Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4383/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 04/06/2025, alle ore 10.04, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. DELLA RINA ELEONORA, nessuno compare.
Per l'avv. Luisa Cascianelli in sostituzione dell'avv. Berardi, la quale Controparte_2 conclude come agli atti di causa cui si riporta.
Contesta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata per la prima volta in sede di note conclusive, sia perché tardiva sia perché, nel merito, incompatibile con le contestazioni svolte nei precedenti scritti difensivi;
evidenzia che la non è stata CP_3 estromessa dal giudizio e non ha contestato nulla in ordine alla cessione del credito. Nel merito si riporta alle note conclusive.
Per i convenuti l'Avv. CECI MIRKO, il quale conclude riportandosi alle conclusioni svolte nei propri scritti difensivi, insiste sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva per le ragioni dedotte nelle note conclusive.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
1
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
2
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 4.6.2025, che precede e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4383/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, per Parte_1 conto di in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Della Rina (CF: - pec: C.F._1
del Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliata Email_1 presso lo studio del difensore, sito in Città di Castello (PG), Via A. Gramsci n. 8, giusta delega in atti;
Attrice
Contro
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. dall'Avv. Mirko Ceci (C.F. ) C.F._2 del Foro di Perugia (pec: ed elettivamente domiciliati Email_2 presso lo studio del difensore, sito in Pietralunga, Via carosello n.4, giusta delega in atti.
Convenuti
Con l'intervento di
3
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Berardi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Ravenna, via Corrado Ricci, n. 29, giusta delega in atti.
Terzo interventore
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 4.6.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le deduzioni delle parti.
La si è rivolta al Tribunale di Perugia onde Parte_2 ottenere, in contraddittorio con tutti i convenuti, la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. del 13 maggio 2022, rogito notaio Dott. , Rep n. 202321 – Racc. n. 20179, trascritto il 18.05.22 Reg. part. Per_1
10486, stipulato dagli odierni convenuti.
A fondamento della propria domanda, l'attrice aveva dedotto di essere creditrice della società già giusta sentenza n. Controparte_6 Controparte_7
3/2023 del 23.1.2023, per il complessivo importo di € 671.435,85 per le causali meglio descritte in citazione (pagg. 2 e ss.) cui si rinvia.
1.1. Ha dedotto, ancora, in relazione alle plurime esposizioni debitorie richiamate:
- che la SI.ra , in data 30.05.2019, si è costituita fideiussore a garanzia Controparte_1 del mutuo chirografario n. 26774, per l'importo di €n20.000,00 (diconsi ventimila/00), come da contratto di fideiussione del 30.05.19 e relativo documento di sintesi, nonché in data 28.11.19 si è altresì costituita fideiussore a garanzia del mutuo chirografario n. 26826, per l'importo di € 52.000,00 (diconsi cinquantaduemila/00), come da contratto di fideiussione specifica del 28.11.19 e relativo documento di sintesi;
- che, inoltre, in data 20.01.2021, la stessa SI.ra si è costituita fideiussore CP_1 sino alla concorrenza di € 160.000,00 a garanzia dell'affidamento commerciale operante nel c/c n. 4649, come da fideiussione specifica e relativo documento di sintesi che si producono;
- che la SI.ra , la IG.ra ed il IG. Controparte_1 Controparte_5 CP_4
hanno altresì rilasciato fideiussione a garanzia dell'affidamento
[...] commerciale operante sul C/C n. 2617 sino alla concorrenza dell'importo di €
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75.000,00, come da contratto di fideiussione specifica rilasciata dai predetti in data
28.11.2019 di € 200.000,00, fideiussione specifica poi confermata il 20.01.2021 e poi successivamente ridotta da € 200.000,00 ad € 75.000,00;
- che, infine, la SI.ra , la IG.ra ed il IG. Controparte_1 Controparte_5 [...]
hanno rilasciato garanzia specifica sino alla concorrenza di € Controparte_4
8.000,00 a garanzia del fido di € 8.000,00 operante nel conto corrente n. 2617 e venuto meno in data 30.06.2021, come da contratto di fideiussione specifica inizialmente prestata dai predetti poi successivamente ridotta il 20.01.21 sino alla concorrenza di € 8.000,00 e confermata per tale importo in pari data quale conseguenza della proroga del credito garantito.
1.2. Ha, dunque, riassuntivamente osservato:
- che l'esposizione debitoria pari ad € 411.616,74, oltre interessi dal dovuto al saldo, per insoluti commerciali addebitati nel conto corrente n. 4649 è garantita da fideiussione specifica sino all'importo di € 160.000,00 rilasciata dalla IG.ra CP_1
in data 20.01.2021;
[...]
- che l'esposizione debitoria alla data 07.02.23 pari ad € 19.820,32 derivante dal c/c n.
