di fare acquisti di bigiotteria e visionare collane. Dopo gli acquisti si sono recate fuori dal locale per parlare al telefono. Dopo pochi minuti, sono rientrate accompagnate da . Questi ha creato Parte_3 confusione nel locale discutendo animatamente con altro cliente ed estraendo la carta di credito ha pagato l'oggetto di € 1.950,00 mentre una delle due donne, quella bruna, ha pagato la bigiotteria di valore di € 160,00 prendendo anche l'altra collana dal valore di € 1.850,00. All'esito sono usciti di fretta dalla gioielleria accodandosi ad un cliente che stava uscendo. ha Controparte_1 consegnato la copia dei due scontrini rispettivamente di importo € 160,00 delle ore 17:15 corrispondente ad una transazione con carta di credito con orario 17:24 e l'altro scontrino di importo di € 1.950,00 delle ore 17:39 corrispondente ad una transazione tramite carta di credito di pari orario. In data 23.10.2010 dinanzi ai Carabinieri, ha confermato che alcuni giorni Controparte_2 prima del furto sono entrati nella gioielleria due uomini e una donna bruna, identificati mediante individuazione fotografica e riconosciuti in e . All'udienza del Parte_1 Parte_3 9.05.2014 , premettendo di ricordare poco in quanto precedentemente Controparte_1 sottoposto ad intervento chirurgico alla testa, ha dichiarato che nei giorni antecedenti il furto i soggetti pagina 5 di 14 chiamati in causa si erano presentati presso la sua gioielleria. Ha riferito in particolare che il giorno 27.08.2010, si sono presentate in gioielleria due signore, una bionda e una bruna che, uscite per telefonare, sono rientrate unitamente a , il quale ha estratto la carta e pagato la collana Parte_3 di € 1.950,00; poi la donna bionda o quella bruna ha acquistato un oggetto di € 160,00, precisando che la carta è stata estratta dalla donna bruna. ha inoltre riferito di non Controparte_1 ricordare se al momento del furto fosse presente la moglie . Egli ha inoltre Controparte_2 chiarito di aver riconosciuto e la sig.ra in sede di riconoscimento fotografico Parte_3 Pt_5 ma di non esserne sicuro al 100%. All'udienza del 21.11.2014, escussa in Controparte_2 qualità di teste ha dichiarato che il giorno del furto stava facendo le pulizie nel retrobottega del negozio e che la mattina del 27 agosto mentre stava mettendo a posto la merce sono entrati in gioielleria due signori e una signora che erano già stati in negozio qualche giorno prima. Ha riconosciuto sia che l'attore , confermando che gli stessi sono Parte_3 Parte_1 andati via tra le 17:30 e le 18:00. L'imputata escussa il 9.05.2014 ha poi dichiarato di essere stata una prima volta in gioielleria il 24 agosto in quanto per il compleanno della figlia hanno comprato dei regali ed ha confermato di essere stata in gioielleria anche il giorno del furto unitamente al Pt_2 e alla figlia per acquistare dei regali per i nipoti spendendo la cifra di € 160,00 per un orologio. La
ha confermato di aver comprato una collana una volta rientrata con la sig.ra per poi Pt_4 Pt_2 uscire e accompagnare la sua amica presso il parrucchiere;
successivamente è Parte_2 rientrata dopo circa 30 – 40 minuti nella gioielleria con e per Parte_1 Parte_3 acquistare un'ulteriore collana dal costo di € 1.950,00 pagata con carta di credito di
[...]
. Il teste ha confermato di aver visto più collane d'oro insieme al gioielliere che Pt_1 Pt_4 le toglieva dalle vetrine e le posizionava sul banco e confermato che il figlio era presente al momento dell'acquisto della collana, mentre la moglie era presente il giorno 24. Il giudice investito della decisione del processo sulla scorta del mancato riscontro sulle transazioni commerciali ha disquisito di due acquisti, pur risultandone tre e solo in forza di tale circostanza è stato indotto a dubitare che fosse in gioielleria e che probabilmente vi fosse il figlio, per come Controparte_1 affermato dalla;
Pt_4
- i fatti non possono dunque portare alla condanna degli indagati. soffre di Controparte_1 un grave problema sanitario, essendo affetto da cisti aracnoidea, patologia che ha come conseguenza la perdita di memoria, tanto più quando è di maggiore consistenza il liquido all'interno del cranio, circostanza evidenziata dal al momento dell'escussione testimoniale. Nonostante la CP_1 testimonianza poco chiara, il convenuto ha confermato i presupposti del furto e gli artifici posti in essere dai prevenuti per la realizzazione del danno a suo carico. Ha confermato l'episodio denunciato senza tuttavia precisare chi sia stata la persona che ha materialmente provveduto al prelievo della;
Pt_6
- contrariamente a quanto sostenuto da , non è stato , figlio di Parte_4 Tes_2 [...]
