Articolo 19 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 18Articolo 20
Versione
6 aprile 1972
Art. 19. Le entrate correnti dell'Istituto agronomico
per l'Oltremare, accertate nell'esercizio fi-
nanziario 1970, per la competenza propria del-
l'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal
conto consuntivo dell'Istituto stesso, allega-
to al conto consuntivo del Ministero degli af-
fari esteri per l'esercizio finanziario pre-
detto, in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 163.484.540 delle quali furono riscosse e versate. . . . . " 157.184.540
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Entrata in vigore il 6 aprile 1972