2617 oltre interessi dal dovuto al saldo, è garantita da fideiussione specifica sino all'importo di € 8.000,00 rilasciata dalla IG.ra , e Controparte_1 Controparte_5 così come ridotta in data 20.01.2021; Controparte_4
- che l'esposizione debitoria pari ad € 49.030,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, per insoluti commerciali addebitati nel conto corrente n. 2617 è garantita dalla fideiussione specifica sino alla concorrenza di € 75.000,00 rilasciata dalla IG.ra
, e in data 20.01.2021; Controparte_1 Controparte_5 CP_5 CP_4
- che l'esposizione debitoria pari ad € 37.108,79, oltre interessi dal dovuto al saldo, derivante dal mutuo chirografario n. 26826 è garantita da fideiussione specifica sino alla concorrenza di € 52.000,00 rilasciata dalla IG.ra in data Controparte_1
28.11.2019;
- che l'esposizione debitoria, alla data del 07.02.23, pari ad € 97.034,68 oltre interessi dal dovuto al saldo, e derivante dal mutuo chirografario n. 26774 di originari €
100.000,00 è garantita da fideiussione specifica rilasciata in data 30.05.2019 dalla SI.ra sino alla concorrenza di € 20.000,00. Controparte_1
1.3. Evidenziata, quindi, l'origine del proprio credito, l'attrice ha osservato che la società aveva presentato ricorso per la conferma delle misure protettive in data Controparte_7
7.1.2022 e che, poco dopo, in data 13.5.2022 tutti gli odierni convenuti hanno sottoscritto un atto di destinazione in favore del nipote e figlio nato a [...] Controparte_8
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Castello il 01.01.2010, atto registrato in data 18.05.2022 avente ad oggetto i beni mobili ivi indicati.
1.3.1. Ha, quindi, dedotto l'attrice di essersi costituita nella procedura di volontaria giurisdizione, di aver inviato ai garanti la lettera di messa in mora e revoca degli affidamenti, che, tuttavia, la società è stata dichiarata fallita con la sentenza sopra Controparte_7 citata e di aver presentato domanda di insinuazione al passivo in data 2.2.2023.
Ha, ancora, dedotto di aver chiesto ed ottenuto nei confronti dei garanti ricorso per decreto ingiuntivo al fine di vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito.
1.4. Posti tali elementi di fatto, l'attrice ha chiesto la revocatoria dell'atto di destinazione, ritenendo che l'atto di costituzione del vincolo di destinazione sia assoggettabile all'azione revocatoria, integrando un atto pregiudizievole delle ragioni di credito, in quanto volto a sottrarre i beni alla aggressione dei creditori, argomentando in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
Ha, ancora, osservato che il beneficiario non è litisconsorte necessario in quanto l'atto è da ritenersi a titolo gratuito e non oneroso, unica ipotesi in cui rileverebbe lo stato soggettivo del terzo.
1.4.1. Esclusa, dunque, la necessità di assoggettare la presente azione al previo svolgimento della condizione di procedibilità, l'attrice ha argomentato circa la piena sussistenza di tutti i presupposti per l'azione revocatoria (quanto a sussistenza del credito, natura pregiudizievole dell'atto e ricorrenza dell'elemento soggettivo), rassegnando le conclusioni di cui in citazione, cui si opera integrale rimando.
2. Si sono costituiti i convenuti lamentando, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della mandataria ad esperire l'azione revocatoria ordinaria.
Sempre in via preliminare, i convenuti hanno eccepito il difetto di integrità del contraddittorio in relazione alla posizione del minore quale Controparte_8
“destinatario” (recte: beneficiario) dell'atto di destinazione e che in caso di revoca si troverebbe a subire un pregiudizio.
2.1. Ancora, sempre in via preliminare, i convenuti, hanno eccepito l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Arezzo, luogo ove ha sede la società creditrice e comunque quale luogo di adempimento dell'obbligazione, tenuto conto che l'obbligazione tutelata dalla revocatoria è quella del pagamento di una somma di denaro dovuta dal fideiussore al creditore garantito, e questa ultima è una società avente sede ad di Pt_2 talché è il Tribunale di Arezzo il Giudice competente ex art. 1182 c.c. sulla domanda revocatoria.
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2.2. Nel merito, i convenuti hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, lamentando la nullità dei contratti di fideiussione in quanto recanti alcune clausole in violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) l. 297/1990 con conseguente decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. (par. IV, pag. 7 a pag. 13).
2.2.1. Hanno ancora escluso i convenuti che l'atto di cui è chiesta l'inefficacia sia stato eseguito in pregiudizio dei creditori, risultando il patrimonio residuo ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
3. Gli ulteriori incombenti processuali.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., la causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Sul piano soggettivo, però, in occasione del deposito della prima memoria istruttoria si è costituita, con patrocinio di nuovo difensore (in sostituzione della Controparte_2
. Controparte_9
3.1. In sede di prima memoria, la società , nella qualità di cessionaria, ha CP_2 osservato:
- che sussiste la legittimazione della procuratrice e mandataria alla luce del contenuto della procura speciale per atto Notaio di Sansepolcro in data Persona_2
13/07/2022, rep. n. 2792 e racc. n. 1609, registrata ad Arezzo il 18/07/2022 al n.
8332, serie 1T nella quale risulta compresa, tra le altre cose, anche la possibilità di esperire l'azione revocatoria;
- la procura non è indeterminata giacché il precedente richiamato si riferisce alla definizione generica di crediti anomali, laddove, nella specie, la ha conferito CP_3 mandato e procura alla in relazione ad “ogni posizione ed Parte_1 ogni rapporto giuridico attivo e passivo”;
- che non sussiste una situazione di litisconsorzio con il minore Controparte_8
- che l'eccezione di incompetenza non risulta neanche efficacemente svolte, non risultando neanche contestato il foro generale delle persone fisiche ed il foro di nascita dell'obbligazione;
- che sussistono tutti i presupposti per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione posto in essere.
3.2. All'esito della prima udienza, svolto, negativamente, il tentativo di conciliazione, lo scrivente, vista la superfluità delle prove richieste e ritenuta la causa, già istruita in via documentale, matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni disponendo che all'incombente si procedesse ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies
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c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive sino a venti giorni prima dell'udienza.