, a consegnare la in quanto egli al momento dei fatti stava lavorando in altra CP_1 Pt_6 gioielleria sita in Pietrapaola, via Amalfi 45/46, di cui era l'unico lavoratore al momento degli eventi, come si evince dal registro dei corrispettivi, dagli scontrini allegati e dal libretto del registratore di cassa, da cui emerge che in Pietrapaola era presente il titolare dell'attività che compiva operazioni commerciali. La società non aveva dipendenti. Né può sostenersi che nel negozio vi fossero altri figli del in quanto uno aveva al momento del fatto 10 anni e l'altro era all'università per motivi di CP_1 studio;
- inoltre, in sede di identificazione delle persone, non ha mai identificato Controparte_1
e quali autori del furto ed anzi la denuncia è stata Parte_1 Parte_2 sporta contro e , per come dichiarato dallo stesso all'udienza Parte_3 Parte_4 CP_1 del 9.05.2014. Inoltre, pur lo stesso non riconoscendo nelle fotografie, nelle sommarie Parte_4 informazioni del 23 ottobre ha descritto una donna con i capelli scuri e un tatuaggio sulla spalla, che era portato proprio dalla ed è stato riconosciuto alla medesima udienza. Circa le tempistiche Pt_4
pagina 6 di 14 della transazione delle ore 17:24, che conferma la presenza di in gioielleria Parte_2 fino all'acquisto della collana di € 1.950,00 avvenuta alle ore 17:39, sono passati solo 15 minuti e non 30 minuti come dichiarato dal teste . Sebbene la abbia affermato che si sono Pt_4 Pt_4 assentate dalla gioielleria circa 15 minuti, a fronte del percorso tra il parrucchiere e la gioielleria e la congestione del traffico sulla S.S. 106 d'estate, il tempo necessario è di minimo 30 minuti. Da questa contraddizione si evince che al momento del furto della collana di € 1.850,00 non si è mai Pt_4 allontanata dalla gioielleria rimanendovi ed aspettando l'arrivo di . Tali circostanze Parte_3 non sono state prese in considerazione dal primo giudice, né esaminate dalla Procura;
- per quanto riguarda la posizione di , questa ha più volte ribadito non essere Controparte_2 stata sempre presente nel negozio in quanto era nel retrobottega e ha negato la presenza del figlio impegnato in altro negozio, e, pertanto, non ha dichiarato il falso né commesso calunnia. Al contrario si è creduto alle dichiarazioni di un'imputata piuttosto che a quelle del teste. Alcuna responsabilità può essere addebitata agli odierni convenuti e pertanto la domanda va rigettata;
- il Tribunale di Castrovillari ha assolto gli attori nel procedimento iscritto al n. 861/2012 ex art. 530, 2 co. c.p.p., ovvero con formula dubitativa in quanto il giudice si è trovato nell'impossibilità di giungere ad un accertamento di colpevolezza e quindi le prove lo hanno condotto alla pronuncia di una formula che corrisponde ad un accertamento positivo. In caso di calunnia la sentenza penale di assoluzione non dà luogo a giudicato facente stato in sede civile ex artt. 651, 652, 654 c.p.p. in assenza di una piena ricognizione degli elementi che connotano la denuncia dei fatti integranti il reato collocati al tempo della denuncia e non a quello successivo della pronuncia di assoluzione. Pertanto, in difetto di allegazione da parte dell'attore degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia e del nesso di causalità tra evento e danno, la domanda risarcitoria è infondata;
- la domanda degli attori deve dunque essere rigettata. Tanto premesso, e hanno rassegnato le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “Preliminarmente A) Accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa la prescrizione della pretesa e la violazione del ne bis in idem;
Nel merito B) rigettare la domanda attrice, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
