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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2330 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PERRI ROSARIO, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. ALLEGRINI FABRIZIO, giusta delega in atti;
resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 13.10.2023, ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare che, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsole in data 27.11.2022, aveva riportato una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 17%; e conseguentemente condannare l' CP_1
alla erogazione della relativa rendita, in misura corrispondente alla propria inabilità; ed in subordine, previo riconoscimento di una menomazione di grado pari ad una percentuale valutabile tra il 6 ed il
15%, la condanna dell' all'indennizzo in capitale, in ragione del grado di invalidità accertato CP_1
in corso di causa;
con vittoria di spese di lite da distrarre a favore del legale dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c..
Ha dedotto parte ricorrente, a sostegno della domanda, di aver lavorato alle dipendenze della società
presso il centro commerciale “2 Mari” di Maida, con mansioni di addetta alle Controparte_2
pulizie; che, in data 27.11.2022, durante lo svolgimento della propria attività, cadeva all'interno del centro commerciale e veniva condotta presso il pronto soccorso dell'Ospedale Controparte_3 mediante ambulanza;
che, a seguito dell'occorso, riportava un trauma al polso sinistro ed al rachide
(in particolare, frattura del soma di L2 con muro posteriore integro con limitazione funzionale di media entità; frattura della metafisi distale del polso sinistro con limitazione di circa 1/3 dei movimenti globali); che, tuttavia, l' definiva negativamente la richiesta di riconoscimento CP_1 di infortunio professionale, in quanto l'evento veniva ricondotto non già a causa violenta, bensì a malattia comune.
Si è costituita parte resistente, con deposito di memoria di costituzione e difesa del
21.12.20203, argomentando per il rigetto delle pretese avversarie.
Il ricorso appare infondato.
Nei giudizi per il riconoscimento dell'infortunio professionale e per il conseguimento delle prestazioni erogate dall' la parte ricorrente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza CP_1
dei presupposti per l'indennizzabilità dell'infortunio, occorsogli durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, ed in particolare la riferibilità di questo a causa violenta.
Più nello specifico, è noto che, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta prevista dall'art. 2 DPR n. 1124/1965 consiste in un evento esterno – eziologicamente connesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa – che agisce sull'organismo del lavoratore, generando le alterazioni lesive, ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente.
L'azione dell'agente esterno deve essere, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, rapida ed intensa, sicché è esclusa la riconducibilità all'infortunio protetto di tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento ordinariamente conseguente allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. L., sentenza n. 14119/2006).
La causa violenta non richiede i requisiti della straordinarietà o imprevedibilità dello sforzo, ben potendo configurarsi nell'ambito dello svolgimento delle mansioni ordinarie e tipiche dell'infortunato, purché lo sforzo stesso si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 27831 del 30.12.2009; sez. L, ordinanza n. 6451 del 13.3.2017).
Applicando i principi appena esposti all'odierno caso di specie, è mancata la prova che la caduta della ricorrente – sia pur avvenuta in occasione di lavoro – sia stata determinata da causa violenta, riconducibile alle condizioni dell'attività lavorativa, come anche lo stress, lo sforzo, la fatica.
La teste collega di lavoro della ricorrente, escussa all'udienza del 06.02.2025, in Testimone_1 merito all'accaduto, ha riferito: “verso il novembre 2022, non ricordo di preciso la data, durante
l'orario di lavoro, verso il tardo pomeriggio, io e la mia collega eravamo vicine e, occupandoci della pulizia dei tavoli all'interno dell'area ristoro del Centro Commerciale, abbiamo visto che due tavoli si erano appena liberati e allora siamo andate io verso un tavolo e la verso l'altro. A quel Parte_1
punto, ho visto la collega che è scivolata, cadendo pesantemente col sedere per terra, ma non so come sia successo: aveva una gamba piegata e lei era seduta di sopra. Il pavimento era scivoloso, perché era una tipologia di pavimento lucido: magari c'era pure qualcosa di unto, ma questo non lo so dire di preciso. In area ristoro qualcosa cade sempre a terra. Avvicinandomi verso la collega, ho comunque notato che si scivolava sul pavimento. Eravamo, comunque, dotate di scarpe antinfortunistica (…) quello che ho fatto, appena la collega è caduta, è stato chiamare l'ambulanza ed avvisare il marito. La ricorrente è andata via poi con l'ambulanza, l'hanno portata in barella (…) quando la collega è caduta non c'erano segnali di attenzione sul pavimento scivoloso, perché avevamo già pulito prima, però può essere capitato che sia caduto qualcosa sul pavimento (…) la mia collega mi ha detto solo che non ce la faceva a muoversi e mi ha chiesto di non toccarla quando ho provato ad aiutarla”.
