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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Rg 427-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV così composto: dott. Giorgio Jachia Presidente dott.ssa Angela Coluccio giudice rel. dott. Fabio Miccio giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da per l'apertura della Parte_1
CP_1 Parte_2 Controparte_2
(C.F. , con sede in Roma, Via delle Baleari n. 228 c/o Studio
[...] P.IVA_1
Papandrea; rilevato che la società debitrice, si è costituita nel giudizio ma non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
rilevato che è infondata l'eccezione sollevata dalla debitrice in merio alla nullità del ricorso per la carenza dei poteri del legale rappresentante pro tempore indicato in ricorso per proporre l'azione.
Invero la procura alle liti è stata rilasciata da in qualita' di Persona_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, Per_2 autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr Persona_3
12772 del 25/07/2024, da e prodotta in atti. Pertanto la relativa Parte_1 eccezione è infondata;
rilevato che, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c., nel caso di insolvenza le società cooperative sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa e, ove svolgano attività commerciale, anche alla liquidazione giudiziale;
rilevato che la convenuta è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, quale Autorità di vigilanza sulle cooperative;
ritenuto che
risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto: dall'inadempimento dell'obbligazione verso l' per oltre due milioni di euro, come CP_3 da istanza e come accertato in seguito all' informativa acquisita ex artt. 42 e 367 D.
Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dalla omesso deposito di bilanci dal 2020; dalla circostanza che la società debitrice è in liquidazione e non ha dimostrato di essere in grado, all'esito della liquidazione, alla soddisfazione dei creditori sociali (cfr.
Cass. n. 21834/09; Cass. n. 15442/2011); rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria
è complessivamente superiore a euro trentamila
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
(C.F. , con sede in Roma, Via delle Baleari n. 228 c/o Studio
[...] P.IVA_1
Papandrea;
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott.ssa Angela Coluccio
NOMINA
Curatore avv.to Maria Federica Olivieri
ORDINA pag. 2/4 al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 4.11.2025 h. 10.20 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
pag. 3/4 MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma il 16/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Angela Coluccio dott. Giorgio Jachia
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV così composto: dott. Giorgio Jachia Presidente dott.ssa Angela Coluccio giudice rel. dott. Fabio Miccio giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da per l'apertura della Parte_1
CP_1 Parte_2 Controparte_2
(C.F. , con sede in Roma, Via delle Baleari n. 228 c/o Studio
[...] P.IVA_1
Papandrea; rilevato che la società debitrice, si è costituita nel giudizio ma non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
rilevato che è infondata l'eccezione sollevata dalla debitrice in merio alla nullità del ricorso per la carenza dei poteri del legale rappresentante pro tempore indicato in ricorso per proporre l'azione.
Invero la procura alle liti è stata rilasciata da in qualita' di Persona_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, Per_2 autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr Persona_3
12772 del 25/07/2024, da e prodotta in atti. Pertanto la relativa Parte_1 eccezione è infondata;
rilevato che, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c., nel caso di insolvenza le società cooperative sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa e, ove svolgano attività commerciale, anche alla liquidazione giudiziale;
rilevato che la convenuta è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, quale Autorità di vigilanza sulle cooperative;
ritenuto che
risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto: dall'inadempimento dell'obbligazione verso l' per oltre due milioni di euro, come CP_3 da istanza e come accertato in seguito all' informativa acquisita ex artt. 42 e 367 D.
Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dalla omesso deposito di bilanci dal 2020; dalla circostanza che la società debitrice è in liquidazione e non ha dimostrato di essere in grado, all'esito della liquidazione, alla soddisfazione dei creditori sociali (cfr.
Cass. n. 21834/09; Cass. n. 15442/2011); rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria
è complessivamente superiore a euro trentamila
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
(C.F. , con sede in Roma, Via delle Baleari n. 228 c/o Studio
[...] P.IVA_1
Papandrea;
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott.ssa Angela Coluccio
NOMINA
Curatore avv.to Maria Federica Olivieri
ORDINA pag. 2/4 al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 4.11.2025 h. 10.20 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
pag. 3/4 MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma il 16/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Angela Coluccio dott. Giorgio Jachia
pag. 4/4