C) condannare gli attori al pagamento e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato. In subordine D) nel caso di accertata responsabilità ridurre le somme richieste dagli attori”. Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6 co. c.p.c. ed ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti, all'esito dell'interrogatorio formale di e e Controparte_1 Controparte_2 dell'escussione di tre testimoni, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, stante anche la concorde richiesta dei difensori delle parti. All'udienza del 5.06.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da atti e la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio pagina 7 di 14 interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. La prescrizione Occorre rilevare la tardività dell'eccezione di prescrizione proposta dai convenuti e, dunque, l'inammissibilità. Il convenuto al fine di proporre validamente le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167, co 2, c.p.c. deve costituirsi in giudizio entro il termine di 20 giorni antecedenti la prima udienza di comparizione fissata con atto di citazione o almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis c.p.c., o ancora entro 20 giorni prima dell'udienza differita ex art. 168 bis, 5 co. c.p.c., secondo la normativa processuale ratione temporis vigente. Decorso tale termine, la costituzione in giudizio del convenuto è tardiva con la conseguenza che la parte è decaduta dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio, ivi inclusa l'eccezione di prescrizione. Nel caso di specie, nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stata indicata quale data di prima udienza il giorno 20.06.2019, differita ex art. art. 168 bis, 4 co. c.p.c. al 24.06.2019, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti soltanto all'atto della propria costituzione in giudizio avvenuta in data 20.06.2019 è tardiva e non può dunque essere esaminata.
4. I criteri che presiedono alla valutazione delle domande. 4.1. In considerazione dello specifico petitum e causa petendi evocate, la domanda attorea deve essere interpretata quale domanda risarcitoria ex artt. 2043-2045 c.c. per responsabilità da reato, di cui agli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., avendo in particolare gli attori allegato - anche tenuto conto delle precisazioni di cui alla memoria ex art. 183, 6 co. n. 1 c.p.c. tempestivamente depositata - la sussistenza di un danno non patrimoniale derivante dalla sottoposizione al procedimento penale originato dalla querela sporta da in data 28.07.2010 per furto aggravato, cui sarebbero conseguiti Controparte_1 perturbamenti sul piano psicologico e rilevanti costi per spese legali, spostamenti, vitto e alloggio delle parti e del difensore necessari per difendersi nell'ambito del procedimento penale per furto e nel successivo procedimento penale a carico degli odierni convenuti per i delitti di calunnia e falsa testimonianza (cfr. atti difensivi attorei). 4.2. In punto di diritto si osserva anzitutto che sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., laddove sia proposta una domanda risarcitoria per danno non patrimoniale che tragga il suo fondamento nell'allegazione di un fatto costituente reato, attesa l'autonomia del giudizio penale rispetto a quello civile ed al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge di estensione del giudicato penale al giudizio civile di cui agli artt. 651 e 652 c.p., il principio di autonomia tra il giudizio penale e il giudizio civile sancito dall'art. 75 c.p., impone al giudice civile di accertare, incidenter tantum, in sede civile, l'eventuale sussistenza del reato, con accertamento che si estende a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato (Cfr. Cass. n. 3747 del 2001, Cass. n. 9445 del 2012, Cass. n. 15041 del 2020). L'indagine da svolgersi in sede civile, pertanto, deve riguardare tutti gli elementi previsti dalla fattispecie incriminatrice applicabile, anche indipendentemente da quella dedotta dalle parti, sì da accertare l'idoneità del fatto di ledere l'interesse tutelato dalla norma penale (Cfr. Cass. n. 9445 del 2012). In applicazione del generale principio di atipicità della prova che governa il giudizio civile è consentito al giudice civile di trarre il proprio libero convincimento da ogni documento o atto allegato agli atti del giudizio, ivi inclusi gli atti e documenti provenienti da altri giudizi ed anche a formazione unilaterale, con valore presuntivo ex art. 2729 c.c., da valutarsi unitamente al quadro probatorio emergente dall'istruttoria del giudizio, non essendo prevista per il giudizio civile una norma di chiusura che contenga l'elenco tassativo delle prove utilizzabili (Cfr. Cass. 18025 del 2019). D'altronde, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio pagina 8 di 14 e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (v., tra le altre, Cass. civ. n. 2947/2023). 