Art. 857.
(Forma e pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' di aeromobili in costruzione).
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono essere fatti nelle forme richieste nell'articolo 864.
Per gli effetti previsti dal codice civile , gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste negli articoli 867, 868, 870.
(Forma e pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' di aeromobili in costruzione).
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono essere fatti nelle forme richieste nell'articolo 864.
Per gli effetti previsti dal codice civile , gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste negli articoli 867, 868, 870.