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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 168 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 20.09.2023
da
in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso in primo grado, dall'Avv.
Simone Forte di Milano
- appellante -
contro
in persona del legale rappresentate pro tempore e per Controparte_1
esso del procuratore , rappresentata e difesa, giusta mandato alle liti Parte_2
posto in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'Avv. Giovanni Rao di
Brescia
- appellata -
e contro
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Maria
Maggio, Paolo Bonetti e Luca Iero, giusta procura generale alle liti depositata in atti
- appellato -
e contro
, in persona del legale Controparte_3
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Sandro Boccucci e Antonella Gerin di Trieste, giusta procura generale alle liti depositata in atti
- appellato -
Oggetto della causa: opposizione avvisi di addebito (riforma sentenza Tribunale di
Udine n. 254/2022 depositata in data 20.03.2023).
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 28.03.2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
Voglia, in accoglimento del presente APPELLO ed in riforma della sentenza
appellata:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, dell'avviso di addebito
n.41520150001326413, con conseguente cancellazione del titolo;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, dell'avviso di addebito
n.41520170000050655, con conseguente cancellazione del titolo;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata
notifica della cartella n.11520170018211241e degli avvisi di addebito
n.41520150001326413, n.41520170000016990, n.41520170000050655,
n.41520170000115553 e n.41520170001405223, conseguentemente annullare il
ruolo ed il debito sottostante, nonché di tutti gli atti (dedotti da controparte
Pag.2 prodromici o successivi) impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché
nulli e/o inesistenti;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di
legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di
accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza
di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi
evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.
Per l'appellata : Controparte_1
Rigettare con ogni statuizione l'appello proposto da controparte, perché infondato
in fatto ed in diritto;
per gli effetti, confermare integralmente la sentenza n. 254/2022,
emessa dal Tribunale Civile di Udine in data 20.03.2023, relativa al giudizio recante
R.G. n. 18/2022; in via consequenziale, confermare gli atti opposti;
con condanna alla rifusione delle spese in favore dell' , per entrambi i gradi Controparte_4
di giudizio.
Per l'appellato : CP_2
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste voglia respingere l'appello
proposto dalla nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
con atto depositato telematicamente il 20 settembre 2023 e per
[...]
l'effetto voglia integralmente confermare la sentenza n. 254/2022 emessa dal Giudice
del Lavoro del Tribunale di Udine il 15 dicembre 2022 e pubblicata il 20 marzo 2023,
dichiarando inammissibile e/o rigettando ogni altra domanda avanzata nei confronti
dell' . Con vittoria di spese e compensi del presente grado. Controparte_5
Per l'appellato : CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare inammissibili e/o, comunque, infondati
i ricorsi di primo grado e di appello, per l'effetto rigettare l'impugnazione proposta.
Pag.3 Con vittoria di spese e competenze, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella
misura di legge del 23,81% (art.2, L. n.335 del 08.08.1995), in luogo dell'IVA e CPA, poiché l' è rappresentato e difeso da avvocati iscritti all'Albo Speciale degli CP_3
“Avvocati degli Enti Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso
Istituto, come da ultimo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con
la sentenza n.3592/2023 del 06.02.2023.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
La controversia ha origine da un'intimazione di pagamento notificata il 16
novembre 2021 dall' alla società Controparte_6 Pt_1 Pt_1
per un importo complessivo di € 75.194,53. L'intimazione si riferiva a diversi
[...]
atti: una cartella di pagamento relativa a premi e sanzioni per gli anni 2016 e CP_3
2017, e cinque avvisi di addebito riguardanti contributi previdenziali e somme CP_2
aggiuntive per gli anni dal 2015 al 2017. A fonte della intimazione di pagamento, la società dopo aver inutilmente proposto ricorso amministrativo, nel gennaio Pt_1
2022, ha intrapreso la via giudiziale proponendo ricorso davanti al Tribunale di Udine
- Sezione Lavoro.
Nel ricorso, la società ha contestato la pretesa creditoria sotto diversi profili: in primo luogo, ha sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica degli atti sottostanti all'intimazione di pagamento;
in secondo luogo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti;
infine, ha sollevato questioni di decadenza e ha contestato la validità della notifica PEC dell'intimazione stessa. Nel procedimento si sono costituiti tutti gli enti coinvolti. L' , l' e Controparte_6 CP_2
l' hanno contestato punto per punto le argomentazioni della ricorrente, CP_3
producendo documentazione a sostegno della regolarità delle notifiche e dell'infondatezza della prescrizione. In particolare, l'Agenzia ha depositato la dichiarazione di adesione alla "Rottamazione-ter" sottoscritta dalla stessa società
Pag.4 il 7 gennaio 2019, con prova del pagamento della prima rata. Pt_1
Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 254/2022 pubblicata il 20 marzo 2023,
ha respinto integralmente il ricorso della società. Il giudice ha ritenuto anzitutto tardiva l'opposizione, in quanto proposta oltre i termini di legge;
ha poi considerato infondata la contestazione sulla notifica PEC, rilevando che l'intimazione aveva comunque raggiunto il suo scopo, come dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso;
infine, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, sia perché molti crediti erano relativi agli anni 2016-2017 (quindi non prescritti), sia perché l'adesione alla "Rottamazione-ter" aveva comportato la sospensione dei termini di prescrizione.