4.3. Con riguardo all'efficacia delle pronunce emesse nell'ambito dei giudizi penali - allegate agli atti del presente procedimento - che hanno a vario titolo visto coinvolte le parti del presente giudizio ed al rapporto tra il giudizio penale e quello civile risarcitorio si osserva quanto segue. Ai sensi dell'art. 652 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”. Dalla lettura della presente disposizione, tenuto conto delle formule assolutorie stabilite dall'art. 530 c.p.p., si evince come il giudicato di assoluzione abbia effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, 2 co. c.p.p. (Cfr. Cass. Sez. lavoro n. 3376 del 2011). Ciò in quanto solo la formula assolutoria di cui all'art. 530, 1 co. c.p.p. è in grado di escludere, anche sul piano civilistico, la sussistenza di tutti gli elementi integrativi della fattispecie criminosa. 4.4. Le medesime considerazioni devono essere svolte per la sentenza di non luogo a procedere n. 225/2018 resa nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 1931/2018 R.G.N.R. dal GUP presso il Tribunale di Castrovillari resa ex art. 425 c.p.p. con cui è stata dichiarata la prescrizione del reato di calunnia ascritto a e la sussistenza della scriminante di cui all'art. 384 c.p. in Controparte_1 capo a . Controparte_2 Detta pronuncia non è stata emessa in seguito all'apprezzamento del giudice sul fondamento dell'accusa in termini di positiva verifica della colpevolezza dell'imputato e pertanto non spiega alcun effetto preclusivo o vincolante nell'ambito del giudizio civile (Cfr. Cass. Pen. N. 5196 del 2000, Cass. n. 11295 del 2007, Corte Cost. n. 41 del 1993).
5. Nel merito. 5.1. La domanda è infondata e deve essere integralmente respinta. 5.2. Tenuto conto delle allegazioni attoree occorre chiarire preliminarmente che la mera sottoposizione di un soggetto a procedimento penale non può integrare ex se un danno risarcibile. Del resto, va precisato che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato o querelato (v., tra le altre, Cass. civ. n. 20843/2021). Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa, pertanto, ha l'onere di provare la sussistenza ex ante di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato pagina 9 di 14 dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. civ., n. 30988/2018; n. 11271/2020). Per l'effetto, spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass. civ., n. 9322/2015). L'attore, dunque, deve dimostrare anche il dolo della controparte (Cfr. Cass. n. 11271 del 2020). La prova del dolo della calunnia - e la conseguente insufficienza della dimostrazione della mera colpa determinata da leggerezza o avventatezza - deve essere fornita, peraltro, anche nel caso in cui la denuncia sia successivamente archiviata, non essendo in tal caso sufficiente la mera prova del fatto materiale (Cfr. Cass. n. 9322 del 2015). Pur essendo l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega dal momento che l'iniziativa assunta assolve alla funzione, socialmente utile, di attivare la risposta della giustizia dinanzi all'infrazione di una norma penale. La minaccia di una responsabilità fondata sulla colpa, infatti, scoraggerebbe le denunce, privando l'istituto stesso di significato sul piano pratico, essendo normalmente prevedibile una disparità di valutazioni giuridiche tra il denunciante, anche il più esperto, e gli organi istituzionalmente deputati al vaglio della fondatezza o meno della notitia criminis. Invero, la denuncia presentata da un privato rappresenta un atto di esercizio privato di funzione pubblica (ammesso nell'interesse pubblico), ovvero l'esercizio di un diritto soggettivo pubblico competente ad ogni persona, anche diversa dall'offeso dal reato, che sarebbe, pertanto, contraddittorio voler ostacolare con la minaccia di una responsabilità per sola colpa che, per quanto grave questa possa essere, sarebbe impedita dalla collaborazione del cittadino con lo Stato. Comparando i vari interessi, dunque, deve ritenersi che il risarcimento del danno (in presenza di tutti i presupposti) può essere riconosciuto solo in presenza di interventi di privati deliberatamente dannosi, ossia quando il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, incolpando di un reato taluno che egli sa innocente, così incorrendo nel delitto di calunnia. Nel giudizio civile è onere del danneggiato che agisce per il risarcimento del danno, allegare e dimostrare, ex art. 2697, 1 co. c.c., la sussistenza dell'illecito addebitato alla controparte e, cioè, che questi abbia sporto denuncia-querela con dolo nei suoi confronti, pur essendo consapevole dell'innocenza del querelato. 