Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 90/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Dott.ssa Silvia Bianchi Presidente relatore
Dott.ssa Ivana Morandin Giudice
Dott.ssa Sara Pitinari Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da , con l'ausilio dell'OCC dott. Andrea Calzavara, per Parte_1
la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante nel circondario di Venezia;
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
;
ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig.
versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali Pt_1
maggiori (si fa presente che la società di persone di cui l'istante è stato socio sino al 2019 è stata cancellata dal registro imprese nel 2020);
1
rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che lo stesso dispone di un reddito mensile netto pari a circa € 1.900,00;
osservato che l'istante possiede una quota di beni immobili, stimata in € 16.333,33, e beni mobili registrati del valore di € 900,00;
ritenuto che, quindi, il sig. non è nelle condizioni di fare fronte, con quanto percepisce a Pt_1
titolo di reddito e con i suoi beni, agli ingenti debiti maturati (circa € 120.000,00);
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensili dell'istante, che ogni decisione circa la parte dello stipendio da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(c.f. , nato a [...]à di Piave (VE) il 17.08.1976 e residente in [...]C.F._1
di Piave (VE) alla Via Primavera n. 6, int. 1;
nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;
nomina Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott. Andrea Calzavara;
2 ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146
DPR 30.05.02 n. 115;
avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al dott. Andrea Calzavara.
Venezia, 8.4.2025
Il Presidente relatore
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