3.3. Ragioni di completezza argomentativa impongono di evidenziare che i convenuti, che nulla avevano dedotto a riguardo nelle memorie integrative, hanno evidenziato in occasione delle note conclusionali che la cessione del credito non sarebbe in grado di investire l'intera esposizione debitoria ma solo una parte alla luce di quanto emergente dall'avviso depositato dalla cessionaria Controparte_10
4. L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio.
[...]
In via preliminare i convenuti hanno lamentato il difetto di integrità del contraddittorio per non essere parte del presente procedimento il minore beneficiario
Controparte_8
L'assunto è infondato.
4.1. Come già evidenziato nel decreto con il quale sono state svolte le verifiche preliminari, sulla scorta dei principi di diritto affermati dalla S.C., in caso di azione revocatoria avente ad oggetto atti costitutivi di vincoli di destinazione su beni che restano nella esclusiva proprietà del disponente, di regola, i meri beneficiari degli effetti del vincolo, che non acquistano diritti in relazione ai beni vincolati, non assumono la posizione di litisconsorti necessari (cfr., ad es., con riguardo alla posizione del mero beneficiario, in caso di azione revocatoria di atto di dotazione di beni in trust: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017, Rv. 645384-02; Sez. 3, Sentenza n. 13388 del 29/05/2018, Rv. 649036 - 01; cfr., altresì, con riguardo alla posizione dei figli, in caso di azione revocatoria di atto costitutivo di un fondo patrimoniale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017, Rv.
645384 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19330 del 03/08/2017, Rv. 645489 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
10641 del 15/05/2014, Rv. 630893 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 18065 del 08/09/2004, Rv.
576857 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5402 del 17/03/2004, Rv. 571254 – 01), impregiudicata rimanendo, al contempo, la possibilità che, laddove dall'eventuale dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto costitutivo di un vincolo di destinazione in relazione a beni che restano nella esclusiva proprietà del disponente, possano derivare in concreto effetti pregiudizievoli per i beneficiari del vincolo, questi hanno certamente un interesse che giustifica la loro eventuale partecipazione al giudizio, quanto meno ai sensi dell'art. 105 c.p.c. e, correlativamente, l'attore in revocatoria ha interesse a convenirli eventualmente in giudizio, unitamente al disponente, onde rendere agli stessi direttamente opponibili gli effetti della sentenza).
4.2. Nella specie, il secondo comma dell'art. 1 dell'atto costitutivo espressamente pervede che “…La costituzione del predetto vincolo di destinazione non comporta in alcun modo
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trasferimento della proprietà dei beni vincolati…”, conseguendone, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, giacché il beneficiario non acquista diritti sui beni oggetto dell'atto di destinazione.
5. L'eccezione di incompetenza per territorio.
Inammissibile e comunque infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio.
Giova, anzitutto, svolgere alcune considerazioni di carattere generale, in ordine all'azione revocatoria, la quale, essendo espressione del potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire esecutivamente sul patrimonio del proprio debitore, in modo tale che risulti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ai sensi dell'art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella propria consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
Attraverso detto tipo di tutela, il creditore, infatti, realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione
(art. 2902 c.c.).
Più in concreto, in via di prima approssimazione, può dirsi che il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (Cass., sent. n. 238/1982; Cass., sent. n. 1050/1996) né la formazione di un titolo esecutivo ed essendo al contrario sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, a prima vista non assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (Cass., sent. n. 12678/2001).
Anche in tal caso, infatti, l'attore è portatore di un interesse concreto ed attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la
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sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (Cass, sent. n. 1220/1986; Cass., sent. n. 2400/1990; Cass., sent. n.
1050/1996; Cass., sent. n. 8013/1996; Cass., sent. n. 1712/1998; Cass., sent. n. 591/1999;
Cass., sent. n. 12144/1999).
Sempre a livello di profilo oggettivo dell'azione revocatoria, deve evidenziarsi che ulteriore presupposto per l'azione in esame è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'azione revocatoria,
l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando lo renda solamente più difficoltoso
(ex multis: Cass. Civ., sent. n. 8930/1987).
A livello soggettivo, è, poi, necessario, che ricorra la cd. scientia fraudis, ossia la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto di disposizione comporta alle ragioni del creditore, pregiudicando la garanzia patrimoniale dei suoi crediti;
ove l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, tale consapevolezza va provata anche in capo al terzo (cd. partecipatio fraudis): in sostanza, il creditore deve fornire la prova della consapevolezza da parte del debitore e del terzo, ove richiesto dalla legge, dell'eventus damni.
5.1. Operata tale sommaria ricostruzione, e con riserva di ulteriormente approfondirla, osserva il Tribunale che non colga nel segno l'eccezione di incompetenza territoriale.
Queste le ragioni.
È, invero, ormai pacifico l'insegnamento della giurisprudenza a mente del quale la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (Cass. Civ., Sez. III,
24.1/2020, n. 1594).
Se così è, giova rilevare quanto al forum contractus che occorre far riferimento al luogo di conclusione del contratto da cui trae origine la pretesa creditoria azionata (e non il luogo di esecuzione dell'atto dispositivo revocando giacché tale ultimo criterio presupporrebbe che
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la revocatoria non abbia collegamento con l'obbligazione sottostante, ossia con l'obbligazione rimasta inadempiuta, e che quest'ultima non è, di conseguenza, “tutelata” dalla revocatoria, ma dal provvedimento che l'ha ad oggetto).
La ratio della citata giurisprudenza (di recente, Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, n.