5.3. Tanto premesso, nel caso di specie, ribadito che la sovrapposizione tra l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompe ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato o querelato, gli attori assumono che la denuncia presentata dal fosse calunniosa, essendo consapevole dell'innocenza CP_1 del e della Pt_1 Pt_2 Ebbene, assume rilievo assorbente l'assenza di prova del dolo di calunnia. Parte attrice, in effetti, assume a sostegno della falsità dell'incolpazione la sola circostanza dell'avvenuta assoluzione. A ben vedere, in seguito alla denuncia-querela sporta da il 27.08.2010, nel Controparte_1 procedimento penale iscritto al Tribunale di Castrovillari n. 864/2012 R.G./N. 2518/2010 R.G.N.R. gli attori sono stati imputati unitamente a per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 624 e Parte_3 625 n. 4 c.p., in quanto accusati di avere, in concorso tra loro, ingenerato confusione all'interno della gioielleria di proprietà di ed aver rubato una collana del valore di € 1.850,00. Controparte_1 Detto procedimento si è concluso con la sentenza n. 1982/2015 R.G. del 28.09.2015, depositata in Cancelleria in data 22.12.2015 con cui gli imputati sono stati assolti ex art. 530, 2 co. c.p.p. per non avere commesso il fatto, non essendo emersi elementi probatori univoci a carico degli imputati. La formula assolutoria adottata non consente ab origine di ritenere, salvo espressa motivazione del giudice penale sul punto, la sussistenza del dolo del querelante (Cfr. Cass. Pen. N. n. 51681 del 2023 che pagina 10 di 14 ha precisato sul punto che “a fronte di un proscioglimento ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, dunque, fondato sul dubbio probatorio, la condanna del querelante al pagamento delle spese sostenute dall'imputato ed a maggior ragione al risarcimento del danno (per il quale l'art. 427 c.p.p., comma 3, richiede la colpa grave) risulterebbe all'evidenza in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che ne è seguita nella misura in cui l'atteggiamento colposo della persona offesa appare non compatibile con tale formula assolutoria, che prevede, pur sempre, la sussistenza di un quadro insufficiente, contraddittorio o incerto e, pertanto, idoneo quantomeno a prospettare una possibilità di colpevolezza, che è condizione a fronte della quale l'esercizio del diritto di querela non può ritenersi ingiustificato e, tantomeno, esercitato con profili colposi”. Non può a tal fine ritenersi che la mera assoluzione degli odierni attori e il dubitativo inciso in sentenza sent. n. 1982/15 in atti (secondo cui: “non vi è una prevalenza ed un'affidabilità della prova d'accusa tali da consentire di ritenere fallace l'esito dimostrativo di quello a discarico, anzi sotto alcuni profili la prova della natura calunniosa dell'accusa sembrerebbe meglio sostenersi all'esito dell'istruttoria”), costituisca un effettivo accertamento della volontà dolosa nella proposizione della querela. Inoltre, anche all'esito dell'istruttoria, non è emerso alcun elemento da cui possa desumersi la consapevolezza dell'innocenza degli attori da parte del convenuto nel presentare la denuncia. CP_1 A ben vedere, peraltro, gli attori pur sostenendo la falsità dell'incolpazione da parte del assumono CP_1 solo che “i fatti raccontati dal querelante risultavano poco credibili, in quanto descritti in modo approssimativo, vago e contraddittorio”. Tanto chiarito, si rileva poi che dalla denuncia querela sporta dal convenuto si evincono esclusivamente gli elementi costitutivi del fatto-reato di furto, la condotta di , ivi individuato Parte_3 esclusivamente come “ ” il quale, entrando nella gioielleria, avrebbe ingenerato confusione, e