Ha, poi, confermato la dichiarazione dalla stessa sottoscritta in data 01.12.2022: “Io sottoscritta
nata il [...] a Nicastro in [...] all'infortunio accorso alla signora Testimone_1
con la presente dichiaro che in mia presenza in data 27-11-2022 la signora Parte_1
durante lo svolgimento del turno di lavoro scivolava rovinando al suolo. Successivamente Parte_1 veniva chiamata l'ambulanza che la trasportava nel nosocomio di (cfr. doc. n. 2 del CP_3
fascicolo di parte ricorrente). L'istruttoria orale non ha, dunque, consentito di accertare in maniera specifica e circostanziata la riconducibilità eziologica dell'infortunio ad una causa violenta (nel senso ad essa assegnato dalla giurisprudenza di legittimità): la teste infatti, ha affermato di aver assistito alla caduta della Tes_1
collega, ma di non sapere da cosa la stessa sia stata determinata;
ha, poi, riferito che il pavimento era scivoloso, ma: a) ha dedotto in termini meramente probabilistici la presenza di materiale unto sulla superficie (che, comunque, era stata appena pulita, tanto da rendere non necessaria la presenza di segnali di attenzione); b) ha dichiarato che, comunque, le lavoratrici erano dotate di idonee scarpe antinfortunistica;
c) nulla aveva dichiarato in ordine alla scivolosità del pavimento in sede di dichiarazione scritta resa stragiudizialmente;
d) infine, neppure la collega le ha spiegato le ragioni della caduta, essendosi limitata a dirle che non riusciva a muoversi.
Del resto, nella fase amministrativa, la ricorrente stessa aveva dichiarato di essere caduta senza presenza di ostacoli, senza avere oggetti in mano, senza che il pavimento fosse bagnato o sporco, ma semplicemente scivolando a terra (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente).
Non si è, pertanto, formata in maniera sufficientemente precisa la prova che la caduta sul posto di lavoro del 27/11/2022 fosse dovuta a causa violenta, piuttosto che a malattia comune, tenendo conto del fatto che la stessa CTP prodotta dalla ricorrente afferma che quest'ultima è affetta da osteoporosi/osteopenia (cfr. doc. n. 5, pag. 3).
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve trarsi la conclusione che non è accertato il nesso eziologico con l'attività lavorativa (circostanza che rende superfluo l'espletamento della richiesta di ctu medico-legale): il fatto che l'evento si sia verificato sul luogo di lavoro e durante l'orario di lavoro non è da solo sufficiente a collegare l'evento all'attività di lavoro, ben potendo, come pure sostiene l'Istituto, essersi verificato a causa di una caduta e/o per un malore;
È consequenziale il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Si ritiene ricorrano gravi motivi, in considerazione dell'andamento processuale e della natura della controversia, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro 28/05/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2330 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PERRI ROSARIO, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. ALLEGRINI FABRIZIO, giusta delega in atti;
resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 13.10.2023, ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare che, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsole in data 27.11.2022, aveva riportato una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 17%; e conseguentemente condannare l' CP_1
alla erogazione della relativa rendita, in misura corrispondente alla propria inabilità; ed in subordine, previo riconoscimento di una menomazione di grado pari ad una percentuale valutabile tra il 6 ed il
15%, la condanna dell' all'indennizzo in capitale, in ragione del grado di invalidità accertato CP_1
in corso di causa;
con vittoria di spese di lite da distrarre a favore del legale dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c..
Ha dedotto parte ricorrente, a sostegno della domanda, di aver lavorato alle dipendenze della società
presso il centro commerciale “2 Mari” di Maida, con mansioni di addetta alle Controparte_2
pulizie; che, in data 27.11.2022, durante lo svolgimento della propria attività, cadeva all'interno del centro commerciale e veniva condotta presso il pronto soccorso dell'Ospedale Controparte_3 mediante ambulanza;
che, a seguito dell'occorso, riportava un trauma al polso sinistro ed al rachide
(in particolare, frattura del soma di L2 con muro posteriore integro con limitazione funzionale di media entità; frattura della metafisi distale del polso sinistro con limitazione di circa 1/3 dei movimenti globali); che, tuttavia, l' definiva negativamente la richiesta di riconoscimento CP_1 di infortunio professionale, in quanto l'evento veniva ricondotto non già a causa violenta, bensì a malattia comune.
Si è costituita parte resistente, con deposito di memoria di costituzione e difesa del
21.12.20203, argomentando per il rigetto delle pretese avversarie.
Il ricorso appare infondato.
Nei giudizi per il riconoscimento dell'infortunio professionale e per il conseguimento delle prestazioni erogate dall' la parte ricorrente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza CP_1
dei presupposti per l'indennizzabilità dell'infortunio, occorsogli durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, ed in particolare la riferibilità di questo a causa violenta.
Più nello specifico, è noto che, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta prevista dall'art. 2 DPR n. 1124/1965 consiste in un evento esterno – eziologicamente connesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa – che agisce sull'organismo del lavoratore, generando le alterazioni lesive, ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente.
L'azione dell'agente esterno deve essere, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, rapida ed intensa, sicché è esclusa la riconducibilità all'infortunio protetto di tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento ordinariamente conseguente allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. L., sentenza n. 14119/2006).