1594) risiede nel fatto che la revocatoria trae “giustificazione” da una obbligazione rimasta inadempiuta con la conseguenza che la competenza per territorio si deve determinare avendo a riferimento proprio il rapporto obbligatorio che giustifica la revocatoria, e dunque con i criteri propri delle cause in materia di obbligazioni, che non consistono nell'esclusivo criterio della residenza o del domicilio del convenuto, ma altresì nel luogo di pagamento dell'obbligazione.
5.2. Ebbene, i contratti da cui traeo origine il credito così come i contratti di garanzia risultano conclusi in territori rientranti nel circodondario di questo Tribunale.
Parallelamente i convenuti hanno residenza in luogo rientranti nel circondario di questo
Tribunale.
5.2.1. Ed anzi, in tale prospettiva, l'eccezione, è addirittura incompleta così rendendo l'eccezione inammissibile1 giacché non risulta la contestazione di tutti i criteri di collegamento, con specifico riferimento al forum contractus, da individuarsi, però, nel luogo in cui è sorto il contratto da cui trae origine il credito e non nel luogo in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo ed al luogo di residenza di convenuti.
6. L'eccezione di carenza di legittimazione.
Con altro orgine di ragioni i convenuti hanno contestato la carenza di legittimazione della mandataria e l'indeterminatezza della procura.
I due profili, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
6.1. È, invero, sufficiente scorrere il contenuto della procura speciale che la
[...] Parte
ebbe a conferire alla Gestione crediti per verificare che al suo interno Parte_2 sono stati conferiti i necessari poteri sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione ed ogni rapporto giuridico attivo e passivo e la rappresentanza sostanziale e processuale, nonché la possibilità di promuovere procedimenti tra i quali quelli relatrivi ad azioni revocatorie (espressamente menzionata a pag. 3 della procura).
6.2. Né merita condivisione l'eccezione in ordine all'indeterminatezza della procura.
È ben vero che la S.C. ha ritenuto nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, ma ciò era riferito alla definizione dei crediti descritti con il solo predicato dell'anomalia, in quanto indicati semplicemente come “crediti anomali”;
l'indeterminatezza, in particolare, è stata ravvisata in particolare nel fatto che tale espressione non consentiva di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, ritenendosi impossibile colmare il SInificato secondo la definizione di “crediti anomali” formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale.
6.2.1. Per contro, nel caso in esame, la procura ha avuto ad oggetto la gestione di tutti i rapporti ed ha conferito il potere di proporre tutte le azioni, ivi compresa la revocatoria, di poi effettivamente esperita, sicchè anche tale eccezione deve essere disattesa.
7. L'azione revocatoria: indicazioni generali.
Richiamato quanto già anticipato nel par. 5 primo, ed indefettibile, presupposto dell'azione stessa è la sussistenza del credito, di talché, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. civ. 3113/1997), in caso di esperimento dell'azione revocatoria, tale circostanza dovrà essere verificata in funzione legittimante, pur in mancanza di una esplicita ed autonoma domanda sul punto. In particolare, facendo seguito a quanto prima si diceva, ciò risulta non rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, non richiedendosi nell'art. 2901 c.c. che il credito azionato debba essere liquido, eSIibile o definitivamente accertato, essendo sufficiente che la ragione del credito sia meramente eventuale o sottoposta ad accertamento giudiziale (Trib. Trani, 25 gennaio
2005; Trib. Caltanissetta, 3 luglio 2014; Trib. Pavia, 20 settembre 2018): invero, l'azione revocatoria può essere esperita anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, stante il fatto che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o dell'aspettativa dello stesso (Cass. Civ., 18 luglio 2016, n. 14648). A riguardo, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed eSIibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 22 marzo 2016, n. 5619; cfr. anche Cass. civ. sez. III, 7 marzo 2017, n. 5618).
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Ed infatti, deve specificarsi che non è richiesto che il credito abbia i connotati della liquidità
e della eSIibilità e, men che meno, è richiesto che colui il quale si afferma creditore sia munito di un titolo esecutivo, restando tale profilo del tutto indifferente ai fini della pronuncia da rendere: ciò che rileva è la aspettativa del credito che non risulti, prima facie, infondata ma che, ancorché con una valutazione incidenter tantum, possa essere oggetto di apprezzamento come probabile.
7.1. Sempre a livello di profilo oggettivo dell'azione revocatoria, deve evidenziarsi che ulteriore presupposto per l'azione in esame è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), riscontrabile laddove l'atto realizzato dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando la renda solamente più difficoltosa (ex multis: Cass. Civ., sent. n. 8930/1987).
In punto di diritto, poi, mette conto evidenziare che il pregiudizio alle ragioni del credito, cd. eventus damni, consiste nella lesione arrecata dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito. Tale lesione, secondo una più che condivisibile impostazione dottrinaria e giurisprudenziale cui si intende dare continuità, ricorre non solo quando l'atto abbia prodotto un danno effettivo ma anche quando abbia comportato una maggiore difficoltà, incertezza od anche solo dispendiosità nell'azione coattiva del credito.
Ciò in quanto «… l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore (Cass. n. 19131 del 2004)…» (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 27718 del 16/12/2005, Rv. 586681). L'azione revocatoria non persegue difatti scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori del disponente, inclusi quelli meramente eventuali: v. in proposito, Cass., 29/10/1999, n. 12144; Cass., 24/07/2003, n. 11471.
La nozione lata di “credito” accolta nell'art. 2901 c.c., n. 1, nel riferirsi alle “ragioni del creditore”, non è dunque limitata, in termini di certezza, liquidità ed eSIibilità del credito, bensì si estende fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione posta a generale tutela del credito.
Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione - a far dichiarare inefficace ogni
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atto dispositivo che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. La rappresentazione del cd. eventus damni, come detto, è da intendersi semplicemente come conoscenza della variazione qualitativa o quantitativa che l'atto dispositivo implica per il patrimonio dell'obbligato (così Cass. 26151/2014); occorre dunque considerare insita nell'azione di cui all'art. 2901 c.c. “…la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova…” (così Cass. 966/2007) e pertanto il suo particolare fondamento non eSIe neppure la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che - per essere suscettibile di revocatoria - renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
7.2. A livello soggettivo, è, poi, necessario, che ricorra la cd. scientia fraudis, ossia la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto di disposizione comporta alle ragioni del creditore, pregiudicando la garanzia patrimoniale dei suoi crediti;
ove l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, tale consapevolezza va provata anche in capo al terzo (cd. partecipatio fraudis): in sostanza, il creditore deve fornire la prova della consapevolezza da parte del debitore e del terzo, ove richiesto dalla legge, dell'eventus damni.
Ai fini che qui interessano, va rilevato che, quando venga in considerazione un credito anteriore al compimento dell'atto pregiudizievole, è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del creditore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, ovvero, viene richiesto l'elemento soggettivo del “dolo generico”, il quale viene in considerazione nella sua componente rappresentativa (i.e. di consapevolezza del pregiudizio, secondo il dettato dell'art. 2901 c.c.) e non anche volitiva (cfr. Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n.1898).
8. La sussistenza, in concreto, dei requisiti della revocatoria. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva per la cessione.
Ciò posto, La domanda revocatoria nei confronti dei convenuti, invece, è fondata e, come tale, merita accoglimento, risultando ricorrenti tutti i presupposti di legge perché l'atto impugnato venga dichiarato inefficace nei confronti del creditore.
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Queste le ragioni
8.1. Quanto all'esistenza e all'ammontare del credito, non si ritiene di errare laddove si osservi che trattasi di circostanza quasi incontestata.
Non sono oggetto di contestazione, infatti, né i rapporti di credito (affidamenti e finanziamenti) a tutela dei quali è stata proposta l'azione revocatoria, così come non sono oggetto di contestazione – se non per profili di diritto che, come si dirà a breve, esulano dal presente procedimento – le garanzie effettivamente prestate.
D'altro canto, l'esposizione creditoria (oltre che oggetto di una insinuazione al passivo nei confronti della Curatela del fallimento del debitore principale) in relazione alla posizione dei garanti è oggetto di una domanda monitoria da questi fatta oggetto di opposizione, sicché, per quel che può valere in questa sede, è consacrata in un provvedimento giurisdizionale e risulta pendente in un procedimento giudiziale dal quale l'odierna attrice trae una aspettativa di credito che non può ritenersi palesemente destituita di fondamento, laddove le contestazioni in ordine alla validità garanzie valgono, a tutto concedere, a rendere il credito litigioso, ma non per questo inidoneo ad essere tutelato con l'azione revocatoria.
Già questo è pienamente sufficiente a ritenere che la posizione creditoria sottostante alla presente azione revocatoria non sia pretestuosa o degradabile al rango di mera aspettativa ictu oculi infondata.
In altri termini, la società creditrice, in attesa del definitivo accertamento delle proprie pretese creditorie, ha senz'altro un interesse concreto ed attuale ad impedire che una eventuale futura azione esecutiva nei confronti dei debitori venga vanificata da atti pregiudizievoli analoghi a quelli posti in essere dagli odierni convenuti.
Il fatto che l'azione revocatoria sia tutta proiettata verso il mantenimento della garanzia patrimoniale generica del debitore in vista della futura esecuzione giustifica il fatto che essa sia esperibile non solo da chi già vanti un credito certo, liquido ed eSIibile, ma anche su iniziativa del titolare di un credito litigioso o sottoposto a condizione o termine, in vista del suo definitivo accertamento e/o della formazione di un titolo esecutivo.
Nel caso di specie, dunque, la contestazione in ordine al profilo di nullità della garanzia per contrarietà alla normativa antitrust non esclude la sussistenza, nella predetta funzione legittimante, del credito.
8.2. A tale profilo si lega quello, invero sollevato dai convenuti solo negli scritti conclusivi, in ordine alla cessione del credito.
L'eccezione è astrattamente condivisibile ma non conduce nel senso auspicato dai convenuti.
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8.2.1. Giova premettere che la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti
è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798/20 ma anche Cass. civ. sez. I, 22/02/2022, n. 5857).
Nel dettaglio, occorre rilevare che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito,
l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta
Ufficiale costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
Infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche
Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”, nonché il disposto contenuto nel precedente comma 3 in base al quale “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
8.2.2. In tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n.
7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata
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l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Di recente, Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 ha evidenziato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum; il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente
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esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 in motivazione;
nonché, sempre in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Occorre poi sempre ricordare che, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Sentenza Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2024, Sentenza
Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza Corte di Cassazione n. 18016 del
09/07/2017).
8.2.3. Alla luce di quanto descritto, la S.C. ha in conclusione affermato i seguenti principi di diritto, cui lo scrivente convintamente aderisce:
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- in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni;
- tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. atteso che in tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione;
- se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio;
- più nel dettaglio, in caso di contestazione specifica, il contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente (che, dunque, è affatto irrilevante) o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la
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questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità (cfr. recenti Cass. n. 5478 del 2024 e Cass. n. 17944 del 2023 nonché Cass. Civ. sez. I,
22/11/2024, n. 30207);
- laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
8.2.4. Venendo al caso di specie è indubbiamente corretto il rilievo operato da parte convenuta secondo cui dall'estratto di cessione risulta che ha acquistato, pro CP_2 soluto, con efficacia giuridica decorrente dalla data del 15 marzo 2024 e con efficacia economica decorrente dalla data del 30 giugno 2023 alcuni portafogli di crediti pecuniari
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche e classificati come sofferenza da Banca Di Anghiari E Stia - Credito Cooperativo - Società Cooperativa i crediti stipulati dalla Cedente con la propria clientela nel periodo compreso tra il
07/11/2018 e il 20/12/2019.
Ciò comporta che siano, effettivamente, solo i crediti sorti in quel periodo quelli per cui l'atto di intervento può ritenersi validamente svolto, perché ricompresi nell'operazione di cessione, tra cui certamente il credito derivante dal mutuo n.26826, del 20.11.2019, per cui residua un importo di 37.108,79.
È stato infatti ritenuto dalla S.C. che il cessionario di un credito è legittimato non solo a proporre l'azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto “portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante” (Cass.
Sez. 3, 14/03/2018 n. 6130; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3, 23/02/2023 n.
5649); va da sé che l'intervento è da intendersi fatto per la ragione di credito che è certamente ascrivibile al successore.
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8.2.5. D'altro canto, va osservato che il credito tutelato con l'azione revocatoria si trasferisce per effetto di cessione ed anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di
“promuovere l'azione esecutiva” a norma dell'art. 2902 c.c., che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto.
La S.C. è giunta a tale conclusione sulla base delle seguenti considerazioni di tipo sistematico:
a) l'art. 1263 c.c. prevede che per effetto della cessione si trasferiscono i “privilegi”, senza distinzione. La cessione, dunque, trasferisce anche i privilegi scaturenti dalla causa del credito. Se dunque la cessione trasferisce i privilegi scaturenti dalle condizioni personali delle parti, a fortiori si dovrà ammettere che per effetto di essa si trasferiscano gli effetti dell'azione revocatoria, che ha in comune coi privilegi lo scopo di garanzia del credito, ed insieme a quelli è sussunta dal legislatore nel Titolo
III del Libro VI del codice civile;
b) tra i crediti privilegiati rientrano le spese di giustizia per atti conservativi (2755 c.c.), ed i privilegi come già detto si trasferiscono per effetto di cessione del credito. La revocatoria è un'azione intesa a conservare al creditore la garanzia patrimoniale. Se dunque si negasse che il cessionario d'un credito benefici degli effetti dell'azione revocatoria proposta dal cedente, si perverrebbe al seguente paradosso: il credito ceduto conserverebbe privilegio per le spese dell'azione revocatoria, ma non beneficerebbe degli effetti dell'azione revocatoria;
c) il cessionario d'un credito si giova del pignoramento eseguito dal cedente. Il pignoramento è un vincolo preordinato all'esecuzione, ed evita la dispersione della garanzia patrimoniale. Anche la revocatoria, però, ha la funzione di evitare la dispersione della garanzia patrimoniale: sicché sarebbe contrario al canone ermeneutico dell'interpretazione sistematica ritenere che il cessionario benefici degli effetti del pignoramento, ma non di quelli dell'azione revocatoria;
d) l'azione revocatoria ha lo scopo di conservare la garanzia patrimoniale del creditore, ed il cessionario di un credito non è men creditore di quanto lo fosse il cedente;
e) una diversa interpretazione avrebbe l'effetto di vanificare l'attività processuale svolta dal creditore cedente;
f) un atto in frode del creditore non cessa di essere tale sol perché il credito circoli a latere creditoris (Cass. Sez. 3 23/06/2022 n. 20315, punto 5.1 in motivazione).
8.2.6. Parallelamente, si osserva che il creditore originario non è stato mai estromesso sicché, in conclusione, la declaratoria di inefficacia, ricorrendone i presupposti, può
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certamente essere pronunciata in suo favore per la parte di credito non ricompresa nella cessione.
In sostanza, la declaratoria di inefficacia può essere pronunciata nei confronti del cessionario, che subentra all'originario creditore per quanto riguarda il credito ricompreso nella vinceda successoria mentre continuaa a poter essere pronunciata nei confronti dell'originario creditore per il resto.
8.3. Ritornando, quindi, a considerare l'elemento oggettivo della revocatoria, non appare revocabile in dubbio che l'atto di costituzione di un vincolo di destinazione abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore.
Occorre premettere in generale che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. stipulato in pregiudizio degli interessi dei creditori del disponente è revocabile, ove ne sussistano i presupposti, essendo soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale (Cass. civile, sez. VI 18 luglio 2014 n. 16498).
In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto la assoggettabilità alla tutela ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., trattandosi di atto che comporta un effetto di segregazione patrimoniale così da imprimere ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori. I beni segregati, infatti, per effetto della costituzione del vincolo, possono costituire oggetto di esecuzione esclusivamente per i debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione
(cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3697 del 13/02/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 29727 del 15/11/2019).
Ne consegue che la Banca, agendo in revocatoria ex art. 2901 c.c., mira proprio ad ottenere la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, di tale vincolo (così da sottoporre i beni ad esecuzione forzata ex art. 2902 c.c.).