Pt_3 che “la signora bruna” avrebbe sottratto la collana del valore di € 1.850,00 dopo aver regolarmente pagato la cifra di € 160,00 per l'acquisto di bigiotteria. Tali elementi non consentono di affermare che gli attori abbiamo fornito la prova della ricorrenza del dolo di calunnia in capo al Per_1 Neppure, in effetti, alcuna specifica rilevanza può assumere la pronuncia di non luogo a procedere nei confronti di per intervenuta prescrizione del reato di calunnia, emessa con Controparte_1 sentenza n.225/2018 del 01.10.2018 nel procedimento iscritto al n. 1391/2016 R.G.N.R., n. 4218/2016 R.G.I.P.. Detta pronuncia, infatti, avendo natura meramente processuale, tenuto conto dei principi anzi espressi in relazione alla sua efficacia nel presente procedimento, non fornisce alcun accertamento utilizzabile in sede civile, sicché l'eventuale sussistenza dei presupposti della domanda, del fatto illecito e del danno conseguenza dedotti dovevano essere provati in questa sede, tenendo conto dell'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c. in merito a tali profili. 5.4. Quanto alla condotta dannosa ascritta ad entrambi i convenuti gli attori assumono che la dedotta falsità della testimonianza resa dal e dalla , nel processo che vedeva imputati il e la Per_1 CP_2 Pt_1
sarebbe fonte di un danno risarcibile. Pt_2 Anche tale prospettazione non è condivisibile e la domanda nei confronti dei convenuti va rigettata. Come già evidenziato in ordine alla sottoposizione al processo penale, va osservato che la falsità della testimonianza non è di per sé fonte di un danno. Il delitto di falsa testimonianza tutela il bene giuridico dell'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria e, pertanto, persona offesa è esclusivamente lo Stato, dato che l'art. 372 c.p. non contempla tipicamente altre vittime del reato cui potere riconoscere una posizione qualificata rispetto a qualsiasi danneggiato dal reato, con la conseguenza che il privato danneggiato dalla falsa testimonianza non può dirsi, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice (Cfr. Cass. n. 15200 del 2011).
pagina 11 di 14 Il privato, dunque, può dolersi della configurazione del reato solo allorquando da questi sia derivato un danno alla persona riconducibile alla lesione dell'onore e della reputazione, ove ricorrano i presupposti per la configurazione della diffamazione (Cfr. Cass. n. 6041 del 2008) o, ad ogni modo un danno – anche morale – eziologicamente riconducibile alla configurazione della fattispecie criminosa anche ove non sia conseguente alla lesione del bene tipicamente protetto dalla norma penale (Cfr. Cass. n. 17622 del 2003), fermo restando la necessaria valutazione da parte del giudice della falsità della disposizione sotto il profilo della rilevanza – ossia in relazione all'efficacia probatoria dei fatti e delle circostanze riferite – e della pertinenza, che impone che dette circostanze siano direttamente o indirettamente attinenti all'accertamento giudiziale (Cfr. Cass. Pen. N. 49259 del 2017). Ciò precisato, dalla lettura delle dichiarazioni rese dai convenuti nell'ambito del dibattimento del processo penale n. 864/2012 R.G, non emerge quale sia il contenuto lesivo per gli attori nei termini suindicati. Ed infatti, all'udienza del 9.05.2014, il convenuto si è limitato esclusivamente Controparte_1 a riferire che gli attori si trovavano in gioielleria in data 27.08.2010 unitamente a e Parte_4 [...]
al fine di effettuare degli acquisti e che, in seguito alla confusione che si è ingenerata a causa Pt_3 del battibecco con una signora anziana ivi presente per circostanze estranee al furto, dopo l'acquisto di beni di non elevato valore e dopo che i quattro hanno lasciato il negozio, si è Controparte_1 reso conto che era stata sottratta una collana. Sulla base delle percezioni soggettive del convenuto, i presunti autori del furto sono stati individuati nella
“donna con il tatuaggio” e nell' “uomo con i capelli castani” (cfr. p. 36 trascrizioni verbale dell'udienza del 9.05.2014, proc. pen. N. 864/12 R.G.). Quanto alle dichiarazioni rese da in dibattimento all'udienza del 21.11.2014, va Controparte_2 rilevato che la convenuta si è limitata a riferire di aver riconosciuto l'attore e Parte_1 [...]
