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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 783/2024 promossa da: nata il [...] a [...] C.F. Parte_1
, residente in [...] domiciliata C.F._1
in Bologna alla via del Pratello 86 presso lo Studio dell'Avvocato Fabio Cacciamani che la difende e rappresenta
RICORRENTE contro nato in [...], il [...], CF: , residente a Controparte_1 C.F._2
Alto Reno Terme (BO), Via Mazzini n. 158, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Visconte, nonchè anche disgiuntamente dall'avv.Paola Iovane ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20/03/2025; il P.M è intervenuto
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 20/03/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata il 19 settembre Parte_1
1995 a AN (Marocco) e nato in [...], il [...], già Controparte_1
uniti in matrimonio in Marocco il giorno 29/08/2014 (atto trascritto nel registro degli atti di
AN (Marocco) n. 520, foglio 355, registro n. 250);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
2.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 783/2024 promossa da: nata il [...] a [...] C.F. Parte_1
, residente in [...] domiciliata C.F._1
in Bologna alla via del Pratello 86 presso lo Studio dell'Avvocato Fabio Cacciamani che la difende e rappresenta
RICORRENTE contro nato in [...], il [...], CF: , residente a Controparte_1 C.F._2
Alto Reno Terme (BO), Via Mazzini n. 158, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Visconte, nonchè anche disgiuntamente dall'avv.Paola Iovane ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20/03/2025; il P.M è intervenuto
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 20/03/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata il 19 settembre Parte_1
1995 a AN (Marocco) e nato in [...], il [...], già Controparte_1
uniti in matrimonio in Marocco il giorno 29/08/2014 (atto trascritto nel registro degli atti di
AN (Marocco) n. 520, foglio 355, registro n. 250);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
2.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3