8.3.1. Come già rilevato, infatti, ai fini dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore.
Circostanza che non si dubita si sia verificata anche nel caso di specie posto che tale attribuzione ha avuto ad oggetto (pur riservandosi i disponenti la proprietà) beni immobili di cui risulta evidentemente più complessa l'aggressione.
Particolarmente evidente è, poi, l'eventus damni, laddove si consideri che l'atto di destinazione si pone quale limitazione della garanzia patrimoniale del debitore sancita dall'art. 2740 c.c., determinando una variazione qualitativa del patrimonio dello
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stesso e il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva da parte del creditore pregiudicato (cfr. Cass. civ. n. 29727/2019 onde: “l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust"”).
8.3.2. Non convince allo stesso modo la deduzione che il patrimonio residuo dei disponenti sia comunque idoneo a garantire la pretesa creditoria laddove si consideri che i convenuti hanno richiamato l'esistenza di redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro e pensione, e la contitolarità di altri beni immobili (di cui non è indicato il valore).
Costituisce invero principio consolidato e fatto notorio che la garanzia patrimoniale generica può essere ridotta anche per mezzo di una modificazione solo qualitativa del patrimonio del debitore, mediante la dismissione del patrimonio immobiliare, più facilmente aggredibile, in cambio di denaro, bene fungibile per eccellenza e ben più agevolmente sottraibile alla garanzia patrimoniale del credito.
In definitiva, anche se il patrimonio dei convenuti fosse astrattamente capiente da un punto di vista “numerico”, anche solo la mutazione qualitativa dei beni che lo compongono induce a ritenere che si sia verificato un eventus damni rilevante ai fini della revocatoria, indipendentemente dall'effettivo ammontare del credito che verrà eventualmente accertato all'esito dei procedimenti giudiziari, a nulla rilevando la garanzia da parte del fondo pubblico: trattasi, infatti, di una garanzia in favore dell'istituto di credito che nulla ha a che vedere con i presupposti dell'azione revocatoria e che attiene alla misura del credito eventualmente destinato a ridursi in misura corrispondente agli importi escussi.
8.4. Quanto alla valutazione dell'elemento soggettivo, infatti, occorre verificare se l'atto sospetto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito dell'atto e se sia oneroso o gratuito.
A seconda delle caratteristiche presentate dall'atto “sospetto”, infatti, il Legislatore ha disegnato differentemente l'atteggiarsi dei presupposti dell'azione: nel caso di atto a titolo oneroso, il Legislatore richiede, fra i presupposti dell'azione revocatoria, che anche in capo al terzo sia possibile riscontrare determinati elementi, cosa che, invece, non accade nel caso di atto a titolo gratuito. Per vero, con maggior impegno esplicativo, qualora l'atto sia gratuito è sufficiente che il debitore sia consapevole del pregiudizio o, in caso di atto
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anteriore al sorgere del credito, che tale atto sia stato dallo stesso «dolosamente preordinato» a pregiudicarne il soddisfacimento, di talché, come chiarito assai di recente dalle Sezioni
Unite, nel primo caso l'elemento soggettivo del disponente si assesta sul dolo generico, mentre nella seconda eventualità si richiede quella condizione psicologica che la dottrina penalistica definisce di dolo specifico (cfr. Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n.1898).
Qualora l'atto sia oneroso, invece, in uno con la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, è richiesto, alternativamente, il riscontro della consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo contraente ovvero, ancora una volta in caso di atto posto in essere anteriormente al sorge del credito, la compartecipazione di questi alla dolosa preordinazione da parte del creditore. È, dunque, entro tali coordinate che occorre valutare la natura dell'atto contestato.
8.4.1. Nel caso di specie, non può essere revocato in dubbio che il credito litigioso, comprensivo di sorte capitale, interessi e spese legali, sia sorto in epoca anteriore al compimento dell'atto pregiudizievole.
Ed invero, posto che come più volte osservato in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, e ribadito che anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori, nel caso di credito litigioso, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass., Sez. 3 -, Sentenza
n. 11121 del 10/06/2020).
Va infatti ricordato, alla luce delle deduzioni difensive delle parti, che l'azione revocatoria
è volta a tutelare non solo il credito già certo, liquido ed eSIibile, ma anche la mera aspettativa di credito, purché non palesemente infondata. L'azione revocatoria può dunque essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed eSIibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso.
Ne consegue che in quest'ultima ipotesi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve
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provare unicamente la scientia fraudis del debitore e del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il consilium fraudis. (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/02/2015, n.2477, Cass Civ., sent. n. 1968 del 27/01/2009).
Nella specie, i rapporti di garanzia sono tutti antecedenti all'epoca di compimento dell'atto.
In proposito, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, in ipotesi di apertura di credito regolata in conto corrente, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento in favore del garantito e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo, da parte del debitore principale, della somma messa a sua disposizione, con la conseguenza che la fideiussione prestata per debito futuro – qual è quella oggetto del caso di specie – costituisce debito da considerare sorto antecedentemente all'atto dispositivo compiuto dal disponente con la donazione (ex multis: Cass. Civ., 9 aprile 2009, n. 8680; Cass. Civ., 15 febbraio 2011, n. 3676 Cass. Civ., 22 marzo 2013, n. 7250; Cass. Civ., 3 giugno 2020, n. 10522).