per essere presenti nel negozio il giorno del furto – coerentemente rispetto a quanto dichiarato Pt_3 in sede di verbale di riconoscimento fotografico anche allegato agli atti del presente giudizio - senza ulteriormente specificare nulla in merito alle circostanze del furto e senza attribuire ai due alcuna condotta criminosa. Nel prosieguo della deposizione la teste ha poi riferito che alle ore 17:00 circa del giorno del furto si trovava nella gioielleria intenta a fare pulizie nel retrobottega e ha confermato la presenza dei due uomini, chiarendo di non ricordare le due donne anche presenti quel giorno e di essere andata via dal negozio tra le 17:30 e le 18:00, ossia in coincidenza con l'orario in cui sarebbe avvenuto il furto e di essere stata informata delle circostanze del furto soltanto la sera per averlo saputo dal marito Parte_1 (cfr. verbali dell'udienza del 21.11.2014 allegati in atti). Orbene, dal tenore di tali dichiarazioni non si evince alcun contenuto diffamatorio, circostanza, invero, neppure dedotta dalle parti attrici le quali assumono la derivazione di un danno solo dalla supposta falsità delle dichiarazioni circa la presenza del denunciante all'interno del negozio al momento del furto. Per_1 Ad abundantiam, peraltro, giova osservare che la domanda, in parte qua, è del tutto sfornita di prova sotto il profilo del nesso causale tra danno lamentato e la dedotta falsità delle dichiarazioni. A ben vedere, la rappresentazione dei danni patiti dagli attori è esclusivamente incentrata sulla sottoposizione del e della a processo penale (fonte di “perturbamenti sul piano Pt_1 Pt_2 psicologico”) ed alle spese sostenute per la difesa nell'ambito del medesimo. Tuttavia, è evidente che la testimonianza dei convenuti, per quanto resa nell'ambito del processo penale, non ha nulla a che vedere con i danni che si assumono patiti in conseguenza di questo, i quali, come già evidenziato, non trovano neppure un valido supporto causale nella supposta calunnia. 5.5. Tanto chiarito, sempre per completezza, va osservato che il danno lamentato, ricondotto alla dedotta sofferenza psicologica derivante dalla sottoposizione degli attori al procedimento penale per furto, oltre a non essere riconducibile sul piano causale ad una condotta dei convenuti, è stato dedotto in modo generico già dal punto di vista assertivo ed è, comunque, non provato.
pagina 12 di 14 Si rammenta infatti che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio a riguardo (cfr. Cass. Civ. n. 691 del 2012 nonché Cass. civ. n. 13328 del 2015). Dalla piana lettura dell'atto di citazione, invero, si evince agevolmente come la domanda risarcitoria proposta, sotto il profilo delle conseguenze dell'illecito e, quindi, del danno conseguenza, sia generica non precisando in modo specifico neppure le circostanze di fatto dalle quali desumere, anche in via presuntiva, l'affermata sofferenza psicologica. Ed infatti, tenuto conto della natura e della funzione meramente compensativa che fonda la responsabilità civile, anche qualora il fatto illecito integri gli estremi del reato, il danno non patrimoniale non può mai essere ritenuto in re ipsa, ma va sempre debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. n. 1046 del 2019); infatti, il danno, che pure leda valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. Sez. Un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008); il danno, cioè le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento, va provato dal danneggiato, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c.. Nel caso di specie, il carattere generico dell'allegazione e la mancata prova del danno non patrimoniale non consentirebbero neppure di fare ricorso alla liquidazione equitativa, la quale è inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio (Cass. Civ. 8421 del 2011). 5.6. Quanto al danno patrimoniale, poi, va aggiunto che la domanda di refusione delle spese di lite non potrebbe neppure essere esaminata e accolta quale domanda autonoma, in quanto inammissibile in questa sede. In generale, occorre osservare che le spese processuali, e la disciplina che le regola prevista dagli artt. 91 e 92 c.p.c., non hanno natura sanzionatoria, né risarcitoria, ma processuale, costituendo una conseguenza legale dell'esito della lite ancorata ai criteri della soccombenza e, sul piano sostanziale, della causalità, sulla base della quale colui il quale ha “causato” la lite è onerato dal sopportare il costo della difesa altrui. Ne consegue che la regolamentazione delle spese di lite, essendo consequenziale e accessoria rispetto alla definizione del