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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3008 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Lorella Zanaica
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Pamela Preto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi concordemente chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale alle seguenti concordate
CONDIZIONI:
“1) I coniugi vivranno separatamente, libero ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove lo riterrà opportuno, con obbligo di reciproco rispetto.
2) Casa coniugale. La casa coniugale sita ad Orgiano (VI) in via Matteo da Orgiano
n. 12, con i mobili e i corredi che l'arredano (salvo per la mobilia e tutti i beni mobili presenti all'interno della stanza adibita a studio) rimarrà assegnata e nella piena disponibilità del signor , che continuerà ad abitarvi con il figlio Controparte_1
, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Siano poste a Persona_1
carico del coniuge assegnatario tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, con accollo delle spese derivanti dall'uso dell'abitazione relative a bollette delle utenze luce, acqua, gas, tassa rifiuti, telefonia fissa e/o mobile e quant'altro di pertinenza dell'immobile.
3) Mantenimento in via diretta della figlia. La figlia sarà libera Persona_2
di vivere presso l'uno o l'altro dei genitori in relazione alle proprie scelte ed esigenze di vita e i genitori provvederanno in via diretta al suo mantenimento ordinario per i periodi in cui la stessa si troverà ad abitare presso ciascuno di essi, a prescindere dalla distribuzione dei tempi di permanenza presso l'uno o l'altro. ha espresso Persona_2
la propria volontà di trasferire la propria residenza presso la reperenda abitazione materna. Le spese di mantenimento straordinarie siano poste a carico dei genitori al
2 50%, salvo per quanto riguarda le tasse relative agli anni di frequentazione universitaria, di cui si farà carico in via esclusiva la signora . Parte_1
4) Assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei figli. In ragione delle disponibilità economiche e patrimoniali dei coniugi, nonché dell'assegnazione della casa coniugale al sig. e alla necessità per la signora Controparte_1 Parte_1
di sostenere i costi del mutuo acceso per un altro alloggio ove trasferirsi a
[...]
seguito della separazione, nonché in considerazione del fatto che la figlia
[...]
è, seppure solo in parte, economicamente indipendente e comunque al Persona_2
suo mantenimento diretto provvederà in via quasi esclusiva la madre, con la quale ha intenzione di andare a convivere in via prevalente, nonché considerato che la madre sosterrà in via esclusiva i costi del corso universitario privato cui si Persona_2
iscriverà a far data da settembre 2025, e in considerazione del fatto che anche il figlio presumibilmente quest'anno avrà una piccola entrata da contratto Persona_1
sportivo, i coniugi concordano che, fino a quando il figlio vivrà presso Per_1
l'abitazione paterna e non avrà raggiunto una stabile indipendenza economica, la signora corrisponderà al signor , entro il 25 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , la somma mensile di €. Per_1
500,00 (euro cinquecento/00) e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data dall' anno successivo alla sentenza di separazione, nonché a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, quali, tra le altre, le spese mediche, visite specialistiche e cure non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, entro quindici giorni dall'esibizione dei documenti giustificativi, secondo quanto meglio regolamentato dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
3 5) Mantenimento dei coniugi. I coniugi dichiarano di essere ciascuno economicamente indipendente e/o in grado di reperire autonomamente i mezzi necessari al loro sostentamento e rinunciano pertanto reciprocamente al mantenimento nei confronti dell'altro coniuge.
6) Comunione conto deposito titoli. I coniugi sono cointestatari del conto deposito titoli n.509254 presso la BCC EN OJ Maggiore che intendono mantenere,
con impegno del signor di notiziare ogni 3 mesi la signora , previo CP_1 Parte_1
inoltro alla stessa di copia dell'estratto conto.
7) Cessione della quota della società e rinuncia a qualsivoglia azione Per_3
nei confronti della società stessa. Il sig. , in considerazione del Controparte_1
fatto che la signora rinuncia a qualsivoglia pretesa sull'immobile sito Parte_1
a Orgiano in via Matteo da Orgiano n. 12 (ad esclusione di tutta la mobilia ivi presente)
e in un'ottica di regolamentazione globale dei rapporti patrimoniali tra le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso di separazione rinuncia alla propria quota, pari all'1%, che detiene sulla società agricola semplice e la cede con il presente Per_3
accordo alla signora , dichiarando e attestando di non avere più nulla Parte_1
a pretendere a qualsivoglia titolo nei confronti della predetta società e rinunciando espressamente a qualsivoglia azione, di qualsivoglia natura, nei confronti della stessa.
Il sig. opera la rinuncia alla quota e la cessione in favore della moglie senza CP_1
alcuna contropartita economica, nemmeno al valore nominale della quota stessa,
rientrando tale accordo nell'ambito di una transazione e regolamentazione globale dei rapporti patrimoniali tra le parti. Qualora non sia possibile ottenere presso i competenti uffici la registrazione della presente cessione/rinuncia alla quota societaria e si renda
4 necessario, per la formalizzazione della cessione/rinuncia alla suddetta quota,
presentarsi innanzi ad un Commercialista/Notaio, il sig. si obbliga ad CP_1
ottemperare a tale incombente e a cedere la quota alla moglie senza alcuna contropartita economica, nemmeno al valore nominale della quota stessa,
presentandosi per le sottoscrizioni del caso innanzi al Commercialista/Notaio prescelto dalla moglie a semplice richiesta e a spese di quest'ultima, da comunicarsi con un preavviso di 7 giorni e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza. Il sig. si impegna, altresì, a fornire al Commercialista/Notaio CP_1
indicato tutta la documentazione di sua pertinenza che fosse necessaria per il perfezionamento dell'operazione. Si da' atto che la Cassazione ammette tale operazione nell'ambito del procedimento di separazione, considerando che i trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro dei coniugi devono essere ricondotti nell'ambito delle “condizioni della separazione” consensuale in ragione del carattere di
“negoziazione globale” che i coniugi attribuiscono loro al momento della “liquidazione”
del rapporto coniugale;
a detti accordi va attribuita quindi la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo tutte le questioni patrimoniali tra le parti.
8) Divisione mobilia. I coniugi si impegnano a concordare una divisione a parte della mobilia, da far valere nel momento in cui entrambi i figli saranno divenuti entrambi economicamente indipendenti, salvo per quella relativa allo studio, di proprietà
esclusiva della signora , in relazione alla quale le parti concordano e Parte_1
pattuiscono che la predetta avrà possibilità di effettuare il prelievo non appena
5 possibile, previo accordo sui giorni del trasloco con il sig. CP_1
9) Spese e compensi di lite. Ciascuno dei coniugi provvederà al pagamento delle spese e compensi di lite nei confronti del legale cui ha conferito mandato di rappresentanza e con rinunzia dei difensori alla solidarietà ex art. 13 comma 8 Legge
Professionale.
10) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano, dichiarando di nulla aver più a pretendere tra di loro in termini patrimoniali”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Orgiano (VI) in data 10.07.1999, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Parte_1
6 di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento del Controparte_1
figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_1
mensile di euro 500,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-concordemente le parti hanno chiesto di provvedere in maniera diretta al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla stessa
(salvo le tasse universitarie a carico della madre), come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Orgiano (VI) in via Matteo da Orgiano n. 12, in favore di quale Controparte_1
genitore convivente con il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata
7 proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Orgiano (Vi) in data 10.07.1999 con atto trascritto al n.
[...]
6, parte II, serie A, anno 1999 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orgiano
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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