8.4.2. Poiché quindi l'atto di costituzione del vincolo di destinazione deve considerarsi posteriore al sorgere del credito, venendo ad esaminare il profilo soggettivo dell'azione revocatoria, se si tratta di atto a titolo gratuito viene in considerazione per il suo esercizio la conoscenza che il debitore abbia avuto del pregiudizio delle ragioni creditorie, mentre in caso di atto a titolo oneroso occorre che analoga consapevolezza sia ascrivibile anche al terzo (Cass. Civ., 18 giugno 2019, n. 16221).
Peraltro, laddove il debitore disponga, con l'atto impugnato, di patrimonio comunque aggredibile dai creditori, l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale di tale atto per le ragioni creditorie devono ritenersi in re ipsa (Cass. Civ., 25 luglio 2013, n. 18034).
D'altro canto, si ricorda che in tema di azione revocatoria ordinaria, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevante l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. Civ., 30 giugno 2015, n. 13343), non imponendosi, quindi, nella fattispecie in esame, un'indagine circa l'esistenza di una eventuale volontà dei convenuti di ridurre, o meglio, di privare parte attrice, della garanzia ex art. 2740 c.c.
8.4.3. Nella vicenda per cui è causa, non può che concludersi per la natura gratuita dell'atto pregiudizievole per il creditore, in cui i disponenti hanno “conferito” i beni di cui però si sono riservati la proprietà dei beni, senza alcuna controprestazione.
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Poiché l'assegnazione impugnata è stata compiuta senza alcun corrispettivo, l'atto deve considerarsi a titolo gratuito ai fini dell'azione revocatoria e, quindi, è necessaria solo la prova che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
8.4.4. Ed allora, trattandosi di atto dispositivo, a titolo gratuito (cfr. Cass. civ. n.
3697/2020), successivo al sorgere del credito, in capo al solo debitore è richiesta la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni).
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cassazione civile, sentenza del 29.7.2004 n. 14489).
8.4.5. Ciò posto, è evidente, nel caso di specie, la scientia damni di tutti i garanti laddove si consideri che l'atto è stato compiuto dopo il ricorso per la conferma delle misure protettive
(ricorso del 7.1.2022, atto del 13.5.2022) e poco prima della revoca degli affidamenti
(29.11.2022) e della dichiarazione di fallimento (23.1.2023) del debitore principale
Se a tali dati si aggiunge che i garanti sono stati anche destinatari dell'ingiunzione per il credito vantato nei confronti del debitore principale, è del tutto evidente vieppiù ove si consideri che l'atto dispositivo è stato posto in essere nelle more del ricorso per le misure protettive.
Come è stato chiarito da una recentissima pronuncia delle SS. UU. (ci si riferisce a Cass.
Civ. sez. un. 27 gennaio 2025, n. 1898), ai fini della revocatoria di un atto posteriore al sorgere del credito, è sufficiente il cd. “dolo generico” (ovvero, la rappresentazione del pregiudizio alle ragioni del credito come conseguenza dell'atto) e non anche il “dolo intenzionale” (ovvero, che il contraente disponga dei beni al preciso scopo di ridurre la garanzia patrimoniale del credito), che invece assume rilievo ai fini della dolosa predeterminazione di cui all'art. 2901, co.1, n 2) cc. Pertanto, quale che sia in ipotesi lo scopo perseguito dalle parti disponenti, nulla cambierebbe ai fini della prova della scientia fraudis.
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Sicché il compimento di tale atto in un particolare contesto di difficoltà economica del debitore principale depone certamente a favore quantomeno della consapevolezza, se non anche dell'intenzione, da parte dei disponenti di diminuire la garanzia patrimoniale.
9. Conclusioni e spese.
In definitiva, deve essere dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. tanto nei confronti della quanto nei confronti di dell'atto di destinazione ex Parte_2 Controparte_2 art. 2645 ter c.c. del 13 maggio 2022, rogito notaio Dott. , Rep n. 202321 – Racc. n. Per_1
20179, trascritto il 18.05.22 Reg. part. 10486, stipulato dagli odierni convenuti, ciascuno per la parte di crediti agli stessi riferibile.
9.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore del credito per cui la domanda è svolta e dell'attività processuale svolta, priva di attività istruttoria.
In ragione della condivisibilità del rilievo relativo alla titolarità del credito relativo alla cessione e, al contempo, della mancata partecipazione della originaria attrice al procedimento, la liquidazione delle spese avviene in favore di ciascuna parte, ciascuna in misura dell'attività processuale svolta e, così, riconoscendo in favore dell'attrice originaria fase di studio ed introduttiva ed in favore dell'interventore/successore la fase di trattazione e decisionale con applicazione, in tal caso, della massima riduzione all'interno dello scaglione di riferimento non essendo stata svolta attività istruttoria tanto per la fase di trattazione quanto per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
, (C.F.: ) e di Parte_2 P.IVA_1 [...]
ciascuna per le ragioni di credito alla stessa riferibili dell'atto di CP_2 dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 13 maggio 2022, rogito notaio
Dott. , Rep n. 202321 – Racc. n. 20179, trascritto il 18.05.22 Reg. part. Per_1
10486;
➢ Ordina l'annotazione della presente sentenza al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari;
➢ Condanna i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite che si liquidano in favore della Parte_2
, (C.F.: ) in € 5.882,00 oltre accessori fiscali e
[...] P.IVA_1
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previdenziali e rimborso forfetario come per legge (15%) e in favore di
[...]
in € 8.288,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso CP_2 forfetario come per legge (15%).
Perugia, li 4 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 18,19 e 20 del Cpc, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (di recente, Cass. Sez. 6-2, ord. 3 luglio 2018, n. 17311, Rv. 649456-01, nonché Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n. 12156).
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