giudizio, non si può ricondurre - neppure in ipotesi di omessa pronuncia o di erronea motivazione - ad un'ipotesi di danno in senso civilistico ex artt. artt. 2043 o 1223 c.c. che la parte vittoriosa possa rivendicare a prescindere dal meccanismo degli artt. 91 e 92 c.p.c., trattandosi piuttosto di un credito di valuta liquidato iure processuale esclusivamente dal giudice che definisce la controversia. Sotto tale ultimo profilo, lo stesso art. 91 c.p.c. stabilendo che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente”, impone una vera e propria regola di competenza funzionale che demanda al giudice dinanzi al quale si radica la controversia l'obbligo di provvedere alla regolamentazione delle spese di lite (Cfr. Cass. n. 34153 del 2024), ivi incluse le spese di trasferta, vitto e alloggio del difensore, dovute per il procedimento penale. Da tali principi ne deriva che la parte vittoriosa non può trasferire in un autonomo giudizio risarcitorio quanto avrebbe dovuto ottenere nel giudizio di provenienza attraverso la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. o mediante specifica impugnazione del relativo capo. Tali norme trovano applicazione anche nel processo penale, atteso che l'art. 541, 2 co. c.p.p. stabilisce che in caso di assoluzione dell'imputato il giudice può – su richiesta – condannare la parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato per la propria difesa tecnica e al risarcimento del danno in caso di colpa grave e che analoga previsione è stabilita dall'art. 427 c.p.p. anche per la fase dell'udienza preliminare (Cfr. Cass. civ., ord. 9 ottobre 2015, n. 20313). pagina 13 di 14 Nel caso di specie la parte attrice ha allegato di aver depositato apposita nota spese – anche presente agli atti del presente procedimento - chiedendone la liquidazione al giudice funzionalmente competente;
tuttavia, nelle pronunce allegate nulla è stato stabilito sul punto, con la conseguenza che la parte avrebbe dovuto dolersene nell'ambito di quel procedimento. Tale domanda, anche proposta in via autonoma, è dunque inammissibile in questa sede introducendo surrettiziamente una indebita duplicazione di strumenti di tutela, avendo lo scopo di richiedere al giudice civile di sostituirsi al giudice penale nella regolazione delle spese di lite in violazione del principio di competenza funzionale. Né peraltro, le sole spese indicate dalla parte attrice quali spese di viaggio, vitto e alloggio della parte possono essere qualificate come danno emergente autonomamente ripetibili (Cfr. arg. Da Cass. Sez. Unite n. 16990 del 2017) essendo dichiaratamente attinenti alla fase squisitamente processuale per espressa allegazione di parte attrice sul punto e dunque intrinsecamente collegate all'esercizio del diritto di difesa della parte e non già riferibili ad attività precontenziosa e stragiudiziale. 5.7. Alla luce delle superiori considerazioni, peraltro, la domanda risarcitoria non potrebbe neppure essere accolta sotto il profilo indennitario, stante il richiamo all'art. 2045 c.c., dovendosi osservare sul punto che ai fini del riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla norma è richiesto che: a) tra il pericolo attuale di un danno grave alla persona e la reazione necessitata posta in essere vi sia uno stretto rapporto di causa-effetto, b) che il danno sia causalmente riconducibile al fatto necessitato, c) che l'evento dannoso integri gli estremi di un illecito civile (cfr. Cass. n. 23696 del 2004). Nel caso di specie, tuttavia, data l'insussistenza del nesso causale tra il danno lamentato dagli attori e l'asserita falsità della testimonianza resa dai convenuti, nonché delle conseguenze pregiudizievoli delle condotte per come sopra chiarito, nulla può essere riconosciuto agli attori neppure sotto tale profilo.
5.8. In definitiva, dunque, la domanda attorea deve essere integralmente respinta con assorbimento di ogni ulteriore questione in quanto irrilevante ai fini della presente controversia.
6. Le spese processuali. La complessità della vicenda fattuale, che ha comunque visto le parti attrici sottoposte a giudizio penale per il reato di furto aggravato all'esito della denuncia sporta dal , nonché le ragioni della CP_1 decisione, fondate anche sull'insufficienza di prova degli elementi costitutivi della pretesa azionata, unitamente considerate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda;
B. COMPENSA le spese di lite. C. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in data 30 ottobre 2025. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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