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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice (est.) dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 9774 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
LIPANI GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato l'01/08/2024, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo del 18/06/2024, notificato all'interessato in data 03/07/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 25/03/2022, non ravvisando i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia nel 2014; di CP_1 avere ivi avviato un solido percorso di integrazione socio-economica; di avere ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido fino al 2019; di avere svolto attività di volontariato in favore della collettività; di avere avviato un percorso di formazione scolastica, ottenendo un certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2; di avere ottenuto un contratto di lavoro, valido fino a dicembre 2024.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine dell'08/04/2025, fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre
2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, vie-ne inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano;
l'art. 6, con il comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. per-messo di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
Viene, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui comma 1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_3
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.l. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite: nel caso in esame, invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nel 2014 e ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione.
Ed infatti il ricorrente ha documentato di aver svolto/svolgere regolare attività lavorativa alle dipendenze di “ ”, in forza di contratto di lavoro a Persona_1
tempo determinato dal 12/06/2024 al 31/12/2024 e di un ulteriore contratto a tempo determinato dal 05/02/2025 al 31/12/2025 con la qualifica di bracciante agricolo, come risulta dalle comunicazioni Unilav e dalle buste paga in atti (cfr. produzione documentale al ricorso e note del 07/04/2025).
Inoltre, il ricorrente ha dedotto e documentato di aver conseguito, in data 13/06/2022, un titolo attestante un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del
QCER e, in data 23/06/2022, il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione presso il C.P.I.A. di Palermo 2 (cfr. cfr. produzione documentale al ricorso e in note di trattazione scritta). Infine, il ricorrente ha depositato in atti copia del patto di volontariato presso l'Hotel
S. Giorgio di Piana degli Albanesi del 18/05/2016 e un attestato di frequenza per la partecipazione di attività socialmente utili a firma della cooperativa sociale “La
Fenice” (cfr. produzione documentale al ricorso).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2014 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 23\4\25
Il Giudice est.
Dott.ssa Angela Lo Piparo
Il Presidente
Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice (est.) dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 9774 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
LIPANI GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato l'01/08/2024, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo del 18/06/2024, notificato all'interessato in data 03/07/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 25/03/2022, non ravvisando i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia nel 2014; di CP_1 avere ivi avviato un solido percorso di integrazione socio-economica; di avere ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido fino al 2019; di avere svolto attività di volontariato in favore della collettività; di avere avviato un percorso di formazione scolastica, ottenendo un certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2; di avere ottenuto un contratto di lavoro, valido fino a dicembre 2024.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine dell'08/04/2025, fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre
2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, vie-ne inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano;
l'art. 6, con il comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. per-messo di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
Viene, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui comma 1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_3
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.l. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite: nel caso in esame, invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nel 2014 e ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione.
Ed infatti il ricorrente ha documentato di aver svolto/svolgere regolare attività lavorativa alle dipendenze di “ ”, in forza di contratto di lavoro a Persona_1
tempo determinato dal 12/06/2024 al 31/12/2024 e di un ulteriore contratto a tempo determinato dal 05/02/2025 al 31/12/2025 con la qualifica di bracciante agricolo, come risulta dalle comunicazioni Unilav e dalle buste paga in atti (cfr. produzione documentale al ricorso e note del 07/04/2025).
Inoltre, il ricorrente ha dedotto e documentato di aver conseguito, in data 13/06/2022, un titolo attestante un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del
QCER e, in data 23/06/2022, il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione presso il C.P.I.A. di Palermo 2 (cfr. cfr. produzione documentale al ricorso e in note di trattazione scritta). Infine, il ricorrente ha depositato in atti copia del patto di volontariato presso l'Hotel
S. Giorgio di Piana degli Albanesi del 18/05/2016 e un attestato di frequenza per la partecipazione di attività socialmente utili a firma della cooperativa sociale “La
Fenice” (cfr. produzione documentale al ricorso).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2014 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 23\4\25
Il Giudice est.
Dott.ssa Angela Lo Piparo
Il Presidente
Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.