La causa violenta non richiede i requisiti della straordinarietà o imprevedibilità dello sforzo, ben potendo configurarsi nell'ambito dello svolgimento delle mansioni ordinarie e tipiche dell'infortunato, purché lo sforzo stesso si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 27831 del 30.12.2009; sez. L, ordinanza n. 6451 del 13.3.2017).
Applicando i principi appena esposti all'odierno caso di specie, è mancata la prova che la caduta della ricorrente – sia pur avvenuta in occasione di lavoro – sia stata determinata da causa violenta, riconducibile alle condizioni dell'attività lavorativa, come anche lo stress, lo sforzo, la fatica.
La teste collega di lavoro della ricorrente, escussa all'udienza del 06.02.2025, in Testimone_1 merito all'accaduto, ha riferito: “verso il novembre 2022, non ricordo di preciso la data, durante
l'orario di lavoro, verso il tardo pomeriggio, io e la mia collega eravamo vicine e, occupandoci della pulizia dei tavoli all'interno dell'area ristoro del Centro Commerciale, abbiamo visto che due tavoli si erano appena liberati e allora siamo andate io verso un tavolo e la verso l'altro. A quel Parte_1
punto, ho visto la collega che è scivolata, cadendo pesantemente col sedere per terra, ma non so come sia successo: aveva una gamba piegata e lei era seduta di sopra. Il pavimento era scivoloso, perché era una tipologia di pavimento lucido: magari c'era pure qualcosa di unto, ma questo non lo so dire di preciso. In area ristoro qualcosa cade sempre a terra. Avvicinandomi verso la collega, ho comunque notato che si scivolava sul pavimento. Eravamo, comunque, dotate di scarpe antinfortunistica (…) quello che ho fatto, appena la collega è caduta, è stato chiamare l'ambulanza ed avvisare il marito. La ricorrente è andata via poi con l'ambulanza, l'hanno portata in barella (…) quando la collega è caduta non c'erano segnali di attenzione sul pavimento scivoloso, perché avevamo già pulito prima, però può essere capitato che sia caduto qualcosa sul pavimento (…) la mia collega mi ha detto solo che non ce la faceva a muoversi e mi ha chiesto di non toccarla quando ho provato ad aiutarla”.
Ha, poi, confermato la dichiarazione dalla stessa sottoscritta in data 01.12.2022: “Io sottoscritta
nata il [...] a Nicastro in [...] all'infortunio accorso alla signora Testimone_1
con la presente dichiaro che in mia presenza in data 27-11-2022 la signora Parte_1
durante lo svolgimento del turno di lavoro scivolava rovinando al suolo. Successivamente Parte_1 veniva chiamata l'ambulanza che la trasportava nel nosocomio di (cfr. doc. n. 2 del CP_3
fascicolo di parte ricorrente). L'istruttoria orale non ha, dunque, consentito di accertare in maniera specifica e circostanziata la riconducibilità eziologica dell'infortunio ad una causa violenta (nel senso ad essa assegnato dalla giurisprudenza di legittimità): la teste infatti, ha affermato di aver assistito alla caduta della Tes_1
collega, ma di non sapere da cosa la stessa sia stata determinata;
ha, poi, riferito che il pavimento era scivoloso, ma: a) ha dedotto in termini meramente probabilistici la presenza di materiale unto sulla superficie (che, comunque, era stata appena pulita, tanto da rendere non necessaria la presenza di segnali di attenzione); b) ha dichiarato che, comunque, le lavoratrici erano dotate di idonee scarpe antinfortunistica;
c) nulla aveva dichiarato in ordine alla scivolosità del pavimento in sede di dichiarazione scritta resa stragiudizialmente;
d) infine, neppure la collega le ha spiegato le ragioni della caduta, essendosi limitata a dirle che non riusciva a muoversi.
Del resto, nella fase amministrativa, la ricorrente stessa aveva dichiarato di essere caduta senza presenza di ostacoli, senza avere oggetti in mano, senza che il pavimento fosse bagnato o sporco, ma semplicemente scivolando a terra (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente).
Non si è, pertanto, formata in maniera sufficientemente precisa la prova che la caduta sul posto di lavoro del 27/11/2022 fosse dovuta a causa violenta, piuttosto che a malattia comune, tenendo conto del fatto che la stessa CTP prodotta dalla ricorrente afferma che quest'ultima è affetta da osteoporosi/osteopenia (cfr. doc. n. 5, pag. 3).
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve trarsi la conclusione che non è accertato il nesso eziologico con l'attività lavorativa (circostanza che rende superfluo l'espletamento della richiesta di ctu medico-legale): il fatto che l'evento si sia verificato sul luogo di lavoro e durante l'orario di lavoro non è da solo sufficiente a collegare l'evento all'attività di lavoro, ben potendo, come pure sostiene l'Istituto, essersi verificato a causa di una caduta e/o per un malore;
È consequenziale il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Si ritiene ricorrano gravi motivi, in considerazione dell'andamento processuale e della natura della controversia, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro 28/05/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro