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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4242/2023 Tribunale Ordinario di Trani Verbale di udienza del 25.3.2025
Alle ore 10.23, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Funzionario
Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per l'avv. Pasquale Pecorelli;
Parte_1 per l'avv. Francesco Sfregola in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Michele Nigriello;
per , l'avv. Sergio Carabellese in sostituzione dell'avv. Rocco Pedoto. Controparte_2
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Pecorelli, per parte ricorrente, precisa le conclusioni riportandosi a quanto Contr dedotto nei propri scritti difensivi, insistendo per l'inesistenza del titolo esecutivo, non potendo azionarie il proprio credito mediante ruolo esattoriale. Contesta inoltre il quantum richiesto in quanto il credito è stato soddisfatto in sede concordataria.
L' avv. Carabellese, per e l'avv. Sfregola, per , Controparte_2 Controparte_4 precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle eccezioni ivi contenute, non accettando il contradditorio sulla contestazione inerente il quantum dovuto in considerazione della novità della contestazione non fatta valere nel primo atto difensivo di parte ricorrente.
L'avv. Pecorelli rappresenta di aver sollevato la questione nelle note autorizzate del 21.2.2024
Il Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 25.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, in funzione di giudice unico, all'odierna udienza, uditi i procuratori delle parti i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4242 2023 R.G.A.C.C.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Pecorella in virtù di procura Parte_1
rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata digitalmente
- OPPONENTE –
CONTRO
n persona del suo Controparte_5
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Possenti e Michele Nigriello,
in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata digitalmente allegata alla comparsa di costituzione depositata il 9.2.2024
Nonché
, in persona del suo procuratore speciale, Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Pedoto, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata digitalmente allegata alla comparsa di costituzione depositata il 12.2.2024
-OPPOSTI CONTUMACI-
OGGETTO: opposizione ex art. 615/617 cpc.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 16.11.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01420239003448753/000 della complessiva somma di € 259.049,76 lamentando, quale unico motivo di ricorso, l'assenza di un idoneo titolo esecutivo non potendo il ruolo emesso da essere qualificato come Controparte_5
tale.
Si sono costituiti sia che i quali hanno Controparte_4 Controparte_6
eccepito l'inammissibilità della proposta opposizione e l'infondatezza nel merito della stessa.
La causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Dopo la discussione orale, la causa è stata decisa nei modi di legge.
In via preliminare, deve osservarsi che il rito semplificato può essere utilizzato anche per la introduzione dell'opposizione all'esecuzione, non essendovi alcuna limitazione di legge.
Ciò posto, va premesso che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha oramai recepito il principio,
di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, “gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa
(in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014). Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività
e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Posto, dunque, che la sentenza - quale atto giuridico tipico - non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che
è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore, da tanto consegue che la decisione può
validamente fondarsi su una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un.
n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonchè più
specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n.
24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Passando all'esame dell'odierna vicenda per cui è causa, deve osservarsi che l'impugnazione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento alla quale sono sottese le cartelle n. 01420170002992866001
notificata il 26.4.2017 e n. 01420170011196577002 notificata il 17.7.2017 entrambe aventi ad oggetto la revoca degli affidamenti concessi da in favore della società Parte_2 Parte_3
Contr (garantiti dal cui aveva fatto seguito l'attivazione della garanzia prestata da Parte_1
L'unica doglianza proposta (inerente l'esistenza di un valido titolo esecutivo) attiene al merito della pretesa creditoria fatta valere nei confronti delle cartelle di pagamento suindicate.
A fronte di ciò, deve rilevarsi che non sono proposte questioni relativamente alla notifica delle stesse
( essendo incontestata l'avvenuta notifica); dunque, le stesse sono ormai intangibili quanto alla loro legittimità. A fronte di tale situazione, il ricorso poteva unicamente aggredire la legittimità dell'
intimazione di pagamento successiva, fondata sulle ridette cartelle, potendosi appuntare unicamente sui vizi propri della intimazione medesima, risultando preclusa la proposizione di contestazioni inerenti sia la pretesa creditoria sia i vizi delle cartelle non impugnate e quindi non più impugnabili.