Il Tribunale ha quindi condannato la società al pagamento delle spese di lite Pt_1
in favore di tutti gli enti convenuti.
Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la società
[...]
censurando sotto vari profili la decisione del Tribunale. L'appellante rileva Parte_1
in primis come la valutazione della "Rottamazione-ter" quale atto interruttivo della prescrizione, sia del tutto erronea in quanto la definizione agevolata secondo la giurisprudenza consolidata non è idonea a interrompere la prescrizione. Quindi la società evidenzia che, non avendo gli enti resistenti dato prova dell'interruzione della prescrizione quinquennale, dalla data di notifica degli atti è decorso il termine prescrizionale. Aggiunge l'appellante che essa società aveva presentato l'istanza di definizione agevolata al solo fine di evitare misure cautelari ed azioni esecutive,
senza alcuna volontà di riconoscere il debito e anche a tal riguardo, richiama diverse pronunce di merito, tra cui il Tribunale di Palermo e Milano, che hanno escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione in casi analoghi. Viene poi censurata la sentenza per non aver adeguatamente valutato il disconoscimento della documentazione prodotta dalle controparti. L'appellante evidenzia come, a fronte del formale disconoscimento, le controparti non abbiano chiesto la verificazione, con conseguente inefficacia probatoria delle scritture prodotte. Un ulteriore motivo di appello riguarda l'inesistenza giuridica della notifica PEC dell'intimazione di
Pag.5 pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi.
L'appellante contesta la motivazione della sentenza che ha ritenuto sanata tale irregolarità per raggiungimento dello scopo. Infine, l'appellante critica la decisione per non aver tenuto conto dell'invalidità della costituzione dell Controparte_6
tramite avvocato del libero foro anziché attraverso il personale interno,
[...]
come previsto dalla normativa vigente. La società conclude chiedendo la riforma integrale della sentenza, con conseguente annullamento degli atti impugnati e vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio
Si sono costituiti anche in grado di appello, tutti gli Enti coinvolti, chiedendo la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
L'appello è infondato e va respinto.
Va in primo luogo rilevato come la ricostruzione operata in primo grado dei tempi che hanno condotto alla proposizione della opposizione in data 14.01.2022 non siano stati contestati dall'appellante per cui, è giudicato il rilievo che si legge nella sentenza impugnata in base al quale “dovrà sin da subito ritenersi definitivamente
preclusa ogni opposizione, sia di merito, sia agli atti esecutivi per l'irregolarità formale dei titoli opposti, in quanto disciplinate la prima dall'art. 24 del D.Lgs n.
46/199 e la seconda dagli art. 617 e 618-bis cod. proc. civ. per il rinvio alle forme
ordinarie operato dall'art. 29, comma 2 del succitato D.Lgs., essendo ormai
trascorso il termine di 40 giorni ex art. 24 del medesimo D.Lgs e - a maggior ragione
- di 20 giorni ex art. 617 cod. proc. civ.”. Ciò anche sul presupposto, incontestato e incontestabile che la notifica effettuata utilizzando un indirizzo PEC istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se, come è accaduto nel caso in esame, ha comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese,
senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto; peraltro, come già
notato dal primo giudice, “… è stata la stessa società ricorrente opponente a dedurre,
nel suo atto introduttivo del giudizio, di aver ricevuto in data 16.11.2021, da parte
dell' , l'intimazione di pagamento n. Controparte_7
Pag.6 11520219 000757079000, dell'importo complessivo di € 75.194,53 relativa a cartelle ed avvisi di addebito (v., così, a pag. 2 del ricorso)”.
Venendo poi alla eccepita prescrizione, che il Tribunale ha superato facendo riferimento alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione ter” proposta da
[...]
in data 07.01.2019, decisione questa, fermamente criticata dall'appellante, Parte_1
essa si rivela ad un attento esame dei fatti e del diritto, pienamente condivisibile.
L'appellante sostiene che la definizione agevolata non avrebbe efficacia interruttiva della prescrizione, citando giurisprudenza secondo cui la richiesta di rateizzazione non costituirebbe acquiescenza, né riconoscimento del debito, essendo finalizzata solo ad evitare azioni esecutive. Al contrario invece, l'orientamento più recente della
Cassazione è di diverso avviso. In particolare Cass. 37389/2022 ha stabilito che
"attraverso la richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali, il contribuente di
fatto riconosce il debito verso l' e, quindi, Controparte_6
interrompe il termine di prescrizione" e Cass. 5160/2022 ha precisato che la richiesta di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza definitiva, comporta comunque l'interruzione della prescrizione costituendo riconoscimento dell'altrui diritto1.
Aggiungasi sempre a conferma della correttezza della decisione di primo grado come l'art. 3 comma 10, del D.L. 119/2018 prevede espressamente che "A seguito della
presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne
Pag.7 costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza". Tale
effetto sospensivo opera ex lege, indipendentemente dalle finalità soggettive del contribuente nel presentare la domanda di definizione agevolata
Nel caso di specie, è documentata l'adesione alla rottamazione-ter da parte della società in data 07.01.2019 con pagamento della prima rata e tale adesione ha comportato, sia l'interruzione che la sospensione della prescrizione.
Quanto poi all'eccepito disconoscimento della documentazione in atti, così come rilevato dall'appellante, appare utile citare Cassazione n. 7376/2024, che in linea con l'orientamento prevalente, osserva come il disconoscimento deve necessariamente evidenziare in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive. Scrive la recente citata Cassazione: “Il
disconoscimento della conformità all'originale di documenti prodotti in copia
fotostatica in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere effettuato in modo
chiaro, specifico e inequivoco, indicando con precisione gli elementi differenziali tra
la copia e l'originale, senza che possano ritenersi sufficienti contestazioni generiche
o onnicomprensive. Il giudice non è tenuto a disporre l'esibizione degli originali in
presenza di un disconoscimento generico, privo dei requisiti di chiarezza e specificità
richiesti dalla giurisprudenza. La motivazione della sentenza che dichiara
inammissibile il disconoscimento per genericità non è affetta da vizio di motivazione
apparente, in quanto il giudice ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui il
disconoscimento effettuato non soddisfa i requisiti di legge. Il principio di diritto
affermato dalla Corte di Cassazione è che il disconoscimento della conformità
all'originale di documenti prodotti in copia deve essere effettuato in modo chiaro,
specifico e inequivoco, indicando con precisione gli elementi differenziali tra la
copia e l'originale, senza che possano ritenersi sufficienti contestazioni generiche o
onnicomprensive; in assenza di un disconoscimento conforme a tali requisiti, il
giudice non è tenuto a disporre l'esibizione degli originali, e la motivazione che
dichiara inammissibile il disconoscimento per genericità non è affetta da vizio di
Pag.8 motivazione apparente.”.
La società avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, indicare specificamente le parti in cui la copia sarebbe materialmente contraffatta rispetto all'originale, o le parti mancanti e il loro contenuto, o ancora le parti aggiunte, offrendo elementi almeno indiziari sul diverso contenuto che il documento presenterebbe nella versione originale.
Quanto infine alla dell'invalidità della costituzione dell' Controparte_6
tramite avvocato del libero foro anziché attraverso il personale interno,
[...]
l'eccezione risulta infondata avuto riguardo alla pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione che con la sentenza n. 30008 del 2019, ha stabilito la possibilità per l di avvalersi alternativamente del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato o CP_6
di avvocati del libero foro, senza necessità di particolari formalità o delibere motivate;
e questo autorevole indirizzo è stato confermato dalla ordinanza n. 10657
del 2024, che ha ribadito come l possa costituirsi in giudizio tramite avvocati CP_6
del libero foro senza necessità di una specifica delibera motivata, salvo i casi convenzionalmente riservati all'Avvocatura dello Stato, e quello in esame non vi rientra.
Nel complesso quindi, l'impugnazione è del tutto infondata e va respinta con condanna dell'appellante alle spese del grado nei confronti delle controparti e liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Udine n. 254/2022 pubblicata in data 20.03.2023 che integralmente conferma;
condanna parte appellante a rimborsare alle parti appellate, le spese di lite del presente grado che liquida per ciascuna parte in € 4.200,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
da atto della ricorrenza a carico di dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del Parte_1
Pag.9 2002.
Trieste, 28.03.2024
Il Giudice ausiliario estensore
(avv. Andrea Doardo)
Il Presidente
(dott. Lucio Benvegnù)
Pag.10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 5160/2022 “Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni del D.L. n. 78 del 1998, art. 1, comma 2-ter, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n.
26013). La richiesta di rateizzazione, però, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005,
n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione.”.