Depone in tal senso l' inequivoco tenore letterale dell' art. 19, ultimo comma, del D.Lgs n. 546/1992
secondo il quale “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi
propri” , ma “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente
all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Va peraltro, per chiarezza, puntualizzato che l' intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 D.P.R.
n. 602/1973 non rientra tra gli atti espressamente impugnabili di cui all' art. 19 D.Lgs n. 546/1992.
Orbene, ferma restando, in linea di principio, l' ammissibilità di una lettura estensiva e non tassativa del novero degli atti impugnabili ex art. 19 D.P.R. n. 546 del 1992, va riaffermato il principio secondo cui l' intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può
essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (in tal senso, cfr. Cass n. 3743/2020; nonché recentemente Cass.,
23.12.2024, n. 33964).
Dunque, l'opposizione non appare ammissibile.
Oltre che inammissibile è altresì infondata.
Con riferimento all'assenza di un titolo esecutivo, va rilevato che in virtù dell'art. 9 del dlgs n. 123/98
per il recupero dei crediti di cui si tratta costituisce titolo proprio il ruolo di cui all'art.17 dlgs n. 46/99
(cfr art. 8 bis della l. n.33/15).
In particolare, deve rilevarsi che l'art. 21 D.Lgs n. 46/1999, nel prevedere che le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in un rapporto di diritto privato possono essere riscosse mediante ruolo se risultanti da titolo avente efficacia esecutiva, fa espressamente salve le specifiche disposizioni normative che, invece, consentono l'immediata iscrizione a ruolo. Fra tali eccezioni vi è l'art. 9,
comma 5, del D. Lgs. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti
dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero
dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell' articolo 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché
delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni” nonché l'art. 8 bis D.L. n.
3/2015, conv. In L. n. 33/2005 secondo cui “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario
finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia
di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), comma 100, lett. a), costituisce
credito privilegiato (...). Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai
sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17 e successive modificazioni”.
Va, anche, rilevato che il credito in questione appare avere natura pubblicistica così come da ultimo statuito dalla Suprema Corte la quale ha precisato che “In tema di interventi di sostegno pubblico
erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei
confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_5
garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di
diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche
alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della
riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 46/1999” (in tal senso, Cass., 12.12.2024, n. 32148;
nonché Cass., ord., 10.4.2024, n. 9657; Cass., ord., 16.1.2023, n. 1005).
Il credito vantato da deriva da garanzia fideiussoria prestata dall'opponente, del ché CP_5
egli era pienamente consapevole avendola sottoscritta, e rispetto alla quale la creditrice in data
28.3.2023 aveva comunicato con raccomandata anche al il mancato adempimento da parte Parte_1
del finanziato (doc.4 fascicolo di parte convenuta), e con missiva del 26.8.2014 aveva pure comunicato, sempre anche al garante, , l'avvenuta surroga della stessa creditrice ai sensi dell'art.1203
c.c. Il tutto peraltro con riferimento ad una richiesta d'intervento del fondo di garanzia sottoscritto proprio dal qual amministratrice della società Parte_1 Parte_3 Le contestazioni inerenti il quantum della pretesa creditoria appaiono tardive, essendo state formulate solamente con le note di udienza del 19.2.2024.
Le ulteriori eccezioni e questioni devono ritenersi assorbite.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. I compensi sono calcolati e liquidati in base alla tabella n. 2 allegata al dm 147/2022 ( scaglione valoriale da € 52.000 a 260.000) con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo e riduzione del 50% della fase decisionale, non avendo le parti depositato scritti conclusivi.
PQM
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 01420239003448753/000, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 6.300,00
per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori, fiscali e previdenziali, se dovuti;
- condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 6.300,00
per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori, fiscali e previdenziali, se dovuti.
Così deciso in Trani, 25 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Alle ore 10.23, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Funzionario
Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per l'avv. Pasquale Pecorelli;
Parte_1 per l'avv. Francesco Sfregola in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Michele Nigriello;
per , l'avv. Sergio Carabellese in sostituzione dell'avv. Rocco Pedoto. Controparte_2
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Pecorelli, per parte ricorrente, precisa le conclusioni riportandosi a quanto Contr dedotto nei propri scritti difensivi, insistendo per l'inesistenza del titolo esecutivo, non potendo azionarie il proprio credito mediante ruolo esattoriale. Contesta inoltre il quantum richiesto in quanto il credito è stato soddisfatto in sede concordataria.
L' avv. Carabellese, per e l'avv. Sfregola, per , Controparte_2 Controparte_4 precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle eccezioni ivi contenute, non accettando il contradditorio sulla contestazione inerente il quantum dovuto in considerazione della novità della contestazione non fatta valere nel primo atto difensivo di parte ricorrente.
L'avv. Pecorelli rappresenta di aver sollevato la questione nelle note autorizzate del 21.2.2024
Il Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 25.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, in funzione di giudice unico, all'odierna udienza, uditi i procuratori delle parti i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4242 2023 R.G.A.C.C.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Pecorella in virtù di procura Parte_1
rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata digitalmente
- OPPONENTE –
CONTRO
n persona del suo Controparte_5
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Possenti e Michele Nigriello,
in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata digitalmente allegata alla comparsa di costituzione depositata il 9.2.2024
Nonché
, in persona del suo procuratore speciale, Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Pedoto, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata digitalmente allegata alla comparsa di costituzione depositata il 12.2.2024
-OPPOSTI CONTUMACI-
OGGETTO: opposizione ex art. 615/617 cpc.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 16.11.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01420239003448753/000 della complessiva somma di € 259.049,76 lamentando, quale unico motivo di ricorso, l'assenza di un idoneo titolo esecutivo non potendo il ruolo emesso da essere qualificato come Controparte_5
tale.
Si sono costituiti sia che i quali hanno Controparte_4 Controparte_6
eccepito l'inammissibilità della proposta opposizione e l'infondatezza nel merito della stessa.
La causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Dopo la discussione orale, la causa è stata decisa nei modi di legge.
In via preliminare, deve osservarsi che il rito semplificato può essere utilizzato anche per la introduzione dell'opposizione all'esecuzione, non essendovi alcuna limitazione di legge.
Ciò posto, va premesso che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha oramai recepito il principio,
di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, “gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa
(in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014). Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività
e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Posto, dunque, che la sentenza - quale atto giuridico tipico - non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che
è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore, da tanto consegue che la decisione può
validamente fondarsi su una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un.
n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonchè più
specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n.
24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Passando all'esame dell'odierna vicenda per cui è causa, deve osservarsi che l'impugnazione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento alla quale sono sottese le cartelle n. 01420170002992866001
notificata il 26.4.2017 e n. 01420170011196577002 notificata il 17.7.2017 entrambe aventi ad oggetto la revoca degli affidamenti concessi da in favore della società Parte_2 Parte_3
Contr (garantiti dal cui aveva fatto seguito l'attivazione della garanzia prestata da Parte_1
L'unica doglianza proposta (inerente l'esistenza di un valido titolo esecutivo) attiene al merito della pretesa creditoria fatta valere nei confronti delle cartelle di pagamento suindicate.
A fronte di ciò, deve rilevarsi che non sono proposte questioni relativamente alla notifica delle stesse
( essendo incontestata l'avvenuta notifica); dunque, le stesse sono ormai intangibili quanto alla loro legittimità. A fronte di tale situazione, il ricorso poteva unicamente aggredire la legittimità dell'
intimazione di pagamento successiva, fondata sulle ridette cartelle, potendosi appuntare unicamente sui vizi propri della intimazione medesima, risultando preclusa la proposizione di contestazioni inerenti sia la pretesa creditoria sia i vizi delle cartelle non impugnate e quindi non più impugnabili.
Depone in tal senso l' inequivoco tenore letterale dell' art. 19, ultimo comma, del D.Lgs n. 546/1992
secondo il quale “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi
propri” , ma “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente
all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Va peraltro, per chiarezza, puntualizzato che l' intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 D.P.R.
n. 602/1973 non rientra tra gli atti espressamente impugnabili di cui all' art. 19 D.Lgs n. 546/1992.
Orbene, ferma restando, in linea di principio, l' ammissibilità di una lettura estensiva e non tassativa del novero degli atti impugnabili ex art. 19 D.P.R. n. 546 del 1992, va riaffermato il principio secondo cui l' intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può
essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (in tal senso, cfr. Cass n. 3743/2020; nonché recentemente Cass.,
23.12.2024, n. 33964).
Dunque, l'opposizione non appare ammissibile.
Oltre che inammissibile è altresì infondata.
Con riferimento all'assenza di un titolo esecutivo, va rilevato che in virtù dell'art. 9 del dlgs n. 123/98
per il recupero dei crediti di cui si tratta costituisce titolo proprio il ruolo di cui all'art.17 dlgs n. 46/99
(cfr art. 8 bis della l. n.33/15).
In particolare, deve rilevarsi che l'art. 21 D.Lgs n. 46/1999, nel prevedere che le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in un rapporto di diritto privato possono essere riscosse mediante ruolo se risultanti da titolo avente efficacia esecutiva, fa espressamente salve le specifiche disposizioni normative che, invece, consentono l'immediata iscrizione a ruolo. Fra tali eccezioni vi è l'art. 9,
comma 5, del D. Lgs. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti
dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero
dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell' articolo 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché
delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni” nonché l'art. 8 bis D.L. n.
3/2015, conv. In L. n. 33/2005 secondo cui “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario
finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia
di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), comma 100, lett. a), costituisce
credito privilegiato (...). Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai
sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17 e successive modificazioni”.
Va, anche, rilevato che il credito in questione appare avere natura pubblicistica così come da ultimo statuito dalla Suprema Corte la quale ha precisato che “In tema di interventi di sostegno pubblico
erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei
confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_5
garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di
diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche
alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della
riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 46/1999” (in tal senso, Cass., 12.12.2024, n. 32148;
nonché Cass., ord., 10.4.2024, n. 9657; Cass., ord., 16.1.2023, n. 1005).
Il credito vantato da deriva da garanzia fideiussoria prestata dall'opponente, del ché CP_5
egli era pienamente consapevole avendola sottoscritta, e rispetto alla quale la creditrice in data
28.3.2023 aveva comunicato con raccomandata anche al il mancato adempimento da parte Parte_1
del finanziato (doc.4 fascicolo di parte convenuta), e con missiva del 26.8.2014 aveva pure comunicato, sempre anche al garante, , l'avvenuta surroga della stessa creditrice ai sensi dell'art.1203
c.c. Il tutto peraltro con riferimento ad una richiesta d'intervento del fondo di garanzia sottoscritto proprio dal qual amministratrice della società Parte_1 Parte_3 Le contestazioni inerenti il quantum della pretesa creditoria appaiono tardive, essendo state formulate solamente con le note di udienza del 19.2.2024.
Le ulteriori eccezioni e questioni devono ritenersi assorbite.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. I compensi sono calcolati e liquidati in base alla tabella n. 2 allegata al dm 147/2022 ( scaglione valoriale da € 52.000 a 260.000) con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo e riduzione del 50% della fase decisionale, non avendo le parti depositato scritti conclusivi.
PQM
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 01420239003448753/000, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 6.300,00
per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori, fiscali e previdenziali, se dovuti;
- condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 6.300,00
per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori, fiscali e previdenziali, se dovuti.
Così deciso in Trani, 25 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra